Common use of Tirocini Curriculari Clause in Contracts

Tirocini Curriculari. Art. 22 - Tirocini curriculari 1. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro. 1. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello/a studente. 2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU). 2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti formativi universitari (CFU). 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta. 5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Con L’istituto Nazionale Di Fisica Nucleare

Tirocini Curriculari. Art. 22 - Tirocini curriculari 1Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative destinatari sono: - studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo; - studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale. Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la cui finalità non è direttamente quella tesi di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una laurea. Le modalità di cosiddetta alternanza tra studio svolgimento e lavoro. 1la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio, in questa sede richiamati. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei Corsi di Studi. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. solari, come da normativa vigente Tale periodo di sospensione non è direttamente quella concorre al computo delle ore complessive del tirocinio. Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, secondo il modello approvato dagli organi di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento ateneo e di formazione dello/a studente. 2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere validato dai soggetti previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU). 2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti formativi universitari (CFU). 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 5. Nei dai regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità Nei limiti numerici previsti dall'art 4 della presente Convenzione, ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente nell'ambito del medesimo periodo fino ad un massimo di valutazione dei risultati dell’attività svolta. 5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta5 tirocinanti.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Collettiva Per Tirocini

Tirocini Curriculari. Art. 22 - Tirocini curriculari 1Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella destinatari sono: - studenti iscritti a un corso di favorire l’inserimento lavorativostudi, bensì quella master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di affinare il processo Bergamo; - studenti iscritti a corsi di apprendimento e alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di formazione Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale. Il tirocinio curriculare può essere previsto nel piano di studi dello studente al fine di conseguire un certo numero di CFU. Lo studente può altresì attivare un tirocinio, anche se non previsto dal piano di studi, a titolo di esperienza formativa, purchè gli obbiettivi dello stesso siano coerenti con una il percorso formativo. In tal caso, sarà facoltà dello studente richiedere il riconoscimento dei CFU soprannumerari per tale attività. Le modalità di cosiddetta alternanza tra studio svolgimento e lavorola durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini. Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo secondo gli standard previsti dall'allegato A del D.d.u.o 5 novembre 0000 - x. 00000 della Regione Lombardia ed eventuali modifiche. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 5 tirocinanti. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio. 1. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello/a studente. 2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU). 2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti formativi universitari (CFU). 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta. 5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell’attività svolta.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Collettiva Per Tirocini

Tirocini Curriculari. Art. 22 - Tirocini curriculari 1Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative destinatari sono: - studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo; - studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale. Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la cui finalità non è direttamente quella tesi di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una laurea. Le modalità di cosiddetta alternanza tra studio svolgimento e lavoro. 1la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, approvato dagli organi di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione delloateneo e/a studente. 2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU). 2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti formativi universitari (CFU). 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente. 5. Nei o dai regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità studio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di valutazione 5 tirocinanti. Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei risultati dell’attività svoltaCorsi di Studi. 5Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. Nei regolamenti didattici dei corsi solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante di studio devono essere specificate le modalità almeno 15 gg, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di valutazione dei risultati dell’attività svoltasospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Collettiva Per Tirocini