Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda: a) in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive; b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore. 2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia. 3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso di almeno trenta giorni. 4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato. 5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che: 6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire. a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita; b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda; c) della maggiore età; d) dei figli minori a carico. 7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le aziende solo in casi eccezionali. 8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter- a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita; b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda; c) la minore età anagrafica; d) i figli minori a carico. 9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda del lavoratore. 10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a trasferito dal distretto di assegnazione ad un altro solo per comprovate esigenze ragioni tecniche, organizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore, così come previsto dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con indicazioni delle motivazioni e un preavviso di almeno trenta 40 giorni.
3. I trasferimenti danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio;
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasloco;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive per il trasloco;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
c) In caso di comprovato disagio e spese accessorie derivanti dal provvedimento di trasferimento, sarà corrisposta una correlata indennità di trasferimento in aggiunta ai rimborsi delle spese sostenute sopra indicate. Tale indennità sarà concordata tra l’azienda e il lavoratore che potrà avvalersi dell’assistenza delle Organizzazioni Sindacali.
4. In Il complesso di tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive somme non rientrano nella base imponibile del TFR né sono utili ai fini del computo degli istituti retributivi indiretti e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandatodifferiti.
5. I trasferimenti In caso di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere dispostitrasferimento per comprovate esigenze tecnico organizzative e produttive l’azienda, in assenza del consenso degli interessatia parità di caratteristiche professionali richieste, nei confronti dei lavoratori che:
6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.
terrà conto nell’ordine: a) della maggiore minor anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
; b) della maggiore minor anzianità di servizio complessiva in azienda;
nell’azienda; c) della maggiore età;
minore età anagrafica; d) del numero dei figli minori a carico.
76. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, In caso di trasferimento per comprovate esigenze tecnico organizzative e produttive l’azienda potrà procedere con i trasferimenti individuali in una Regione regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le aziende solo in casi eccezionali.
87. In ogni caso, per i I trasferimenti di cui alla lettera ai precedenti punti non possono essere disposti in assenza del consenso degli interessati nei confronti dei lavoratori che rientrino nelle tutele previste dalla L. 104/1992.
8. E’ facoltà del lavoratore fare domanda di trasferimento. Nel caso di più domande di trasferimento per la medesima località avanzate dai lavoratori, l’azienda, a parità di caratteristiche professionali richieste, terrà conto nell’ordine: a) del precedente punto 1dell’esito positivo della valutazione, le aziende ter-
acosì come definito nel Sistema di Valutazione Professionale; b) la minore della maggior anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b; c) la minore della maggior anzianità di servizio complessiva in azienda;
cnell’azienda; d) la minore della maggior età anagrafica;
d; e) i del numero dei figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda del lavoratore.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale L’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile una ad una nuova altra sede di lavoro può lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico – normative del trasferimento, devono essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze tecnichespecificati all’interessato con apposita lettera, organizzative e produttive;
b) in accoglimento che deve pervenire con un preavviso di apposita richiesta del lavoratorealmeno 30 giorni calendariali.
2. Ai fini Con analogo preavviso, l’azienda convoca i soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del presente articolo si intende convenzionalmente CCNL per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provinciatrasferimento.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di almeno trenta giorniprovenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
4. In tali occasioni Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall’azienda ai sensi del comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 Km dalla precedente e conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le aziende terranno conto spese di viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da prendersi con l’azienda. Il trasporto dei mobili e delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre masserizie deve essere assicurato, a carico dell’azienda, contro il rischio dei danni. Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale lo stesso lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concorrenza di un massimo di quattro mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di cui conferisce espresso mandatoal presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di elargizione una tantum, pari ad una mensilità di retribuzione globale, maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si trasferisca con lui.
5. I trasferimenti Al lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé e per i familiari a carico per il rientro nella precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui al presente comma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro, all’effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamente concordata con l’azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto dalla località di trasferimento alla precedente punto 1 lettera a) non possono residenza. Ai fini di cui al presente comma, le richieste di rimborso devono essere disposti, in assenza inoltrate all’azienda prima della cessazione del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che:rapporto di lavoro.
6. Le aziendeQualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della maggiore anzianità ha diritto, se licenziato, all’indennità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a caricopreavviso e al trattamento di fine rapporto.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2In accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la l’azienda può disporre lo scambio di sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- tra i dipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano l’identica posizione di lavoro. Tali casi, non configurando in alcun modo le aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi ipotesi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda ai commi precedenti, non danno luogo all’applicazione del lavoratoretrattamento previsto dal presente articolo.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra che comporta ad un’altra per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze ragioni tecniche, organizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore. Le suddette ragioni saranno esaminate dall’azienda con il lavoratore e la RSU.
1 Art. 6, comma 5 bis della legge 19 luglio 1993, n. 236: all’art. 5, comma 2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi , della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto infine il seguente periodo: “L’impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso manodopera femminile superiore alla percentuale di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia.
3manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore iscritto, con un preavviso di almeno trenta 30 giorni.
4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni Il lavoratore in caso di risoluzione del rapporto per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso. Il lavoratore trasferito conserva gli eventuali trattamenti individuali escluse quelle indennità che il lavorato- re dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato.
5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che:
6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente siano inerenti alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a carico.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova particolari prestazioni presso la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le aziende solo origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in casi eccezionali.
8. In ogni caso, atto per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i figli minori a carico.
9generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’artdeve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento La disciplina di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento quarto comma e seguenti non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito della Provincia e comunque entro il raggio di domanda del lavoratore50 chilometri dalla sede di lavoro.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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Samples: National Labor Contract
Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile una ad una nuova altra sede di lavoro può lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico-normative del trasferimento, devono essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze tecnichespecificati all'interessato con apposita lettera, organizzative e produttive;
b) in accoglimento che deve pervenire con un preavviso di apposita richiesta del lavoratorealmeno 30 giorni calendariali.
2. Ai fini Con analogo preavviso, l'azienda convoca la R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provinciatrasferimento.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di almeno trenta giorniprovenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
4. In tali occasioni Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall'azienda ai sensi del comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 km dalla precedente e conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le aziende terranno conto spese di viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da prendersi con l'azienda. Il trasporto dei mobili e delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre masserizie deve essere assicurato, a carico dell'azienda, contro il rischio dei danni. Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale lo stesso lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concorrenza di un massimo di quattro mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di cui conferisce espresso mandatoal presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di elargizione una tantum, pari ad una mensilità di retribuzione globale, maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si trasferisca con lui.
5. I trasferimenti Al lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé e per i familiari a carico per il rientro nella precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui al presente comma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro, all'effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamente concordata con l'azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto dalla località di trasferimento alla precedente punto 1 lettera a) non possono residenza. Ai fini di cui al presente comma, le richieste di rimborso devono essere disposti, in assenza inoltrate all'azienda prima della cessazione del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che:rapporto di lavoro.
6. Le aziendeQualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della maggiore anzianità ha diritto, se licenziato, all'indennità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a caricopreavviso e al trattamento di fine rapporto.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2In accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la l'azienda può disporre lo scambio di sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- tra i dipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano l'identica posizione di lavoro. Tali casi, non configurando in alcun modo le aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi ipotesi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda ai commi precedenti, non danno luogo all'applicazione del lavoratoretrattamento previsto dal presente articolo.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile una ad una nuova altra sede di lavoro può lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico-normative del trasferimento, devono essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze tecnichespecificati all'interessato con apposita lettera, organizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore.
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia.
3. Il trasferimento che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore pervenire con un preavviso di almeno trenta giorni30 giorni calendariali. Con analogo preavviso, l'azienda convoca la R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni del trasferimento. Il lavoratore trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione. Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall'azienda ai sensi del comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 km dalla precedente e conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le spese di viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.
4), previ accordi da prendersi con l'azienda. In tali occasioni le aziende terranno conto Il trasporto dei mobili e delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre masserizie deve essere assicurato, a carico dell'azienda, contro il rischio dei danni. Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato.
5lo stesso lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concorrenza di un massimo di quattro mesi di canone di affitto. I trasferimenti Ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 1 lettera a) presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di elargizione "una tantum", pari ad una mensilità di retribuzione globale, maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si trasferisca con lui. Al lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non possono essere dispostiper motivi disciplinari, in assenza del consenso degli interessaticompete, nei confronti dei lavoratori che:
6. Le aziendeoltre al trattamento di fine rapporto, prima il rimborso delle spese di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire viaggio effettivamente sostenute per sé e le eventuali domande pervenute entro per i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste familiari a carico per il rientro nella precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore da trasferire.
a) di cui al presente comma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) risoluzione del rapporto di lavoro, all'effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamente concordata con l'azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto dalla località di trasferimento alla precedente residenza. Ai fini di cui al presente comma, le richieste di rimborso devono essere inoltrate all'azienda prima della maggiore anzianità cessazione del rapporto di servizio complessiva in azienda;
c) lavoro. Qualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, il lavoratore ha diritto, se licenziato, all'indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto. In accoglimento della maggiore età;
d) dei figli minori a carico.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la l'azienda può disporre lo scambio di sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- tra i dipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano l'identica posizione di lavoro. Tali casi, non configurando in alcun modo le aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi ipotesi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda ai commi precedenti, non danno luogo all'applicazione del lavoratoretrattamento previsto dal presente articolo.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda:
a) dal- l’azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative or- ganizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore.
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente convenzional- mente per unità produttiva quella com- posta composta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne comune capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provinciapro- vincia.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore lavoratore, con indicazione delle motivazioni, con un preavviso pre- avviso di almeno trenta quaranta giorni. Il lavoratore potrà richiedere all’azienda di indicare le esigenze di cui al precedente punto 1 e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10 giorni l’azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico rife- rimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscon- tro.
4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato.
5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono pos- sono essere disposti, in assenza del consenso degli interessatiinteres- sati, nei confronti dei lavoratori che: - rientrino nelle tutele previste dalla L. n.104/1992; - abbiano compiuto i 55 anni di età, ad esclusione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti.
5. In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste terranno conto, nell’or- dine:
a) della minore anzianità maturata nella figura profes- sionale rivestita;
b) della minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della minore età anagrafica;
d) del numero dei figli minori a carico.
6. Le In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno pro- cedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in casi eccezionali.
7. È facoltà del lavoratore fare domanda di trasferi- mento. Nel caso di più domande di trasferimento per la me- desima località avanzate dai lavoratori, le aziende, prima a parità di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità caratteristiche professionali richieste per il lavoratore da trasferire.terranno conto nel- l’ordine:
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale pro- fessionale rivestita;
b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a carico.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i del numero dei figli minori a carico. A livello aziendale saranno definiti i criteri per valutare le an- zianità di cui alla precedente lettera a) nel caso di cambio di figura professionale.
98. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 78 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) 7 in accoglimento di domanda del lavoratore.
109. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 al presente arti- colo saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenticompe- tenti.
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Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore.
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta composta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne comune capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso di almeno trenta giorni. Il lavoratore potrà richiedere all’azienda di comprovare le esigenze di cui al punto 1.a) e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10 giorni l’azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico riferimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscontro. In tal caso il termine di preavviso di cui al precedente comma è elevato a 40 giorni.
4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato.
5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che:: • abbiano compiuto i 50 anni di età, ad esclusione del personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti; • rientrino nelle tutele previste dalla legge n. 104/92.
6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.. Nel caso di valutazione di più domande le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste, terranno conto, nell’ordine:
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a carico.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le dalle aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-terranno conto, per l’individuazione del lavoratore da trasferire tra i lavoratori dell’unità produttiva di origine che eventualmente rivestano la medesima figura professionale ed abbiano le medesime caratteristiche professionali richieste, dei seguenti criteri, nell’ordine:
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;.
d) i figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda del lavoratorelavoratore .
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
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