TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO Clausole campione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO. Il trasferimento all’estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione del con- tratto di fornitura sottoscritto o dei servizi richiesti. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perse- guimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO. I dati personali non saranno trasferiti all’estero.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di tratta- mento, a società stabilite in Paesi dell’Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all’osservanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a Società stabilite in Paesi dell’Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i quali sia applicabile il principio del cosiddetto “safe harbour”.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO. I Dati Personali sono trattati principalmente in Italia ed esclusivamente nei Paesi dell’Unione Europea. Non esiste alcun trasferimento di Dati Personali verso l’estero in paesi extra UE. Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (WBS) è impegnata attivamente nella protezione dei propri clienti ed utenti e nella sensibilizzazione circa le tematiche di sicurezza informatica e privacy. Come tale WBS sui propri siti utilizza solo cookies tecnici necessari per erogare i propri servizi ed in particolare solo cookies necessari all’autenticazione degli utenti e alla sicurezza dei propri siti e rinuncia all’utilizzo di qualsivoglia cookies di profilazione, di marketing e di terze parti.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO. Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per dare esecuzione al contratto e per la fornitura dei relativi servizi. Per il trattamento delle informazioni e dei dati eventualmente comunicati saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. FairConnect, parte di un Gruppo societario con sede in Svizzera, potrà per esigenze organizzative e amministrativo-contabili trasferire i dati verso la società Capo-Gruppo senza ulteriori adempimenti in vista della dichiarata condizione di “adeguatezza” del paese di destinazione formulato dalla Commissione Europea.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.