Termini Richiamati Clausole campione

Termini Richiamati. I Termini URL, inclusi i Termini Specifici di Servizio e l’Emendamento sul Trattamento dei Dati, si intendono con tale richiamo parte integrante del presente Contratto. Il Cliente potrebbe, inoltre, essere tenuto ad accettare l’Emendamento sul Trattamento dei Dati attraverso l’Admin Console solamente per motivi tecnici od operativi, ma tale accettazione non pregiudicherà i diritti e gli obblighi delle parti come stabiliti nel presente Contratto o nell’Emendamento sul Trattamento dei Dati.

Related to Termini Richiamati

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • Termini 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa. 2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Termini di pagamento In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II