Concetti generali. II suoIo viene distinto nei seguenti strati, daII'aIto verso iI basso: Strato vegetaIe o terra di coItura (V): si tratta deIIo strato sopra iI terreno di base o rispettiva-mente Io strato drenante o fiItrante, faciImente attraversabiIe daIIe radici a causa deIIa sua composizione e caratteristiche. In funzione deI tipo di utiIizzazione, esso può essere così caratterizzato: - strato vegetaIe caricabiIe, fortemente soIIecitato meccanicamente (Vc), ad esempio per caIpestio, gioco, parcheggio; - strato vegetaIe per piante amanti dei Iuoghi secchi o xerofite (Vs); - strato vegetaIe per piante amanti dei Iuoghi umidi od igrofite (Vu). Strato drenante (D): viene inserito tra Io strato vegetaIe, superficiaIe, ed un terreno di base non sufficientemente permeabiIe. persistenti. Terreno di base (B): si tratta deI terreno, naturaIe o riportato, sotto Io strato vegetaIe o rispettivamente Io strato drenante o fiItrante.
Concetti generali. II presente articoIo discipIina in termini generaIi Ia reaIizzazione dei prati neI quadro dei Iavori di costruzione deI paesaggio, escIusi i prati per uso sportivo. I prati ai sensi deIIe presenti disposizioni sono manti erbosi compatti, saIdamente Iegati aIIo strato di suoIo vegetaIe, costituiti da una o più specie erbacee, che di regoIa non sono soggetti ad aIcuna utiIizzazione agricoIa. La tipoIogia e Ie caratteristiche sono definite daIIa successiva tabeIIa.
Concetti generali. Anonimizzazione da apparecchiature Esaote e risonanza magnetica
Concetti generali. L’anonimizzazione, ovvero la de-identificazione degli esami clinici, è necessaria ad evitare l’esposizione di dati personali e particolari, come descritti dal GDPR, a qualsiasi rischio di violazione (data breach), pur salvaguardandone la possibilità di utilizzo per finalità di ricerca e sviluppo, marketing e assistenza tecnica. L’algoritmo di de-identificazione adottato sui sistemi Esaote a risonanza magnetica è stato progettato allo scopo di evitare che gli esami clinici anonimizzati possano ricondurre al paziente iniziale. In ogni caso, ogni processo di anonimizzazione mantiene un margine di errore ed alcune informazioni apparentemente irrilevanti che restano nell’intestazione delle immagini, o negli stessi pixel (es: commenti di testo) potrebbero, in casi molto particolari, permettere di identificare la persona fisica a cui gli esami di riferiscono. Per questa ragione, il personale di Esaote deve verificare con molta attenzione che il processo di anonimizzazione sia sufficientemente sicuro in relazione agli esami ai quali viene applicato. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si possa procedere all’anonimizzazione, o la stessa non si possa considerare sufficientemente sicura, sarà necessario ridurre al minimo necessario la quantità di immagini esportate, utilizzare, se possibile, una chiavetta USB criptata o esportare i dati in forma criptata, cancellare le immagini non più necessarie, cancellare accuratamente ogni dato dalla chiavetta USB, o distruggere CD-R eventualmente utilizzati per esportare i dati originali prima dell’anonimizzazione.
Concetti generali. La Direttiva comunitaria 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID – Markets in Financial Instruments Directive), e le relative norme di attuazione, il cui definitivo recepimento nell’ordinamento è avvenuto con decorrenza 2 novembre 2007 stabiliscono, tra l’altro, che MoneyFarm è tenuta a: - definire ed attuare misure per la ricezione e la trasmissione degli ordini che le consentano di ottenere il miglior risultato possibile per la trasmissione degli ordini dei propri clienti (c.d. best execution policy), - fornire informazioni appropriate ai propri clienti in merito alla predetta strategia. MoneyFarm effettua come di seguito descritto le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l’esecuzione. L’importanza relativa dei fattori e dei criteri che possono concorrere alla determinazione della best execution è la seguente:
1. corrispettivo totale dell’operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione sostenuti,
2. rapidità e probabilità di esecuzione,
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell’ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato). MoneyFarm si riserva di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al cliente, all’ordine e/o allo strumento finanziario.
