Trasferimenti. 1. Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore. 2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione. 3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore. 4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano. 5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico. 6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. 7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Trasferimenti. (Art.19 CCNL 27.01.05)
1. Il lavoratore, per esigenze Al fine di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale del lavoratorecomparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei posti che intende coprire nel corso dell’anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità, anche telematici.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Amministrazione di servizio conservadestinazione, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio relativa procedura di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionetrasferimento deve concludersi entro 90 giorni dall’assenso medesimo.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al lavoratoredipendente è garantita la posizione retributiva maturata nell’Amministrazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e previdenziale.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta La procedura di cui al 1° commaai commi precedenti è per le Amministrazioni comunque subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale in posizione di comando, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanoprevio consenso dell’Amministrazione di appartenenza.
5. InoltrePremesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da una Sede ad altra della medesima Amministrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzi telematici, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, per effettuare trasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a graduatoria attraverso i seguenti criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il traslocomaggior numero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili. Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricoponderazione degli altri criteri e la loro eventuale integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti. 1. Il lavoratore, trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro ad un'altra della Societàpuò essere disposto dall’azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.organizzative e produttive;
2. Il lavoratore trasferito Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per esigenze unità produttiva quella composta anche da più sedi di servizio conservalavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, in quanto più favorevolenel caso di comune capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il trattamento economico goduto precedentementecomune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio nel caso di provenienza e che comune non ricorrono nella nuova destinazionecapoluogo di provincia.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore, con indicazione delle motivazioni, con un preavviso di almeno quaranta giorni. Il lavoratore potrà richiedere all’azienda di indicare le esigenze di cui al precedente punto 1 e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10 giorni l’azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico riferimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscontro.
4. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che: - rientrino nelle tutele previste dalla L. n.104/1992; - abbiano compiuto i 55 anni di età, ad esclusione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti.
5. In caso di trasferimento per ragioni intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste terranno conto, nell’ordine:
a) della minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della minore anzianità di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno complessiva in azienda;
c) della minore età anagrafica;
d) del numero dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi figli minori a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionelavoro originaria solo in casi eccezionali.
7. Al È facoltà del lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte fare domanda di trasferimento. Nel caso di più domande di trasferimento per la medesima località avanzate dai lavoratori, le spese aziende, a parità di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.caratteristiche professionali richieste terranno conto nell’ordine:
a) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
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Sources: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio1 dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a carico quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni. Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e con lui si trasferiscanoOrganizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio coma sopra determinato. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Inoltreb) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 4 anni un compenso, per effettuare ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e nella misura dell’85% il quarto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
1 Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 13 (“Assunzione”)
c) l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 4 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. La nuova disciplina prevista dal presente articolo trova attuazione per i trasferimenti con decorrenza dal 1° luglio 2017, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso.
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco7 del presente articolo, il 50% della indennità formeranno oggetto di trasferta esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commaparticolare gravosità.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreI. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in mate- ria, per esigenze di servizioin particolare dalla legge 20 maggio 1970, potrà essere n. 300, il lavoratore che venga trasferito da una dall’Azienda ad altra sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, conserva il trattamento tratta- mento economico goduto precedentementenella sede di provenienza, escluse quelle indennità inden- nità e competenze, anche in natura, competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particola- ri prestazioni particolari richiestegli presso la sede o il servizio di provenienza origine e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione.
3II. Al lavoratore trasferito, sempre che il trasferimento comporti l’ef- fettivo cambio di residenza e di stabile dimora, sarà corrisposto il rimbor- so delle spese di viaggio, con i mezzi normali, per sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportu- ni accordi da prendersi con l’Azienda.
III. Inoltre al lavoratore trasferito è dovuta una indennità pari ad una mensilità di retribuzione se avente familiari a carico e mezza mensi- lità se non avente carichi di famiglia.
IV. Nel caso che l’Azienda metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova sede di lavoro tali indennità sono ridotte alla metà.
V. Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrisponde- re un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o notificati all’Azienda in epoca precedente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo.
VI. Il lavoratore che non accetti il trasferimento e che venga licen- ziato avrà diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, e alla indennità di anzianità, oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e non goduti.
VII. Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattui- ta la facoltà dell’Azienda di disporre il trasferimento del lavoratore e que- sto non accetti il trasferimento stesso, la mancata accettazione sarà con- siderata come dimissioni.
VIII. Il provvedimento di trasferimento deve essere tempestivamente comunicato tem- pestivamente e per iscritto al lavoratore.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7IX. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, eccchieda il suo trasferimento non spetta il tratta- mento previsto nel presente articolo.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreA) ▇▇▇▇▇▇▇ F, per esigenze E, D, C, B
I. Lo spostamento definitivo e senza limiti di serviziodurata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, potrà essere trasferito da una ovvero ad altra sede di lavoro ad un'altra della Societàdistante più di 25 km dalla sede di lavoro di provenienza nell'ambito dei Comuni di Milano, contemperandosi le esigenze Roma e Napoli, configura ipotesi di servizio con l'interesse personale trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratorelavoratore interessato.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3II. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratoreiscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.
4III. In caso di trasferimento per ragioni ad altro luogo di servizio è dovuta l'indennità di trasferta lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al 1° commacomma II del presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 ovvero a 15 giorni al nei confronti del lavoratore senza congiunti conviventi o con famiglia a carico carico; in tal caso non trova applicazione quanto previsto ai commi VI e VII del presente articolo.
IV. Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
▇. ▇▇▇ caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 41, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
VI. Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni oggettive di cui al comma I, potrà anche designare un componente della RSU o un rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria del presente C.C.N.L., per 20 farsi assistere nell'incontro con il responsabile della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal competente responsabile della funzione delle Risorse Umane.
VII. L'incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
VIII. In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto: - al lavoratore con congiunti rimborso delle spese di viaggio e di trasloco nonché all'indennità di trasferta per il tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate nell'art. 40 del presente C.C.N.L.; - ad una indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito riportate: Distanza Indennità > 30 e < o = a 50 Km 4 mensilità > 50 e < o = a 100 Km 8 mensilità > 100 e < o = a 150 Km 12 mensilità
IX. I rimborsi e le indennità di cui al precedente comma sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico. Al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e non quella dei componenti il nucleo, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti verrà riconosciuto un importo pari all'85% delle indennità di cui al comma precedente. L'effettività del cambio di residenza o domicilio deve essere comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione.
X. Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto.
XI. Le indennità indicate nella tabella di cui al comma VIII sono computate sulla retribuzione di cui all'art. 65 e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i trenon sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, sempre che siano conviventi ivi compreso il TFR.
XII. Per le operazioni inerenti all'eventuale trasloco, il lavoratore ha diritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni.
XIII. Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a carico domanda del lavoratore e con lui si trasferiscanointeressato. In tal caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai commi che precedono.
5XIV. InoltreNell'accoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che precede, in presenza di più richieste per effettuare il traslocola stessa sede di lavoro, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuitisi terrà conto, nell'ordine: - giorni 3, oltre il viaggiodell'anzianità di servizio; - dei carichi familiari; - delle necessità di studio del dipendente e/o dei suoi familiari. Si terrà conto altresì delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle forze armate o di polizia ed operante nella località per la quale è effettuata la richiesta di trasferimento.
B) Livello A
I. Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro, al lavoratore senza congiunti personale inquadrato nel livello A, in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità: - il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze rimborso dell'indennizzo dovuto in ipotesi di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione, regolarmente registrato; - la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario all'effettuazione del trasloco, ha diritto al rimborso nonché di tale indennizzo fino alla concorrenza brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di un massimo lavoro. Sarà inoltre riconosciuta l'indennità di tre mesi prima sistemazione nelle seguenti misure: Distanza Indennità > 30 e < o = a 100 Km 4 mensilità > 100 e < o = a 200 Km 8 mensilità > o = 200 e < o = a 300 Km 12 mensilità
II. I rimborsi e le indennità di pigione.
7cui sopra sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e di trasporto per sénon quella dei componenti il nucleo, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e verrà riconosciuto un importo pari all'85% delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti indennità di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.precedente. L'effettività del
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Trasferimenti. 1) Il trasferimento disposto a norma dell’art. Il lavoratore13 della legge 20 maggio 1970, per esigenze di servizion. 300, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Societàunità produttiva a un’altra per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, contemperandosi le esigenze di servizio sarà comunicato per iscritto con l'interesse personale del lavoratore.un congruo preavviso, sentito il preventivo e obbligato- rio parere delle R.S.U./R.S.A..
2. ) Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, conserva il trattamento economico goduto precedentemente, precedentemente escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano competenze inerenti alle a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e prove- nienza che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazionenuova.
3) Al lavoratore che venga trasferito a sede di lavoro che comporti il mutamento di residenza, verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, compreso il vitto, per sé e per le persone di famiglia, nonché di quelle di trasporto degli effetti familiari (mobilio, baga- gli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la direzione del Consorzio.
4) Sarà, inoltre, riconosciuto un concorso spese di prima sistemazione calcolato sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b), primo comma, dell’art. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato 33, nelle seguenti misure:
a) quindici trentesimi al lavoratore celibe;
b) venticinque trentesimi al lavoratore coniugato;
c) cinque trentesimi per iscritto al ogni familiare convivente a carico che si trasferisce con il lavoratore.
4. In caso 5) Qualora il Consorzio abbia provveduto a procurare adeguato allog- gio nel luogo di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta destinazione, i concorsi di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi sopra saranno ridotti a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricoun quinto.
6. Il lavoratore, che ) Se per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba il lavoratore dovesse corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione stipulato in data anteriore alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato, ha egli avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo massima di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi a carico si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio1 dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltrecanone, per effettuare un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte
1 Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 19 (“Assunzione”) dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 7 anni e verrà aggiornata dopo 4 anni in relazione alle eventuali rivalutazioni del canone. Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio coma sopra determinato e l’eventuale aggiornamento avverrà dopo 4 anni dal trasloco. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro;
b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 6 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e, a partire dal 4° anno, secondo le seguenti percentuali: 85% quarto anno, 75% quinto anno, 65% sesto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
c) l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) previ comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previi opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 7 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. Quanto stabilito dal presente articolo annulla e sostituisce, con effetto dal 1°gennaio 2003, ogni accordo derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale/aziendale esistente in materia, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso - in base alle suddette regolamentazioni - alla predetta data. In ogni caso, per i trasferimenti con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001, verranno erogati i trattamenti di cui agli accordi collettivi richiamati qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore sopporti un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente (Norma transitoria per l’applicazione dell’art. 42 CCNL 24 luglio 2001).
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco7 del presente articolo, il 50% della indennità formeranno oggetto di trasferta esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commaparticolare gravosità.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratore, trasferimento individuale da un'unità produttiva all'altra che comporta per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da il lavoratore l'assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro ad un'altra della Societàpuò essere disposto dall'azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.organizzative e produttive;
2. Il lavoratore trasferito Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per esigenze unità produttiva quella composta anche da più sedi di servizio conservalavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, in quanto più favorevolenel caso di comune capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il trattamento economico goduto precedentementecomune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio nel caso di provenienza e che comune non ricorrono nella nuova destinazionecapoluogo di provincia.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore, con indicazione delle motivazioni, con un preavviso di almeno quaranta giorni. Il lavoratore potrà richiedere all'azienda di indicare le esigenze di cui al precedente punto 1 e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10 giorni l'azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico riferimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscontro.
4. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che: - rientrino nelle tutele previste dalla L. n. 104/1992; - abbiano compiuto i 55 anni di età, ad esclusione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti.
5. In caso di trasferimento per ragioni intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste terranno conto, nell'ordine:
a) della minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della minore anzianità di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno complessiva in azienda;
c) della minore età anagrafica;
d) del numero dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi figli minori a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionelavoro originaria solo in casi eccezionali.
7. Al E facoltà del lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte fare domanda di trasferimento. Nel caso di più domande di trasferimento per la medesima località avanzate dai lavoratori, le spese aziende, a parità di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.caratteristiche professionali richieste terranno conto nell'ordine:
a) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita; /) /
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Sources: CCNL Della Mobilità
Trasferimenti. (Art.19 CCNL 27.01.05)
1. Il lavoratore, per esigenze Al fine di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale del lavoratorecomparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei posti che intende coprire nel corso dell’anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità, anche telema- tici.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Ammini- strazione di servizio conservadestinazione, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio relativa procedura di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionetrasfe- rimento deve concludersi entro 90 giorni dall’assenso medesimo.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al lavoratoredipendente è garantita la posizione retributiva maturata nell’Ammini- strazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e previdenziale.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta La procedura di cui al 1° commaai commi precedenti è per le Amministrazioni comunque subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale in posizione di co- mando, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanoprevio consenso dell’Amministrazione di appar- tenenza.
5. InoltrePremesso che per mobilità interna s’intende il tra- sferimento da una Sede ad altra della medesima Ammi- nistrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzi telemati- ci, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, per effettuare trasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a gra- duatoria attraverso i seguenti criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispet- to al posto da occupare, previa idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il traslocomaggior nu- mero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Ammini- strazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in fami- glia di soggetti diversamente abili. Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricoponderazione degli altri criteri e la loro eventua- le integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio1 dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a carico quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un
1 Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 19 (“Assunzione”) alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni e verrà aggiornata dopo 4 anni in relazione alle eventuali rivalutazioni del canone. Nelle Aziende con lui si trasferiscanopiù di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio coma sopra determinato e l’eventuale aggiornamento avverrà dopo 4 anni dal trasloco. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Inoltreb) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 4 anni un compenso, per effettuare ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e nella misura dell’ a partire dal 4° anno, secondo le seguenti percentuali: 85% quarto anno, 75% quinto anno, 65% sesto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
c) l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 4 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. Quanto stabilito dal presente articolo annulla e sostituisce, con effetto dal 1°gennaio 2003, ogni accordo derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale/aziendale esistente in materia, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso - in base alle suddette regolamentazioni - alla predetta data. In ogni caso, per i trasferimenti con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001, verranno erogati i trattamenti di cui agli accordi collettivi richiamati qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore sopporti un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente (Norma transitoria per l’applicazione dell’art. 42 CCNL 24 luglio 2001). La nuova disciplina prevista dal presente articolo trova attuazione per i trasferimenti con decorrenza dal 1° luglio 2017, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso.
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma 7 del presente articolo, formeranno oggetto di esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e particolare gravosità.
