Common use of Trasferimenti Clause in Contracts

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a L’impresa, per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 47 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni e con la relativa motivazionedi calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 70; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 70; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco. L’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (mobili, bagagli, ecc.recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale). Inoltre è dovuto Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento. L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza. L’impresa provvede al rimborso delle eventuali spese sostenute di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per anticipata risoluzione effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle ex maggiorazioni di affittogrado; per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; per quanto di competenza degli scatti di anzianità, una indennità andrà corrisposta la sola voce “scatti di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamigliaanzianità”, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globaleper ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’importo ex ristrutturazione tabellare”. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a disposizione carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del lavoratore nella nuova residenza un alloggiodiritto agli assegni familiari, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località. Il lavoratore trasferito, Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga per accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del quadro direttivo. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. Quanto previsto al comma 5 non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaritrova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di Il lavoratore non può essere trasferito da una sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate un’altra se non per motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà trasferito conserva il trattamento economico, se più favorevole, economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento la sede di origine e che non ricorrono ricorrano nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità di fine rapporto ed al preavviso, salvo che per i lavoratori di 7° e 6° livello se all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’impresa di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutivatrasferimento stesso viene considerato dimissionario. Al lavoratore che abbia ottenuto venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l’impresa. È dovuta inoltre la indennità nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento su sua richiesta il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del Il lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella località di 30 giorni origine e con la relativa motivazioneche non ricorrono nella nuova destinazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà trasferito deve essere corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per i mezzi di trasporto trasporto, vitto ed eventuale alloggio per e per le persone di famiglia a carico e famiglia, nonchè il rimborso delle spese di trasporto per il trasporto degli gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.)) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda. Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità È dovuta inoltre un’indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globalemezza mensilità della retribuzione, per la cui determinazione si fa riferimento all’art. — se capofamiglia45 per i lavoratori senza familiari a carico, una indennità di trasferimento commisurata ovvero ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta retribuzione, determinata con gli stessi criteri, per i lavoratori aventi familiari a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il carico con lui conviventi e semprechè questi li seguano nel trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il Quando per causa di trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi debba risolvere anticipatamente il contratto d’affitto (purchè quest’ultimo risulti registrato o comunque documentabile) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti gli indennizzi, questi saranno a carico dell’azienda. Le indennità di cui sopra non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere competono al suo licenziamentolavoratore trasferito dietro sua richiesta. Il lavoratore che non accetta il trasferimentotrasferimento ha diritto, se licenziatoqualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle sue competenze, all’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore già trasferito dalla sede ove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto al preavviso o all’intera indennità che gli sarebbe spettata a norma del presente articolo in caso di trasferimento nella primitiva sede. Tale diritto è però subordinato all’effettivo rientro del lavoratore alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta sede di originaria assunzione entro e non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni oltre i sei mesi dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie QuadriSe il lavoratore invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda avrà diritto al rimborso dell’indennità di disporre trasferimento con il loro trasferimento, nel caso non accettino limite massimo che avrebbe comportato il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaririentro alla sua sede di origine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata an- ticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza conse- guenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentementepre- cedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali lo- cali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà esa- minerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto di- ritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva ri- siedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie neces- sarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento tra- sferimento stesso, saranno considerati dimissionari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il Il trasferimento del lavoratore da una lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno comune diverso, può essere connesse a disposto dall’impresa solo per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 giorni e con la relativa motivazionekm e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 64; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni. Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali abbia l’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 64; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (mobilicomprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova. Tale contributo, bagaglila cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.)) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Inoltre è dovuto Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a caricoL’impresa potrà applicare, una indennità in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globalecui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale82. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 71 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore nella nuova residenza un alloggiolavoratore/lavoratrice, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la normale retribuzione individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per tutto gli interessati - fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Il lavoratore trasferitoQuanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga in accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del lavoratore/lavoratrice. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso non accettino il trasferimento stessodi comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, saranno considerati dimissionari.l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. ALLEGATI Allegato n. 1 ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO* CREDITO SICILIANO ACIREALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO AGRIGENTO CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA ALTAMURA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI ANAGNI FOCUS GESTIONI SGR ANCONA MEDIOLEASING ANCONA BANCA POPOLARE DI APRILIA APRILIA BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO AREZZO ETRURIA IMMOBILI E SERVIZI AREZZO ETRURIA INFORMATICA AREZZO EUROETRURIA SERVIZI FINANZIARI AREZZO MECENATE AREZZO CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI XXXXXX ASCOLI XXXXXX CITCO BANK NEDERLAND N.V. FILIALE IN ITALIA ASSAGO (MILANOFIORI) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ASTI BANCA DELLA CAMPANIA AVELLINO BANCA MERIDIANA BARI BANCA POPOLARE DI BARI BARI ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PUGLIESE - FINPUGLIA BARI POPOLARE BARI SERVIZI FINANZIARI SIM BARI BANCA MEDIOLANUM BASIGLIO MEDIOLANUM DISTRIBUZIONE FINANZIARIA BASIGLIO MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR BASIGLIO BANCA 24-7 BERGAMO BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA BERGAMO BANCA DI BERGAMO BERGAMO BANCA POPOLARE DI BERGAMO BERGAMO BPU ESALEASING BERGAMO CREDITO BERGAMASCO BERGAMO UNIONE DI BANCHE ITALIANE BERGAMO BANCA SELLA BIELLA BANCA SELLA HOLDING BIELLA BC FINANZIARIA BIELLA BIELLA LEASING BIELLA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI BIELLA SECURSEL SRL BIELLA SELLA CORPORATE FINANCE BIELLA BANCO XXXXXXXX XXXXXXXXX BOLOGNA CARIFE SIM BOLOGNA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA BOLOGNA CONSUMER FINANCIAL SERVICES BOLOGNA COOPERLEASING BOLOGNA NEOS BANCA SPA BOLOGNA NETTUNO FIDUCIARIA BOLOGNA SANPAOLO IMI FONDI CHIUSI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO BOLOGNA UNICREDIT BANCA BOLOGNA UNIPOL BANCA BOLOGNA UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE BOLOGNA UNIPOL PRIVATE EQUITY SGR BOLOGNA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE BOLZANO XXXXXX S.P.A. BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BRA BRA BANCA DI VALLE CAMONICA BRENO BANCA DELL’ARTIGIANATO E DELL’INDUSTRIA BRESCIA BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB BRESCIA BIPOP CARIRE BRESCIA CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR BRESCIA CAPITALGEST SGR BRESCIA CRITEFI SIM BRESCIA FINECO LEASING BRESCIA SBS LEASING BRESCIA SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM BRESCIA UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT BRESCIA UBI SISTEMI E SERVIZI BRESCIA BANCA POPOLARE DELL’ETNA BRONTE BANCA CIS CAGLIARI SARDEGNA RICERCHE CAGLIARI SOCIETÀ FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA S.F.I.R.S. CAGLIARI FINMOLISE - FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE CAMPOBASSO CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA CARRARA FARBANCA CASALECCHIO DI RENO BANCA POPOLARE DEL CASSINATE CASSINO BANCA STABIESE CASTELLAMMARE DI STABIA FINCALABRA SPA CATANZARO CASSA DI RISPARMIO DI CENTO CENTO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA CESENA UNIBANCA SPA CESENA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO CEVA SERFINA BANCA CHIETI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI CHIETI SCALO CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO CITTÀ DI CASTELLO BANCA DI CIVIDALE S.P.A. CIVIDALE DEL FRIULI BANCA POPOLARE DI CIVIDALE CIVIDALE DEL FRIULI CIVILEASING CIVIDALE DEL FRIULI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA C-BANKING - CEDACRI BANKING SERVICES COLLECCHIO CEDACRI SPA COLLECCHIO UNICREDIT PROCESSÈS & ADMINISTRATION SPA COLOGNO MONZESE TREVI FINANCE XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X. 0 XXXXXXXXXX XXXXX FINANCE N. 3 CONEGLIANO BANCA POPOLARE DI CORTONA CORTONA BANCA XXXXXX XXXXXXX BANCA POPOLARE DI CREMA CREMA BANCA POPOLARE DI CREMONA CREMONA BANCA POPOLARE DI CROTONE CROTONE SOCIETÀ ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI SPA CUNEO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. DESIO BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DOGANA REPUBBLICA X. XXXXXX CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA FABRIANO BANCA DI ROMAGNA FAENZA CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO FANO CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FERMO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA FERRARA FINPROGET FERRARA BANCA CR FIRENZE FIRENZE BANCA XXXXXXXX DEL VECCHIO FIRENZE BANCA IFIGEST SPA FIRENZE BANCA TOSCANA FIRENZE BANCO DESIO TOSCANA FIRENZE CENTRO FACTORING FIRENZE CENTRO LEASING BANCA FIRENZE CENTRO LEASING RETE FIRENZE CREDIAL ITALIA FIRENZE CREDIRAMA FIRENZE ETRURIA LEASING FIRENZE FINDOMESTIC BANCA FIRENZE MERCANTILE LEASING FIRENZE MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE FIRENZE MPS VENTURE SGR FIRENZE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO FOLIGNO BANCA POPOLARE DI FONDI FONDI CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA FORLÌ CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO FOSSANO BANCA DELLA CIOCIARIA FROSINONE ARGO FINANCE ONE GENOVA ARGO MORTGAGE GENOVA ARGO MORTGAGE 2 GENOVA BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA GENOVA BANCA PASSADORE & C. GENOVA BANCO DI SAN GIORGIO SPA GENOVA CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR GENOVA CREDITIS SERVIZI FINANZIARI GENOVA FINANZIARI FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FILSE GENOVA PRIAMAR FINANCE GENOVA BANCA DI IMOLA IMOLA BANCA DELLE MARCHE JESI BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI JESI BANCA POPOLARE DI ANCONA JESI S.E.DA. - SOCIETÀ ELABORAZIONE DATI JESI XX.XX. JESI CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA LA SPEZIA BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. LAJATICO BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA LANCIANO CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA SPA L’AQUILA BANCA SELLA SUD ARDITI XXXXXX LECCE MPS BANCA PERSONALE LECCE BANCA POPOLARE LECCHESE LECCO BANCA DI LEGNANO LEGNANO BANCA POPOLARE SANT’XXXXXX XXXXXX BANCA POPOLARE DI LODI LODI BIPITALIA ALTERNATIVE LODI SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP LODI TIEPOLO FINANCE LODI TIEPOLO FINANCE 2 LODI CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA LORETO BANCA DEL MONTE DI LUCCA LUCCA BANCO DI LUCCA LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO LUCCA DUCATO LUCCA AGRISVILUPPO MANTOVA BANCA AGRICOLA MANTOVANA MANTOVA BANCA POPOLARE DI MANTOVA MANTOVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO X. XXXXXXX DI MARINO - ROMA MARINO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA MAROSTICA BANCA POPOLARE DEL MATERANO MATERA BANCA POPOLARE PUGLIESE MATINO BPP SVILUPPO FINANZIAMENTI E SERVIZI MATINO ABAXBANK SPA MILANO ABC INTERNATIONAL BANK MILANO ABF FACTORING MILANO ABF LEASING MILANO ABN AMRO ASSET MANAGEMENT ITALY SGR MILANO ABN AMRO BANK N.V. - SEDE IN ITALIA MILANO ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR MILANO ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. MILANO ALETTI FIDUCIARIA MILANO ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR MILANO ALETTI GESTIELLE SGR MILANO ALETTI PRIVATE EQUITY SGR MILANO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS MILANO ALTER SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE MILANO AMERICAN EXPRESS BANK GMBH MILANO ANIMA SGR MILANO APERTA SGR MILANO ARCA MILANO ARCA IMPRESA GESTIONI SGR MILANO ASPRA FINANCE MILANO ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE PRIVATE MILANO X.X.XX FONDI SGR MILANO BANCA ALBERTINI SYZ & C. MILANO BANCA XXXXX (ITALIA) MILANO BANCA BSI ITALIA MILANO BANCA XXXXXX XXXXX MILANO BANCA DELLA NUOVA TERRA MILANO BANCA ESPERIA SPA MILANO BANCA EUROMOBILIARE MILANO BANCA GALILEO MILANO BANCA GENERALI MILANO BANCA IMI MILANO BANCA ITALEASE MILANO BANCA MB MILANO BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA MILANO BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA MILANO BANCA PROFILO MILANO BANCA PROSSIMA MILANO BANCA REGIONALE EUROPEA MILANO BANCA SARA MILANO BANCA UCB MILANO BANCASINTÉSI SERVIZI IMPRENDITORIALI NEGOZIAZIONE TITOLI E SOLUZIONI INDIVIDUALI MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANCO DO BRASIL S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO MILANO BARCLAYS BANK PLC - SEDE IN ITALIA MILANO BAYERISCHE LANDESBANK MILANO BIPIELLE FINANZIARIA MILANO BIPIEMME GESTIONI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO MILANO BIPIEMME PRIVATE BANKING SIM MILANO BNP PARIBAS - SUCCURSALE IN ITALIA MILANO BNP PARIBAS LEASE GROUP MILANO CALIT MILANO CALYON, CORPORATE AND INVESTMENT BANK MILANO CARTASI MILANO CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA MILANO CASSA LOMBARDA MILANO

