CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Provincia di Modena
COMUNE DI NONANTOLA
PSR 2014-2020 REGIONE XXXXXX-ROMA- GNA. MISURA 08, TIPO OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIEN-
TALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il tecnico incaricato Xxxx. Xxxxx X. Xxxxxxx
INDICE
CAPITOLO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 6
ART 2. Ammontare dell'appalto 6
ART 3. Modalità di stipulazione del contratto 7
ART 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 7
ART 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8
CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 9
ART 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 9
ART 7. Documenti che fanno parte del contratto 9
ART 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 10
ART 9. Fallimento dell'appaltatore 10
ART 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 10
ART 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 10
ART 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini 11
CAPITOLO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE 11
ART 13. Consegna e inizio dei lavori 11
ART 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 11
ART 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 12
ART 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P 13
ART 18. Penali in caso di ritardo 13
ART 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 14
ART 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 14
ART 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 15
CAPITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA 15
ART 23. Pagamenti in acconto 15
ART 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 17
ART 26. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 17
ART 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti 18
CAPITOLO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 19
CAPITOLO 6 CAUZIONI E GARANZIE 20
ART 31. Cauzione provvisoria 20
ART 32. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 20
ART 33. Riduzione delle garanzie 21
ART 34. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa 21
CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 23
ART 35. Variazione dei lavori 23
ART 36. Varianti per errori od omissioni progettuali 23
ART 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 23
CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
ART 38. Norme di sicurezza generali 24
ART 39. Sicurezza sul luogo di lavoro 24
ART 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 24
ART 42. Piano operativo di sicurezza 25
ART 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 25
ART 44. Costi per la sicurezza 25
CAPITOLO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 26
ART 46. Responsabilità in materia di subappalto 28
ART 47. Pagamento dei subappaltatori 28
CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 28
ART 48. Accordo bonario e transazione 28
ART 49. Definizione delle controversie 29
ART 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 29
ART 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 30
CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 31
ART 52. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 31
ART 53. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 32
ART 54. Presa in consegna dei lavori ultimati 32
ART 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 32
ART 56. Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro 34
ART 57. Documenti di identificazione 35
ART 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 35
ART 59. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 39
ART 60. Fornitura di materiale a magazzino 39
ART 61. Prescrizioni particolari 40
ART 62. Custodia del cantiere 40
ART 63. Sottrazioni- guasti- danni 40
ART 64. Cartello di cantiere 40
ART 65. Spese contrattuali, imposte, tasse 41
PARTE II DESCRIZIONE DELLE OPERE 43
ART 67. Descrizione delle lavorazioni 43
PARTE III PRESCRIZIONI TECNICHE 44
CAPITOLO 13 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 44
Concimi Minerali ed Organici 45
ART 70. Pali di sostegno, ancoraggi e legature 49
Elettrovalvole autoprogrammabili 51
CAPITOLO 14 MODO DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO 51
CAPITOLO 15 MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE 51
ART 75. Sopralluoghi e accertamenti preliminari 51
ART 76. Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo 52
ART 77. Pulizia dell'area del cantiere 52
ART 78. Garanzia di attecchimento 52
ART 80. Preparazione delle buche e aiuole per piantumazione 52
ART 81. Responsabilità dell'Appaltatore nel xxxxx xxx xxxxxx 00
ART 82. Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli 53
ART 83. Messa a dimora piante erbacee palustri 54
ART 84. Protezione della vegetazione durante lo svolgimento dei lavori 54
ART 85. Protezione di alberi ed arbusti messi a dimora 56
ART 86. Abbattimento e dicioccatura di alberi 57
ART 88. Realizzazione e posa di pannello illustrativo in Dibond 59
ART 89. Realizzazione di passerella pedonale 59
CAPITOLO 16 MODO DI ESECUZIONE PER SCAVI E DEMOLIZIONI 59
ART 91. Disposizioni comuni a scavi e rilevati 60
ART 92. Scavi di livellamento terreno 60
PARTE I
CAPITOLO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'in- tervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
PSR 2014-2020 REGIONE XXXXXX-ROMAGNA. MISURA 08, TIPO OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTI- MENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSI- STEMI FORESTALI”
b) descrizione sommaria:
Il progetto consiste nell'esecuzione nel miglioramento del bosco della Partecipanza di Nonantola e del comune di Nonantola in località Torrazzuolo:
Intervento selvicolturale costituito da diradamento selettivo improntato al miglioramento della resi- lienza del bosco nei confronti dei cambiamenti climatici;
Realizzazione di asserella pedonale sul canale Torbido.
Sostituzione di cartelli segnalletici ammalorati dal tempo.
La descrizione delle opere viene dettagliata all'interno degli elaborati progettuali Relazione tecnico illustrativa degli interventi di progetto e tavole rappresentante gli schemi delle opere e i particolari costruttivi della passerella pedonale e dei cartelli informativi.
c) ubicazione:
Il SIC-ZPS IT4040010 “Torrazzuolo” è localizzato in un’area di pianura intensamente antropizzata, in prossimità del confine provinciale con Bologna e si estende a Ovest della confluenza del Canal Torbido con la Fossa Bosca e la Fossa Sorga.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristi- che tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche a tutte quelle opere di riduzione dell’impatto sull’ambiente.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:
A - Lavoro | |
Lotto1 intervento B 3 | € 78.397,00 |
Lotto2 Intevrento B 4 | € 11.500,00 |
Lotto3 intervento B 5 | € 984,39 |
a) Importo Lavori | € 90.881,39 |
b) Oneri per la Sicurezza | € 1.363,22 |
Per lavori sommano | € 92.244,61 |
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.
3. L'importo, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal D.Lgs. 81/2008, cui rinvia il D.Lgs. 50/2016.
4. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo com- plessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, ad- dizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione dei piani di sicurezza.
ART 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi del Codice dei contratti.
2. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità ese- guite.
4.I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di even- tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,lettera b) costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
ART 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati tutti nella categoria di opere a verde e arredo urbano OS24, inoltre la ditta esecutrice deve essere iscritta all’Albo Regionale delle Imprese Forestali Categoria B (DGR 1021/2015).
n. | Lavori di | Categoria | euro | % Categoria su totale |
1. | Verde e arredo urbano | OS24 | 92.244,61€ | 100% |
Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente possono essere, a scelta dell'impresa, subappaltabili o affidabili a cottimo, qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede d'offerta, nella misura del 30 %
dell'importo della categoria, ai sensi degli artt. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016, calcolato al prezzo del contratto d'appalto, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (qualora l'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione, qualora l'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore può essere qualificato ai sensi dell'articolo 90, o art. 248 per i beni del patrimonio culturale, del D.P.R. 207/2010 oppure essere in possesso dell'attestato di quali- ficazione), alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
Si precisa che gli importi e percentuali riportate nella tabella fanno riferimento all'importo dei soli lavori con esclusione degli oneri speciali per la sicurezza.
ART 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
COD. E.P. | TIPOLOGIE PREZZIARIO (Elenco e Analisi Prezzi) | U.M. | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | IMPORTO TOTALE |
Lotto 1 - B 3 | |||||
45 | Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste consistente nelle eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, in- clinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, il de- pezzamento ed il concentramento del materiale di risulta, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salva- guardia degli incendi | h | € 3.115,00 | 27 | € 84.105,00 |
E.A.5 | Detrazione per il valore della massa le- gnosa ritraibile a bordo pista/strada fo- restale | q.le | -€ 2,00 | 2854 | -€ 5.708,00 |
Totale Lotto 1 | € 78.397,00 | ||||
Lotto 2- B 4 | |||||
a corpo* | fornitura e posa in opera di ponticello pedonale (lunghezza 7,5 m) in metallo zincato sul canale torbido comprese tutte le opere necessarie al fissaggio al terreno, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per la tipologia di struttura | cad. | € 11.500,00 | 1 | € 11.500,00 |
Totale Lotto 2 | € 11.500,00 | ||||
Lotto 3 - B 5 | |||||
112 | Tabella informativa dimensioni 125*125 cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed at- tacchi speciali a corsoio sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore in- teramente rivestita in pellicola ade- siva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, imma- gine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | € 328,13 | 3,00 | € 984,39 |
Totale Lotto 3 | € 984,39 | ||||
Totale (Lotto1+Lotto2+Lotto3) | € 90.881,39 | ||||
Totale importo lavori | € 90.881,39 |
CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuri- dico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi come da elenco elaborati di progetto allegato,
d) l'offerta della ditta;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui al Codice dei contratti;
f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento di attuazione.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) il Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
ART 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al Codice dei contratti l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
ART 9. Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'articolo 48 del Codice dei contratti.
ART 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'ap- palto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella som- ministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e compo- nenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
ART 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diver- samente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPITOLO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE
ART 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ai sensi del Codice dei contratti, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, e dell'articolo 32 del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'ese- cuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possi- bilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del comple- tamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ART 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 153 (centocinquantre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare sca- denze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Nel tempo utile previsto di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010, sono
compresi anche:
- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni ob- bligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per eventuali interferenze tra i cantieri; queste non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.
Poiché i lavori in oggetto sono soggetti ad un finanziamento regionale che prevede una rendicontazione finale; l'impresa è informata che il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso in tempo utile (30 giorni prima della scadenza) al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare i necessari controlli ed orga- nizzare il materiale per la rendicontazione.
1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.
ART 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento di attuazione.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decor- renza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
ART 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di parti- colare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessiva- mente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione con- tabile.
ART 18. Penali in caso di ritardo
1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art 19 comma 1 da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale con- secutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1/1000 (uno per mille) dell'importo contrattuale.
ART 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predi- spone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il pre- detto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appal- tante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in partico- lare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comun- que interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende con- trollate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità ge- stionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funziona- mento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza decreto
n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al ve- rificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo fun- zionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicu- rezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimila- bili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'ap- paltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la si- curezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei con- fronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbliga- toria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 04/08/2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continua- tiva conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.
ART 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Qualora l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale sia tale da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale trova applicazione la procedura di risolu- zione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegna- zione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota parte relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola- menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capito- lato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento di attua- zione, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiu-
sura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento di attuazione, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale emessa in formato elettronico ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55 (codice univoco Ente per fatturazione elettronica: UFJUM8), ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'ap- paltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un im- porto inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'ar- ticolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario even- tualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documen- tazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi del presente Capitolato.
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza con- fermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia secondo i termini stabiliti dal Codice dei contratti fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emis- sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assi- curazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché im- prontare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscon- tabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen- dente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi del presente Capitolato.
ART 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei pre- detti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, rag- giunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al paga- mento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
ART 26. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in mi- sura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventual- mente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto mini- steriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione pro- grammato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
ART 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPITOLO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa oc- corrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e presta- zioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e in- trinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata se- condo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
CAPITOLO 6 CAUZIONI E GARANZIE
1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria di euro 1817,62 pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere pre- stata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, secondo le modalità indicate nella lettera d'invito;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione defini- tiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
ART 32. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un interme- diario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia au- tentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecu- zione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autoriz- zazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in con- fronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appal- tante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
ART 33. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 84 e 93 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avvilimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudi- cataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010.
ART 34. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscri- zione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione (43) per parti determinate dell'opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emis- sione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progetta- zione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale non inferiore a :
a) € 650.000,00 (Euro seicentocinquantamila/00) per i rischi di esecuzione,
b) € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, ani- mali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.
c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si in- tendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condi- zioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice dei contratti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni cau- sati dalle imprese mandanti.
6. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a) sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a tale scopo:
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'ap- paltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
9. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percen- tuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali fran- chigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o sco- perti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento di attuazione e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approva- zione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'im- porto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
ART 36. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendes- sero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appal- tatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui al Codice dei contratti pubblici.
CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART 38. Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «inci- dent and injury free».
ART 39. Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, Titolo IV.
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
ART 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva- mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART 42. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'or- ganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'al- legato XV punto 3.2.1 del D.lgs n. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'arti- colo 28, e gli adempimenti di cui all'articolo 97, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi del Codice dei contratti e dell'art. 97 del D.lgs 81/2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di ren- dere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appalta- tore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto n. 81 del 2008.
ART 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 96 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'articolo 97 del mede- simo decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.lgs n.81/2008 e s.m e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodi- camente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, indu- stria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiara- zione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordina- mento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subap- paltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione tempo- ranea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il preposto sovrin- tende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecu- zione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART 44. Costi per la sicurezza
1. I costi per le opere per la sicurezza sono quantificati all'interno del PSC redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e accettato dall'Appaltatore in sede di offerta. La loro quantificazione deve
essere supportata da un computo metrico e riferito, nell'ordine:
a) Prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici. PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN MO- DENA – Camera di Commercio di Modena – Anno 2016.
b) per assimilazione rispetto a lavorazioni simili, o in ultimo, mediante nuove analisi.
In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica, che deve essere redatta e/o approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.
2. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza di cui all'art. 1.5 Comma 1 lett. B, fatta dal Coordinatore per la Progettazione e riportata nell'apposita stima analitica di cui al comma 1. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui al comma punto
4.1.5 allegato XV D.lgs 81/2008
CAPITOLO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del con- corrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costi- tuenti strutture, impianti e opere speciali di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa cate- goria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, im- pianti e opere speciali di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligato- riamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cot- timo per la loro totalità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
c1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori (64) da realizzare in subappalto o in cottimo;
c2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'arti- colo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia prov- veduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appal- tante sono ridotti della metà
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiu- dicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei me- desimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo sta- bilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
d1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicu- rativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
d2) copia del piano operativo di sicurezza di cui al Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 42 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART 46. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui D.lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammis- sibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
ART 47. Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di ga- ranzia effettuate.
CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART 48. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non mani- festa infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, e immediata- mente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Sta- zione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le contro- versie.
6. Ai sensi del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, com- petente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione for- mulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudica- tario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART 49. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
ART 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad appli- care integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle di- mensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'a- dempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi prov- veda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavo- ratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasional- mente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono prov- vedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente com- petente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornal- mente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria ini- ziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provve- dimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato mo- tivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viola- zione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di re- golare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiu- dicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
b3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempe- stiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'arti- colo 106 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
ART 52. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appal- tante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine asse- gnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appal- tante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
ART 53. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia in- tervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
ART 54. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultima- zione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPITOLO 12 NORME FINALI
ART 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento di attuazione e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'ap- paltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'ese- cuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei cam- pioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposi- zioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impal- cature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate- riali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvi- sori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'ap- paltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospen- sione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qual- siasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di preven- zione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restan- done sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coin- volti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in rela- zione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
ART 56. Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro
1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad appli- care integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Ap- paltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o re- ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subap- paltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
f) L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunica- zione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile ove richiesto.
a) L'Amministrazione dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.
b) Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'appro- vazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
c) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una di- chiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
d) L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
e) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 13 del Capitolato Generale.
ART 57. Documenti di identificazione
1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.
2. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.
3. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle di- pendenze del subappaltatore.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori, componente dell'Ufficio di Direzione Lavori. Coor- dinatore per la Sicurezza in sede di Esecuzione, e altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori, componente dell'Ufficio di Direzione Lavori. Coor- dinatore per la Sicurezza in sede di Esecuzione, e altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00 per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.
7. Le attività del presente Art. 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipen- denze del subappaltatore.
ART 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Generale, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni da abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
i) le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono, con i criteri e le modalità prescritte dall'articolo 15 del Capitolato Generale, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costru- zioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate- riali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici.
b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti prov- visori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del can- tiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono for- niture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministra- zione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di do- cumentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospen- sione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qual- siasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (Occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appal- tatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecu- zione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità' superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M n°187/91.
12. L'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da ese- guire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non ver- ranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i mate- riali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, com- posizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, ecc.;
14. In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.
15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di con- fine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appal- tatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in re- lazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali
sono state effettuate le relative rilevazioni.
18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
19. L'appaltatore ed i subappaltatori hanno l'onere e l'obbligo, di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidi- mate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, delle schede di rivelazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni sin- golo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ad esso attribuiti.
b) Il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";
c) Registro delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo.
20. L'Appaltatore deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino;
b) L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71 e s.mi.
c) PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI:
1) Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m 2. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici, e altre so- stanze aventi un effetto inquinante sul suolo.
2) Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali - cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.
3) Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante set- tori di areazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo dei nuovo orizzonte radicale. I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m attorno alla chioma dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.
4) Nel caso in cui sì proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente nel suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,5 m attorno alla chioma degli alberi per salvaguardare la rete delle radici sottili.
5) Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m In casi singoli,
a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.
6) Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 m dal tronco, per uno spessore di 50 cm a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e una profondità almeno di 0,3 m sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 m. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono esser recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L.. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura dei cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adegua- tamente ancorato.
7) Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2,5 m dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza, l'uno dall'altra non inferiore a 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.
8) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm, sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontana- mento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneg- giare le radici.
ART 59. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
ART 60. Fornitura di materiale a magazzino
Su richiesta della stazione appaltante dovranno essere fornite attrezzature e beni previsti in elenco prezzi allo scopo di garantirsi un'adeguata scorta di ricambi a magazzino. Nel caso, la Stazione appaltante dovrà formu- lare apposita richiesta scritta all'impresa ed alla Direzione Lavori indicando la quantità ed il riferimento e de- scrizione presente nell'elenco prezzi relativa alla sola fornitura da consegnare presso la sede o deposito indi- cato. Tale richiesta dovrà essere effettuata in tempo utile tale da consentirne il trasporto da parte dell'impresa contestualmente alla segnaletica prevista nel computo. Sarà obbligo dell'Appaltatore fornire tutto il materiale richiesto applicando le tariffe per la fornitura di tale materiale previste all'interno dell'elenco prezzi unitari de- dotti del ribasso d'asta.
ART 61. Prescrizioni particolari
1. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere ese- guite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
2. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
a) In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installa- tore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
b) Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appalta- tore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.P.R.n°547 del 27.4.1955, alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e Capo V del
D.P.R. n°380 del 6.06.2001 e s.mi.
c) In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 14 del pre- sente Capitolato.
E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.
ART 63. Sottrazioni- guasti- danni
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del Capitolato Generale, si precisa quanto segue:
nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chia- ramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i periodici aggiornamenti.
Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all' A.S.L. competente prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m e i. elaborata conformemente all'allegato XII. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. Sanzioni per mancati adempimenti I contenuti del presente articolo sono stati spostati all'Art. 4.6 commi 00-00-00-00 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. FAC-SIMILE DI CARTELLO
Provincia di Modena
COMUNE DI NONANTOLA
PSR 2014-2020 REGIONE XXXXXX-ROMAGNA. MISURA 08, TIPO OPE- RAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RE- SILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORE- STALI”
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI
IMPRESA APPALTATRICE INIZIO LAVORI
FINE LAVORI
DIRETTORE DI CANTIERE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA ESECUTIVO
DIRETTORE LAVORI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI IMPRESA APPALTATRICE
ART 65. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (81), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. (82)
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE II DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.
Ai sensi dell'Art. 2 del Contratto di Appalto, sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale i computi metrici ed i computi metrici estimativi, nonché il Modello di Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ed allegati al progetto, se non come documenti di supporto per una più compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'ap- palto.
ART 67. Descrizione delle lavorazioni
L'intervento avente come obiettivo primario la conservazione della biodiversità prevede le seguenti tipologie di lavorazioni:
DIRADAMENTI SELETTIVI SU FORMAZIONI FORESTALI DI PIANURA;
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE;
SOSTITUZIONE CARTELLI INFORMATIVI;
La descrizione dettagliata delle opere viene rimandata all'elaborato n. A1 "Relazione tecnico illustrativa".
PARTE III PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPITOLO 13 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardi- naggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, presidi fitosanitari, ecc.), necessario alla messa a di- mora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltura dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'appro- vazione del D.L..
L'Impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i me- todi ed i criteri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.
Le analisi verranno effettuate per ogni fornitura pari o superiore a 100 mc.
La terra di coltura riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. Inoltre dovrà essere priva di agenti patogeni, semi di erbe infestanti, di rifiuti e di qualsiasi altra sostanza tossica per le piante e per l'ambiente.
La terra di coltura dovrà essere di medio impasto, grigliata, priva di scheletro e con le seguenti caratteristiche chimiche:
reazione (pH): 6-7,5
sostanza organica: >1%
P2 O5 assimilabile: 30-45 ppm (secondo il metodo Xxxxx)
K2 O scambiabile: 100-200 ppm
Mg O assimilabile: 70-300 ppm
N totale: 1-1.6 ppm
calcare totale: 2-10%
calcare attivo: <2%
Ca scambiabile: 1.000-1.500 ppm
Na scambiabile: < 50 ppm
Fe assimilabile: 10-30 ppm
Cl idrosolubile: <10 ppm
assenza di metalli pesanti
conducibilità elettrica: <2 mmhos
Capacità di scambio cationico: 10-20 meq/100 g
L'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione del D.L. l'impiego di terra le cui analisi rivelino che anche uno solo dei criteri sia al di fuori dell'intervallo dei valori sopraindicati.
Con substrati di coltivazione si intendono materiali minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.
Si intendono per substrati organici di coltivazione i seguenti:
Terricciato di letame, composto da terra e letame, con rapporto quantitativo come specificato in per- centuale sul volume totale;
Terriccio di castagno;
Terra d'erica o di brughiera;
Terriccio di foglie di faggio;
Terriccio di bosco, composto da residui di specie vegetali anche diverse dalle precedenti;
Sfagno;
Torba di tipo, pH e provenienza note;
Altri substrati analoghi ai precedenti indicati nella Legge 748 del 19/10/84 (non la conosco).
Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.
In mancanza di suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - .S.I.S.S. - per i criteri seguenti da sottoporre alla Direzione del Servizio:
Torbe e sfagni
pH
Azoto totale
Fosforo totale
Potassio totale
Sostanza Organica
Carbonio
Altri substrati non confezionati non ricadenti nelle tipologie previste dalle vigenti norme di legge, per i quali non siano disponibili i dati sopra indicati:
Sostanza organica (solo per i substrati che ne sembrano apparentemente sprovvisti)
Azoto nitrico
Azoto ammoniacale
Densità apparente riferita ad un tenore di umidità specificato
Conducibilità Elettrica
I substrati non confezionati possono essere costituiti anche da altri componenti, se chiaramente specificati, in proporzioni note, da sottoporre all'approvazione del D.L.: sabbia lavata, perlite, polistirolo espanso, corteccia di specie note e di impiego consueto per la preparazione dei substrati, pomice o pozzolana, argilla espansa, vermiculite, ecc.
Le analisi sopra indicate sono quelle più ricorrenti, ma secondo specifiche necessità sarà possibile richiederne anche altre, appositamente predisposte, a giudizio del D.L..
I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.
I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
La Direzione del Servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.
In ogni caso si consiglia che l'azoto sia in forma ammoniacale o comunque in molecola strutturata per la lenta cessione e con una percentuale pari o superiore al 19%, il fosforo pari o superiore al 9%, il potassio pari o superiore al 10% e il magnesio pari o superiore al 2%.
Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modifi- care le caratteristiche fisiche del terreno.
Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteri- stiche chimiche del terreno.
In accordo con la Direzione del Servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purchè ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti negli involucri originali secondo la normativa vigente.
I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. Il contenuto delle sostanze pericolose deve essere limitato, ovvero la presenza degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati:
· Zn 300 mg/kg sostanza secca;
· Cu 100 mg/kg sostanza secca;
· Ni 50 mg/kg sostanza secca;
· Cd 1 mg/kg sostanza secca;
· Pb 100 mg/kg sostanza secca;
· Hg 1 mg/kg sostanza secca;
· Cr 100 mg/kg sostanza secca;
· Mo (*) 2 mg/kg sostanza secca.
La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 2 % (espresso sulla sostanza secca) e il contenuto di azoto inorganico non deve superare il 20 % dell' N totale (o N organico ≥ 80 %).
I prodotti devono essere forniti prevalentemente in forma solida. I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali e non devono generare odori sgradevoli in seguito all'applicazione al suolo.
Gli ammendanti potranno essere forniti dall'Amministrazione Comunale.
Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ornamentale, ecc.).
Le pacciamature devono, comunque, evitare danni di qualsiasi natura ai tessuti dei vegetali e consentirne il normale sviluppo nel tempo.
I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione del Servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione del Servizio si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.
I prodotti fitosanitari da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.
È fatto assoluto divieto l'utilizzo di antiparassitari del tipo "NOCIVO", "TOSSICO" e "MOLTO TOSSICO". Sono ammessi all'uso solo formulati del tipo "IRRITANTE" e "NON CLASSIFICATO".
Qualsiasi formulato commerciale, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto all'approvazione del D.L.. Qualora, durante il corso del servizio occorra necessariamente intervenire con prodotti ad elevata tossicità (salvo specifici divieti legislativi), dietro precise indicazioni dei materiali e metodi da parte del D.L., l'impresa è tenuta alla massima prevenzione e cautela nella loro distribuzione onde evitare danni alle persone, agli animali ed all'ambiente. L'Impresa sarà comunque autorizzata dal Direttore del Servizio, per i casi in deroga alle pre- cedenti disposizioni, principalmente solo per interventi endoterapici.
Per il tipo di principi attivi utilizzabili, la loro applicabilità e le dosi da somministrare, si fa riferimento al Discipli- nare Tecnico per il piano regionale di produzione integrata, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sarde- gna.
L'acqua da utilizzare per l'irrigazione e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.
L'Impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti dell'Amministrazione Comunale, sarà tenuta, su richiesta del D.L., a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure normaliz- zate della Società Italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S., la qualità dell'acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate.
Gli oneri relativi saranno a carico dell'Amministrazione Comunale. I criteri di riferimento da non superare sono i seguenti
Parametro | Unità di misura | Limite |
SAR | — | 10 |
Ph | — | 6-8 |
Conduttività elettrica | 900-1200 |
Sodio | mg/l | 50 |
Cloruri | mg/l | 100 |
Boro | mg/l | 0,5 |
Piombo | mg/l | 5 |
Alluminio | mg/l | 5 |
Solidi sospesi inorga- nici | mg/l | 30 |
BOD | mg/l | 20 |
COD | mg/l | 35 |
Azoto totale | mg/l | 40 |
Fosforo totale | mg/l | 10 |
Bicarbonati | mg/l | 250 |
Quando uno o più di questi valori dei suddetti criteri dovessero essere al di fuori dell'intervallo limite corrispon- dente, l'acqua d'irrigazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del D.L..
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del servizio.
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°536 e successive modificazioni e integrazioni. Altri riferimenti legislativi da rispettare sono:
D.M. n. 482 del 03.09.1987
Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove varietà vegetali".
Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni "Importazione in Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani".
Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996. M. "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.".
L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza al D.L..
Il D.L. si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deforma- zioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il porta- mento tipico della specie.
L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dal D.L..
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono.
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'elenco prezzi e nelle successive voci o particolari.
L'Impresa dovrà far pervenire al D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.
In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conserva- zione.
Sono definiti alberi le piante legnose individuabili in una chioma, un tronco o fusto ed in un apparato radicale, la cui parte aerea abbia due o più anni di età. Esse sono provviste di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di 2 trapianti.
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite, malattie o fisiopatie di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortec- ciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.
L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti franchi in contenitori e/o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purchè di giovane età e di limitate dimensioni.
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un ap- parato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco prezzi secondo quanto segue:
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accet- tazione del D.L.);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi. Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno essere ben accestiti e posse- dere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.
Anche per arbusti e cespugli "l'altezza totale" verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguar- danti l'apparato radicale, la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.
Si riuniscono in questo gruppo specie legnose decidue o sempreverdi che presentano almeno una fase di crescita caratterizzata da una ridotta resistenza delle strutture meccaniche del fusto.
Le piante appartenenti a questa categoria dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto nell'art. sugli alberi.
Le piante erbacee perenni sono piante che vegetano più anni con fusti, radici o rizomi persistenti.
Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate ed essere idonee alla realizzazione in caso di forniture da vivaio.
La realizzazione dell'orto botanico prevede il trapianto di rizomi e cespi di piante idrofite (piante acquatiche) ed elofite (piante che pur essendo radicate al suolo, vivono prevalentemente con le radici e le gemme ricoperte da acqua).
L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. La germinabilità non dovrà essere inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%. Il D.L. a suo insindacabile giudizio (quando, ad esempio, per presenza comprovata di infestanti) potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 2% rispetto a quello dichiarato e l'Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.
Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello dichiarato, l'Impresa sarà tenuta a sostituire la partita di seme con altra di adeguate caratteristiche e valore reale da impiegare per unità di superficie.
L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto o dal D.L..
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.
ART 70. Pali di sostegno, ancoraggi e legature
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. In ogni caso non devono avere un diametro inferiore ai cm 5 e devono durare almeno due periodi vegetativi.
I tutori dovranno essere di legno di castagno, diritti, completamente scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 000 xx xxxxx, xx alternativa, su autorizzazione del D.L., si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione del D.L., potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.
I cavetti di acciaio dovranno essere costituiti da un solo filo o da trefoli a più fili di acciaio e verranno usati per l'ancoraggio delle piante unitamente a :
tendifilo;
collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomma o in plastica, con aggiunta di un nastro per renderlo visibile e non pericoloso per i passanti;
picchetti di legno o di metallo.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone l'e- ventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico in PVC.
Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta per evitare danni alla corteccia sarà neces- sario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto materiale (es: materiale elastico). I ma- teriali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi vegetativi e mantenere la propria elasticità.
La sabbia, la ghiaia ed i ciottoli da impiegare nel servizio appaltato dovranno esclusivamente provenire da cave e da centri di coltivazione autorizzati, da rendere noti al D.L., che si riserva la loro accettazione in funzione dei requisiti estetico-qualitativi desiderati.
Le somministrazioni di sabbia, ghiaia, ciottoli, pietrischi, ecc, verranno normalmente misurate con casse di determinate capacità o sui mezzi di trasporto.
Le ghiaie ed i ghiaini dovranno essere di natura calcarea o silicea, esenti da materie terrose od eterogenee e dovranno presentare dimensioni uniformi, secondo le seguenti categorie:
a) ghiaia in natura nelle proporzioni di 2/5 di sabbia granita e 3/5 di ghiaia. Questa dovrà essere depurata a mano da ciottoli superiori a cm 6 di diametro e dalle piastrelle;
b) ghiaia vagliata assortita, detta in corpo, con elementi di dimensioni da cm 1 a cm 7, priva di sabbia;
c) ghiaia vagliata grossa, con elementi da cm 4,5 a cm 6;
d) ghiaia vagliata ordinaria, con elementi da cm 3,5 a cm 4,5;
e) ghiaia vagliata mezzana, con elementi da cm 2 a cm 3,5;
f) ghiaia vagliata minuta, con elementi da cm 0,50 a cm 2;
g) granisello o ghiaietto pisello, con elementi da mm 2 a mm 5.
La vagliatura potrà essere eseguita con mezzi meccanici od anche a mano, ma sempre in modo da garantire esattamente le dimensioni volute.
La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, scricchiolante alla mano e scevra di materie terrose ed eterogenee. Si potrà esigere la grana più o meno fine a seconda della natura dei lavori ai quali è destinata la sabbia.
Se sarà richiesto dal D.L., la sabbia e la ghiaia dovranno essere purgate e lavate. Per i lavori di tipo edile è ammesso l'uso esclusivo della sabbia proveniente da cava.
I legnami da impiegare dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, non dovranno presentare difetti di ogni sorta e dovranno essere compatibili con l'uso cui erano destinati.
Le normative di riferimento a cui saranno sottoposte le strutture in legno stabili realizzate in legno sono:
DIN 1052 - "Costruzioni in legno: calcolo ed esecuzione" ;
UNI ENV 1995-1-1 Febbraio 1995 – "Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici".
Le tubazioni saranno in polietilene ad Alta Densità (PEAD) diametro 25mm, adatte al convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualitàISO9001:2000.
Ala gocciolante autocompensante DEL TAGLIA® DRIPLINE, o equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
gocciolatori a flusso turbulento autopulente
sistema autopulente ad inizio e fine di ogni ciclo irriguo.
tubo in Pe diametro esterno 16 mm. diametro interno del tubo 13,8 mm.
gamma di compensazione da 0,8 a 4 Bar
punti goccia con spaziatura di 33 (DL-33), 40 (DL-40), o 50 cm (DL-50),
2 fori di uscita diametralmente opposti per ciascun erogatore
filtraggio richiesto 150 mesh.
temperatura max di esercizio: 60° C, temperatura max dell'acqua: 43° C
metraggio stampato ogni metro
portata: 2,2 litri/ora per gocciolatore con variazione della portata +/- 5
lunghezza massima delle ali, con garanzia di 0,7 bar al gocciolatore più distante: 90 metri con pres- sione di ingresso 2,5 bar
colore marrone all'esterno nero all'interno per una migliore mimesi e una riduzione della proliferazione delle alghe
Resa in opera posizionata al piede delle piante da irrigare completa di picchetti di fissaggio mod. PIC CLIP e raccorderia a compressione DEL TAGLIA® serie NL , o equivalente, necessaria al collegamento con la linea di alimentazione.
Pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi. I pozzetti saranno posti in opera previa formazione e regolazione del piano di posa, e saranno rinfiancati con materiali provenienti dallo scavo.
I pozzetti saranno del tipo in resina rettangolare, con chiusura a scatto e molla di sicurezza, delle seguenti dimensioni:
altezza: 30 cm
larghezza: 54 cm,
lunghezza: 40 cm.
Elettrovalvole autoprogrammabili
Elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 X.xx. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Attacco alla rete: diam. 3/4". Campo di portata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 Kg/cmq.
CAPITOLO 14 MODO DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Per tutto quanto concerne le modalità delle varie categorie di lavori valgono le norme contenute negli articoli dal n. 16 al n. 62 del capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi redatto a cura del Ministero dei LL.PP.
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati negli articoli sopracitati dal Capitolato Speciale anzidetto, che si rendessero necessari, si eseguiranno le norme che di volta in volta verranno impar- tite dalla Direzione dei lavori.
Sono da intendersi comprese tutte le lavorazioni minori e i materiali anche se non specificati se necessari per la piena funzionalità delle opere, la rispondenza alle norme tecniche e il soddisfacimento della regola dell'arte.
CAPITOLO 15 MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE
ART 75. Sopralluoghi e accertamenti preliminari
Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l' Appaltatore dovrà
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche spe- cifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazioni in genere).
Di questi accertamenti e ricognizioni l'Impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire, sia sul tipo di materiali da fornire.
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel pre- sente Capitolato e relative specifiche o risultanze dagli eventuali elaborati di progetto allegati.
ART 76. Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo
Nelle parti del progetto in cui siano previsti movimenti di terra di una certa importanza, l'Impresa è tenuta a provvedere alla rimozione e all'accantonamento, nel luogo e con le modalità indicati dalla Direzione Lavori, degli strati fertili del suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate dai lavori stessi. Le quantità eccedenti e l'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalità indicate nella Direzione Lavori.
ART 77. Pulizia dell'area del cantiere
A mano a mano che procederanno i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, l'Impresa, per man- tenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di vegetazione, pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili, macchinari, ecc. inutilizzati.
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica autorizzata, o su altre aree autorizzate a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
ART 78. Garanzia di attecchimento
Il periodo di garanzia viene fissato in un anno per l'attecchimento degli impianti vegetali. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori delle opere. Per attecchimento, di un albero o arbusto (forestale e non) di nuovo impianto, si intenderà la ripresa vegetativa per almeno il 90% della parte epigea, senza il manifestarsi di fenomeni di essiccazione prematura di foglie, germogli e rami.
Tutto il materiale vegetale dovrà avere una garanzia di sostituzione per tutto il periodo di attecchimento e comunque sino all'avvenuta ripresa vegetativa e sino all'approvazione dei documenti di collaudo: tale garanzia di sostituzione sarà valida per le piante morte e per le piante non attecchite. In caso di morte ripetuta delle piante, la sostituzione dovrà essere effettuata ogni qualvolta necessaria, fino al definitivo attecchimento. In tal caso il deposito a garanzia sarà trattenuto dal Committente per tutto il periodo di garanzia a decorrere dall'ul- tima sostituzione e svincolato al termine di tale periodo (un anno dall'intervento di sostituzione). Saranno a carico dell'Impresa l'eliminazione ed allontanamento degli esemplari morti o malati (compresa la ceppaia), la fornitura dei nuovi soggetti e la loro messa a dimora.
Stesura di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomeru- lare, con scheletro in quantità non superiore al 5 % e pH 6-6.5, sostanza organica non inferiore al 2%, com- posta da 50% terreno, 30% lapillo, 20% terriccio.
ART 80. Preparazione delle buche e aiuole per piantumazione
La preparazione del terreno assume un rilievo fondamentale per l'attecchimento ed il futuro sviluppo della pianta. L'ampiezza e la profondità della buca devono essere rapportate con le dimensioni che raggiungerà la pianta.
Prima della preparazione delle buche é necessario accertarsi se il suolo è permeabile ed in grado di trattenere l'acqua di cui avrà bisogno la pianta.
Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemente asciutto un mese prima dell'impianto affinché il terreno si affini così da evitare vuoti tra radici e terreno e da favorire l'adesione delle particelle terrose alle radici.
Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.
Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:
buca tipo A (piante arboree) cm. 100 x 100 x 80
buca tipo B (per grandi arbusti e cespugli)....................................................................... cm. 70 x 70 x70 buca tipo C (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti) ...................................... cm. 40 x 40 x 40 buca tipo D ( per piante erbacee perenni)....................................................................... cm. 30 x 30 x 30
buca tipo E ( alberature stradali ed esemplari) ......................................................... cm. 150 x 150 x 150
Modalita' di esecuzione
Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, é opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso.
Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti danneggiate e non per adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.
La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di risulta vanno raccolti e trasportati nelle discariche.
La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella proveniente dagli strati più profondi. Nei terreni poco permeabili é necessario predisporre un adeguato drenaggio disponendo uno strato di ghiaia o argilla espansa sul fondo della buca e praticando se necessario ulteriori fori.
Se il terreno é argilloso, vengono posti sul fondo della buca ciottoli di fiume per permettere un buon drenaggio ed evitare marciumi radicali.
ART 81. Responsabilità dell'Appaltatore nel corso dei lavori
L'Appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalla parti.
ART 82. Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli
In generale l'epoca per la messa a dimora delle piante deve essere scelta in rapporto alla specie vegetale impiegata e ai fattori climatici locali evitando comunque i periodi di gelo. Per i terreni pesanti sono da conside- rare i limiti di lavorabilità degli stessi.
Si ricorda che il Codice Civile stabilisce alcune norme agli articoli:
892 - Distanza per gli alberi
893 - Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
Epoca di messa a dimora: dall'autunno alla primavera durante il riposo vegetativo, tranne i periodi eccessiva-
mente umidi e di gelo. Prima della posa a dimora della nuova pianta sarà opportuno accorciare le radici ta- gliando anche eventuali radici rotte o con traumi.
Alcune specie di conifere e di alberi e arbusti sempreverdi vengono messe a dimora nella fase di riposo estivo o all'inizio della ripresa vegetativa. L'estensione dei lavori al periodo estivo implica l'utilizzo di piante adegua- tamente preparate e fornite in zolla o in contenitore (vaso, mastello, modellatura con film plastico, ecc.).
In qualunque periodo si operi é opportuno effettuare una ottima preparazione del terreno e assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatto) e capace di immagazzinare l'acqua necessaria alle future esigenze delle piante. Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti dan- neggiate e non per adattare l'apparato radicale alla buca troppo piccola.
Il terreno da realizzarsi nelle aiuole dovrà essere così composto: 50% terreno, 30% lapillo, 20% terriccio. Irrigazione
Le piante devono essere irrigate subito dopo la messa a dimora e costantemente in seguito nei primi anni di insediamento. I sempreverdi devono essere irrigati anche durante i periodi più siccitosi dell'inverno evitando le giornate di gelo.
Si deve evitare che la zolla asciughi in superficie in quanto ne risulterà difficile la reidratazione e la conseguente sopravvivenza della pianta.
A titolo di esempio si segnalano le quantità di acqua da somministrare ad ogni irrigazione per le singole cate- gorie di piante con la raccomandazione che, nei pericoli siccitosi, è opportuno avvicinarsi ai valori massimi qui di seguito specificati:
piante erbacee annuali e perenni da litri 0, 5 a 2
piante arbustive e cespugli da litri 3 a 10
piante arboree alte fino a 2 m da litri 10 a 20
piante arboree alte da 2 a 5 m da litri 30 a 60
Concimazione
La concimazione dovrà essere effettuata con pollina pellettata.
ART 83. Messa a dimora piante erbacee palustri
La realizzazione dell'orto botanico prevede il trapianto di rizomi e cespi di piante idrofite (piante acquatiche) ed elofite (piante che pur essendo radicate al suolo, vivono prevalentemente con le radici e le gemme ricoperte da acqua). Il materiale vegetale dovrà essere preservato su sabbia umida in attesa del suo impiego per man- tenerne la vitalità e l'impianto avverrà contestualmente alle operazioni finali di sistemazione del terreno degli invasi
Tal tecnica va utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.
Alcune semplici regole per la messa a dimora delle piante:
Procedere alla messa a dimora da aprile a giugno;
In un bacino nuovo inserite per prime le piante ossigenanti, che stabilizzano la qualità dell'acqua;
Rispettare le altezze della messa a dimora. La profondità indicata per ogni specie è calcolata a partire dal colletto (zona del gambo più spessa che sormonta le radici);
Coltivate le specie invasive in cestelli traforati o vasi di plastica per limitare lo sviluppo dei rizomi.
ART 84. Protezione della vegetazione durante lo svolgimento dei lavori
Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). E' vietato ogni tipo di danneg- giamento alla vegetazione esistente, in particolare:
il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
l'impermeabilizzazione, anche se temporanea, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante, qualora non prevista dal progetto;
l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
l'utilizzo di aree destinate a prato, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per de- positi, anche provvisori, di materiali di qualsiasi tipo;
la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
N.B.: Per "area di pertinenza delle alberature" si intende un cerchio di raggio pari a 4 metri con centro in corrispondenza del fusto dell'albero considerato.
Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di man- canza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:
Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'inter- ramento di materiali inerti o di altra natura.
Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.
Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.
Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato C).
Xxxx e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
I lavori di scavo previsti dal progetto e che si dovranno effettuare nell'ambito dell'area di pertinenza delle albe- rature, e tutte le operazioni effettuate nei pressi, dovranno essere eseguite con la massima attenzione alle radici ed alle chiome e, se necessario a giudizio della Direzione Lavori, a ridosso degli apparati radicali, do- vranno essere effettuate manualmente. Nel caso si dovesse rendere necessario, per la corretta esecuzione delle opere edili, sempre nell'ambito delle indicazioni progettuali, il taglio di parte di radice e/o di ramo, questo
dovrà essere realizzato da personale qualificato dotato dell'attrezzatura adeguata, la superficie di taglio dovrà poi essere trattata con prodotto fungicida. Se si dovesse rendere necessario lasciare per qualche tempo (non oltre 3-4 giorni), scoperta o parzialmente scoperta parte dell'apparato radicale di un albero a seguito di scavi, questa andrà ricoperta con un apposito telo di tessuto non tessuto di colore bianco e dovrà essere mantenuta della giusta umidità, secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori.
ART 85. Protezione di alberi ed arbusti messi a dimora
Secondo le indicazioni di progetto, in caso di probabili danni, le giovani piante messe a dimora devono essere protette con accorgimenti atti ad impedire le avversità provocate principalmente:
a) dagli animali e dall'uomo
b) dall'eccessiva traspirazione delle piante
c) dall'evapotraspirazione del suolo e dalla concorrenza della vegetazione erbacea infestante
d) dagli urti dei veicoli e dalle macchine operatrici.
Materiali e modalita' di esecuzione
a) Protezione dagli animali
La protezione delle piante dai danni causati da animali si realizza mediante il trattamento con sostanze repel- lenti non fitotossiche, persistenti ed efficaci per almeno 30 giorni, oppure mediante la sistemazione di fascine, reti metalliche o recinzioni in genere. I prodotti chimici impiegati dovranno essere abilitati all'uso e rispondenti alle normative sanitarie vigenti.
Le alberature possono essere protette dai danni provocati dagli animali domestici e dall'uomo mediante le stesse strutture di sostegno costituite dai pali tutori oppure con gabbie metalliche appositamente ancorate al suolo o con altri dispositivi di difesa.
b) Protezione dall'eccessiva traspirazione delle piante
La prevenzione dai danni da surriscaldamento del tronco e dall'eccessiva traspirazione si attua mediante la fasciatura dei fusti e delle grosse branche e/o attraverso l'impiego di sostanze antitraspiranti.
Le fasciature vengono realizzate correntemente con l'impiego di tessuti di juta o di juta impregnata di argilla, aventi una durata di almeno due periodi vegetativi in condizioni di umidità normale.
Le sostanze di riempimento delle fasciature ed i prodotti antitraspiranti irrorati non devono contenere principi dannosi alle piante. La loro distribuzione dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore e le disposizioni della Direzione lavori.
c) Protezione dall'evapotraspirazione del suolo e dalla concorrenza della vegetazione erbacea infestante Si attua con la sistemazione di uno strato pacciamante costituito dai seguenti materiali:
- corteccia di conifera stesa in strati di almeno 8/10 cm. di pezzatura adeguata, priva di impuritá e processi
fermentativi in atto
Per evitare la dispersione dei materiali pacciamanti organici si deve prevedere lo scavo di un adeguato volume di terreno intorno alle piante atto a contenere lo spessore previsto.
Come coadiuvanti alle pacciamature possono essere impiegati fertilizzanti ad alto contenuto di azoto, sostanze atte al controllo dei processi fermentativi dei materiali organici, diserbanti ad azione antigerminello.
d) Protezione del tronco dagli urti dei veicoli e delle macchine operatrici Si possono utilizzare:
- paracarri in legno, reti sostenute da pali in legno, pneumatici usati
- cordoli, paracarri in metallo, cemento o pietra, transenne o recinzioni.
Questi materiali sono impiegati per protezioni temporanee o definitive.
ART 86. Abbattimento e dicioccatura di alberi
Gli interventi di abbattimento degli alberi d'alto fusto possono essere eseguiti secondo due modalità:
taglio al piede: in caso di alberi di piccole dimensioni e/o isolati si può intervenire mediante un unico taglio al piede del fusto e regolando, anche mediante funi, la caduta dell'esemplare in modo che non provochi danneg- giamenti a piante o manufatti vicinali;
sezionamento progressivo: in caso di alberi di medie e grosse dimensioni o se sussiste il pericolo di danneg- giare manufatti o piante vicine si interviene tramite il sezionamento progressivo delle branche e del fusto della pianta. Nel corso delle operazioni devono essere applicate tutte le cautele del caso per evitare, comunque, il danneggiamento di piante o manufatti vicinali.
L'intervento di abbattimento può comprendere anche il prelievo della ceppaia 8secondo l’indicazione della DL e se effettivamente necessario) che può essere effettuato tramite preventiva trivellazione del ceppo e, comun- que rimuovendo tutte le porzioni dell'apparato radicale presenti nel terreno.
Nel caso in cui vengano rimosse piante infette o deperienti è esclusa la trivellazione del ceppo. Una volta asportato il ceppo e parte del terreno intorno risulta necessario garantire la disinfezione del luogo mediante trattamento della buca con geosterilizzanti tipo Dazomet e successiva somministrazione di preparati a base di competitori microbici tipo Trichoderma spp. sotto forma di colture liofilizzate; il luogo non dovrà essere utilizzato come sito di ulteriori impianti per almeno un anno. Il materiale legnoso e la ramaglia andranno prontamente allontanate.
Le piante da abbattere, saranno indicate dalla Direzione dei lavori. Durante l'abbattimento dovrà essere usata cura particolare affinché gli alberi e i rami, nella caduta, non provochino danni a persone, a cose od alla vege- tazione limitrofa. A tale scopo il tronco da abbattere dovrà essere precedentemente liberato dai rami secondari e primari e guidato nella sua caduta.
La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni che dovesse causare, durante l'esecuzione dei lavori, e sarà tenuta al risarcimento dei danni medesimi ad ogni avente diritto.
La DL dovrà precisare se il legname e la legna di risulta saranno lasciati in proprietà della ditta appaltatrice o se dovranno essere consegnati, a cura e spese della ditta stessa, nella località che sarà indicata dalla Dire- zione Lavori.
Le operazioni di potatura hanno diversi scopi, in relazione all'età della pianta sulla quale vengono attuate, in relazione al periodo fisiologico in cui si trova la pianta ed in base all'obbiettivo che ci si prefigge.
Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate utilizzando accessori ben affilati, questi inoltre dovranno essere puliti e sterilizzati, così da non infettare la pianta.
Per l'abbattimento delle alberature con un altezza maggiore di 3m, dovrà comunque essere previsto l'uso di autogru munita di braccio telescopico con cestello. Durante l'utilizzo di questa apparecchiatura andranno pre- disposti tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dell'operatore, degli addetti e dei passanti.
POTATURE DI FORMAZIONE: saranno effettuate nei periodi stabiliti dal R.T. successivamente all'osservazione dell'eventuale albero campione.
È un'operazione essenziale in quanto imposta la forma e il portamento della pianta per tutta la vita. Si aspor- tano le parti rotte, malate, in concorrenza o in soprannumero, avendo presente che occorre conservare co- munque un equilibrio tra le parti sotterranee e quelle aeree.
Lo strumento da usare per la potatura di formazione sono le forbici e solo eccezionalmente può essere neces- sario ricorrere a strumenti di taglio più energici.
POTATURA DI TRAPIANTO: trattasi di tagli di modesta entità al momento della messa a dimora. Vengono eliminati parti di radice e rami rotti. È utile per equilibrare la ridotta capacità assorbente delle radici con la parte evapo- traspirante epigea.
La potatura sarà in genere più drastica per le piante da mettere a dimora a radice nuda, quanto più adulta è la pianta, quanto più difficili appaiono le condizioni della stazione.
In questa occasione occorre intervenire per assicurare la funzione di dominanza apicale, per avere una freccia ben evidenziata si sopprimeranno le eventuali doppie punte o i rami troppo ravvicinati. Nel caso la freccia risultasse rotta, o per qualche altra ragione non più valida, si provvede a ricostruirne una nuova tagliando la vecchia cima un pò sopra il punto di inserzione di quella di sostituzione; quest'ultima viene legata al monche- rino di quella soppressa e, una volta che la cima sussidiaria abbia stabilmente assunto la nuova posizione, si sopprime la parte rimasta della vecchia punta.
Occorre anche durante la potatura di trapianto completare il taglio sui rami della futura chioma: si spalcheranno i rami posti a un'altezza inferiore a quella per cui si è allevata la pianta in vivaio (alberatura stradale, siepone, ecc.).
In ogni caso, la soppressione di rami con questi tagli di diradamento non dovranno interessare oltre il terzo inferiore dell'altezza totale dell'albero, mentre la parte superiore potrà essere sottoposta agli altri tagli di pota- tura necessari.
POTATURA DI ALLEVAMENTO: sarà effettuata nei periodi stabiliti dal D.L. successivamente all'osservazione dell'e- ventuale albero campione.
Questa potatura copre un arco di tempo di circa 10 anni dal momento della messa a dimora della pianta.
Si eseguiranno di norma dei tagli di diradamento, asportando per intero i rami troppo vigorosi, soprannumerari, concorrenti o mal ancorati, al fine di riportare in equilibrio spaziale ed energetico il soggetto.
Nel primo periodo (2-3 anni) l'Impresa si dovrà comportare in modo diverso a seconda che l'albero si allevi secondo la sua forma naturale o in forma obbligata.
Quando la pianta può svilupparsi in forma libera, i tagli si riducono al minimo, asportando unicamente quelle parti che appaiono chiaramente in disaccordo con lo sviluppo della pianta.
Nelle forme obbligate invece, si deve conservare una distribuzione uniforme dei rami che ricordino una deter- minata figura solida (ad esempio una piramide) e i tagli saranno sicuramente più energici e frequenti.
Oltre ai tagli di diradamento con asportazione totale del ramo, potranno rendersi necessari tagli di accorcia- mento con la tecnica del taglio di ritorno.
Nella scelta dei rami da tagliare occorre ancora avere presente che devono essere soppressi i rami troppo appressati al tronco, o formanti con questo un angolo troppo piccolo.
Le branche mal orientate, come pure quelle troppo vicine tra loro, vanno asportate per dare più luce all'interno della chioma, ridurre i ristagni di umidità ed evitare scortecciamenti per sfregature tra le branche stesse.
POTATURA DI MANTENIMENTO: Saranno effettuate nei periodi stabiliti dal D.L. successivamente all'osservazione dell'eventuale albero campione.
Con la sua regolare esecuzione, dovrebbe consentire alla pianta di crescere e svilupparsi in armonia con le sue esigenze fisiologiche e secondo gli intendimenti per cui è stata piantata.
Si ricorre, per questo tipo di potatura, a turni più o meno ravvicinati (da 2-3 anni a 5-10) a seconda anche della forma assegnata all'albero, delle condizioni generali della chioma e della salute della pianta, applicando il tagli di ritorno.
In pratica si rimuoverà circa 1/3 della chioma. Qualora il tiralinfa risultasse troppo lungo, debole, cedevole, quindi con possibilità di rottura o snervatura, dovrà essere accorciato a sua volta all'ascella di uno dei suoi rametti.
Inoltre l'Impresa dovrà provvedere all'eliminazione dei succhioni, siano essi radicali o del fusto, i ricacci dal selvatico, nel caso di piante innestate, le branche morte, pericolose, mal disposte, soprannumerarie, ecc..
ART 88. Realizzazione e posa di pannello illustrativo in Dibond
Il pannello illustrativo dovrà essere realizzato su supporto in Dibond spessore mm 4 delle dimensioni di 1250x1250 mm con stampa diretta in quadricromia comprensivo di pellicola anti U.V. e fissato centralmente al pannello della bacheca tramite colla bicomponente, angolari in acciaio e viti in acciaio inox.
La grafica dei pannelli illustrativi di progetto deve seguire le indicazioni del "Manuale di Immagine Coordinata" riguardante i logotipi e segnaletica (dimensioni, formati, colori, materiali, collocazione e contenuti) da porre nelle Aree protette e dei Siti Natura 2000 come da Xxxxxxxx x.0000 del 26 ottobre 2015.
I pannelli illustrativi saranno contraddistinti in alto da una banda verde (PANTONE 354C) proporzionata alla grandezza del cartello (1/5 dell'altezza) . Nella banda sarà collocato a sinistra il logotipo di sistema "Parchi e Riserve dell'Xxxxxx-Romagna", al centro il nome dell'area protetta e a destra il logo dell'Ente di Gestione "Parchi Emilia Centrale". Il carattere tipografico scelto è l'Helvetica, per le legende o per i testi descrittivi vengono consigliate versioni BOLD, MEDIUM, LIGHT e ITALIC (corsivo) .
La stampa del pannello è compresa all'interno del prezzo riportato nel computo, mentre la cura dei contenuti e la progettazione grafica dei pannelli verrà definita dalla D.L. in collaborazione con il Comune di Nonantola e con la Partecipanza Agraria di Nonantola.
ART 89. Realizzazione di passerella pedonale
La scelta è ricaduta su un ponte parzialmente in legno, per ridurre il deperimento dovuto principalmente alle condizioni climatiche della Pianura Padana, con un impalcato per ponte pedonale a una campata in acciaio delle dimensioni di 1,5 m x 7,5 m costituito da travi principali in IPE330, travi secondarie in ipe120 in S355, doghe e montanti in legno trattato per aumentarne la resistenza agli agenti esterni senza uso di metalli pesanti opportunamente fissate alla struttura metallica al fine di garantire la resistenza alle sollecitazioni, il tutto color legno (vedi relazione paesaggistica e allegati progettuali). La vita nominale per le parti metalliche (numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta a manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata) di 50 anni, VN = 50 - Classe d’uso III, costruzione con funzioni pubbliche importanti.
CAPITOLO 16 MODO DI ESECUZIONE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
Resta esplicitamente convenuto che l'impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che saranno date dalla dire- zione dei lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori; in particolare il tracciamento della perimetrazione della sede stradale sarà effettuato sulla base di ri- scontri e misurazione con la mappa catastale.
Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la direzione dei lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le
necessarie correzioni qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
ART 91. Disposizioni comuni a scavi e rilevati
Gli scavi ed i rilevati per il rimodellamento delle sponde saranno eseguiti conformi le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti disposte dalla Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare e risagomare le rive.
L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori fino al collaudo..
In particolare si prescrive:
a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire scoscendimenti, re- stando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.
Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori del cantiere, depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, o dalle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche o private. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori dalla sede del lavoro le materie di rifiuto. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea.
Qualora l'escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realiz- zato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri.
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.
ART 92. Scavi di livellamento terreno
Scavo di sbancamento per livellamento del terreno e risagomatura delle sponde degli stagni nelle aree dove viene realizzata la passerella pedonale.
Il lavoro consiste nella realizzazione di una rampa di accesso alla passerella pedonale e a modesti allarga- menti in corrispondenza delle zone di fissaggio della passerella comprendendo tutte le opere necessarie per eseguire il lavoro a regola d'arte.