Gara 05/2015
Gara 05/2015
Procedura negoziata per accordo quadro con più operatori economici ‐ con aggiudicazione a favore delle migliori offerte ponderate – in due lotti solo ‐ per l’affidamento del servizio catering e servizio bar per eventi e manifestazioni necessari allo svolgimento di alcune attività di Scuole Civiche di Milano
CIG 6231056E10 lotto 1 CIG 62310698CC lotto 2
Indicare per quale lotto si partecipa
Capitolato speciale d’appalto
I N D I C E
Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 3
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI GESTIONE 3
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA 6
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE 6
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA 6
ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA 6
ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI 7
ART. 9 – CONTROLLI 7
ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 7
ART. 12 – GARANZIE E OBBLIGHI 7
CLAUSOLE CONTRATTUALI 10
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 10
ART. 2 – CORRISPETTIVO 10
ART. 3 ‐ DURATA DEL CONTRATTO 11
ART. 4 – RILANCIO DELL’OFFERTA ‐ EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 5 ‐ DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA 12
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 13
ART. 7 – SUBAPPALTO 13
ART. 8 ‐ CESSIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 9 – RESPONSABILITA’ 14
ART. 10 ‐ PERSONALE 15
ART. 11 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 15
ART. 12 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE 16
ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI 17
ART. 14 ‐ PENALITA’ 17
ART. 15 ‐ ESECUZIONE IN DANNO 18
ART. 16 ‐ RISOLUZIONE 18
ART. 17 ‐ RECESSO 18
ART. 18 ‐ FORO COMPETENTE 19
ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 19
ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 19
ART. 21 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 19
Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio catering per la durata di quattro anni dalla data di stipula del contratto da effettuarsi secondo le necessità di Scuole Civiche di Milano in occasione di eventi e/o manifestazioni, convegni, workshop, seminari e corsi di formazione per la ristorazione dei partecipanti alle dette iniziative.
Il lotto potrà essere aggiudicato tramite contratto quadro più operatori economici in relazione alla quantità delle attività oggetto del contratto. Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi a seguito di preventivi specifici richiesti, le forniture e il servizio necessario fino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo stabilito nell’art. 2, parte II, che ha valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di ordinativi inferiori all’importo massimo di cui all’art. citato, l’appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i beni ordinati di cui all’ art. 2.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI GESTIONE
Le quantità ivi indicate sono indicative e non esaustive, e sono subordinate alla disponibilità di risorse che saranno rese disponibili a seguito di approvazione di bilancio.
Sulla base di apposita rilevazione sui servizi ordinati nel xxxxx xxxxx xxxxxx anni e a titolo puramente indicativo e non vincolante per Fondazione Milano, si informa che:
durante l’anno 2013 si sono organizzati servizi per un importo pari a 5.174,55 euro mentre per l’anno 2014 si sono organizzati servizi per un importo pari 6.760,22 – questa tipologia di servizio sarà meglio specificata nel lotto 1. Generalmente il numero di partecipanti è variato da un minimo di 10 a un massimo di 60 persone.
Per il lotto 2 si intende promuovere l’organizzazione e la gestione da parte di impresa terza del servizio occasionale del bar, ristoro e catering ( “Bar”) ad esclusiva utilità dei frequentatori delle manifestazioni ( “Utenti”),
I partecipanti invitati alla gara potranno formulare la propria migliore offerta in relazione anche ad uno soltanto dei due dei lotti indicati.
LOTTO 1 : Il servizio catering dovrà essere svolto a regola d’arte nel pieno rispetto delle norme igienico– sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico‐sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
Dovranno essere fornite bevande e generi alimentari ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
L’allestimento e la sistemazione del luogo dovrà terminare almeno mezz’ora prima dell’orario previsto per il servizio. Lo smontaggio e il ripristino delle condizioni originarie del luogo dovrà terminare entro le due ore successive al termine del servizio.
Il servizio catering (lotto 1) dovrà essere effettuato presso il luogo indicato di volta in volta nell’ordinativo previo sopralluogo da parte del fornitore per la supervisione degli spazi e dovrà prevedere la sistemazione dei tavoli (già in dotazione di SCM) a buffet e il successivo ripristino nella posizione originaria al termine
del servizio. Qualora non fossero presenti tavoli e/o sedie sufficienti all’organizzazione del catering il fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, all’allestimento.
Il menù e il numero di partecipanti sarà preventivamente comunicato dal responsabile dell’iniziativa entro i termini di seguito indicati, di volta in volta a seguito della formulazione del preventivo finale.
Tutti i menù di lunch buffet dovranno comprendere pane, caffè e the, dolce o macedonia di frutta, vini DOC o DOCG o IGT in base al migliore abbinamento, acqua minerale naturale e gassata.
Per gli ulteriori dettagli vedi schema allegato nr. A.
Per quanto in particolare riguarda il servizio oggetto del LOTTO n. 2 (servizio BAR) i fornitori partecipanti si dovranno impegnare a garantire il rispetto degli obblighi di legge in materia di autorizzazioni o segnalazioni di inizio dell’attività richieste al fine dell’esercizio di attività di “Bar”. Ai fornitori sarà concesso in via esclusiva per l’evento l’organizzazione e la gestione del servizio con l’utilizzo di spazi, in concessione d’uso gratuito, messi a disposizione da Scuole Civiche di Milano.
In particolare negli anni precedenti si sono richiesti ( servizi a titolo esemplificativo ma non esaustivo per i servizi futuri):
‐ servizio catering per n. 60 persone (¾ persone in divisa per servire e di fornire tovagliato in tessuto e tovaglioli da pasticceria in carta spessa, prosecco e calici di vetro come da accordi);
‐ servizio catering per brindisi: 2/3 persone in divisa, 10 bottiglie di spumante, focaccia per circa 100 persone);
‐ servizio bar con aperitivo: Il Gestore erogherà un servizio di aperitivo che prevede consumazione a buffet e una bevanda. Il prezzo della consumazione al pubblico concordato avrà un prezzo stabilito per ogni aperitivo). Solo per il personale dipendente e coloro che a vario titolo hanno lavorato all’organizzazione della manifestazione, saranno distribuiti, dal personale della Scuola, tagliandi omaggio, in numero da definire, il cui corrispettivo effettivo sarà erogato da Fondazione Milano al prezzo ridotto offerto dall’aggiudicatario / partecipante dietro presentazione di tagliandi che verranno pagati a consuntivo della manifestazione presentazione con emissione di regolare fattura da emettere da parte del gestore a Scuole Civiche di Milano – saranno concordati preventivamente il nr. di tagliandi che verranno stampati e distribuiti; verranno pagati solamente i tagliandi che saranno utilizzati dagli “ospiti”
‐ servizio bar. Per tutto il tempo della manifestazione si consentirà l’apertura del servizio bar al pubblico (panini, bibite, vino, birra, acqua, ecc..; apericena) secondo i prezzi di listino concordati e allegati al presente Contratto in base alla migliore offerta promossa dall’aggiudicatario in fase di partecipazione alla presente procedura. L’attività di somministrazione é tassativamente limitata al pubblico della manifestazione. A titolo di rimborso spese per luce e riscaldamento/acqua e servizi connessi il gestore riconoscerà per la gestione del servizio bar al pubblico una percentuale (offerta
Milano che non potrà essere inferiore al 1%
in sede di gara) a Scuole Civiche di (o miglior offerta
presentata in sede di offerta per la seguente procedura ) dei corrispettivi (libro dei corrispettivi di cassa) dei giorni della manifestazione/evento. A fronte dell’anzidetta concessione, il fornitore si
obbliga ad effettuare il suddetto servizio Bar/Ristoro Catering assumendosi la responsabilità di verificare che gli avventori abbiano titolo per l’accesso al Bar e di osservare e far osservare dagli Utenti le norme di buon comportamento per un’ordinata e corretta fruizione del Servizio. Fondazione Milano lascia alla piena responsabilità del fornitore la gestione delle scorte, il controllo e la modalità di conservazione secondo le norme di igiene e sicurezza.
