Common use of Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito Clause in Contracts

Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito. Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore dovrà proporla entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi. Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso. Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 giorni dalla loro scadenza. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

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Samples: Contratto Di Factoring, Contratto Di Factoring

Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito. Il FornitoreCliente, salvo diversi accordi, proporrà al Factor alla Società di factoring la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni condizioni, i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ; altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura e onere del Fornitore Cliente segnalare al Factor alla Società di factoring il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordatoconcordate. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore Cliente dovrà proporla entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione delle merci o emissione della fattura rappresentativa del credito oggetto di prestazioni di servizicessione. Di ogni cessione accettata dal Factor dalla Società di factoring sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del FornitoreCliente, nelle forme più idonee, indicate dal Factordalla Società di factoring. Il Cliente autorizza comunque sin d’ora la Società di factoring ad effettuare tale comunicazione al Debitore, sottoscrivendola in sua vece; il tutto con promessa di rato e valido. L'avvenuta cessione dovrà potrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore Cliente dovrà consegnare al Factoralla Società di factoring , entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi. Qualora le Parti la Società di factoring ed il Cliente concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore Cliente consegnerà al Factor alla Società di factoring copia del di contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factoralla Società di factoring, debitamente girati dal FornitoreCliente, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore Cliente e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor la Società di factoring ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso. Il Factor La Società di factoring pagherà al Fornitore Cliente il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factordalla Società di factoring, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 180 giorni dalla loro scadenzadata di scadenza media indicata nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti. Le parti La Società di factoring ed il Cliente possono convenire che il Factor la Società di factoring ne anticipi la corresponsione.

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Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito. Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitorealcuni debitori selezionati; ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore dovrà proporla entro il termine proporrà al Factor le cessioni, di trenta giorni dalla data volta in volta, di spedizione delle merci o di prestazioni di servizisingoli crediti. Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi. Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso. Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 180 giorni dalla loro scadenza. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

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Samples: www.unifactorspa.it

Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito. Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà La clausola contrattuale in esame disciplina il procedimento di trasferimento dei crediti dal cedente al Factor ed è particolarmente importante il richiamo fatto all’art. 3 della legge n. 52/1991 per quanto riguarda la cessione dei crediti futuri, laddove si prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, la proprietà dei crediti futuri si trasferisca al Factor anche prima della loro venuta ad esistenza. La versione della clausola esaminata richiama il concetto della cessione in massa da parte del cedente di tutti i propri crediti vantati nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone debitore. Questa previsione di obbligo di esclusiva senza limitazioni è immaginata nell’ottica di un’operazione di factoring che si inserisce pienamente, come strumento di supporto, nella gestione del capitale circolante dell’impresa ed in relazione a politiche di sana e prudente gestione degli intermediari finanziari per finalità di riduzione dei rischi. In realtà poi le condizioni scritture integrative del contratto introducono delle delimitazioni e individuano i crediti futuri e i debitori oggetto di cessione definendo i vari profili. Tuttavia questa non è l’unica modalità possibile di realizzare un’operazione di smobilizzo di crediti commerciali. Nella prassi contrattuale può trovarsi traccia di clausole di esclusiva con delimitazione ai crediti vantati verso singoli debitori o anche nessun tipo di esclusiva da cui una cessione di singoli crediti evidenziati da fatture emesse. La clausola in esame definisce i termini in cui il cedente si trasferiranno ai sensi del terzo impegna a procedere alla proposta di cessione dei singoli crediti e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere effettuare la consegna delle fatture e altri documenti probatori del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo creditoCon la cessione, il Fornitore dovrà proporla entro Factor assume l’obbligo di pagare il termine di trenta giorni dalla corrispettivo ad una data pattuita, che può essere - a mero titolo d’esempio non esaustivo - la data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitorescadenza della fattura, nelle forme più idonee, indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla la data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi. Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, effettivo incasso ovvero altra data eventualmente concordata con il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetticliente. Nel caso in di cessione pro soluto, viene definito un termine massimo entro cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso. Il Factor pagherà al Fornitore dovrà eseguire il pagamento del corrispettivo della cessione al cedente nell’ipotesi di mancato incasso alla data pattuita oscadenza del credito per inadempienza del debitore ceduto, tempo necessario alla società di factoring per verificare le ragioni dell’inadempimento e la presenza di eventuali contestazioni della fornitura, di sollecitare il pagamento del debito e avviare le prime pratiche di recupero. Le cessioni dei crediti possono realizzarsi con notifica o senza notifica della cessione al debitore ceduto. Le operazioni di factoring possono realizzarsi infatti senza necessità di notifica della cessione al debitore ceduto. Sia il Codice Civile che la Legge 52/92 non prevedono, infatti, quale requisito necessario per la validità della cessione fra le parti del negozio (impresa cedente e società di factoring cessionaria) l’accettazione o la notifica della cessione al debitore ceduto. La notifica della cessione al debitore ceduto rileva solo ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore e dell’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati. La clausola in mancanzaesame richiama, al momento dell'effettivo incasso fra le alternative possibili, la stipula di ciascun credito. In caso un separato accordo per le operazioni di cessione Pro soluto e senza notifica. Tale accordo, che rappresenta un’appendice del contratto quadro, è descritto più in dettaglio nell’ultimo paragrafo del presente documento di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 giorni dalla loro scadenzaapprofondimento. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.Esempio:

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Samples: assifact.it

Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito. Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore dovrà proporla entro il termine di trenta 30 giorni dalla data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi. Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso. Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 180 giorni dalla loro scadenza. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

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Samples: Contratto Di Factoring