Definizione di REVISIONE PREZZI

REVISIONE PREZZI. La revisione dei prezzi è regolamentata dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
REVISIONE PREZZI. La revisione dei prezzi è regolamentata dall’art. 23bis del Capitolato Speciale d’Appalto.
REVISIONE PREZZI. Si rimanda in particolare a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Examples of REVISIONE PREZZI in a sentence

  • REVISIONE PREZZI E PROSECUZIONE CONTRATTUALE CON LA DITTA MOLNLYCKE FINO AL 31/05/2021 UOC BENI ECONOMALI E ARREDI Determinazioni 140 01/02/21 11.34 NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO REGIONALE - FORNITURA DI DM UROLOGIA URODINAMICA E GINECOLOGIA DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR DELLA REGIONE TOSCANA.

  • UOC SERVIZI AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA E SOCIALE Determinazioni 1119 07/08/19 16.56 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO KIT E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALE OPERATORIE REVISIONE PREZZI.

  • Determinazioni 1206 22/07/21 19.01 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE E GLI ENTI DELLA REGIONE TOSCANA REVISIONE PREZZI.

  • UOC SERVIZI AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA E SOCIALE Determinazioni 1118 07/08/19 16.55 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER USL TOSCANA CENTRO (AREA PRATESE) REVISIONE PREZZI.

  • Articolo 34 ESECUZIONE D'UFFICIO 32 Articolo 35 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 33 Articolo 36 RECESSO 35 Articolo 37 SUBAPPALTI E COTTIMI 35 Articolo 38 REVISIONE PREZZI 38 Articolo 39 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 39 Articolo 40 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE 39 Articolo 41 ACCORDO XXXXXXX DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 39 CAPO II 39 NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI XXXXXXXXXXXX 39 Articolo.1 PRESCRIZIONI GENERALI 39 Articolo.


More Definitions of REVISIONE PREZZI

REVISIONE PREZZI. Il prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario è comprensivo di ogni spesa, inerente o direttamente conseguente alla fornitura, intendendosi in tal senso interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, per la perfetta esecuzione del contratto. Per il primo anno scolastico i corrispettivi saranno quelli offerti in sede di gara. Dal secondo anno, con cadenza annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale e degli Utenti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La richiesta di revisione, debitamente documentata in relazione al servizio oggetto dell’appalto per la verifica da parte del RUP e del DEC sulla spettanza, dovrà essere presentata al Comune, dalla ditta aggiudicataria, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 luglio di ogni anno, a valere dal 1° settembre dello stesso anno. L’adeguamento viene calcolato nel limite massimo dell’indice dei prezzi al consumo rilevato a livello nazionale, elaborato dall’ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento alla data del 30 giugno dell’anno della richiesta di aumento rispetto al 30 giugno dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del valore del contratto vigente.
REVISIONE PREZZI non prevista. − Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): non previsto.
REVISIONE PREZZI per il primo anno del contratto, l'importo del canone complessivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi del canone complessivo e dei prezzi per gli interventi straordinari. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e per il calcolo si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. L’indice Istat segna quindi la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall’impresa – che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa. Non può rientrare tra queste circostanze eccezionali un nuovo CCNL. Non è ammessa nessun’altra forma di revisione contrattuale. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
REVISIONE PREZZI si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. a, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Xxxxx, a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell’ASL BI, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni: - se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati risultanti dall’ISTAT; - in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le variazioni dell’indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione;
REVISIONE PREZZI obbligatoria ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) primo periodo, in applicazione del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge n. 25 del 2022, art. 29 comma 1 lett. a) e b).
REVISIONE PREZZI. Ai sensi del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge n. 25 del 2022, art. 29 comma 1 lett. a) e b):
REVISIONE PREZZI non prevista; • Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): non previsto; • Omologazione: non prevista;