12. Fermi i presupposti di cui al già citato comma 7, le Parti a livello aziendale potranno definire trattamenti alternativi a quelli previsti dal presente articolo, le cui misure non potranno comunque superare quelle massime ivi definite. Rimborsi spese
1. al lavoratore in missione per effettuare motivi di servizio esplicitamente autorizzati spetta il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme e dalle procedure aziendali, per viaggio - vitto - pernottamento. Gli importi a titolo di cuirimborso forfetario per le spese derivanti dall’utilizzo, rispettivamenteper motivi di servizio, ai precedenti 4° dell’automezzo di proprietà del lavoratore verranno definiti a livello aziendale. per missioni della durata superiore ad un mese possono essere pattuite condizioni particolari con il lavoratore interessato, eventualmente assistito dalle rsu.
1) Prassi esistenti - sono fatte salve le vigenti prassi - a livello aziendale o territoriale - derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale su definizioni, modalità e 7° commalimiti in materia e per i lavoratori che normalmente svolgono la loro attività in località diversa da quella ove è ubicata la loro sede di lavoro. sono altresì fatte salve, ove esistenti, le normative in favore del personale c.d. “ex cantierista”.
2) Anticipi per spese da sostenere per cause di servizio - le aziende, se richiesto, forniranno anticipi al lavoratore che deve a sostenere spese per motivi di servizio.
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Sources: Contratto Di Settore Elettrico
Trasferimenti. 1. Il lavoratore, per esigenze La Società ha facoltà di servizio, potrà essere trasferito trasferire il lavoratore in altra Sede diversa da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratorequella in cui presta la sua opera.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazioneaccetti il trasferimento e per il quale si proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, mantiene il diritto al trattamen- to di fine rapporto ed al preavviso.
3. I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento delle indenni- tà qui di seguito specificate:
a ) rimborso delle spese effettive di viaggio percorrendo la via più breve e con i mezzi di trasporto ammessi per il trattamento di mis- sione. Il rimborso delle spese di viaggio compete anche per i con - giunti o conviventi a carico;
b ) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei ba - gagli, preventivamente concordata con la Società;
c ) rimborso dell'eventuale perdita di pigione, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto, con una misura massima di sei mesi;
d ) diaria nella misura minima di 20 giorni. Ai capifamiglia sarà inoltre
4. Quando il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato avvenga a domanda del lavoratore la Società è tenuta a corrispondere solamente l'importo delle spese di viaggio per iscritto al lavoratoreil lavoratore e per i congiunti o conviventi a carico ai sensi del punto a ) sopra indicato e il rimborso delle spese di bagaglio preven - tivamente concordate con la Società.
45. In caso di trasferimento licenziamento o di dimissioni entro dieci anni dal trasferi- mento, il lavoratore trasferito avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 sé e per 10 giorni al lavoratore senza i congiunti o conviventi a carico e per 20 giorni il ritorno nella precedente località di residenza ed al lavoratore con congiunti conviventi a caricorimborso delle spese per il trasporto del mobilio, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricopreventivamente concordate.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia Lo stesso trattamento sarà applicato ai congiunti o conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, eccin caso di morte del lavoratore.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreA norma dell’art. 13 della Legge 300/70 e s.m.i., per esigenze di servizio, potrà il lavoratore non può essere trasferito da una sede un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di lavoro ad un'altra successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della Societàsua famiglia nel luogo di provenienza, contemperandosi le esigenze purché il rientro sia effettuato entro 6 (sei) mesi dal licenziamento, salvo i casi di servizio con l'interesse personale del lavoratoreforza maggiore.
2. Il lavoratore trasferito trasferimento deve essere comunicato per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità iscritto e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionecon congruo anticipo.
3. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A. al lavoratore che non sia capo famiglia:
a. il rimborso della spesa effettiva documentata di vitt▇, ▇▇loggio, di viaggio (per la via più breve)
b. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto.
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 69 (missioni - trasferte).
B. al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
a. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sè e per le persone di famiglia
b. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista, per sé, dal precedente art. 69 (missioni - trasferte). Per ciascun convivente a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
4. Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o rimborsi di cui al presente articolo fino a 5 (cinque) giorni dopo l'arrivo del mobilio.
5. Il trasferimento deve essere tempestivamente dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni ovvero di 70 (settanta) giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al lavoratorecomma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 (nove) mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
46. In caso di trasferimento aziendale per ragioni distanze superiori a 30 Km dalla sede di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico assunzione del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che i dipendenti con età superiore ai 50 anni, saranno trasferiti per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittoultimi, regolarmente registrato, ha diritto rispetto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionenumero complessivo dei dipendenti in forza nella sede aziendale.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreA norma dell’art. 13 della Legge 300/70 e s.m.i., per esigenze di servizio, potrà il lavoratore non può essere trasferito da una sede un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di lavoro ad un'altra successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della Societàsua famiglia nel luogo di provenienza, contemperandosi le esigenze purché il rientro sia effettuato entro 6 (sei) mesi dal licenziamento, salvo i casi di servizio con l'interesse personale del lavoratoreforza maggiore.
2. Il lavoratore trasferito trasferimento deve essere comunicato per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità iscritto e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionecon congruo anticipo.
3. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A. al lavoratore che non sia capo famiglia:
a. il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve)
b. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto.
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 69 (missioni - trasferte).
B. al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
a. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sè e per le persone di famiglia
b. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista, per sé, dal precedente art. 69 (missioni - trasferte). Per ciascun convivente a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
4. Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o rimborsi di cui al presente articolo fino a 5 (cinque) giorni dopo l'arrivo del mobilio.
5. Il trasferimento deve essere tempestivamente dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni ovvero di 70 (settanta) giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al lavoratorecomma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 (nove) mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
46. In caso di trasferimento aziendale per ragioni distanze superiori a 30 Km dalla sede di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico assunzione del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che i dipendenti con età superiore ai 50 anni, saranno trasferiti per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittoultimi, regolarmente registrato, ha diritto rispetto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionenumero complessivo dei dipendenti in forza nella sede aziendale.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio1 dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza
1 Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 13 (“Assunzione”) del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a carico quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni. Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e con lui si trasferiscanoOrganizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio coma sopra determinato. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Inoltreb) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 4 anni un compenso, per effettuare ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e nella misura dell’85% il quarto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
c) l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 4 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. La nuova disciplina prevista dal presente articolo trova attuazione per i trasferimenti con decorrenza dal 1° luglio 2017, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso.
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco7 del presente articolo, il 50% della indennità formeranno oggetto di trasferta esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commaparticolare gravosità.
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Trasferimenti. (nuovo testo 5 marzo 2010)
1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio(1) dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a carico quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 7 anni e verrà aggiornata dopo 4 anni in relazione alle eventuali rivalutazioni del canone. Nelle Aziende con lui si trasferiscanopiù di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio come sopra determinato e l’eventuale aggiornamento avverrà dopo 4 anni dal trasloco. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro;
b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 6 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e, a partire dal 4° anno, secondo le seguenti percentuali: 85% quarto anno, 75% quinto anno, 65% sesto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale.
5(1) Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. Inoltre19 (”Assunzione”). Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
c) l’erogazione, per effettuare un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 7 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. Quanto stabilito dal presente articolo annulla e sostituisce, con effetto dal 1°gennaio 2003, ogni accordo derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale/aziendale esistente in materia, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso - in base alle suddette regolamentazioni - alla predetta data. In ogni caso, per i trasferimenti con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001, verranno erogati i trattamenti di cui agli accordi collettivi richiamati qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore sopporti un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente (Norma transitoria per l’applicazione dell’art. 42 CCNL 24 luglio 2001).
