Common use of Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Clause in Contracts

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissionedell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto l’atto formale di approvazione non sia sia 2. intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) tre mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori. 23. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori (il Certificato di Regolare esecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori) ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissionedell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo quest’ultimo deve comunque essere emesso entro 3(tre) tre mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica (collaudo in corso d’opera) volte a controllare verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

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Samples: Appalto a Misura

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei 6 mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori e di consegna formale ai direttori dei lavori ed alla stazione appaltante di ogni documentazione necessaria per acquisire l’agibilità dell’immobile. Il collaudo ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissionedell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) tre mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.

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Samples: Construction Contract

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 6 (sei) mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissionedell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo controllo o di verifica volte collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a controllare verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 6 (sei) (51) mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissionedell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo controllo o di verifica volte collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a controllare verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

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Samples: Construction Contract

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto in- tervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 3 (tre) mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissionedell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3(tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo controllo o di verifica volte collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a controllare verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto