Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
Rateizzazione. 12.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute, salvo il caso di fatturazioni anomale e nel caso in cui vi sia un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista al superiore art. 11, nonché per i clienti titolari di bonus sociale. All’infuori dei casi superiormente indicati, qualora venga, comunque, effettuata dal Cliente una richiesta motivata di rateizzazione degli importi dovuti, resta nella facoltà della Amg Gas, a suo insindacabile giudizio, di concedere al Cliente la chiesta rateizzazione delle somme dovute o di parte di esse. Sulle somme rateizzate dovranno sempre essere calcolati gli interessi di mora ai sensi dell’art. 14.
Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateiz- zabile, nei seguenti casi: i) qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii) qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11; iv) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
Rateizzazione. 11.1 Il FORNITORE informa il CLIENTE della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: (a) per i soli CLIENTI energia elettrica titolari di bonus sociale, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera (c) sia superiore al 150% (centocinquanta per cento) dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
Rateizzazione. Per le ditte con versamento attuale l’ultimo mese utile alla rateizzazione è novembre. E’ previsto lo scarico automatico di tutto il residuo a debito anche in presenza di rate superiori a 1, con conseguente cancellazione delle rate residue in modo da calcolare in automatico l’interesse di incapienza il mese prossimo (dicembre).
Rateizzazione. Ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute per la Tutela SIMILE trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela di cui al TIV2. (Rif. comma 11.5, lettera c))
Rateizzazione. 16.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura, fatta salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di bonus sociale secondo quanto stabilito dal TIVG (per il gas naturale), dal TIV (per l’energia elettrica) e dalla del. 584/2015/R/com e s.m.i.. In particolare, Il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi: a) per i Clienti gas per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli a seguito di consumi stimati sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i POD nella titolarità di Clienti Domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; c) per POD nella titolarità di Clienti altri usi trattati monorari ai sensi del TIS, qualora la bolletta contenente ricalcoli sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio
Rateizzazione. 1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della Fattura, qualora l’importo fatturato sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio fatturato nelle Fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all’emissione della Fattura. La rateizzazione può essere richiesta per e-mail al seguente indirizzo del Fornitore: xxxxxx@xxx.xx. In tal caso saranno applicati al Cliente gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, e calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Fattura.
Rateizzazione. 11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 10; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. 11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. 11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a ...
Rateizzazione. 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateiz- zabile, nei seguenti casi: i) per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivi punti ii e iii sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii) per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi ef- fettivi; iv) per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche epi- sodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 10; v) per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.