Concetti generali. Le analisi genome-wide hanno avuto un grande impatto nella comprensione delle differenze e perciò della variabilità interindividuale e hanno permesso di mappare un migliaio di loci-malattia associabili a fenotipi di suscettibilità alle malattie più comuni nell’uomo. La suscettibilità a sviluppare una determinata malattia è dovuta alla componente genetica della malattia, ovvero la sua “ereditabilità” riconducibile alle caratteristiche del genoma individuale, distinguendola dalla componente ambientale, intesa come alimentazione, farmaci, microbioma, stili di vita, (esposoma). L’analisi genetica della suscettibilità alle malattie complesse ha permesso di indagare per la prima volta i meccanismi biologici della variabilità interindividuale, nonché dell’ereditabilità. E’ stato così scoperto che le persone differiscono tra loro in media da 4,1 a 5 milioni di varianti di singolo nucleotide (SNVs), almeno 459.000 - 565.000 delle quali si sovrappongono con le regioni regolatorie, che circa una ogni 200 basi è diversa e ogni persona possiede oltre 1500 variazioni che la rendono diversa rispetto alle mappe di riferimento. Delle varianti trascritte, più del 85% sono rare con frequenze alleliche minori (MAFS) al di sotto dello 0,5%. Inoltre se considerassimo solo le varianti putativamente funzionali, il loro numero aumenterebbe di oltre il 95%, a sottolineare l'importanza dell’analisi delle varianti rare, al fine di stabilire con maggiore precisione la suscettibilità ad una malattia o una risposta ad un farmaco. La suscettibilità genetica è appunto la risultante della variazione di un gene che altera la funzione biologica espressa dal gene all’origine, modificando il rischio di un soggetto di sviluppare una determinata patologia. Si definisce gene di suscettibilità, una variante genetica che conferisce un rischio modificato di contrarre una specifica malattia ma non è di per se sufficiente a causare la malattia. Le variazioni di questi geni sono note come polimorfismi e possono variare quantitativamente e qualitativamente. Ad esempio, è stato riconosciuto che vi sono almeno 300 polimorfismi che influenzano lo sviluppo delle patologie cardiovascolari. Tuttavia, nessuno di questi, valutato singolarmente può essere utilizzato per una stima del rischio predittivo né tantomeno come target di terapia. Il potere predittivo dei singoli polimorfismi è limitato proprio dalla loro variabilità a livello di popolazione, dal contesto del genoma nella quale si trovano, dall’architett...
Concetti generali. Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché trasmette ordini, il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo, ai sensi dell’art. 27 della Direttiva UE 2014/65 (“Mifid II”), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente. A tal fine Moneyfarm ha adottato, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Xxxxx XX e dal Regolamento delegato (UE) 2017/565, una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini finalizzata ad ottenere, nella prestazione dei servizi sopra citati, il miglior risultato possibile per i propri Clienti (Best Execution) in sede di esecuzione degli ordini stessi. Moneyfarm effettua come di seguito descritto le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l’esecuzione. L’importanza relativa dei fattori e dei criteri che possono concorrere alla determinazione della best execution è definita ai sensi dell’art. 64, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed è la seguente:
1. corrispettivo totale dell’operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione sostenuti, che comprendono tutte le spese direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine,
2. rapidità e probabilità di esecuzione,
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell’ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato). In particolare, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la clientela retail, Moneyfarm ritiene che il corrispettivo totale rappresenti di norma il criterio più rilevante. Moneyfarm si riserva nel rispetto della normativa vigente di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al Cliente, all’ordine e/o allo strumento finanziario. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all’esecuzione di un ordine, l’ordine viene eseguito attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Ciò potrebbe impedire l’applicazione della Strategia di Esec...
Concetti generali. 1.1 Queste condizioni generali di vendita e consegna sono vincolanti, ove dichiarate applicabili in un offerta o conferma d’ordine. Condizioni dell’ordinante diverse da queste hanno validità soltanto se sono state accettate espressamente e per iscritto dal fornitore.
1.2 Tutti gli accordi e le dichiarazioni legalmente rilevanti delle parti contrattuali necessitano della forma scritta per ottenere validità.
Concetti generali. 1. I diritti intellettuali sui risultati delle attività di esecuzione (esecuzione), sui fonogrammi, sulla comunicazione in etere o via cavo della trasmissione radio o televisiva (diffusione degli enti di diffusione xxx xxxxx x xxx xxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dati nonché sulle opere scientifiche, letterarie e artistiche, rese pubbliche per la prima volta dopo che sono divenute di pubblico dominio, sono diritti connessi a quelli d'autore (diritti connessi).
2. Ai diritti connessi si riferisce il diritto esclusivo e nei casi previsti dal presente Xxxxxx si riferiscono anche i diritti personali non patrimoniali.
Concetti generali