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco7 del presente articolo, il 50% della indennità formeranno oggetto di trasferta esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commaparticolare gravosità.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il lavoratore trasferito trasferimento deve essere comunicato per esigenze di servizio conservaiscritto, in quanto più favorevolenormalmente con congruo preavviso, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che comunque non ricorrono nella nuova destinazioneinferiore a trenta giorni.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratoreEntro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore ha facoltà di opporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione Aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimento per ragioni trasferimenti collettivi, vale a dire di servizio è dovuta l'indennità gruppi di trasferta lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico esaminare e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanodefinire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Inoltre, per effettuare Il lavoratore che non accetta il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre trasferimento mantiene il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricodiritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.lavoratore trasferito:
7. Al I trattamenti spettanti al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro comune, qualora la nuova sede di lavoro disti almeno 30 Km da quella di provenienza, sempre che viene trasferito saranno corrisposte si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare.
b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 5 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU.
c) l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con famiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la Societàretribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 7 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. Quanto stabilito dal presente articolo annulla e sostituisce, con effetto dal 1°gennaio 2003, ogni accordo derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale/aziendale esistente in materia, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso - in base alle suddette regolamentazioni - alla predetta data. In ogni caso, per i trasferimenti con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del presente CCNL, verranno erogati i trattamenti di cui agli accordi
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma 7 del presente articolo, formeranno oggetto di esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e particolare gravosità. ■
(a) intendendosi per effettuare tale il trasloco, il 50% della indennità luogo che deve essere oggetto di trasferta e delle spese comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 19.
1 CCNL Produttori indipendenti di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.Energia Elettrica 12.6.96:
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Trasferimenti. 1. Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà lavoratore non può essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Societàun’altra se non per motivate ragioni tecniche, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratoreorganizzative e produttive.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, competenze che siano inerenti alle condizioni locali o e alle particolari prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza origine e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione.
3. Il lavoratore che non accetti il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato avrà diritto alla indennità di fine rapporto ed al preavviso, salvo che per iscritto al lavoratorei lavoratori di I° e II° livello se all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della cooperativa di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti dalla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento viene considerato dimissionario.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene venga trasferito saranno corrisposte le sarà corrisposto il rimborso della spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobilies. mobilio, bagagli, bagagli ecc).) previ accordi da prendersi
5. Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con la Societàcooperativa.
6. E’ dovuta, inoltre, un’indennità nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.
7. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
8. Il trasporto dei mobili e delle masserizie provvedimento di trasferimento dovrà essere assicurato a carico della Società contro comunicato al lavoratore per iscritto con il rischio dei danni. &preavviso di un mese.
9. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commasopra.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreL’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratorefamiglia dell’interessato.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze Nei confronti dei quadri direttivi di servizio conserva1° e 2° livello, che abbiano compiuto 47 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in quanto più favorevoleogni caso, il trattamento economico goduto precedentementeal personale preposto o da preporre a succursali, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionecomunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato operativo - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per iscritto al lavoratorequanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. In caso Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di trasferimento residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 70;
b) il rimborso delle spese effettive per ragioni il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di servizio è dovuta l'indennità canone di trasferta locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.
2. al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico sé e per 20 giorni le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 70;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie – pari al lavoratore con congiunti conviventi a carico60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, oltre 5 giorni compresa la persona di servizio, per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanoil tempo necessario al trasloco.
5. InoltreL’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (recante criteri per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricodeterminazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).
6. Il lavoratoreOve tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, che lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per effetto un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionetrasferimento.
7. Al lavoratore L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che viene trasferito saranno corrisposte le il dipendente occupava nella sede di provenienza.
8. L’impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12.
9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇) ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇) ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: − per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; − per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle ex maggiorazioni di grado; − per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; − per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola voce “scatti di anzianità”, per ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’importo ex ristrutturazione tabellare”.
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sésecondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), per le persone qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
12. Detta disposizione si applica, in caso di famiglia morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico e secondo il criterio seguito per gli effetti familiari (mobilila individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, bagaglifermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località.
13. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda competenel caso di comprovate necessità del medesimo, oltre ai permessi retribuiti di cui l’impresa provvede al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
14. Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commarientro dell’interessato nella piazza d’origine.
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Sources: Collective Bargaining Agreement
Trasferimenti. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A) Al lavoratore che non sia capo famiglia:
1. Il lavoratorerimborso della spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratorela via più breve).
2. Il lavoratore trasferito rimborso delle spese effettive documentate per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità trasporto del mobilio e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionedel bagaglio.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per iscritto al lavoratoreun massimo di sei mesi.
4. In caso Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente articolo 105 del presente contratto.
A. Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di trasferimento alimenti:
1. Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° commala via più breve), 3° alinea, dell'articolo 32 sostenute per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico sé e per 20 giorni ciascun convivente a carico, componente il nucleo famigliare.
1. Il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
2. Il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al lavoratore con congiunti subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
3. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente articolo 105 del presente contratto, per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi la diaria è ridotta a tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5quinti. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti Le diarie o rimborsi di cui al precedente 5° comma presente articolo saranno corrisposti per effettuare il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il 50% della indennità lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commacui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoretrasferimento disposto a norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, per esigenze di servizion. 300, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad unità produttiva a un'altra della Societàper comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, contemperandosi le esigenze di servizio sarà comunicato per iscritto con l'interesse personale del lavoratore.un congruo preavviso, sentito il preventivo e obbligatorio parere delle R.S.U./R.S.A..
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, conserva il trattamento economico goduto precedentemente, precedentemente escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano competenze inerenti alle a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazionenuova.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato Al lavoratore che venga trasferito a sede di lavoro che comporti il mutamento di residenza, verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, compreso il vitto, per iscritto al lavoratoresé e per le persone di famiglia, nonché di quelle di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la direzione del Consorzio.
4. In caso Sarà, inoltre, riconosciuto un concorso spese di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta prima sistemazione calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al 1° alle lettere a) e b), primo comma, 3° alineadell'art. 33, dell'articolo 32 per 10 giorni nelle seguenti misure:
a) quindici trentesimi al lavoratore senza congiunti conviventi celibe;
b) venticinque trentesimi al lavoratore coniugato;
c) cinque trentesimi per ogni familiare convivente a carico e per 20 giorni al lavoratore che si trasferisce con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanoil lavoratore.
5. InoltreQualora il Consorzio abbia provveduto a procurare adeguato alloggio nel luogo di destinazione, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi concorsi di cui sopra saranno ridotti a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricoun quinto.
6. Il lavoratore, che Se per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba il lavoratore dovesse corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione stipulato in data anteriore alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato, ha egli avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo massima di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Trasferimenti. 1I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A) Al lavoratore che non sia capo famiglia: Il rimborso della spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve). Il lavoratore, rimborso delle spese effettive documentate per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale il trasporto del lavoratore.
2mobilio e del bagaglio. Il lavoratore trasferito rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7sei mesi. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto Una diaria nella misura fissata per sé, per le persone di famiglia conviventi il personale in missione temporanea pari a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &quella prevista al precedente articolo 105 del presente contratto. Al lavoratore che sia trasferito capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per ciascun convivente a domanda competecarico, oltre ai permessi retribuiti componente il nucleo famigliare. Il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio. Il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente articolo 105 del presente contratto, per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta a tre quinti. Le diarie o rimborsi di cui al precedente 5° comma presente articolo saranno corrisposti per effettuare il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il 50% della indennità lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commacui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio1 (1 Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 19 “Assunzione”) dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a carico quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni. Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e con lui si trasferiscanoOrganizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio coma sopra determinato. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Inoltreb) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 4 anni un compenso, per effettuare ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato. Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e nella misura dell’ 85% quarto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
c) l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 4 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco7 del presente articolo, il 50% della indennità formeranno oggetto di trasferta esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commaparticolare gravosità.
