Time stamping Authority (TSA) Clausole campione

Time stamping Authority (TSA). Enti certificatori abilitati a prestare il servizio di marca temporale.
Time stamping Authority (TSA). Il Trust Service Provider Register ricopre il ruolo di Time-Stamping Authority (TSA) nel processo di emissione di marche temporali (time-stamp), in accordo con la definizione fornita nel paragrafo precedente. Per l’erogazione del servizio di marcatura temporale, la TSA si avvale dell’uso di una o più Time- Stamping Unit (TSU), costituita dall’insieme degli strumenti hardware e software che concorrono all’emissione della marca temporale. Ogni TSU gestita da Register utilizza una differente chiave privata per la firma digitale delle marche temporali emesse per conto della TSA.

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  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di ( ) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo. Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso il SADAV di Roma Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, siti sul territorio nazionale. La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, le attività di verifica della conformità.