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva un’unità produtti- va ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative orga- nizzative e produttive. Il lavoratore trasferito per le ragioni sopra dette conserva il trattamento economico precedente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il provvedimento di trasferimento deve dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 un mese al lavoratore e, per cono- scenza, alle Rappresentanze sindacali aziendali. Queste ultime potranno chiedere, per iscritto, entro tre giorni dalla data di rice- vimento della comunicazione, un incontro con l’azienda allo scopo di esperire un esame congiunto del provvedimento. L’esame di cui al comma precedente dovrà essere effettua- to entro e con la relativa motivazionenon oltre cinque giorni dalla richiesta scritta dalle Rappresentanze sindacali aziendali. L’azienda, comunque, non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini suddetti. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che, per gli impiegati di 1S, 1° e 2° livello, all’atto dell’assunzione, sia stato espressamente pattuito il diritto dell’azienda di disporre del loro trasferimento o tale diritto risulti dalla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l’impiegato, che non accetta il trasferimento stesso, viene considerato dimissionario. Al lavoratore trasferitoche venga trasferito per disposizione dell’a- zienda, sempre da una sede all’altra della stessa azienda, situata in diverso comune, che tale provvedimento comporti porti, come conseguenza l’effettivo cambio all’effettivo trasferimento di residenzadomicilio del lavoratore, domicilio o stabile dimora, verrà sarà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese di viaggio (1a classe per i mezzi di trasporto viaggi in ferro- via all’impiegato) per sé e se, per le persone di famiglia a carico famiglia, e per il trasporto di tra- sporto degli effetti familiari (mobilimobilio, bagagli, ecc.)) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda. Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto E’ dovuta inoltre un’indennità, nella misura di: sei mesi di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metàpigione. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto che chieda il tempo strettamente necessario per il suo trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio non compe- tono le indennità di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamentocui sopra. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a suo carico e che venga licenziato non accetta il per giusta causa, nei primi 10 mesi del trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua rimborso delle spese di viaggio per se e familiari e tra- sporto degli effetti familiari per ritornare al luogo d’origi- ne, purché ne faccia richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima al momento della cessazione del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionariservizio.

