Rateizzazione Clausole campione
Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
ii. qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11;
iv. nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: − nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); − nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); − nei casi di cui al punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); − le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi; − è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la sca...
Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’articolo 11;
v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.
12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a € 50, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
12.4 Qualora il Cliente concluda un Contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateiz...
Rateizzazione. 12.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute, salvo il caso di fatturazioni anomale e nel caso in cui vi sia un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista al superiore art. 11, nonché per i clienti titolari di bonus sociale. All’infuori dei casi superiormente indicati, qualora venga, comunque, effettuata dal Cliente una richiesta motivata di rateizzazione degli importi dovuti, resta nella facoltà della Amg Gas, a suo insindacabile giudizio, di concedere al Cliente la chiesta rateizzazione delle somme dovute o di parte di esse. Sulle somme rateizzate dovranno sempre essere calcolati gli interessi di mora ai sensi dell’art. 14.
12.2 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore in pendenza della concessa rateizzazione, Amg Gas quale Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute in un’unica soluzione.
Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
a) per i contratti di energia elettrica: i. per i Clienti finali domestici, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii. per i Clienti finali diversi da quelli di cui al punto i. trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; iii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iv. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11; v. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere; b) per i contratti di gas naturale: i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a cau...
Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii.
Rateizzazione. 11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente rical- coli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del grup- po di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissio- ne del gruppo di misura;
iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 10;
iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.
11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore,
Rateizzazione. 11.1 Il FORNITORE informa il CLIENTE della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: (a) per i soli CLIENTI energia elettrica titolari di bonus sociale, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera (c) sia superiore al 150% (centocinquanta per cento) dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
Rateizzazione. Per le ditte con versamento attuale l’ultimo mese utile alla rateizzazione è novembre. E’ previsto lo scarico automatico di tutto il residuo a debito anche in presenza di rate superiori a 1, con conseguente cancellazione delle rate residue in modo da calcolare in automatico l’interesse di incapienza il mese prossimo (dicembre).
Rateizzazione. La rateizzazione è prevista nei seguenti casi: a) per i Punti di Prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, qualora l’importo della bolletta contenente ricalcoli (esclusi quelli dovuti ai casi di cui al successivo punto b)), sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
b) per tutti i Punti di Prelievo qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura. Il CLIENTE finale può richiedere la rateizzazione solo per somme oggetto di rateizzazione superiori ai limiti fissati dalla 301/2012/R/eel e s.m.i.. Le modalità e le tempistiche di rateizzazione saranno indicate nella bolletta tenendo conto dei criteri minimi dettati dalla vigente normativa definita da AEEGSI. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due. Le rate non sono cumulabili ed hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per EDISON di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
Rateizzazione. Ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute per la Tutela SIMILE trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela di cui al TIV2. (Rif. comma 11.5, lettera c))