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Sources: Contratto Di Settore Elettrico
Trasferimenti. 1Viene introdotto per la prima volta l’istituto del trasferimento che, fermo restando il rispetto delle norme di tutela fissate dalla legge (art. 2103 c.c., come riformulato dall’art. 13 della legge n. 300/1970; art. 22 l. n. 300/1970), individua i casi in cui il lavoratore ha diritto alle provvidenze di carattere essenzialmente economico previste dal CCNL. Il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere discrezionale, quindi, può unilateralmente decidere di far svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro, avvalendosi dell’istituto del trasferimento. Con il trasferimento il datore di lavoro dispone una modificazione definitiva del luogo in cui il lavoratore sarà chiamato a rendere la sua prestazione, nel senso che esso viene mutato senza alcuna previsione di durata e, dunque, con carattere di stabilità. Si ritiene opportuno soffermarsi sulle tutele che devono essere accordate al lavoratore in caso di trasferimento. L’art. 2103 c.c. dispone che il lavoratore può essere trasferito “da una unità produttiva ad un’altra” solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”. In mancanza di tali condizioni, il trasferimento è illegittimo e suscettibile di essere annullato. In realtà l’art. 2103 c.c. parla solo genericamente di trasferimento, senza alcuna indicazione in ordine alla distanza tra la sede di origine e quella di destinazione. Pertanto, la norma sembrerebbe operare tutte le volte in cui sia disposto il trasferimento da una unità produttiva all’altra, a prescindere dalla distanza tra le due sedi di lavoro. A risolvere il citato problema interpretativo è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 5153/99 distinguendo due ipotesi, a seconda che il trasferimento sia disposto nell’ambito dello stesso comune o di comuni diversi. La Corte rileva che in questo ultimo caso si impone al lavoratore un vero e proprio spostamento territoriale, con conseguenti disagi personali e familiari. Di conseguenza, la tutela del lavoratore deve essere massima e la nozione di unità produttiva deve essere intesa in senso lato, come una qualunque sede aziendale, a prescindere da qualsiasi requisito dimensionale e di autonomia. In altre parole, quando il trasferimento avviene nell’ambito di diversi comuni, l’art. 2103 c.c. opera tutte le volte in cui sia disposto lo spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra. Diverso è il caso in cui il trasferimento viene disposto nell’ambito del medesimo comune. In questo caso il lavoratore subisce un pregiudizio minore tale da giustificare un’attenuazione della tutela legislativa. Il CCNL, all’art. 17 punto 6, specifica che sono oggetto di intesa aziendale le modalità di utilizzo del personale tenuto a svolgere la propria prestazione in un posto diverso da quello abituale, mentre l’art. 31 disciplina l’istituto del trasferimento precisando che “l’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per esigenze motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di serviziolavoro, potrà essere situata in località diversa da quelle abituale”. In aggiunta, la norma prevede l’obbligo di preavviso dei motivi di trasferimento di almeno 30 giorni calendariali. Tuttavia, alla stregua dell’art. 2103 c.c., anche il succitato art. 31 non fa alcun riferimento riguardo alla distanza tra la sede di origine e quella di destinazione. Il problema, semmai, è quello di comprendere se l’obbligo del preavviso opera tutte le volte in cui venga disposto il trasferimento indipendentemente dalla distanza tra le due sedi di lavoro. Le disposizioni legislative e la giurisprudenza prevalente aiutano a risolvere tale problema interpretativo. Ed infatti, con riferimento al caso specifico, si può sostenere che qualora il lavoratore venga trasferito da una sede aziendale all’altra dislocate però sullo stesso territorio o comune, l’obbligo di preavviso di 30 giorni non sussiste atteso che il trasferimento in questione non comporta per il lavoratore un tale disagio personale da giustificare o legittimare la procedura di cui all’art. 31 CCNL. Diversamente, l’obbligo di preavviso sopraindicato sussiste invece nel caso in cui il trasferimento implichi uno spostamento del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, all’altra dislocate però in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali comuni o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
4città diverse. In tal caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre il preavviso trova la sua ratio nel pregiudizio maggiore che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare subirebbe il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione“costretto” a far fronte a sacrifici significativi sia a livello personale e sia a livello familiare.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: CCNL 22.5.2003
Trasferimenti. 1. Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
4. In caso di trasferimento per ragioni disposto dalla Compagnia e che comporti cambio di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui resi- denza, al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi Pilota con famiglia vivente a carico e spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di giorni 30,
b) il rimborso per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi il dipendente ed i familiari viventi a carico, fino al 3° grado, delle spese di viaggio in 1a classe.
c) a scelta del dipendente il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masseri- zie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto di detti effetti. Il paga- mento da parte della Compagnia della somma di Euro 155,00;
d) l’indennità di trasferimento nella misura di 15 giorni del trattamento dimissione di cui all’art. 17, oltre 5 giorni ad un giorno per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi ogni figlio a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanooltre il terzo.
52. InoltreIn caso di trasferimento disposto dalla Compagnia e che comporti il cambio di resi- denza, al Pilota senza famiglia a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di giorni 20:
b) il rimborso delle spese di viaggio in 1a classe;
c) a scelta dei dipendente il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per effettuare il traslocotrasporto degli effetti familiari (mobilia, masseri- zie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto di detti effetti, il paga- mento da parte della Compagnia della somma di Euro 103,00;
d) l’indennità di trasferimento nella misura di 10 giorni del trattamento dimissione di cui all’art. 19.
3. Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile la Società accorderà concessione del preavviso di cui sopra, al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3pilota, oltre alle altre indennità prescritte, spetta un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricoprescritto preavviso.
64. Il lavoratore, che Qualora per effetto del dei trasferimento per esigenze di servizio il Pilota debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, affitto regolarmente registrato, egli ha diritto al rimborso di tale ditale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre 3 mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Aziendale
Trasferimenti. 1. Il lavoratorea) ▇▇▇▇▇▇▇ F, per esigenze E, D, C, B
I. Lo spostamento definitivo e senza limiti di serviziodurata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, potrà essere trasferito da una ovvero ad altra sede di lavoro ad un'altra della Societàdistante più di 30 km dalla sede di lavoro di provenienza nell’ambito dei Comuni di Milano, contemperandosi le esigenze Roma e Napoli, configura ipotesi di servizio con l'interesse personale trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratorelavoratore interessato.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3II. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratoreiscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.
4III. In caso di trasferimento per ragioni ad altro luogo di servizio è dovuta l'indennità di trasferta lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al 1° commacomma II del presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 ovvero a 15 giorni al nei confronti del lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore o con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi famiglia a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a caricoin tal caso non trova applicazione quanto previsto ai commi VI e VII.
6IV. Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
▇. ▇▇▇ caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 40, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
VI. Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni oggettive di cui al comma I, potrà anche designare un componente della RSU o un rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, per effetto farsi assistere nell’incontro con il responsabile della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal competente responsabile della funzione delle Risorse Umane.
VII. L’incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
VIII. In caso di trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, il lavoratore ha diritto diritto: - al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio e di trasporto trasloco nonché all’indennità di trasferta per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Societàil tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate nell’art. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della 39 del presente CCNL; - ad una indennità di trasferta prima sistemazione, secondo le misure di seguito riportate: > 30 e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° ≤ a 50 Km 4 mensilità > 50 e 7° comma.≤ a 100 Km 8 mensilità > 100 e ≤ a 150 Km 12 mensilità
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Trasferimenti. 17.1 Il Licenziatario non trasferirà il Software o la Docu- mentazione a terze parti senza specifico e previo consenso scritto di Tait. Il lavoratore, per esigenze ▇▇▇▇ può rifiutare tale consenso o a propria dis- crezione subordinare tale consenso alla condizione che il cessionario effettui il pagamento delle quote di servizio, potrà licenza applicabili e accetti di essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratorelegato dal presente Contratto.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze 7.2 Nel caso di servizio conserva, in quanto più favorevoleun rivenditore o distributore di Prodotti des- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, il trattamento economico goduto precedentementeconsenso di cui alla Sezione 7.1 può essere contenuto in un Contratto con il Rivenditore o Distributore Tait.
7.3 Se i Prodotti designati sono prodotti mobili Tait montati su un veicolo o prodotti radio portatili e il Licenziatario trasferisce la proprietà dei prodotti radio mobili o portatili Tait ad un terzo, escluse quelle indennità il Licenziatario può assegnare il diritto incorporato di utilizzare il Software o di associarne l'utilizzo con i prodotti radio e competenzedella relativa documentazione, anche a con- dizione che il Licenziatario trasferisca tutte le copie del Soft- ware e della documentazione al cessionario.
7.4 A scanso di equivoci, la Sezione 7.3 esclude l’infrastruttura TaitNet, o i prodotti elencati in naturaqualsiasi momento come prodotti di rete al seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.
7.5 Se il Licenziatario, come appaltatore o subappaltatore (integratore), sta acquistando Prodotti designati Tait e licenze Software non per il proprio uso interno, ma per il utilizzo finale solo per un Cliente, il Licenziatario può trasferire tale Software, ma solo se a) il Licenziatario trasferisce tutte le copie di tali Software e la relativa Docu- mentazione al cessionario e b) il Licenziatario non abbia prima ottenuto dal suo Cliente (e, se il Licenziatario è in qual- ità di un subappaltatore, dal cessionario(i) ad interim e dalla sottolicenza utente finale definitiva) un contratto di sot- tolicenza esecutivo che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza vieta qualsiasi altro trasferimento, e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta contiene restrizioni sostanzialmente identiche ai termini di cui al 1° commapresente Contratto di Licenza del Software. Ad eccezione di quanto indicato precedentemente, 3° alineail Licenzi- atario e qualsiasi cessionario(i) autorizzati dalla presente Sezione non possono trasferire in alcun modo, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi o rendere disponibile qualunque Software Tait a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi terze parti né con- sentire a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6terzi di farlo. Il lavoratoreLicenziatario, che per effetto del trasferimento per esigenze su richiesta, produrrà prove ragionevolmente soddisfacenti a ▇▇▇▇ attestanti il rispetto di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionetutto quanto precede.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Software License Agreement
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreFermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze motivate ragioni di servizio con l'interesse personale del lavoratoreo su richiesta dello stesso accolta dall’Azienda.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore trasferito per esigenze ha facoltà di servizio conservaopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito l’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.
4. In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in quanto più favorevole, cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il lavoratore trasferito: - conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle legate a condizioni locali o alle a particolari prestazioni particolari in atto presso la sede o il servizio l’unità di provenienza e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione; - acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
37. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto I trattamenti spettanti al lavoratore.
4. In caso di trasferimento lavoratore trasferito per ragioni di servizio è dovuta l'indennità in altro Comune, qualora la nuova sede di trasferta lavoro disti almeno 30 Km da quella di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i treprovenienza, sempre che siano conviventi si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio(1) dell’interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio, verrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a carico quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 7 anni e verrà aggiornata dopo 4 anni in relazione alle eventuali rivalutazioni del canone. Nelle Aziende con lui più di 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di “una tantum”, in misura corrispondente al valore
(1) Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all’Azienda ai sensi del comma 4 dell’art. 19 (”assunzione”). attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell’importo mensile dell’indennità di alloggio come sopra determinato e l’eventuale aggiornamento avverrà dopo 4 anni dal trasloco. L’indennità in forma di “una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro;
b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l’obbligo), sarà corrisposto per 6 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di viaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’Organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato . Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e, a partire dal 4° anno, secondo le seguenti percentuali: 85% quarto anno, 75% quinto anno, 65% sesto anno. Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l’Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si trasferiscanoavvicini alla località ove si trova la nuova sede.
5. Inoltrec) l’erogazione, per effettuare un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la Societàfamiglia, sarà corrisposta, all’atto dell’effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.
8. Il trasporto dei mobili I trattamenti di cui alle lettere a) e delle masserizie dovrà essere assicurato b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a carico della Società contro il rischio dei danni. &fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 7 anni.
9. Al lavoratore che sia trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, oltre ai permessi retribuiti una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.
10. Quanto stabilito dal presente articolo annulla e sostituisce, con effetto dal 1°gennaio 2003, ogni accordo derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale/aziendale esistente in materia, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso - in base alle suddette regolamentazioni - alla predetta data. In ogni caso, per i trasferimenti con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001, verranno erogati i trattamenti di cui agli accordi collettivi richiamati qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore sopporti un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente.
11. Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco7 del presente articolo, il 50% della indennità formeranno oggetto di trasferta esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° commaparticolare gravosità.
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Sources: Collective Bargaining Agreement
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreL'Istituto per ragioni tecniche, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una organizzative e produttive può disporre il trasferimento della sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratoredipendente in altra città.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze I trasferimenti che comportino mutamento della sede di servizio conserva, lavoro saranno attuati previa determinazione dei criteri in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionecontrattazione integrativa.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune è dovuto il trattamento di viaggio e, per iscritto al lavoratorela durata di questo, il trattamento di missione.
4. In caso di trasferimento Analogo trattamento, nella misura prevista per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° commala qualifica rivestita dal dipendente, 3° alinea, dell'articolo 32 compete anche per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanoesso convivente.
5. Inoltre, Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico40 quintali complessivi.
6. Il lavoratoreLe spese per l'imballaggio, che la presa e resa a domicilio e per effetto il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie sono rimborsate al dipendente su presentazione di almeno tre preventivi, previa approvazione da parte dell'Amministrazione del trasferimento per esigenze preventivo di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionespesa e su presentazione della relativa fattura.
7. Al lavoratore che viene dipendente trasferito saranno corrisposte le spetta il rimborso delle spese derivanti dall'eventuale perdita del canone di viaggio locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n°392 e di trasporto per sésuccessive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Istituto.
8. Al personale trasferito spetta, per le persone sei mesi, un'indennità di famiglia conviventi prima sistemazione nelle misure di seguito indicate:
a) per il primo mese Euro 1.250,00;
b) per i mesi successivi Euro 1000,00.