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Samples: Verbale Di Accordo

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a L’impresa, per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni e con la relativa motivazionedi calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 61; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 61 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 61; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 61 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco. L’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (mobili, bagagli, ecc.recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale). Inoltre è dovuto Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999). L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza. L’impresa provvede al rimborso delle eventuali spese sostenute di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per anticipata risoluzione effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 68, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle ex maggiorazioni di affittogrado; per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; per quanto di competenza degli scatti di anzianità, una indennità andrà corrisposta la sola voce “scatti di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamigliaanzianità”, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globaleper ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 68, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a disposizione carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del lavoratore nella nuova residenza un alloggiodiritto agli assegni familiari, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località. Il lavoratore trasferito, Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga per accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del quadro direttivo. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. Quanto previsto al comma 5 non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaritrova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il Il trasferimento del lavoratore da una lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno comune diverso, può essere connesse a disposto dall’impresa solo per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 giorni e con la relativa motivazionekm e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 70; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni. Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali abbia l’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 70; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (mobilicomprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova. Tale contributo, bagaglila cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.)) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Inoltre è dovuto Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a caricoL’impresa potrà applicare, una indennità in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globalecui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale88. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore nella nuova residenza un alloggiolavoratore/lavoratrice, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la normale retribuzione individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per tutto gli interessati - fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Il lavoratore trasferitoQuanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga in accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del lavoratore/lavoratrice. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso non accettino il trasferimento stessodi comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, saranno considerati dimissionari.l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. ALLEGATI Allegato n. 1 ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO* CREDITO SICILIANO ACIREALE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA ALTAMURA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI ANAGNI FOCUS GESTIONI SGR ANCONA MEDIOLEASING ANCONA FINAOSTA - FINANZIARIA REGIONALE VALLE D’AOSTA AOSTA BANCA POPOLARE DI APRILIA APRILIA BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO AREZZO ETRURIA INFORMATICA AREZZO MECENATE AREZZO CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI XXXXXX ASCOLI XXXXXX CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ASTI BANCA DELLA CAMPANIA AVELLINO BANCA POPOLARE DI BARI BARI BANCA MEDIOLANUM BASIGLIO BANCA POPOLARE DI BERGAMO BERGAMO CREDITO BERGAMASCO BERGAMO UNIONE DI BANCHE ITALIANE BERGAMO BANCA SELLA BIELLA BANCA SELLA HOLDING BIELLA BIELLA LEASING BIELLA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI BIELLA ADALE SISTEMI BOLOGNA CARIFIN ITALIA BOLOGNA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA BOLOGNA DELTA BOLOGNA DETTO FACTOR BOLOGNA XXXXXX XXXXXXX FACTOI BOLOGNA E-STAT BOLOGNA FARBANCA BOLOGNA HOLDING RETI BOLOGNA IMI FONDI CHIUSI SGR BOLOGNA IMI INVESTIMENTI BOLOGNA MONETA SPA BOLOGNA NEOS FINANCE BOLOGNA NETTUNO FIDUCIARIA BOLOGNA PLUSVALORE BOLOGNA RIVER HOLDING BOLOGNA UNIPOL BANCA BOLOGNA UNIPOL LEASING BOLOGNA UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE BOLOGNA ALTO ADIGE BANCA BOLZANO BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BRA BRA BANCA DI VALLE CAMONICA BRENO BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB BRESCIA CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. BRESCIA FINECO LEASING BRESCIA QUORUM BRESCIA UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT BRESCIA UBI FIDUCIARIA BRESCIA UBI GESTIONI FIDUCIARIE SIM BRESCIA UBI LEASING BRESCIA UBI SISTEMI E SERVIZI BRESCIA BANCA POPOLARE DELL’ETNA BRONTE BANCA DI CREDITO SARDO CAGLIARI SOCIETÀ FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA S.F.I.R.S. CAGLIARI XXXXXX.XX CALENZANO BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE CAMPOBASSO FINMOLISE - FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE CAMPOBASSO CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA CARRARA BANCA POPOLARE DEL CASSINATE CASSINO BANCA STABIESE CASTELLAMMARE DI STABIA FINCALABRA SPA CATANZARO CASSA DI RISPARMIO DI CENTO CENTO ES SHARED SERVICE CENTER S.P.A. CERNUSCO SUL NAVIGLIO HP ENTERPRISE SERVICES FOR BANKING MARKETS ITALIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA CESENA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO CEVA SERFINA BANCA CHIETI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI CHIETI SCALO BANCA DI CIVIDALE S.P.A. CIVIDALE DEL FRIULI BANCA POPOLARE DI CIVIDALE CIVIDALE DEL FRIULI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA CEDACRI SPA COLLECCHIO CANOSSA CB CONEGLIANO CIRENE FINANCE CONEGLIANO CREDEM CB CONEGLIANO DB COVERED BOND S.R.L. CONEGLIANO GESPV S.R.L. CONEGLIANO TREVI FINANCE CONEGLIANO TREVI FINANCE N. 2 CONEGLIANO TREVI FINANCE N. 3 CONEGLIANO BANCA POPOLARE DI CORTONA CORTONA BANCA XXXXXX XXXXXXX BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO CROTONE SOCIETÀ ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI SPA CUNEO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. DESIO BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DOGANA REPUBBLICA X. XXXXXX CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA FABRIANO BANCA DI ROMAGNA FAENZA CASSA DI RISPARMIO DI FANO FANO CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FERMO CARIFE S.E.I. FERRARA CARIFE SIM FERRARA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA FERRARA BANCA CR FIRENZE FIRENZE BANCA XXXXXXXX DEL VECCHIO FIRENZE BANCA IFIGEST SPA FIRENZE BIEFFE5 FIRENZE CENTRO FACTORING FIRENZE CENTRO LEASING FIRENZE CREDIRAMA FIRENZE FINDOMESTIC BANCA FIRENZE FINDOMESTIC NETWORK FIRENZE MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE FIRENZE BANCA POPOLARE DI FONDI FONDI CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA FORLÌ CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO FOSSANO ARGO FINANCE ONE GENOVA ARGO MORTGAGE GENOVA ARGO MORTGAGE 2 GENOVA BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA GENOVA BANCA PASSADORE & C. GENOVA CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR GENOVA CARIGE COVERED BOND GENOVA CREDITIS SERVIZI FINANZIARI GENOVA FINANZIARI FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FILSE GENOVA MILLENNIUM SIM GENOVA PRIAMAR FINANCE GENOVA BANCA DI IMOLA IMOLA BANCA DELLE MARCHE JESI BANCA POPOLARE DI ANCONA JESI XX.XX. JESI SEDA SPA - GRUPPO KGS JESI CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA LA SPEZIA BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. LAJATICO BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA LANCIANO CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA SPA L’AQUILA BANCA POPOLARE LECCHESE LECCO BANCA DI LEGNANO LEGNANO BIPIELLE REAL ESTATE S.P.A. LODI TIEPOLO FINANCE LODI TIEPOLO FINANCE 2 LODI CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA LORETO BANCA DEL MONTE DI LUCCA LUCCA BANCO DI LUCCA LUCCA AGRISVILUPPO MANTOVA BANCA POPOLARE DI MANTOVA MANTOVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO X. XXXXXXX DI MARINO - ROMA MARINO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA MAROSTICA BANCA POPOLARE PUGLIESE MATINO BPP SVILUPPO FINANZIAMENTI E SERVIZI MATINO ABF LEASING MILANO ACTALIS MILANO ALBA LEASING MILANO ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. MILANO ALETTI FIDUCIARIA MILANO ALETTI GESTIELLE SGR MILANO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS MILANO ANIMA SGR MILANO APERTA SGR MILANO ARCA MILANO ARCA IMPRESA GESTIONI SGR MILANO AREPO FIDUCIARIA MILANO ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING MILANO ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE PRIVATE MILANO ATTIJARIWAFA BANK EUROPE MILANO X.X.XX FONDI SGR MILANO BANCA XXXXX (ITALIA) MILANO BANCA XXXXXX XXXXX MILANO BANCA DELLA NUOVA TERRA MILANO BANCA ESPERIA SPA MILANO BANCA EUROMOBILIARE MILANO BANCA GALILEO MILANO BANCA GENERALI MILANO BANCA IMI MILANO BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY MILANO BANCA ITALEASE MILANO BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA MILANO BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA MILANO BANCA PROFILO MILANO BANCA PROSSIMA MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANCO DO BRASIL S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO MILANO BARCLAYS BANK PLC - SEDE IN ITALIA MILANO BAYERISCHE LANDESBANK MILANO BIT MARKET SERVICES S.P.A. MILANO BNP PARIBAS - SUCCURSALE IN ITALIA MILANO BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR MILANO BNP PARIBAS LEASE GROUP MILANO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RETE AGENTI MILANO BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR MILANO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DI MILANO MILANO BORSA ITALIANA S.P.A. MILANO CALIT MILANO CARTASI MILANO CASSA LOMBARDA MILANO

