TRASFERIBILITA’ CERTIFICAZIONE – MODIFICHE NELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO. L’uso delle Certificazioni rilasciate da CSI è strettamente riservato all’Organizzazione e non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, affitto di azienda o di un ramo d’azienda della società interessata. In questi casi l’Organizzazione dovrà inviare una comunicazione a CSI in modo tempestivo, comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall’avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l’inosservanza di questo termine può dare luogo all’applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della Certificazione. Nei casi sopra descritti, l’Organizzazione dovrà inoltre trasmettere a CSI richiesta scritta di mantenimento della Certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell’assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di eventuali documenti ulteriori, qualora siano ritenuti necessari. CSI provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso una verifica supplementare, che il Sistema di Gestione non abbia subito modifiche, o comunque sia conforme ai requisiti della norma di riferimento. Il trasferimento della Certificazione è subordinato all’esito positivo delle valutazioni effettuate, in particolare dopo aver accertato che il sistema di gestione forestale non abbia subito modifiche, nonché al saldo di tutti gli importi dovuti dall’Organizzazione cedente. I costi dell’aggiornamento della Certificazione, dell’eventuale verifica supplementare (documentale e/o presso l’Organizzazione) e successivo mantenimento, sono a carico del soggetto risultante dalla vicenda modificativa.