Trasferimenti. 1. L’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. 3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. 4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: 1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 61;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Nei confronti dei Questa disposizione non si applica nei casi di trasferimento di quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento livello ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a Dipendenza esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi, hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, produttiva che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a Dipendenza esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, il prestatore di lavoro, inquadrato nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, ha diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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Trasferimenti. 1. L’impresaL’azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa l’azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa dall’azienda nel rispetto dei seguenti termini: per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.; per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. .) al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) : il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 52; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in all. n. 7 – o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 52 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 3 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 60 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello.
2.) al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 52; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in all. n. 7 – o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 52 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 120 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, più, per l’intera categoria, tante diarie – pari al 60% della misura prevista in all. n. 7 – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
5. L’azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).
6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
7. L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
8. L’azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61;, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dell’11° e 12° comma.
9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi di 3° e 4° livello hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo.
11. Per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’ad personam di cui all’art. 66; 86,96% della eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo.
12. Per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo.
13. Per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per l’intera categoria, la sola voce "scatti di anzianità", per ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’"importo ex ristrutturazione tabellare".
14. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61, l’azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell’ultimo trasferimento (5 anni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello), e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
15. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località.
16. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
17. Quanto previsto al 5° comma che precede non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
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Trasferimenti. 1. L’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche Al fine di concedere al lavoratore un congruo periodo di valutazione delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizioimplicazioni relative al trasferimento, il trasferimento non può essere disposto senza preavviso previsto dal punto 1 (Modalità di comunicazione) dell'art. 153 del CCNL sarà prolungato sino ad un massimo di 9 mesi. Durante questo periodo l'azienda potrà comandare ugualmente il consenso lavoratore in trasferta o in missione, secondo la disciplina dei precedenti artt. 52 e 53 del lavoratore/lavoratrice stessopresente contratto integrativo aziendale. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo Dal momento del cambio di residenza, e comunque allo scadere del suddetto periodo di preavviso, il quadro direttivo trasferito ha diritto trasferimento diventerà effettivo e il lavoratore avrà diritto, in luogo di tutto quanto previsto dall'art. 153 del CCNL, ad una somma una tantum calcolata in relazione al rimborso delle spese numero dei chilometri che intercorrono tra l'abituale posto di lavoro sino a quel momento, o la residenza se la distanza è inferiore, e al pagamento delle indennità il nuovo luogo di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimentilavoro assegnato:
a) perla generalità dei lavoratori, esclusi quadri e direttivi, l'importo dell'una tantum sarà calcolato nella misura di € 70 lordi al km e non potrà essere superiore a € 6.300 lordi;
b) per i quadri e i direttivi, l'importo dell'una tantum sarà calcolato nella misura di € 100 lordi al km; detto importo non potrà essere superiore a € 9.000 lordi. L'una tantum di cui sopra non ha alcun effetto ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive e di ogni altro istituto contrattuale e legale. Niente è dovuto quando il rimborso trasferimento non produce un aumento delle spese effettive distanze in essere tra luogo abituale di viaggiolavoro e residenza, come previsto alla lettné quando il trasferimento avviene all'interno dello stesso comune in cui è situato l'abituale luogo di lavoro o la residenza. a) dell’artNiente è dovuto al lavoratore trasferito su sua richiesta, o per ragioni attribuibili ad esso. 61;Il presente articolo definisce in sede aziendale l'applicazione dell'art. 153 del CCNL.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Trasferimenti. 1. L’impresa27.1 La Compagnia, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttivetecniche e/o organizzative, può trasferire il quadro direttivo personale di condotta, da una base di lavoro ad unità produttiva situata in comune diversoun’altra. Nel disporre il trasferimento l’impresa la Compagnia terrà conto anche delle condizioni personali di eventuali adesioni volontarie e in seconda istanza della posizione occupata in lista di famiglia anzianità, nonché, a parità di posizione nella lista di anzianità, della posizione personale e familiare dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, 27.2 Rappresentando il trasferimento non può essere disposto senza un fatto oltre che oneroso anche di disagio organizzativo per l’AD/PNT che lo subisce, le parti concordano che il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con avverrà nel rispetto delle seguenti formalità: - un preavviso non inferiore a 45 60 giorni di calendario calendariale; - un preavviso non inferiore a 90 giorni calendariale per il dipendente lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruitoalimenti.
4. Se il trasferimento comporta 27.3 Per l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito l’AD/PNT ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicatecome sotto dettagliato:
1. al quadro direttivo a. AD/PNT senza familiari a carico o verso i quali non è tenuto all’obbligo del mantenimento e/o alimentare: - il rimborso delle spese effettive e documentate per il viaggio e il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; - una sistemazione alberghiera per almeno 30 giorni.
b. All’AD/PNT che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi a carico verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) del mantenimento e/o alimentare oltre a quanto previsto al comma precedente, il rimborso delle spese effettive di viaggioviaggio deve essere esteso ai familiari conviventi, come previsto alla lett. a) dell’art. 61;mentre non si applica la sistemazione alberghiera per i famigliari.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trasferimenti. 1. L’impresaL’azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa l’azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa dall’azienda nel rispetto dei seguenti termini: per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.; per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 52;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 – o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 52 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 3 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 60 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello.
2. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 52;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 – o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 52 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 120 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, più, per l’intera categoria, tante diarie – pari al 60% della misura prevista in all. n. 7 – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
5. L’azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del
6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
7. L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
8. L’azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61;, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dell’11° e 12° comma.
9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi di 3° e 4° livello hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61, l’azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento (5 anni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello), e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località.
13. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
14. Quanto previsto al 5° comma che precede non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, non lo reitererà nell’arco dei 12 mesi successivi e tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. FEDERCASSE 65 Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, produttiva situata in comune diverso, che disti meno di 50 km echilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda Comune a Comune, viene disposto dall’impresa va comunicato per iscritto con un preavviso di 1 mese. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. FEDERCASSE 66 Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi, hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. FEDERCASSE 67 Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. FEDERCASSE 66 Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. FEDERCASSE 67 Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi, hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta FEDERCASSE 68 indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
Appears in 1 contract
Trasferimenti. 1. L’impresaL’azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa l’azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa dall’azienda nel rispetto dei seguenti termini: per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.; per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 52;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 – o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 52 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 3 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 60 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello.
2. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 52;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 – o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 52 – per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni per i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed un massimo normalmente di 120 giorni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, più, per l’intera categoria, tante diarie – pari al 60% della misura prevista in all. n. 7 – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
5. L’azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del
6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
7. L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
8. L’azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61;, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dell’11° e 12° comma.
9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi di 3° e 4° livello hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: − per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; − per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’ad personam di cui all’art. 66; 86,96% dell’ad personam derivante della dall’eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) percepita dall’interessato prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo; − per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’ad personam derivante dalla della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) percepita dall’interessato prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo; − per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per l’intera categoria, la sola voce “scatti di anzianità”, per ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”.
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61, l’azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento (5 anni per i quadri direttivi di 3° e 4° livello), e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località.
13. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
14. Quanto previsto al 5° comma che precede non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti. 1. L’impresa, Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate esigenze ragioni tecniche, organizzative e o produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo L’operaio che, per disposizioni dell’Azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa località, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando tale trasferimento renda necessario il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà mutamento di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha residenza avrà diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per sè e per i familiari a carico. Oltre al pagamento delle rimborso dianzi indicato, l’operaio avrà diritto ad una indennità di seguito indicate:
1trasferimento pari ad una mensilità di normale retribuzione se capo famiglia e ½ mensilità di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico. al quadro direttivo Le predette indennità saranno ridotte alla metà quando l’Azienda metta a disposizione dell’operaio, nella nuova località, un alloggio in condizioni di abitabilità. Quando per causa di trasferimento l’operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d’affitto (purché’ quest’ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) o altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc., e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell’azienda. Nella ipotesi che l’operaio ritenga di non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) poter accettare il rimborso delle spese effettive trasferimento ha diritto, se il trasferimento viene mantenuto, di viaggiorisolvere il rapporto di lavoro con l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso, come previsto alla lett. a) dell’art. 61;se il datore di lavoro esenta l’operaio stesso dal compiere il periodo di preavviso.
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Trasferimenti. L’impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni precedenti. L’impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità di licenziamento ed al preavviso. Qualora per gli impiegati di livello 1. L’impresa°A, per comprovate esigenze tecniche1°, organizzative 2°a e produttive3°a, può trasferire all'atto dell'assunzione, sia stato espressamente pattuito il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel diritto del teatro di disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e o tale diritto risulti in base alla situazione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di fatto vigente per l’impiegato in servizio, in tal caso l’impiegato che non accetta il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stessostesso viene considerato dimissionario. La disposizione All’impiegato che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo venga trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) sarà corrisposto il rimborso delle spese effettive di viaggioviaggio e di trasporto per sé, come previsto per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con il teatro. E’ inoltre dovuta la diaria per giorni 15 nonché una diaria supplementare di 4 giorni per ogni familiare (considerando tali quelli riconosciuti agli effetti degli assegni familiari) che lo segue nel trasferimento. Qualora, per effetto del trasferimento, l’impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla lettcomunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. a) dell’artIl provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente all’impiegato. 61;All’impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
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Samples: Employment Agreement
Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L’Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l’Azienda prende in considerazione preliminar- mente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Nei confronti dei Questa disposizione non si applica nei casi di trasferimento di quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento livello ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km echilo- metri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell’ambito delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell’ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall’Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) del precedente art. 60;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la rela- tiva assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibi- le sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la rela- tiva assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibi- le sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo stretta- mente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integra- zioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea docu- mentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere sog- getto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime vincoli- stico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall’Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all’Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell’art. 61;74, mentre il lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell’ulti- mo trasferimento dell’interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo tra- sferimento o nella località in cui ebbe luogo l’assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’x- xxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx xxx xxxxxxxx , xxx xxxxxxxxxx nazionale, diversa da quelle specifica- te nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l’ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: - una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo inte- ressato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; - quattro mensilità , qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli ali- menti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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Trasferimenti. 1. L’impresaIl trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall’azienda solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa l’azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.
3. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, del lavoratore/lavoratrice che abbiano abbia compiuto 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso.
4. La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, succursali comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
45. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo ) Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) : il rimborso delle spese effettive di viaggio, viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 61;52; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’all. n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.
2) Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio per sè e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 52; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’all.n.7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie – nella misura del 60% – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.
6. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova.
7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.
8. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione – o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito – in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.
9. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.
10. L’azienda potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del "contributo alloggio" di cui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. 72.
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 61 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione.
12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore/lavoratrice, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati – fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località – di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.
13. Quanto previsto al 6° comma non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
14. L’azienda non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda del lavoratore/lavoratrice. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, l’azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
15. Per il personale già destinatario del ccnl ACRI 19 dicembre 1994, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2002, restando nel frattempo in essere la corrispondente normativa contenuta nel suddetto ccnl.
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Trasferimenti. 1. L’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – - restando il trasferimento operativo – - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. : al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) : il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 61;; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 61 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni. al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 61; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 61 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco. L’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale). Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999). L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza. L’impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 68, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle ex maggiorazioni di grado; per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado; per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola voce “scatti di anzianità”, per ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 68, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
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Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può FEDERCASSE 57 essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
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Trasferimenti. 1. L’impresaIl trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall’impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, del lavoratore/lavoratrice che abbiano abbia compiuto 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, succursali comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo : Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) : il rimborso delle spese effettive di viaggio, viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 61;; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni. Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l’obbligo degli alimenti: il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 61; il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. L’impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di cui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. 79. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 68 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione. Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore/lavoratrice, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda del lavoratore/lavoratrice. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. ALLEGATI Allegato n. 1 ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO* CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA ALTAMURA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI ANAGNI ESALEASING ANCONA FOCUS GESTIONI SGR ANCONA BANCA POPOLARE DI APRILIA APRILIA BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO AREZZO ETRURIA IMMOBILI E SERVIZI AREZZO ETRURIA INFORMATICA AREZZO MECENATE AREZZO MINERVA AREZZO CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI XXXXXX ASCOLI XXXXXX FORTIS BANK - SUCCURSALE IN ITALIA ASSAGO CITCO BANK NEDERLAND N.V. FILIALE IN ITALIA ASSAGO (MILANOFIORI) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ASTI BANCA DELLA CAMPANIA AVELLINO BANCA MERIDIANA BARI BANCA POPOLARE DI BARI BARI ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PUGLIESE - FINPUGLIA BARI POPOLARE BARI SERVIZI FINANZIARI SIM BARI BANCA MEDIOLANUM BASIGLIO ALETTI INVEST SIM BERGAMO BANCA 24-7 BERGAMO BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA BERGAMO BANCA DI BERGAMO BERGAMO BANCHE POPOLARI UNITE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI BERGAMO BANCA POPOLARE DI BERGAMO BERGAMO BPU LEASING BERGAMO CREDITO BERGAMASCO BERGAMO BANCA SELLA BIELLA BC FINANZIARIA BIELLA BIELLA LEASING BIELLA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI BIELLA FIDUCIARIA SELLA SIMPA BIELLA FINANZIARIA BANSEL BIELLA INSEL BIELLA SECURSEL SRL BIELLA SELBAN BIELLA SELLA CONSULT S.I.M.P.A. BIELLA SELLA CORPORATE FINANCE BIELLA SELLA SOUTH HOLDING BIELLA BANCO XXXXXXXX XXXXXXXXX BOLOGNA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA BOLOGNA COOPERLEASING BOLOGNA FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA BOLOGNA NEOS BANCA SPA BOLOGNA NETTUNO FIDUCIARIA BOLOGNA SANPAOLO IMI FONDI CHIUSI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO BOLOGNA SANPAOLO IMI PRIVATE EQUITY BOLOGNA UNICREDIT BANCA BOLOGNA UNIPOL BANCA BOLOGNA UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE BOLOGNA UNIPOL SGR BOLOGNA XXXXXX S.P.A. BOLZANO BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BRA BRA BANCA DI VALLE CAMONICA BRENO BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT BRESCIA BANCA DELL’ARTIGIANATO E DELL’INDUSTRIA BRESCIA BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB BRESCIA BIPOP CARIRE BRESCIA BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE BRESCIA CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR BRESCIA CAPITALGEST SGR BRESCIA FINECO LEASING BRESCIA LOMBARDA SISTEMI E SERVIZI BRESCIA SBS LEASING BRESCIA SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM BRESCIA BANCA CIS CAGLIARI CONSORZIO PER L’ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAGLIARI SOCIETÀ FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA S.F.I.R.S. CAGLIARI FINMOLISE - FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE CAMPOBASSO CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA CARRARA FARBANCA CASALECCHIO DI RENO BANCA POPOLARE DEL CASSINATE CASSINO BANCA STABIESE CASTELLAMMARE DI STABIA FINCALABRA SPA CATANZARO CASSA DI RISPARMIO DI CENTO CENTO MONZA E BRIANZA LEASING CESANO MADERNO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA CESENA UNIBANCA CESENA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO CEVA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI CHIETI SCALO CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO CITTÀ DI CASTELLO BANCA DI CIVIDALE S.P.A. CIVIDALE DEL FRIULI BANCA POPOLARE DI CIVIDALE CIVIDALE DEL FRIULI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA CEDACRI SPA COLLECCHIO UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE SPA COLOGNO MONZESE PERSEO FINANCE CONEGLIANO TREVI FINANCE XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X. 0 XXXXXXXXXX XXXXX FINANCE N. 3 CONEGLIANO BANCA POPOLARE DI CORTONA CORTONA BANCA XXXXXX XXXXXXX BANCA POPOLARE DI CREMA CREMA BANCA POPOLARE DI CREMONA CREMONA BANCA POPOLARE DI CROTONE CROTONE SOCIETÀ ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI SPA CUNEO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA DESIO BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DOGANA REPUBBLICA X. XXXXXX CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA FABRIANO BANCA DI ROMAGNA FAENZA CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO FANO CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FERMO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA FERRARA BANCA CR FIRENZE FIRENZE BANCA XXXXXXXX DEL VECCHIO FIRENZE BANCA IFIGEST SPA FIRENZE BANCA TOSCANA FIRENZE BANCO DESIO TOSCANA FIRENZE CENTRO LEASING FIRENZE ETRURIA LEASING FIRENZE FINDOMESTIC BANCA FIRENZE FINDOMESTIC LEASING FIRENZE GRIFOGEST SGR FIRENZE MERCANTILE LEASING FIRENZE MPS BANCA PER L’IMPRESA FIRENZE MPS VENTURE SGR FIRENZE BANCA DEL MONTE DI FOGGIA FOGGIA CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO FOLIGNO BANCA POPOLARE DI FONDI FONDI CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ FORLÌ CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO FOSSANO BANCA DELLA CIOCIARIA FROSINONE ARGO FINANCE ONE GENOVA BANCO DI SAN GIORGIO SPA GENOVA BANCA PASSADORE & C. GENOVA BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA GENOVA CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR GENOVA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FILSE GENOVA PRIAMAR FINANCE GENOVA BANCA DI IMOLA IMOLA BANCA DELLE MARCHE JESI BANCA POPOLARE DI ANCONA JESI S.E.DA. - SOCIETÀ ELABORAZIONE DATI JESI XX.XX. JESI CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA LA SPEZIA BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. LAJATICO BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA LANCIANO CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA L’AQUILA BANCA ARDITI XXXXXX LECCE MPS BANCA PERSONALE LECCE BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE LECCO BANCA DI LEGNANO LEGNANO BANCA POPOLARE SANT’XXXXXX XXXXXX CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO LIVORNO BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI LODI BIPIELLE FONDI IMMOBILIARI SGR LODI BIPIELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO LODI BIPIELLE INVESTIMENTI LODI BIPITALIA ALTERNATIVE SGR LODI BIPIELLE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY LODI TIEPOLO FINANCE LODI CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO LORETO BANCA DEL MONTE DI LUCCA LUCCA BANCO DI LUCCA LUCCA BIPITALIA DUCATO LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA LUCCA RETI BANCARIE LUCCA AGRISVILUPPO MANTOVA BANCA AGRICOLA MANTOVANA MANTOVA BANCA POPOLARE DI MANTOVA MANTOVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO X. XXXXXXX DI MARINO - ROMA MARINO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA MAROSTICA BANCA POPOLARE DEL MATERANO MATERA BANCA POPOLARE PUGLIESE MATINO BPP SVILUPPO FINANZIAMENTI E SERVIZI MATINO ALETTI FIDUCIARIA1 MILANO ABAXBANK SPA MILANO ABC INTERNATIONAL BANK MILANO ABN AMRO BANK N.V. - SEDE IN ITALIA MILANO AKROS CASA (IN LIQUIDAZIONE) MILANO AKROS HFR ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR MILANO ALBERTINI SYZ CORPORATE FINANCE MILANO ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR MILANO ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. MILANO ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR MILANO ALETTI GESTIELLE SGR MILANO ALETTI MERCHANT MILANO ALETTI PRIVATE EQUITY SGR MILANO AMERICAN EXPRESS BANK LTD - UFFICIO DI RAPPRESENTANZA MILANO ANIMA SGR MILANO ANTONVENETA ABN AMRO BANK MILANO ANTONVENETA ABN AMRO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO MILANO APERTA SGR MILANO ARCA MILANO ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE PRIVATE MILANO BANCA CABOTO MILANO X.X.XX FONDI SGR MILANO BANCA ALBERTINI SYZ & C. MILANO BANCA XXXXXX XXXXX MILANO BANCA DELLA NUOVA TERRA MILANO BANCA SARA BANCA DELLA RETE MILANO BANCA EUROMOBILIARE MILANO BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI (BANCA IMI) MILANO BANCA INTESA MILANO BANCA ITALEASE MILANO BANCA KBL FUMAGALLI SOLDAN MILANO BANCA XXXXXXXX MILANO BANCA PROFILO MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANCO DO BRASIL S.A. - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION - FILIALE IN ITALIA MILANO BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO MILANO BARCLAYS BANK PLC - SEDE IN ITALIA MILANO BAYERISCHE LANDESBANK MILANO BIPIEMME GESTIONI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO MILANO BIPIEMME PRIVATE BANKING SIM MILANO BIPIEMME REAL ESTATE SGR MILANO BIPITALIA GESTIONI SGR MILANO BANCA MB MILANO BNL EUROSECURITIES SIM (IN LIQUIDAZIONE) MILANO BNL FONDI IMMOBILIARI SGR MILANO BNL GESTIONI SGR MILANO BNP PARIBAS - SUCCURSALE IN ITALIA MILANO BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA MILANO BPM PRIVATE EQUITY SGR MILANO BPU PRUMERICA SGR MILANO BPU SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE MILANO BANCA REGIONALE EUROPEA MILANO BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA MILANO CALYON, CORPORATE AND INVESTMENT BANK MILANO CARTASI MILANO CASSA LOMBARDA MILANO CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.2 MILANO
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Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. FEDERCASSE 66 Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. FEDERCASSE 67 Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi, hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta FEDERCASSE 68 indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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Trasferimenti. 1. L’impresaIl concessionario, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa l'azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2dell'interessato. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 30 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3sportelli. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza d'urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa dall'azienda nel rispetto dei seguenti termini: - per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km; - per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – - restando il trasferimento operativo – - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo l'effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 61;
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Samples: Associazione Nazionale
Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può EDERCASSE 57 essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
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Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Nei confronti dei Questa disposizione non si applica nei casi di trasferimento di quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento livello ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 50 km echilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda comune a comune, viene disposto dall’impresa va comunicato con un preavviso di: - 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali; - 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a Dipendenza esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, il prestatore di lavoro, inquadrato nel 3° e 4° livello dei i quadri direttivi, ha hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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Trasferimenti. 1. L’impresaIn caso di trasferimento, per comprovate esigenze al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttiveproduttive determinanti il provvedimento. A tale incontro può partecipare, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diversosu richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato. Nel L'Azienda, nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche trasferimento, non lo reitererà nell’arco dei 12 mesi successivi e tiene conto, nei limiti del possibile, delle condizioni esigenze personali e familiari del dipendente. Occorrendo disporre trasferimenti, prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze. Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi di 1° e 2° livellodirettivi, che abbiano abbia compiuto i 45 anni di età ed abbiano abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice lavoratore stesso. La Questa disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, produttiva situata in comune diverso, che disti meno di 50 km echilometri dalla precedente sede di lavoro, in ogni caso, al e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentanoda Comune a Comune, viene disposto dall’impresa va comunicato per iscritto con un preavviso di 1 mese. In caso di trasferimento, da comune a comune, che non inferiore a 45 giorni avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di calendario per residenza, vanno corrisposti:
1) se il dipendente che abbia lavoratore non ha familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’artdel precedente art. 6160;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione. Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione. Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi, hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: − una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; − quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.
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