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Samples: Verbale Di Accordo

Trasferimenti. Le eventuali variazioni Viene introdotto per la prima volta l’istituto del trasferimento che, fermo restando il rispetto delle norme di sede tutela fissate dalla legge (art. 2103 c.c., come riformulato dall’art. 13 della legge n. 300/1970; art. 22 l. n. 300/1970), individua i casi in cui il lavoratore ha diritto alle provvidenze di carattere essenzialmente economico previste dal CCNL. Il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere discrezionale, quindi, può unilateralmente decidere di far svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro, avvalendosi dell’istituto del trasferimento. Con il trasferimento il datore di lavoro dispone una modificazione definitiva del luogo in cui il lavoratore sarà chiamato a rendere la sua prestazione, nel senso che dovessero comportare esso viene mutato senza alcuna previsione di durata e, dunque, con carattere di stabilità. Si ritiene opportuno soffermarsi sulle tutele che devono essere accordate al lavoratore in caso di trasferimento. L’art. 2103 c.c. dispone che il trasferimento del lavoratore può essere trasferito “da una unità produttiva ad un’altra” solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”. In mancanza di tali condizioni, il trasferimento è illegittimo e suscettibile di essere annullato. In realtà l’art. 2103 c.c. parla solo genericamente di trasferimento, senza alcuna indicazione in ordine alla distanza tra la sede di origine e quella di destinazione. Pertanto, la norma sembrerebbe operare tutte le volte in cui sia disposto il trasferimento da una unità produttiva all’altra, a prescindere dalla distanza tra le due sedi di lavoro. A risolvere il citato problema interpretativo è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 5153/99 distinguendo due ipotesi, a seconda che il trasferimento sia disposto nell’ambito dello stesso comune o di comuni diversi. La Corte rileva che in questo ultimo caso si impone al lavoratore un vero e proprio spostamento territoriale, con conseguenti disagi personali e familiari. Di conseguenza, la tutela del lavoratore deve essere massima e la nozione di unità produttiva deve essere intesa in senso lato, come una qualunque sede aziendale, a prescindere da qualsiasi requisito dimensionale e di autonomia. In altre parole, quando il trasferimento avviene nell’ambito di diversi comuni, l’art. 2103 c.c. opera tutte le volte in cui sia disposto lo spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra. Diverso è il caso in cui il trasferimento viene disposto nell’ambito del medesimo comune. In questo caso il lavoratore subisce un pregiudizio minore tale da giustificare un’attenuazione della tutela legislativa. Il CCNL, all’art. 17 punto 6, specifica che sono oggetto di intesa aziendale le modalità di utilizzo del personale tenuto a svolgere la propria prestazione in un posto diverso da quello abituale, mentre l’art. 31 disciplina l’istituto del trasferimento precisando che “l’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecnichelocalità diversa da quelle abituale”. In aggiunta, organizzative la norma prevede l’obbligo di preavviso dei motivi di trasferimento di almeno 30 giorni calendariali. Tuttavia, alla stregua dell’art. 2103 c.c., anche il succitato art. 31 non fa alcun riferimento riguardo alla distanza tra la sede di origine e produttivequella di destinazione. Il problema, semmai, è quello di comprendere se l’obbligo del preavviso opera tutte le volte in cui venga disposto il trasferimento deve essere comunicato indipendentemente dalla distanza tra le due sedi di lavoro. Le disposizioni legislative e la giurisprudenza prevalente aiutano a risolvere tale problema interpretativo. Ed infatti, con riferimento al caso specifico, si può sostenere che qualora il lavoratore per iscritto con un venga trasferito da una sede aziendale all’altra dislocate però sullo stesso territorio o comune, l’obbligo di preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre non sussiste atteso che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e il trasferimento in questione non comporta per il trasporto degli effetti (mobililavoratore un tale disagio personale da giustificare o legittimare la procedura di cui all’art. 31 CCNL. Diversamente, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto l’obbligo di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel preavviso sopraindicato sussiste invece nel caso in cui l’azienda metta a disposizione il trasferimento implichi uno spostamento del lavoratore nella nuova residenza un alloggioda una sede di lavoro all’altra dislocate però in comuni o città diverse. In tal caso il preavviso trova la sua ratio nel pregiudizio maggiore che subirebbe il lavoratore, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali “costretto” a far fronte a sacrifici significativi sia a livello personale e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaria livello familiare.