9. In caso di chiusura di una sede periferica dislocata in un comune diverso da quello dalla sede centrale dell'Istituto, al personale trasferito presso altra sede - previo preavviso di tre mesi - si applicano i commi da 3 a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc8 del presente articolo.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratore°) Qualora l’Azienda intenda trasferire, per esigenze nel rispetto delle norme di serviziolegge e di contratto, potrà essere trasferito un dipendente da una sede ad un’altra, si impegna a contribuire alle spese di lavoro ad un'altra trasferimento, a decorrere dalla data dello stesso, nelle seguenti forme: copertura delle spese di trasloco, previa presentazione di almeno tre preventivi di spesa, uno dei quali verrà accettato dalla Società. Il dipendente dovrà esibire i documenti dell’avvenuto trasloco (fatture quietanzate); all’atto del trasferimento della Societàresidenza, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.cui il dipendente dovrà presentare la certificazione, verrà riconosciuta a titolo di concorso spese varie, una somma pari a due mensilità dell’ultimo stipendio lordo percepito e liquidata il mese successivo alla data di trasferimento della residenza;
2. °) Il lavoratore trasferito dipendente, inoltre, potrà scegliere alternativamente tra: corresponsione di una somma di € 1.400,00 lorde mensili per esigenze un periodo massimo di servizio conservadodici mesi; possibilità di presentare la nota spese completa per un periodo transitorio massimo di 4 mesi; pagamento, in quanto più favorevolea totale carico dell’Azienda, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazioneun residence per un periodo massimo di 12 mesi.
3. °) Il trasferimento deve essere tempestivamente verrà comunicato per iscritto al lavoratoredipendente interessato con un preavviso di almeno 3 mesi.
4. In °) I benefici di cui ai commi precedenti non verranno applicati in caso di accoglimento di una richiesta di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscanoavanzata dal personale stesso.
51°) I giorni di ferie spettanti ai dipendenti assunti successivamente al 31.01.2000 sono quelli stabiliti dal C.C.N.L.. Per il personale in servizio precedentemente a tale data sono riconosciuti n.° 22 giorni di ferie per anno fino a 18 anni di anzianità. InoltrePer anzianità superiori si applicano le disposizioni del C.C.N.L..
2°) Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Azienda, per effettuare il traslocoprevia consultazione delle R.S.U., la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3definirà l’epoca delle ferie collettive. Essa cadrà, oltre il viaggiodi norma, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6in due periodi, oltre il viaggiouno ad agosto in corrispondenza della festività del 15.08 , al lavoratore con congiunti conviventi a caricol’altro periodo tra Natale e l’Epifania.
63°) In tali periodi il personale sarà considerato a tutti gli effetti in ferie ad esclusione dei dipendenti per i quali si renderà necessaria la presenza al fine di garantire la continuità dei servizi ai clienti. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze A detto personale ed alle R.S.U. sarà data comunicazione in proposito almeno due mesi prima dei periodi di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigionechiusura concordati.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese 4°) Le ferie devono essere godute entro 18 mesi dalla scadenza dell’anno di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, eccmaturazione.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Trasferimenti. 1. Il lavoratoreA norma dell’art. 13 della Legge 300/70, per esigenze di servizio, potrà il lavoratore non può essere trasferito da una sede un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di lavoro ad un'altra successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della Societàsua famiglia nel luogo di provenienza, contemperandosi le esigenze purché il rientro sia effettuato entro 6 (sei) mesi dal licenziamento, salvo i casi di servizio con l'interesse personale del lavoratoreforza maggiore.
2. Il lavoratore trasferito trasferimento deve essere comunicato per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità iscritto e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazionecon congruo anticipo.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A. al lavoratore che non sia capo famiglia:
a. il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per iscritto al lavoratorela via più breve)
b. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto.
4d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni 78 (missioni - trasferte).
B. al lavoratore senza congiunti conviventi a carico che sia capofamiglia e per 20 giorni al lavoratore cioè abbia famiglia propria o conviva con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
5. Inoltre, per effettuare a. il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sè e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi famiglia
b. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio
c. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi
d. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista, per sé, dal precedente art. 78 (missioni - trasferte). Per ciascun convivente a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, eccla diaria è ridotta a tre quinti.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Trasferimenti. 1I genitori dei/delle bambini/e che già frequentano –nei posti non riservati al Comune- un Servizio educativo per la prima infanzia compreso dal presente Regolamento – contestualmente alla conferma per l’a.e. Il lavoratoresuccessivo dal 13 al 17 maggio 2019 - possono presentare richiesta di trasferimento ad altro Servizio educativo del Consorzio SED, indicando -nel caso di richiesta per esigenze più servizi-l’ordine di serviziopreferenza. Le richieste di trasferimento: ⮚ sono accolte prioritariamente rispetto alle nuove iscrizioni previa verifica di fattibilità tra Imprese titolari e gestori dei Servizi interessati; ⮚ in caso di verifica positiva, potrà procedono automaticamente senza essere trasferito da una sede sottoposte ad accettazione del/lla Richiedente anche nel caso in cui abbia indicato più servizi in ordine di lavoro ad un'altra preferenza; ⮚ non possono essere revocate e non è possibile rinunciare (per rimanere nella precedente sede) all’ammissione nel servizio assegnato per richiesta di trasferimento, se non per rinuncia al posto L’esito della Società, contemperandosi le esigenze richiesta di servizio trasferimento è comunicato con l'interesse personale del lavoratore.
2lettera presso il Servizio frequentato dal 22 al 26 maggio 2019. Il lavoratore trasferito I genitori possono presentare domanda di pre-iscrizione (organizzate per esigenze fascia di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari età come al precedente art.3) per i posti non riservati al Comune presso la sede di ogni Servizio compreso dal presente Regolamento (dove sono reperibili i moduli appositamente predisposti) ogni anno, nel periodo compreso tra gennaio e maggio. Nell’ultima settimana di maggio verranno affisse le graduatorie provvisorie delle pre-iscrizioni. Le domande devono essere sottoscritte -da uno o entrambi i genitori, da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale del minore- allegando fotocopia di un documento di identità del/la firmatario/a (art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/00); la sottoscrizione della domanda ha valore di autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/00) e pertanto rientra nella fattispecie per cui è obbligatorio sanare irregolarità od omissioni non costituenti falsità, mentre per dichiarazioni non veritiere il servizio di provenienza e che non ricorrono Firmatario incorre nella nuova destinazione.
3perseguibilità ai sensi del Codice Penale. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratorecontenuto delle dichiarazioni poste sulla domanda di iscrizione è trattato dal Titolare del Servizio come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreA) ▇▇▇▇▇▇▇ F, per esigenze E, D, C, B
I. Lo spostamento definitivo e senza limiti di serviziodurata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, potrà essere trasferito da una ovvero ad altra sede di lavoro ad un'altra della Societàdistante più di 25 km dalla sede di lavoro di provenienza nell’ambito dei Comuni di Milano, contemperandosi le esigenze Roma e Napoli, configura ipotesi di servizio con l'interesse personale trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratorelavoratore interessato.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3II. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratoreiscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.
4III. In caso di trasferimento per ragioni ad altro luogo di servizio è dovuta l'indennità di trasferta lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al 1° commacomma II del presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 ovvero a 15 giorni al nei confronti del lavoratore senza congiunti conviventi o con famiglia a carico carico; in tal caso non trova applicazione quanto previsto ai commi VI e VII del presente articolo.
IV. Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
▇. ▇▇▇ caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 41, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
VI. Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni oggettive di cui al comma I, potrà anche designare un componente della RSU o un rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, per 20 farsi assistere nell’incontro con il responsabile della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal competente responsabile della funzione delle Risorse Umane.
VII. L’incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
VIII. In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto: > 30 e ≤ a 50 Km 4 mensilità > 50 e ≤ a 100 Km 8 mensilità ≥ 100 e ≤ a 150 Km 12 mensilità
IX. I rimborsi e le indennità di cui al lavoratore con congiunti precedente comma sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico. Al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e non quella dei componenti il nucleo, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti verrà riconosciuto un importo pari all’85% delle indennità di cui al comma precedente. L’effettività del cambio di residenza o domicilio deve essere comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione.
X. Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto.
XI. Le indennità indicate nella tabella di cui al comma VIII sono computate sulla retribuzione di cui all’art. 65 e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i trenon sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, sempre che siano conviventi ivi compreso il TFR.
XII. Per le operazioni inerenti all’eventuale trasloco, il lavoratore ha diritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni.
XIII. Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a carico domanda del lavoratore e con lui si trasferiscanointeressato. In tal caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai commi che precedono.
5XIV. InoltreNell’accoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che precede, in presenza di più richieste per effettuare il traslocola stessa sede di lavoro, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuitisi terrà conto, nell’ordine: - giorni 3, oltre il viaggiodell’anzianità di servizio; - dei carichi familiari; - delle necessità di studio del dipendente e/o dei suoi familiari. Si terrà conto altresì delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle forze armate o di polizia ed operante nella località per la quale è effettuata la richiesta di trasferimento.
B) Livello A
I. Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro, al lavoratore senza congiunti personale inquadrato nel livello A, in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità: - il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze rimborso dell’indennizzo dovuto in ipotesi di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione, regolarmente registrato; - la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario all’effettuazione del trasloco, ha diritto al rimborso nonché di tale indennizzo fino alla concorrenza brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di un massimo lavoro. > 30 e ≤ a 100 Km 4 mensilità > 100 e ≤ a 200 Km 8 mensilità ≥ 200 Km e ≤ a 300 Km 12 mensilità Sarà inoltre riconosciuta l’indennità di tre mesi prima sistemazione nelle seguenti misure: Distanza Indennità
II. I rimborsi e le indennità di pigione.
7cui sopra sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e di trasporto per sénon quella dei componenti il nucleo, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e verrà riconosciuto un importo pari all’85% delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti indennità di cui al precedente 5° comma per effettuare precedente. L’effettività del cambio di residenza o domicilio deve essere comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione.
III. Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto.
IV. Le indennità indicate nella tabella che precede sono computate sulla retribuzione di cui all’art. 65 e non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il traslocoTFR.
V. Il Quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 55 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
VI. Nel caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 41, il 50% trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della indennità persona interessata.
VII. La Società, in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole minori, che riguardino il personale di trasferta cui ai punti A) e B), promuoverà apposita ricerca interna di personale su tutto il territorio nazionale per il reperimento delle spese relative risorse seguendo, nell’ordine, i sotto elencati criteri preferenziali: - residenti in atto nell’isola o nell’arcipelago, con disponibilità di cuipropria abitazione; - già residenti (non più in atto), rispettivamentecon attuale possibilità di propria abitazione nell’isola o nell’arcipelago; - non residenti, ai precedenti 4° e 7° commacon possibilità abitativa presso familiari di primo grado residenti nell’isola o nell’arcipelago; - non residenti, con possibilità abitativa presso parenti di secondo grado ed oltre residenti nell’isola o nell’arcipelago.
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Trasferimenti. 1. Il lavoratoreA) ▇▇▇▇▇▇▇ F, per esigenze E, D, C, B
I. Lo spostamento definitivo e senza limiti di serviziodurata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, potrà essere trasferito da una ovvero ad altra sede di lavoro ad un'altra della Societàdistante più di 25 km dalla sede di lavoro di provenienza nell’ambito dei Comuni di Milano, contemperandosi le esigenze Roma e Napoli, configura ipotesi di servizio con l'interesse personale trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratorelavoratore interessato.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3II. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratoreiscritto, indicando le motivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.
4III. In caso di trasferimento per ragioni ad altro luogo di servizio è dovuta l'indennità di trasferta lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al 1° commacomma II del presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 ovvero a 15 giorni al nei confronti del lavoratore senza congiunti conviventi o con famiglia a carico carico; in tal caso non trova applicazione quanto previsto ai commi VI e VII del presente articolo.
IV. Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
▇. ▇▇▇ caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 43, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
VI. Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni oggettive di cui al comma I, potrà anche designare un componente della RSU o un rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, per 20 farsi assistere nell’incontro con il responsabile della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal competente responsabile della funzione delle Risorse Umane.
VII. L’incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
VIII. In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto: Distanza Indennità > 30 e ≤ a 50 Km 4 mensilità > 50 e ≤ a 100 Km 8 mensilità ≥ 100 e ≤ a 150 Km 12 mensilità
IX. I rimborsi e le indennità di cui al lavoratore con congiunti precedente comma sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico. Al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e non quella dei componenti il nucleo, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti verrà riconosciuto un importo pari all’85% delle indennità di cui al comma precedente. L’effettività del cambio di residenza o domicilio deve essere comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione.
X. Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto.
XI. Le indennità indicate nella tabella di cui al comma VIII sono computate sulla retribuzione di cui all’art. 62 e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i trenon sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, sempre che siano conviventi ivi compreso il TFR.
XII. Per le operazioni inerenti all’eventuale trasloco, il lavoratore ha diritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni.
XIII. Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a carico domanda del lavoratore e con lui si trasferiscanointeressato. In tal caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai commi che precedono.
5XIV. InoltreNell’accoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che precede, in presenza di più richieste per effettuare il traslocola stessa sede di lavoro, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuitisi terrà conto, nell’ordine: - giorni 3, oltre il viaggiodell’anzianità di servizio; - dei carichi familiari; - delle necessità di studio del dipendente e/o dei suoi familiari. Si terrà conto altresì delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle forze armate o di polizia ed operante nella località per la quale è effettuata la richiesta di trasferimento.
B) Livello A
I. Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro, al lavoratore senza congiunti personale inquadrato nel livello A, in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità: - il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze rimborso dell’indennizzo dovuto in ipotesi di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione, regolarmente registrato; - la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario all’effettuazione del trasloco, ha diritto al rimborso nonché di tale indennizzo fino alla concorrenza brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di un massimo lavoro. Sarà inoltre riconosciuta l’indennità di tre mesi prima sistemazione nelle seguenti misure: > 30 e ≤ a 100 Km 4 mensilità > 100 e ≤ a 200 Km 8 mensilità ≥ 200 Km e ≤ a 300 Km 12 mensilità
II. I rimborsi e le indennità di pigione.
7cui sopra sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e di trasporto per sénon quella dei componenti il nucleo, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e verrà riconosciuto un importo pari all’85% delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti indennità di cui al precedente 5° comma per effettuare precedente. L’effettività del cambio di residenza o domicilio deve essere comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione.
III. Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile con i normali mezzi di trasporto.
IV. Le indennità indicate nella tabella che precede sono computate sulla retribuzione di cui all’art. 62 e non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il traslocoTFR.
V. Il Quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 55 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
VI. Nel caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 43, il 50% trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della indennità persona interessata.
VII. La Società, in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole minori, che riguardino il personale di trasferta cui ai punti A) e B), promuoverà apposita ricerca interna di personale su tutto il territorio nazionale per il reperimento delle spese relative risorse seguendo, nell’ordine, i sotto elencati criteri preferenziali: - residenti in atto nell’isola o nell’arcipelago, con disponibilità di cuipropria abitazione; - già residenti (non più in atto), rispettivamentecon attuale possibilità di propria abitazione nell’isola o nell’arcipelago; - non residenti, ai precedenti 4° e 7° commacon possibilità abitativa presso familiari di primo grado residenti nell’isola o nell’arcipelago; - non residenti, con possibilità abitativa presso parenti di secondo grado ed oltre residenti nell’isola o nell’arcipelago.
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Sources: Collective Bargaining Agreement