Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo Clausole campione

Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. Terminato il periodo di apprendistato, il datore di lavoro deve provvedere a: D attestare l’avvenuta formazione. Tale attestazione, in assenza del libretto formativo, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo compiuto dall’apprendista; D comunicare al lavoratore, entro 30 giorni dal termine del periodo formativo, dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale; D comunicare all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti che hanno raggiunto la qualifica, entro 5 giorni; D comunicare al Centro per l’Impiego i nominativi degli apprendisti il cui rapporto di lavoro è cessato, per qualsiasi motivo, ovvero sia stato trasformato a tempo indeterminato, entro 5 giorni dall’avvenuta cessazione o trasformazione.
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà l'avvenuta formazione e darà notizia all'interessato, nei tempi definiti dall'art. 50, ultimo comma, C.C.N.L. Terziario del 18 luglio 2008, dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al D.Lgs. n. 469/97 ed all'ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. Dichiarazione a verbale A seguito di quanto pattuito nella presente intesa, le Parti, stante la specificità della modalità attuativa dell'apprendistato attraverso la formazione esclusivamente aziendale, e limitatamente ad essa sola, si danno atto che le presenti disposizioni sostituiscono quanto previsto dai seguenti articoli del C.C.N.L.: - art. 55, ultimo comma; - art. 57; - art. 58, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente punto 2; - art. 59. Rimangono altresì ferme e vengono espressamente richiamate anche con riferimento alla presente intesa in tema di formazione esclusivamente aziendale tutte le ulteriori disposizioni previste dalla Sezione IV, Titolo I, Capo II (Apprendistato) del C.C.N.L. 18 luglio 2008. Roma, 23 settembre 2009 Tabella A Profili professionali Ore complessive di formazione Ore formazione minima primo anno Ore formazione trasversale complessiva Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica(inquadramento finale al 3° livello) 400 100 80 Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacitàtecnico pratiche(inquadramento finale al 4° livello) 360 90 80 Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche(inquadramento finale al 5° livello) 280 80 60 Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6° livello) 240 120 60 (*) per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione Superiore di 2° grado o di laurea universitaria Le ore di formazione indicate sono correlate alle durate previste dall'art. 55 C.C.N.L. Terziario; in caso di diversa durata, le ore complessive di formazione saranno riproporzionate ...
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. 1. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà (con il supporto del tutor ove non sia svolta tale attività dallo stesso) l’avvenuta formazione dell’apprendista, come definita del piano formativo di dettaglio, anche nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, co. 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ove siano state definite e standardizzate le modalità di certificazione sullo stesso e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale. 2. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’EBITEN i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. 3. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato con attribuzione della qualifica, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. 4. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta comunicazione varrà anche ai fini dell’attestazione del percorso formativo.
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. Qualifiche con durata fino a 5 anni CAPO I (C) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. 1. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale. 2. In assenza del libretto formativo di cui all’art.2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.276/2003, la predetta attestazione della formazione svolta varrà anche ai fini dell’attestazione del percorso formativo.
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.

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  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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