Termini della prestazione Clausole campione

Termini della prestazione. I servizi sotto elencati, da esercitare in autonomia, sotto la esclusiva responsabilità dell’appaltatore e secondo quanto disposto dal Regolamento della Piscina e dalle norme vigenti, devono considerarsi servizi indispensabili da garantire giornalmente per l’intera durata dell’appalto, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.27 Il Comune espleterà funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento complessivo del servizio e, attraverso il Responsabile della Piscina, (d’ora in poi Responsabile) svolgerà i controlli in ordine alla corretta fornitura delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario. Il Responsabile avrà ampia facoltà di verifica e controllo sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni, segnalando gli eventuali rilievi al Coordinatore, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee alla soluzione delle esigenze segnalate. Il servizio comprende:
Termini della prestazione. La consegna e la prestazione del servizio dovrà avvenire, in base alle indicazioni fornite dall’ufficio che organizzerà l’evento, franco di ogni spesa, come da offerta in relazione al valore dell’ordine, ivi compreso lo scarico. Al termine della prestazione il fornitore dovrà restituire i luoghi puliti e sgombri da ogni genere di attrezzatura utilizzata e dovrà occuparsi dello smaltimento di tutti i materiali/scarti residui derivanti dal servizio fornito.
Termini della prestazione 

Related to Termini della prestazione

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE a) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresi: relazioni geotecniche, idrologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08. Sono incluse nell’incarico tutte le procedure tecnico amministrative per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di altri Enti anche mediante conferenza di servizi tra cui: verifica interesse archeologico; autorizzazione dell’Autorità di Bacino per interventi ricadenti nelle zone assoggettate ad autorizzazione della stessa; autorizzazione per non assoggettabilità a VIA ; autorizzazione per espianto alberi e/o nulla-osta preventivo; autorizzazioni paesaggistiche; autorizzazione di R.F.I; nulla-osta o preventivi di spesa per spostamento impianti tipo Telecom, Enel, AQP, gas, ecc. Sono inoltre incluse tutte le procedure espropriative stabilite dal T.U. 327/2001, finalizzate all’emanazione del decreto di esproprio ed alla sua esecuzione, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, e non esaustivo, relative alle varie fasi del procedimento oggetto di affidamento: − individuazione degli effettivi proprietari attraverso ricerche c/o Catasto e Conservatoria dei RR II; − eventuale richiesta di accesso ai fondi per le attività di progettazione ed esecuzione di sondaggi ecc, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, predisposizione di schema degli atti necessari, decreto di accesso e comunicazione agli interessati, nonché notifica agli stessi con le modalità previste; − comunicazioni di avvio di procedimento agli interessati (ditte catastali ed eventualmente effettivi proprietari) ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01; − assistenza tecnica per le controdeduzioni ad eventuali osservazioni proposte; − comunicazione prevista dall’art. 17 del citato D.P.R. 327/01; ▪ Procedura prevista dall’art. 21 D.P.R. 327/01: − formazione dell’elenco dei proprietari che non hanno condiviso l’indennità − comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 21 − per i soggetti per i quali non si procede alla nomina del collegio peritale, richiesta della determinazione definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del c. 15 e successive procedure di cui al comma 10 e 12. ▪ Procedura prevista dall’art. 22 D.P.R. 327/01: − frazionamento − tracciamento − determinazione urgente dell’indennità provvisoria − decreto di esproprio trascrizione, volturazione ecc − notifiche indennità e decreto − pagamento ai concordatari, deposito delle somme ai non concordatari − esecuzione del decreto-immissione in possesso stato di consistenza Tutte le procedure dovranno essere approntate con la massima celerità e nel rispetto dei termini di seguito stabiliti. Costituisce onere a carico dell’affidatario, l’effettuazione e la predisposizione di tutte le comunicazioni agli interessati previste dal D.P.R. 327/01, a firma del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi. Allo stesso modo tutti gli atti necessari per la procedura innanzi descritta dovranno essere predisposti in schema, conformemente alle disposizioni previste dal D.P.R. 327/01. L’attività di progettazione è finalizzata alla redazione di progetti che, ai vari livelli di definizione, siano completi di tutti i documenti previsti dal vigente D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, ovvero dall’art. 17, per il progetto preliminare, dall’art. 24, per il progetto definitivo e dall’art. 33 per il progetto esecutivo. Il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretto collegamento con questo Servizio Viabilità, nonché degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni. Per l’incarico di cui trattasi, il professionista non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, c. 3, del citato D.Lgs n. 163/2006.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II