Solamente per il lotto 2 è ammessa la vendita di prodotti quali vino, birra e aperitivi, tutti a bassa gradazione alcoolica. Non è ammessa la somministrazione, a nessun titolo, di altri alcoolici o superalcolici, se non concordata con il Responsabile dell’Organizzazione del singolo evento.
Preparazione e cottura di cibi e preparazione di bevande per il servizio di tavola fredda/catering.
E’ consentita altresì la vendita di prodotti quali caramelle, gelati, cioccolatini, biscotti, ecc. i cui prezzi dovranno essere obbligatoriamente esposti, previa approvazione da parte del direttore dell’esecuzione.
Il corrispettivo della consumazione è regolato in contanti o tramite sistemi di pagamento elettronici. Il concessionario è obbligato altresì ad accettare in pagamento i buoni pasto forniti dai fruitori. Qualora il pagamento mediante buoni pasto dia luogo a conguagli in favore dell'utente, il Concessionario è tenuto a riconoscere il relativo credito
Per entrambi i lotti
Gli alimenti cotti e crudi destinati alla somministrazione devono provenire da centri cottura o industrie alimentari nelle condizioni previste dalle vigenti norme e regolamenti in materia alimentare, muniti di etichetta, in mono o pluriporzione, in legame refrigerato, sottovuoto o in atmosfera protetta a cura e spese del Concessionario.
Il trasporto e la conservazione dei suindicati alimenti sono effettuati secondo le modalità, criteri e condizioni previsti dalla vigente normativa, in coerenza con il mantenimento della catena del freddo con monitoraggio strumentale in continuo (data logger), di modo che il Concessionario abbia a disposizione le registrazioni dalla fine della produzione alla somministrazione all’utenza.
Ogni prodotto deve possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie; gli imballaggi devono essere integri, privi di alterazioni manifeste; le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all’origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto; i prodotti consegnati devono essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale.
L’etichettatura dei prodotti deve essere conforme alle norme vigenti per ciascuna classe merceologica. L’erogazione delle bevande avviene attraverso erogatori per spillatura. Sono messe a disposizione: acqua liscia (a temperatura ambiente e refrigerata) o gassata (a temperatura refrigerata) a somministrazione in quantità libera.
I prezzi delle singole forniture e del servizi si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, carico e scarico al piano di destinazione. Tutti gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI ISO ed alle norme di sicurezza vigenti in materia alimentare. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Concessionario dall’esecuzione dell’oggetto della presente procedura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nell’offerta presentata in sede di gara.
Fondazione Milano®, durante il periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di acquistare servizi analoghi all’oggetto del contratto, non espressamente descritti nell’elenco di cui sopra, fino al 30% dell’importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA
L’ufficio addetto all’organizzazione dei servizi di volta in volta invierà richiesta ai fornitori aggiudicatari (almeno 3) della presente procedura al fine di far formulare la loro migliore offerta almeno 30 giorni prima della manifestazione.
Di seguito L’Ufficio Approvvigionamenti invierà di volta in volta appositi ordini, via fax o via mail oppure stilerà un contratto. Con l’ordine/contratto verranno confermati le tipologie ed i quantitativi dei servizi da fornire e le modalità e il piano organizzativo.
Eventuali variazioni nel numero di partecipanti potrà essere comunque comunicata entro n. 3 giorni lavorativi precedenti alla data fissata per il servizio. Eventuale disdetta potrà essere comunque comunicata entro n. 5 giorni lavorativi precedenti alla data fissata per il servizio.
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE
La consegna e la prestazione del servizio dovrà avvenire, in base alle indicazioni fornite dall’ufficio che organizzerà l’evento, franco di ogni spesa, come da offerta in relazione al valore dell’ordine, ivi compreso lo scarico. Al termine della prestazione il fornitore dovrà restituire i luoghi puliti e sgombri da ogni genere di attrezzatura utilizzata e dovrà occuparsi dello smaltimento di tutti i materiali/scarti residui derivanti dal servizio fornito.
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA
L’aggiudicataria fornitura del servizio del lotto o dei lotti, oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano® farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione al Responsabile Ufficio Facility Management di Fondazione Milano®.
ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA
Qualora venissero consegnati/utilizzati prodotti difformi da quelli richiesti o difettosi, Fondazione Milano® si riserva di chiedere, immediatamente alla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a sostituirli, a proprie spese, entro l’orario di inizio del servizio, salvo situazioni diverse.
Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano® potrà avvalersi della facoltà di ESECUZIONE IN DANNO prevista dal presente Capitolato d’appalto.
ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
L'appaltatrice dovrà provvedere all'acquisizione delle licenze commerciali ed altre licenze ausiliarie di
propria pertinenza necessarie per l'espletamento del servizio richiesto, ove richiesto dalla vigente regolamentazione.
L’autorizzazione sanitaria qualora necessaria dovrà essere consegnata all’Ufficio Facility Management prima dell’inizio di ogni evento; inoltre dovranno essere consegnate per ogni operatore addetto al servizio le certificazioni/auditodichiarazioni di avvenuto corso HaCCP ‐ nella sicurezza alimentare
ART. 9 – CONTROLLI
Fondazione Milano® si riserva la facoltà, per tutta la durata fornitura del servizio, di sottoporre campioni
dei diversi tipi di prodotti analisi e prove diretti a verificare la qualità, la conformità e specifiche tecniche richieste.
Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all’applicazione delle penali previste nel presente capitolato d’appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni di risoluzione previste nel presente capitolato d’appalto.
ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO
L’Ufficio competente della gestione amministrativa del contratto è l’Ufficio Facility Management oppure
l’Ufficio Approvvigionamenti. Quest’ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.
ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore è tenuto a fornire per ogni ordinativo la fattura relativa al servizio ordinata, suddivisa per
evento e/o prestazione, indicando gli estremi degli ordini inviati, l’elenco dei servizi eseguiti, numero di ordine e CIG.
Il Fornitore sarà tenuto inoltre, per tutta la durata fornitura del servizo, a comunicare eventuali variazioni di caratteristiche rispetto a quanto ordinato e descritto in dettaglio negli Allegati. La mancata comunicazione delle variazioni, come descritto nell’art. 2 del presente Capitolato, comporterà l’applicazione della penale prevista dal presente Capitolato d’appalto.
ART. 12 – GARANZIE E OBBLIGHI
Nella tabella Allegato A sono indicate le caratteristiche minime che dovrà essere erogata per ogni singolo
menu/servizio richiesto.
Il Gestore dovrà:
1. Possedere un’esperienza, debitamente dimostrata, e i requisiti professionali per la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Utilizzare e somministrare solo ed esclusivamente prodotti di prima qualità correttamente conservati ed esposti ai clienti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di salvaguardia della salute pubblica;
3. Garantire che i prodotti, in vendita e somministrazione siano di qualità e provenienza certe e documentabili a richiesta, comunque in regola con le norme vigenti in materia;
4. Garantire che i prodotti preconfezionati (nel caso siano ammessi) riportino tutte le indicazioni previste dalla legge , quali ad esempio e secondo il caso, il tipo di prodotto,
l’elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi ammessi, il peso netto e/o lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice , il luogo di provenienza , la data di scadenza,ecc.
Le merende fresche e i panini (pane, panini, pizze, focacce, toast, etc.) che vengono distribuiti manualmente devono essere freschi di giornata e non devono essere, in alcun caso, riciclati dagli avanzi dei giorni precedenti. Potranno essere preparati dei primi piatti per la pausa pranzo che rispondono alle caratteristiche sopracitate.
5. Possedere una autorizzazione amministrativa per l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti ai fini della gestione del Bar
6. Garantire il controllo delle materie prime e dei prodotti utilizzati, la rimozione dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene dell'apparecchiatura installata, nonché la corretta conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti.
7. Impiegare proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie.
8. Mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti e dei servizi erogati per i primi due anni e sottoporre per gli anni successivi l’elenco dei prodotti con relativa variazione di prezzo all’approvazione di Scuole Civiche di Milano.
9. Garantire continuità di servizio anche in caso di sua malattia e per tutta la durata di apertura del Dipartimento.
10. Impegnarsi ad eseguire il servizio a regola d'arte mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità, con un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, e assicurare la sostituzione del personale, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne.
11. Assicurare inderogabilmente, a propria cura e senza spese od oneri per Fondazione Milano, la pulizia dei locali in uso, la chiusura e l’apertura dei locali anzidetti.
12. Fornire all’inizio del servizio e all’inizio di ogni anno (1/01/….) il listino prezzi dei prodotti erogati all’utenza che dovranno essere sottoposti al vaglio di Scuole Civiche di Milano.
13. Ottemperare alla corretta gestione del rifiuto prodotto dalla propria attività compreso l’eventuale ottemperanza agli obblighi inerenti le relative tasse.
14. Per ogni esigenza di coordinamento il Gestore si interfaccerà con il Direttore dell'ISIT.
15. Il Gestore nella conduzione delle sue attività osserverà tutte le norme dirette alla
prevenzione di incidenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal Gestore alla prevenzione dei rischi da incendio.
16. Responsabile Tecnico ‐ Il Gestore dovrà designare come Responsabile Tecnico una persona di comprovata competenza ed esperienza professionale igienico, sanitaria e alimentaristica, in materia di conduzione di esercizi di Bar e/o ristorazione.
a. Il Responsabile Tecnico avrà il compito di effettuare verifiche con le modalità e periodicità suggerite dalle regole dell’arte e di rilasciare le indicazioni e prescrizioni al fine di garantire al Gestore, a Fondazione e agli Utenti la conformità alle regole di sicurezza sanitaria, igienica e alimentaristica delle bevande e alimenti immagazzinati, conservati, somministrati e delle metodologie di immagazzinamento, conservazione preparazione e somministrazione, nonché della conduzione e gestione degli spazi e attrezzature e arredi strumentali allo svolgimento del servizio e dell’attività in genere.
b. Il Gestore terrà a disposizione di FdP in qualsiasi momento i report del Responsabile Tecnico. Il Gestore comunicherà a Fondazione, entro 30 giorni dalla firma della Convenzione, il nominativo e le note caratteristiche del Responsabile Tecnico designato unitamente alla sua accettazione dell’incarico.
17. personale proprio ‐ Il Gestore eserciterà l’attività direttamente o con personale
proprio.
a. Il Gestore garantirà la corresponsione al personale dipendente della retribuzione o dei corrispettivi dovuti, in conformità alle norme di legge o regolamento e agli accordi collettivi applicabili, nazionali e locali, nonché il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, la regolare tenuta dei libretti sanitari e la scrupolosa osservanza di tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla igiene del lavoro. Il Gestore comunicherà preventivamente e tempestivamente a Fondazione i nominativi del personale che verrà addetto all’attività.
b. Fondazione avrà la facoltà a sua insindacabile discrezione di comunicare al Gestore eventuali nominativi di cui non gradisce la presenza nei propri locali.
c. A fronte di detta comunicazione il Gestore dovrà allontanare il personale non gradito dai locali di Fondazione, inibendone l’accesso.
d. Il personale addetto al Bar dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio.
e. Il personale dovrà essere sottoposto alle visite mediche periodiche secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
f. Il personale addetto al Bar non potrà accedere, senza preventiva Autorizzazione di Fondazione ai locali e alle aree non concesse in uso al Gestore, a meno di riconosciute esigenze per lo svolgimento del servizio.
18. Riservatezza ‐ Il Gestore dovrà tenere come strettamente riservate e non divulgare a terzi le notizie sull’organizzazione e sulle attività di Fondazione di cui dovesse venire a conoscenza e che non fossero già di pubblico dominio. Il Gestore dovrà estendere detto obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori e farlo da loro rispettare, rispondendo verso Fondazione delle eventuali violazioni.
19. Il Gestore sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori, creditori e personale impiegato. Il Gestore provvederà all’approvvigionamento degli alimenti e delle bevande ad al loro stoccaggio nel magazzino asservito al Bar, assumendo a proprio esclusiva cura e onere la loro conservazione con mezzi e modalità adeguate e il rischio del loro deterioramento.
20. listino delle consumazioni ‐ Il Gestore dovrà mantenere costantemente esposto al pubblico in modo ben visibile il listino delle consumazioni e, a richiesta di Fondazione, ne consentirà la divulgazione agli Utenti mediante comunicazioni scritte o attraverso la rete telematica di Fondazione.
21. elenco delle attrezzature‐ Il Gestore, contestualmente alla stipula della Convenzione, deve consegnare l’elenco delle attrezzature che verranno utilizzate e introdotte negli spazi concessi in uso.
Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo. Il Gestore è pertanto tenuto al rispetto di ogni altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall’offerta e dal relativo contratto.
Parte II
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e
nell’offerta. La fornitura richiesta di cui al presente CSA viene appaltata a misura, .
ART. 2 – CORRISPETTIVO
Per ogni evento, l’aggiudicatario percepirà un corrispettivo pari all’importo indicato nell’offerta economica e moltiplicato per il numero di ospiti. Il numero di ospiti è quello comunicato al momento dell’ordinativo, nei termini previsti dall’art 4 Ordinativi e tempi di consegna
L’importo massimo contrattuale non potrà comunque superare:
L’importo massimo di contratto, iva esclusa, è così stabilito: euro 24.000,00 iva esclusa in quattro anni per il lotto 1; mentre per il lotto 2 euro 15.000,00 iva esclusa il contratto sarà stipulato in nr. 4 anni e il relativo corrispettivo dipenderà dalla bravura e professionalità dell’avventore
Per il lotto 1 L’importo effettivo del contratto sarà costituito dai costi inerenti l’effettuazione dei servizi di catering nelle date preventivamente e specificamente concordati. Tali costi saranno conteggiati in base agli importi indicati in sede di offerta economica e comunque non superiori agli importi a base di gara
indicati nello schema allegato (schema allegato nr.A) , variabili sulla base del numero di partecipanti come sarà indicato nell’ordinativo dell’evento
In caso di ordinativi inferiori all’importo massimo indicato del contratto, l’aggiudicataria non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo
Qualora il numero di partecipanti fosse superiore a quello comunicato, a causa di una imprevista maggiore affluenza di partecipanti, non saranno dovute variazioni di prezzo purché Scuole Civiche di Milano non abbia richiesto variazioni quantitative nei termini previsti (3 giorni prima dell’evento).
Per i casi di disdetta, qualora la richiesta del servizio sia annullata entro cinque giorni lavorativi precedenti la data dell’evento, non sarà corrisposto alcun importo..
L’erogazione del corrispettivi previsti avverrà dopo l’effettuazione del servizio richiesto, previa verifica di regolare e corretta esecuzione.
I prezzi unitari a base d’asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico al piano di destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le sedi precedentemente indicate.
All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli servizi offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite e dal numero di eventi che Scuole Civiche di Milano potrà eventualmente organizzare nel corso della durata del contratto e in base alle disponibilità di Bilancio. Nulla sarà dovuto nel caso in cui non venissero organizzati eventi nell’arco della durata del contratto
ART. 3 ‐ DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione
dell’ordine/comunicazione di aggiudicazione ed avrà durata di anno quattro.
Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione fornitura dei servizi per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, qualora nel termine di durata contrattuale non venga esaurito l’importo massimo contrattuale di cui al precedente art. 2 senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.
ART. 4 – RILANCIO DELL’OFFERTA ‐ EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Prima di ogni evento Scuole Civiche di Milano richiederà preventivo specifico (rilanciando il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro", secondo una procedura trasparente disciplinata solo nei tratti essenziali (obbligo di consultazione scritta delle imprese aderenti all'accordo quadro, fissazione di un termine ragionevole per la presentazione delle offerte, forma scritta e segretezza delle offerte fino alla scadenza del termine, aggiudicazione del singolo appalto al migliore offerente sulla base dei criteri fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro). ad ogni singolo aggiudicatario mandando una richiesta scritta specifica e dettagliata. Gli aggiudicatari dovranno formulare la propria offerta entro 5 giorni ‐ inviando l’offerta in busta chiusa ‐ tenendo conto di tutto quanto scritto nel presente documento. Scuole Civiche di Milano emetterà al fornitore prescelto conferma e ordinativo a seguito della valutazione delle stesse.
Durante il rilancio le imprese selezionate possono offrire un ulteriore ribasso sul prezzo insieme ad eventuali migliorie tecniche e ad ogni ulteriore elemento di specificazione delle condizioni qualitative e quantitative fissate con la stipula dell'accordo quadro, naturalmente nel rispetto del principio di par condicio, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
I concorrenti potranno confermare il prezzo offerto nella gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, ovvero potranno offrire un ribasso ulteriore e conseguire il punteggio supplementare. La facoltà di richiedere miglioramenti qualitativi e di specificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nella fase di aggiudicazione dei singoli appalti, non è motivo di indeterminatezza della prestazione, né configura violazione delle regole concorrenziali.
Fondazione Milano® si riserva, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del DLGS 163/2006, così come modificato e integrato dal DLGS 53/2010, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazione che verranno comunicate da Fondazione Milano®.
ART. 5 ‐ DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione
provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale ( euro 24.000,00 per il lotto 1 – euro 15.000,00 presunto per il lotto 2).
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti.
Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al “Scuole Civiche di Milano F.d.P.”.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Le modalità di svincolo saranno definite dall’Ufficio cui è demandata la gestione del contratto.
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “pagamenti e fatturazione”.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
ART. 7 – SUBAPPALTO
Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti: D.Lgs. 12‐4‐2006 n. 163 ‐ Codice dei contratti pubblici ‐ art. 118 Subappalto
D.P.R. 05‐10‐2010 n. 207 ‐ Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L . 12‐02‐2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici ‐ art. 170 Subappalto e cottimo
D.L. 4‐7‐2006 n. 223 ‐ art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale ‐ Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)
D.Lgs. 10‐9‐2003 n. 276 – (Xxxxx Xxxxx) ‐ art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)
L. 13‐9‐1982 n. 646 ‐ Disposizioni in materia di misure di prevenzione ‐ art. 21 (reato di subappalto senza autorizzazione)
D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ‐ art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti).
Il presente Accordo Quadro può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell’art. 118 comma 7 del codice dei contratti.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.L. 163/06;
2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:
a) L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
c) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
e) L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti;
f) È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
In caso di subappalto l’affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/82.
ART. 8 ‐ CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l’utilizzo dello stesso al Comune di Milano, o ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
ART. 9 – RESPONSABILITA’
Il prestatore di servizio/fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® dell’esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto,
anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al prestatore di servizio/fornitore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 10 ‐ PERSONALE
Inquadramento contrattuale.
Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Doveri del personale
Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Adempimenti dell’impresa
Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio/fornitura stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano®.
Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano® entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio/fornitura nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano®, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
Sicurezza
Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il prestatore di servizi/forniture è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l’addetto del Servizio di Protezione Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Data la natura della prestazione, non si rileva la necessità di provvedere all’elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
ART. 11 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo
1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano® ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 12 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano® – Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000
Xxxxxx.
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
‐ data;
‐ importo contrattuale espresso in euro;
‐ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )
‐ ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
‐ n. CIG
Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.
Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo a 60 (sessanta) giorni solari, fine mese, dalla data di ricevimento della fattura commerciale mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell’aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano®.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art 1284 cc.
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.
Qualora previsto si applica l’Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – Fondazione Milano® trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.
In ogni caso sull'importo delle prestazioni progressivo e al netto delle eventuali ritenute di cui al capoverso precedente è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI
Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione della fornitura, il
regolare ed esatto adempimento delle prestazioni,e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.
Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all’applicazione delle penali previste al successivo articolo e a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all’art. 15 Parte
II del presente Capitolato d’appalto.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.
ART. 14 ‐ PENALITA’
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate
le seguenti penali:
In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della
prestazione del servizio da parte dell’affidatario del servizio, quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave di Scuole Civiche di Milano, quest'ultima applicherà le penali come di seguito specificate, fermo restando il ricorso all'Autorità Giudiziaria laddove SCM rilevi fatti penalmente rilevanti:
a. € 500,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio. La penale si applica anche nel caso in cui, a seguito di sospensione momentanea del servizio per sciopero del proprio personale, la ditta non eroghi il servizio;
b. € 250,00 in caso di ritardo nella prestazione del servizio, in considerazione degli orari e della tempistica prevista;
C. € 250,00 per ogni analisi microbiologica riscontrata non rispondente a quanto previsto dai limiti di carica microbica, salve le conseguenze di carattere penale previste dalla vigente legislazione in caso di intossicazione alimentare;
D. € 700,00 per mancato rispetto delle condizioni igienico‐sanitarie riguardanti la consegna delle derrate o quant'altro previsto dalle leggi in materia;
E. € 350,00 per ogni mancata attuazione del piano di sanificazione, pulizia, controllo qualità, autocontrollo;
F. € 400,00 per ogni mancato rispetto delle norme riguardanti la presenza del personale
G. € 250,00 in caso di ritardo mancato smaltimento dei rifiuti inerenti la singola manifestazione;
Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.
Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% dell’importo massimo contrattuale previsto al precedente Art. 2 Parte II del Capitolato Speciale d’Appalto ( 24,000 euro per il lotto 1 e euro 15.000 per il lotto 2).
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano®.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano® procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
E’ fatto salvo il diritto di fondazione Milano® al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 15 ‐ ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le
modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano® potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano®.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano® potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 16 ‐ RISOLUZIONE
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
1. ritardi nelle consegne, per più di 2 volte, superiori a 5 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’art. 4 Parte I del presente capitolato.
2. consegne, per più di 3 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inidonei all’uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
3. Consegne, per più di 2 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/ collaudi di cui all’art. 9, Parte I, del presente Capitolato.
4. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano® potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
ART. 17 ‐ RECESSO
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in
qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata
R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso Fondazione Milano® si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Ente Appaltante;
- spese sostenute dall’appaltatore.
ART. 18 ‐ FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano®.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 21 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L’aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle
eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”(d’ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
Ai sensi dell’art. 29 del “Codice”, Fondazione Milano® (d’ora in poi Titolare), designa l’Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio .
Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.
Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.
Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e “Incaricati” del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.
Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.
Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.
Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
Il Titolare successivamente alla stipula del contratto fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.
Il Responsabile risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere anche dai propri incaricati del trattamento e dai propri consulenti in violazione delle disposizioni del Codice. Il Responsabile risponde dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.
Fondazione Milano® nella sua qualità di committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ognuna delle parti fornisce all’altra, anche oralmente, l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice circa il trattamento dei dati conferiti per la conclusione, l’esecuzione e la gestione amministrativa e contabile del contratto, dichiarando di conoscere i diritti ex art. 7 del citato Xxxxxx riservati a loro stesse in qualità di interessati e agli altri soggetti che assumono tale qualità.