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Samples: www.federenergia.org

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di Il lavoratore non può essere trasferito da una sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate un’altra se non per moti- vate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari pre- stazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento deve avrà diritto alla indennità di fine rapporto ed al preavviso, salvo che per i lavoratori di 7° e 6° livello se all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’impresa di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato di- missionario. Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l’impresa. È dovuta inoltre la indennità nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavo- ratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale men- sile, oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con un il preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutivamese. Al lavoratore che abbia ottenuto chieda il suo trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il I lavoratori di età superiore a cinquanta (50) anni se uomini e quarantacinque (45) se donne possono essere trasferiti in altra sede in casi eccezionali, da esaminare a richiesta del lavoratore in sede sindacale. In ogni caso il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con preceduto da un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. Il lavoratore trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella località di 30 giorni origine e con la relativa motivazioneche non ricorrono nella nuova destinazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà trasferito deve essere corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per i mezzi di trasporto trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia a carico e famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per il trasporto degli gli effetti familiari (mobili, bagagli, eccetc.), previi opportuni accordi da prendersi con l’azienda. Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, E’ dovuta inoltre una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mezza (1/2) mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta globale per i lavoratori senza familiari conviventi a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggiocarico, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale ovvero a una (1) mensilità di retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario globale per il lavoratore avente familiari a carico con lui conviventi e sempre che questi lo seguano nel trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il Quando per causa di trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi debba risolvere anticipatamente il contratto d’affitto (purché questo risulti registrato o sia comunque documentabile) od altri contratti di fornitura di gas, luce, etc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell’impresa. Le indennità di cui sopra non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere competono al suo licenziamentolavoratore trasferito dietro sua richiesta. Il lavoratore che non accetta il trasferimentotrasferimento ha diritto, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e qualora ne derivi la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapportorapporto di lavoro, oltre alle sue competenze, alla indennità sostitutiva del preavviso. I lavoratori delle Categorie QuadriQuesta disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito della Provincia e comunque entro il raggio di cinquanta (50) chilometri dalla sede di lavoro, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda fatte salve le regolamentazioni più favorevoli eventualmente presenti a livello di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionarisingola impresa.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di Il lavoratore che venga trasferito dalla Azienda ad altra sede di lavoro conserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e competenze che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di 30 giorni e con la relativa motivazioneorigine che non ricorrano nella nuova destinazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento il trasferimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o residenza e di stabile dimora, verrà sarà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese per di viaggio, con i mezzi di trasporto normali, per sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di famiglia a carico e trasporto per il trasporto degli gli effetti familiari (mobilimobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda. Inoltre al lavoratore trasferito è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, dovuta una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata pari ad una mensilità di retribuzione globalese avente familiari a carico e mezza mensilità se non avente carichi di famiglia. Nel caso in cui l’azienda che l’Azienda metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza un alloggioresidenza, detta tali indennità sarà ridotta sono ridotte alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferitoche, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di residenzacontratti di locazione, domicilio luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o stabile dimoranotificati alla ditta in epoca precedente alla comunicazione del trasferimento, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento avrà diritto al rimborso di origine che non ricorrono nella nuova destinazionetale indennizzo. Qualora il lavoratore peraltro comprovi non intenda accettare la proposta di trasferimento avrà diritto di chiedere l’esame del suo caso con l’intervento della Xxx. Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la facoltà dell’Azienda di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiariaccetti il trasferimento stesso, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamentomancata accettazione sarà considerata come dimissioni. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutivalavoratore. Al lavoratore che abbia ottenuto chieda il suo trasferimento su sua richiesta non competono spetta il trattamento previsto nel presente articolo. Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento e del licenziamento di lavoratori soggetti a tutela, in ragione della loro posizione o attività sindacale, valgono le indennità norme dell’art. 14 dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966, sulla costituzione ed il trattamento funzionamento delle Commissioni interne, dell’art. 4 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e dell’art. 22 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando il rinvio alla legislazione vigente in tema di cui sopra. Al lavoratore distacco, le Parti si danno reciprocamente atto che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinariallo stato dell’attuale normativa legale, ove l’Azienda intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentodistaccare temporaneamente, nel caso non accettino proprio interesse, uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento di mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando il distacco comporti un trasferimento stessodel lavoratore ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, saranno considerati dimissionariil distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

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Samples: www.faicislpadovarovigo.it

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e o produttive. Il All’impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all’altro della stessa ditta, semprechè tale trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese della spesa per i mezzi di trasporto per e per le persone di famiglia a carico e i familiari o per il trasporto trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una quale indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — gli verrà corrisposta, se capofamigliacapo famiglia, una indennità di trasferimento commisurata somma pari ad una mensilità di retribuzione globale(stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore dell’impiegato nella nuova residenza un alloggiol’alloggio in condizioni di abitabilità, detta dette indennità sarà ridotta alla saranno ridotte a metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione Qualora in relazione al trasferimento l’impiegato, per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimentoeffetto dell’anticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechè questo sia denunciato all’atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi saranno a carico dell’azienda. Il lavoratore trasferito, quando All’impiegato che chieda il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio per sue necessità non competono le indennità di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionecui sopra. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore L’impiegato che non accetta il trasferimentotrasferimento ha diritto, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto , diversamente il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed si intende revocato, salvo che per gli impiegati di settimo e sesto livello sia stato espressamente stabilito all’atto dell’assunzione il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze diritto dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel qual caso l’impiegato che non accettino accetta il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionarisarà considerato dimissionarlo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno I trasferimenti potranno essere connesse a disposti per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato produttive che verranno esposte al lavoratore per iscritto con una comunicazione che contemplerà obbligatoriamente un preavviso non inferiore ai venticinque giorni. In tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento. Le parti concordano nel considerare trasferimenti collettivi quelli che si realizzano entro un periodo di 30 4 mesi nei confronti di almeno 4 lavoratori per la stessa sede di destinazione. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di una preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e su eventuale richiesta delle stesse, da inviarsi entro sette giorni e con dalla predetta comunicazione, di un esame congiunto, nel corso del quale potrà essere considerata la relativa motivazionepossibilità di ricorrere a strumenti alternativi. L’Azienda dovrà avviare il confronto entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra. L’Azienda potrà considerare esperito l’esame congiunto trascorsi 25 giorni dalla data di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà trasferito deve essere corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, presenti sullo stato di famiglia, che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto per il trasporto degli gli effetti familiari (mobilimobilia, bagaglibagaglio, ecc.; il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda). Inoltre è dovuto Viene previsto, inoltre, un importo “una tantum” nella misura non inferiore a una mensilità lorda della retribuzione, così come definita dall’art.45 del presente CCNL. Nei casi in cui il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata lavoratore venga seguito nel trasferimento dai familiari conviventi a carico presenti sullo stato di famiglia, verrà riconosciuto un importo “una tantum” nella misura non inferiore a due mensilità lorde della retribuzione come sopra enunciata. In occasione del trasferimento il lavoratore potrà richiedere 2 giorni di permesso retribuito. Il rifiuto del trasferimento potrà costituire un giustificato motivo soggettivo di risoluzione del contratto rapporto ed il lavoratore avrà diritto al trattamento di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a caricofine rapporto ed al preavviso, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel salvo nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per facoltà dell’azienda di disporre il trasferimento. Il lavoratore trasferitoIn tale ultimo caso al lavoratore, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino accetti il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionariverrà corrisposto il solo trattamento di fine rapporto ma non il preavviso. I lavoratori di età superiore ai 55 anni potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi particolari laddove non siano presenti nella sede di provenienza altre mansioni analoghe espletate da lavoratori di età inferiore. La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengano disposti entro il raggio di 50 km dalla sede di lavoro nonché ai trasferimenti disposti nell’interesse e su richiesta del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Radiotelevisive Private

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il Il trasferimento del lavoratore da una lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno comune diverso, può essere connesse a disposto dall’impresa solo per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 giorni e con la relativa motivazionekm. Al lavoratore trasferitoe, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 61; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni. Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali abbia l’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 61; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (mobilicomprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova. Tale contributo, bagaglila cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.)) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Inoltre è dovuto Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a caricoL’impresa potrà applicare, una indennità in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globalecui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale79. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 68 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore nella nuova residenza un alloggiolavoratore/lavoratrice, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la normale retribuzione individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per tutto gli interessati - fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Il lavoratore trasferitoQuanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga in accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del lavoratore/lavoratrice. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso non accettino il trasferimento stessodi comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, saranno considerati dimissionari.l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. ALLEGATI Allegato n. 1 ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO* CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA ALTAMURA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI ANAGNI ESALEASING ANCONA FOCUS GESTIONI SGR ANCONA BANCA POPOLARE DI APRILIA APRILIA BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO AREZZO ETRURIA IMMOBILI E SERVIZI AREZZO ETRURIA INFORMATICA AREZZO MECENATE AREZZO MINERVA AREZZO CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI XXXXXX ASCOLI XXXXXX FORTIS BANK - SUCCURSALE IN ITALIA ASSAGO CITCO BANK NEDERLAND N.V. FILIALE IN ITALIA ASSAGO (MILANOFIORI) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ASTI BANCA DELLA CAMPANIA AVELLINO BANCA MERIDIANA BARI BANCA POPOLARE DI BARI BARI ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PUGLIESE - FINPUGLIA BARI POPOLARE BARI SERVIZI FINANZIARI SIM BARI BANCA MEDIOLANUM BASIGLIO ALETTI INVEST SIM BERGAMO BANCA 24-7 BERGAMO BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA BERGAMO BANCA DI BERGAMO BERGAMO BANCHE POPOLARI UNITE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI BERGAMO BANCA POPOLARE DI BERGAMO BERGAMO BPU LEASING BERGAMO CREDITO BERGAMASCO BERGAMO BANCA SELLA BIELLA BC FINANZIARIA BIELLA BIELLA LEASING BIELLA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI BIELLA FIDUCIARIA SELLA SIMPA BIELLA FINANZIARIA BANSEL BIELLA INSEL BIELLA SECURSEL SRL BIELLA SELBAN BIELLA SELLA CONSULT S.I.M.P.A. BIELLA SELLA CORPORATE FINANCE BIELLA SELLA SOUTH HOLDING BIELLA BANCO XXXXXXXX XXXXXXXXX BOLOGNA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA BOLOGNA COOPERLEASING BOLOGNA FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA BOLOGNA NEOS BANCA SPA BOLOGNA NETTUNO FIDUCIARIA BOLOGNA SANPAOLO IMI FONDI CHIUSI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO BOLOGNA SANPAOLO IMI PRIVATE EQUITY BOLOGNA UNICREDIT BANCA BOLOGNA UNIPOL BANCA BOLOGNA UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE BOLOGNA UNIPOL SGR BOLOGNA XXXXXX S.P.A. BOLZANO BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BRA BRA BANCA DI VALLE CAMONICA BRENO BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT BRESCIA BANCA DELL’ARTIGIANATO E DELL’INDUSTRIA BRESCIA BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB BRESCIA BIPOP CARIRE BRESCIA BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE BRESCIA CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR BRESCIA CAPITALGEST SGR BRESCIA FINECO LEASING BRESCIA LOMBARDA SISTEMI E SERVIZI BRESCIA SBS LEASING BRESCIA SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM BRESCIA BANCA CIS CAGLIARI CONSORZIO PER L’ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAGLIARI SOCIETÀ FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA S.F.I.R.S. CAGLIARI FINMOLISE - FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE CAMPOBASSO CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA CARRARA FARBANCA CASALECCHIO DI RENO BANCA POPOLARE DEL CASSINATE CASSINO BANCA STABIESE CASTELLAMMARE DI STABIA FINCALABRA SPA CATANZARO CASSA DI RISPARMIO DI CENTO CENTO MONZA E BRIANZA LEASING CESANO MADERNO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA CESENA UNIBANCA CESENA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO CEVA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI CHIETI SCALO CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO CITTÀ DI CASTELLO BANCA DI CIVIDALE S.P.A. CIVIDALE DEL FRIULI BANCA POPOLARE DI CIVIDALE CIVIDALE DEL FRIULI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA CEDACRI SPA COLLECCHIO UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE SPA COLOGNO MONZESE PERSEO FINANCE CONEGLIANO TREVI FINANCE XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X. 0 XXXXXXXXXX XXXXX FINANCE N. 3 CONEGLIANO BANCA POPOLARE DI CORTONA CORTONA BANCA XXXXXX XXXXXXX BANCA POPOLARE DI CREMA CREMA BANCA POPOLARE DI CREMONA CREMONA BANCA POPOLARE DI CROTONE CROTONE SOCIETÀ ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI SPA CUNEO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA DESIO BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DOGANA REPUBBLICA X. XXXXXX CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA FABRIANO BANCA DI ROMAGNA FAENZA CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO FANO CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FERMO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA FERRARA BANCA CR FIRENZE FIRENZE BANCA XXXXXXXX DEL VECCHIO FIRENZE BANCA IFIGEST SPA FIRENZE BANCA TOSCANA FIRENZE BANCO DESIO TOSCANA FIRENZE CENTRO LEASING FIRENZE ETRURIA LEASING FIRENZE FINDOMESTIC BANCA FIRENZE FINDOMESTIC LEASING FIRENZE GRIFOGEST SGR FIRENZE MERCANTILE LEASING FIRENZE MPS BANCA PER L’IMPRESA FIRENZE MPS VENTURE SGR FIRENZE BANCA DEL MONTE DI FOGGIA FOGGIA CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO FOLIGNO BANCA POPOLARE DI FONDI FONDI CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ FORLÌ CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO FOSSANO BANCA DELLA CIOCIARIA FROSINONE ARGO FINANCE ONE GENOVA BANCO DI SAN GIORGIO SPA GENOVA BANCA PASSADORE & C. GENOVA BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA GENOVA CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR GENOVA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FILSE GENOVA PRIAMAR FINANCE GENOVA BANCA DI IMOLA IMOLA BANCA DELLE MARCHE JESI BANCA POPOLARE DI ANCONA JESI S.E.DA. - SOCIETÀ ELABORAZIONE DATI JESI XX.XX. JESI CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA LA SPEZIA BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. LAJATICO BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA LANCIANO CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA L’AQUILA BANCA ARDITI XXXXXX LECCE MPS BANCA PERSONALE LECCE BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE LECCO BANCA DI LEGNANO LEGNANO BANCA POPOLARE SANT’XXXXXX XXXXXX CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO LIVORNO BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI LODI BIPIELLE FONDI IMMOBILIARI SGR LODI BIPIELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO LODI BIPIELLE INVESTIMENTI LODI BIPITALIA ALTERNATIVE SGR LODI BIPIELLE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY LODI TIEPOLO FINANCE LODI CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO LORETO BANCA DEL MONTE DI LUCCA LUCCA BANCO DI LUCCA LUCCA BIPITALIA DUCATO LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA LUCCA RETI BANCARIE LUCCA AGRISVILUPPO MANTOVA BANCA AGRICOLA MANTOVANA MANTOVA BANCA POPOLARE DI MANTOVA MANTOVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO X. XXXXXXX DI MARINO - ROMA MARINO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA MAROSTICA BANCA POPOLARE DEL MATERANO MATERA BANCA POPOLARE PUGLIESE MATINO BPP SVILUPPO FINANZIAMENTI E SERVIZI MATINO ALETTI FIDUCIARIA1 MILANO ABAXBANK SPA MILANO ABC INTERNATIONAL BANK MILANO ABN AMRO BANK N.V. - SEDE IN ITALIA MILANO AKROS CASA (IN LIQUIDAZIONE) MILANO AKROS HFR ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR MILANO ALBERTINI SYZ CORPORATE FINANCE MILANO ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR MILANO ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. MILANO ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR MILANO ALETTI GESTIELLE SGR MILANO ALETTI MERCHANT MILANO ALETTI PRIVATE EQUITY SGR MILANO AMERICAN EXPRESS BANK LTD - UFFICIO DI RAPPRESENTANZA MILANO ANIMA SGR MILANO ANTONVENETA ABN AMRO BANK MILANO ANTONVENETA ABN AMRO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO MILANO APERTA SGR MILANO ARCA MILANO ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE PRIVATE MILANO BANCA CABOTO MILANO X.X.XX FONDI SGR MILANO BANCA ALBERTINI SYZ & C. MILANO BANCA XXXXXX XXXXX MILANO BANCA DELLA NUOVA TERRA MILANO BANCA SARA BANCA DELLA RETE MILANO BANCA EUROMOBILIARE MILANO BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI (BANCA IMI) MILANO BANCA INTESA MILANO BANCA ITALEASE MILANO BANCA KBL FUMAGALLI SOLDAN MILANO BANCA XXXXXXXX MILANO BANCA PROFILO MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANCO DO BRASIL S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO MILANO BARCLAYS BANK PLC - SEDE IN ITALIA MILANO BAYERISCHE LANDESBANK MILANO BIPIEMME GESTIONI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO MILANO BIPIEMME PRIVATE BANKING SIM MILANO BIPIEMME REAL ESTATE SGR MILANO BIPITALIA GESTIONI SGR MILANO BANCA MB MILANO BNL EUROSECURITIES SIM (IN LIQUIDAZIONE) MILANO BNL FONDI IMMOBILIARI SGR MILANO BNL GESTIONI SGR MILANO BNP PARIBAS - SUCCURSALE IN ITALIA MILANO BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA MILANO BPM PRIVATE EQUITY SGR MILANO BPU PRUMERICA SGR MILANO BPU SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE MILANO BANCA REGIONALE EUROPEA MILANO BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA MILANO CALYON, CORPORATE AND INVESTMENT BANK MILANO CARTASI MILANO CASSA LOMBARDA MILANO CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.2 MILANO

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a L’impresa, per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 47 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni e con la relativa motivazionedi calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 64; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 64 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 64; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 64 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco. L’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (mobili, bagagli, ecc.recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale). Inoltre è dovuto Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999). L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza. L’impresa provvede al rimborso delle eventuali spese sostenute di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per anticipata risoluzione effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 71, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle ex maggiorazioni di affittogrado; per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; per quanto di competenza degli scatti di anzianità, una indennità andrà corrisposta la sola voce “scatti di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamigliaanzianità”, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globaleper ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 71, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a disposizione carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del lavoratore nella nuova residenza un alloggiodiritto agli assegni familiari, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località. Il lavoratore trasferito, Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga per accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del quadro direttivo. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. Quanto previsto al comma 5 non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaritrova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e o produttive. Il L’operaio che, per disposizioni dell’Azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa località, ove tale trasferimento deve essere comunicato renda necessario il mutamento di residenza avrà diritto al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, rimborso delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti trasloco (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute ) per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi sè e per i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, l’operaio avrà diritto ad una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata pari ad una mensilità di normale retribuzione globalese capo famiglia e ½ mensilità di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico. Nel caso in cui l’azienda Le predette indennità saranno ridotte alla metà quando l’Azienda metta a disposizione del lavoratore dell’operaio, nella nuova residenza località, un alloggioalloggio in condizioni di abitabilità. Quando per causa di trasferimento l’operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d’affitto (purché’ quest’ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) o altri contratti di fornitura di gas, detta indennità sarà ridotta alla metàluce, ecc., e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell’azienda. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando Nella ipotesi che l’operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economicoha diritto, se più favorevoleil trasferimento viene mantenuto, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora risolvere il lavoratore peraltro comprovi rapporto di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimentolavoro con l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed datore di lavoro esenta l’operaio stesso dal compiere il trattamento periodo di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaripreavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il Il trasferimento del lavoratore da una lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno comune diverso, può essere connesse a disposto dall’impresa solo per comprovate ragioni esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 giorni e con la relativa motivazionekm e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 70; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni. Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i mezzi quali abbia l’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di trasporto viaggio per sé e per le persone di famiglia a carico e conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 70; il rimborso delle spese effettive per il trasporto degli effetti del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (mobilicomprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova. Tale contributo, bagaglila cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.)) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Inoltre è dovuto Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a caricoL’impresa potrà applicare, una indennità in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globalecui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale88. Nel caso in cui l’azienda metta il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore nella nuova residenza un alloggiolavoratore/lavoratrice, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la normale retribuzione individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per tutto gli interessati - fermo che in ogni caso il tempo strettamente necessario rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimentotrasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Il lavoratore trasferitoQuanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio avvenga in accoglimento di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazionedomanda del lavoratore/lavoratrice. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimentoTuttavia, nel caso non accettino il trasferimento stessodi comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, saranno considerati dimissionari.l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. ALLEGATI Allegato n. 1 ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO* CREDITO SICILIANO ACIREALE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA ALTAMURA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI ANAGNI FOCUS GESTIONI SGR ANCONA MEDIOLEASING IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ANCONA FINAOSTA - FINANZIARIA REGIONALE VALLE D’AOSTA AOSTA ETRURIA INFORMATICA AREZZO MECENATE AREZZO NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO AREZZO BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A. ASCOLI XXXXXX CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ASTI BANCA POPOLARE DI BARI BARI BANCA MEDIOLANUM BASIGLIO MEDIOLANUM FIDUCIARIA S.P.A. BASIGLIO BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO BENEVENTO BANCA POPOLARE DI BERGAMO BERGAMO UNIONE DI BANCHE ITALIANE BERGAMO BANCA SELLA BIELLA BANCA SELLA HOLDING BIELLA BIELLA LEASING BIELLA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI BIELLA ACCEDO BOLOGNA ADALE SISTEMI BOLOGNA CARIFIN ITALIA BOLOGNA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA BOLOGNA DELTA SPA BOLOGNA DETTO FACTOR BOLOGNA XXXXXX XXXXXXX FACTOR BOLOGNA E-STAT BOLOGNA FARBANCA BOLOGNA HOLDING RETI BOLOGNA IMI FONDI CHIUSI SGR BOLOGNA IMI INVESTIMENTI BOLOGNA NETTUNO GESTIONE CREDITI BOLOGNA PLUSVALORE BOLOGNA RIVER HOLDING BOLOGNA UNIPOL BANCA BOLOGNA ALTO ADIGE BANCA BOLZANO BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE BOLZANO BHW BAUSPARKASSE SUCCURSALE IN ITALIA BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BOLZANO RAETIA SGR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BRA BRA BANCA DI VALLE CAMONICA BRENO

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Samples: Verbale Di Accordo

Trasferimenti. Le eventuali variazioni di Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia, in particolare dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore che venga trasferito dall’Azienda ad altra sede di lavoro conserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e competenze che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazioneche non ricorrano nella nuova destinazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento il trasferimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o residenza e di stabile dimora, verrà sarà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese per di viaggio, con i mezzi di trasporto normali, per sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di famiglia a carico e trasporto per il trasporto degli gli effetti familiari (mobilimobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l’Azienda. Inoltre al lavoratore trasferito è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, dovuta una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata pari ad una mensilità di retribuzione globalese avente familiari a carico e mezza mensilità se non avente carichi di famiglia. Nel caso in cui l’azienda che l’Azienda metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza un alloggio, detta sede di lavoro tali indennità sarà ridotta sono ridotte alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferitoche, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di residenzalocazione, domicilio luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o stabile dimoranotificati all’Azienda in epoca precedente alla comunicazione del trasferimento, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento avrà diritto al rimborso di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamentotale indennizzo. Il lavoratore che non accetta accetti il trasferimento, se licenziato, ha trasferimento e che venga licenziato avrà diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, e alla indennità di anzianità, oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e non goduti. Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la facoltà dell’Azienda di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non accetti il trasferimento stesso, la mancata accettazione sarà considerata come dimissioni. Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al lavoratore. Al lavoratore che abbia ottenuto chieda il suo trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed spetta il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, previsto nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionaripresente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Aziende Termali

Trasferimenti. Le eventuali variazioni In presenza di sede di lavoro che dovessero comportare comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, l’azienda può disporre il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecnicheun’altra, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato previa comunicazione per iscritto consegnata al lavoratore per iscritto interessato con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazionecongruo preavviso. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio trasferito di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà residenza deve essere corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, il rimborso delle spese di viaggio per i mezzi di trasporto la via più breve, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia a carico e per che lo seguono nel trasferimento nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti (mobilifamiliari e del mobilio, bagagli, ecc.)per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Inoltre è dovuto il In luogo del rimborso delle eventuali spese sostenute di vitto e alloggio di cui al precedente comma, l’azienda può decidere di riconoscere al lavoratore una congrua diaria per lo stesso e ciascuno dei suddetti familiari, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco. Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui al secondo comma fino a otto giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza. In caso di trasferimento aziendale per distanze superiori a 30 Km dalla sede di assunzione del lavoratore, i dipendenti con età superiore ai 50 anni, dovranno essere trasferiti per ultimi, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito del trasferimento il lavoratore sia tenuto al pagamento di un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affittolocazione abitativa, l’azienda è tenuta a rimborsare al lavoratore la spesa sostenuta fino ad un massimo di sei mensilità, salvo opportunamente documentata. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità caso di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità un dipendente con responsabilità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiaridirezione esecutiva, l’azienda esaminerà la possibilità è tenuta a corrispondergli fino ad un massimo di continuare ad occuparlo nove mesi a fronte di un’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo provenienza. In caso di successivo licenziamento. Il lavoratore che non accetta , il trasferimento, se licenziato, dipendente trasferito ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le rimborso delle spese necessarie per il viaggio ritorno suo e della famiglia nel luogo di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effettiprovenienza, sempreché questo avvenga purché si proceda entro 3 sei mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle Categorie Quadridall’ultimo giorno effettivo di lavoro presso l’azienda, As, A e B per salvo i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda casi di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionariforza maggiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro