TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa di Assicurazione si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, l’Impresa di Assicurazione non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Creditor Protection, Contratto Di Assicurazione
TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa delle Imprese di Assicurazione si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, l’Impresa le Imprese di Assicurazione non è tenuta sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa
TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa di Assicurazione si prescrive entro il termine di due 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, l’Impresa di Assicurazione non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione