Trasferta. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.
Trasferta. Art. 156 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° della PBNM. In caso di tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXX. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.
Trasferta. A partire dall’1/1/2007, all’operaio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello del cantiere, sede o stabilimento per il quale è stato assunto, spetta il servizio di mensa a totale carico dell’impresa, senza contributo alcuno a carico del lavoratore, nonché il rimborso delle spese di trasporto (in misura pari al costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, di modo che il dipendente sia tenuto ad utilizzare il proprio automezzo, un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l’impresa provveda direttamente al trasporto. Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato:
a. ad una distanza compresa tra 1 e 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’o- peraio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 10%, a copertura delle ulteriori spe- se sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;
b. ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 15%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;
c. ad una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del comu- ne di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’inden- nità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese soste- nute dai lavoratori in occasione della trasferta. Le percentuali di cui sopra sono da considerarsi quali percentuali mini- me e sono da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore ed indennità di contingenza e si intendono per ogni ora effettiva di lavoro ordinario. Il trattamento di indennità aggiuntive di cui ai commi precedenti non spetta qualora l’impresa provveda per il vitto e l’alloggio, fermo restando il diritto al trasporto. La condizione di trasferta non si realizza qualora l’operaio si rechi in tra- sferta nel comune della sua residenza o abituale dimora.
Trasferta. Al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio, l’azienda corrisponderà un rimborso spese relative al viaggio, al vitto ed all’alloggio. Tali importi sono determinati nella contrattazione di 2° livello tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, tenendo presente, nell’utilizzazione dei normali mezzi di trasporto, le tabelle dei rimborsi chilometrici ACI e, nella fruizione di alberghi e pensioni, le tabelle relative a quelli di categoria non inferiore a “2 stelle”. Ai lavoratori in trasferta verrà anche corrisposta anche un’indennità forfettaria di diaria per un importo giornaliero pari a: • € 10,00, nel caso che la trasferta avvenga al di fuori del comune della normale sede lavorativa, ma entro il territorio nazionale; • € 25,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE; • € 35,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese extra UE.
Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con una indennità di trasferta aziendalmente definita che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Trasferta. Per trasferta o missione si intende lo spostamento provvisorio della lavoratrice/lavoratore verso una località diversa dal comune in cui esegue normalmente la propria attività. La trasferta è disposta dal datore di lavoro. L'attività svolta in trasferta può essere indennizzata mediante: - il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate con adeguati giustificativi ed in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso secondo le tabelle ACI; - un'indennità costituita unicamente da un importo forfetario nei limiti massimi della esenzione fiscale; - un'indennità forfetaria nei limiti massimi della esenzione fiscale alla quale si aggiunge un rimborso analitico (sistema misto).
Trasferta. Si concorda di elevare le relative indennità considerando la dinamica salariale.
Trasferta. Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre i 5 Km. dalla sede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfetari tra le Parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfetario della spesa del pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio, non possano rientrare in sede nelle ore normali dei pasti, nonché l’ammontare della diaria nel caso di pernottamento fuori sede.
Trasferta. Per trasferta o missione si intende lo spostamento provvisorio della lavoratrice/lavoratore verso una località diversa con distanza superiore a 20 km. rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività. La trasferta è disposta dal datore di lavoro. L’attività svolta in trasferta può essere compensata mediante: - il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate con adeguati giustificativi ed in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso di 1/5 del costo della benzina per chilometro - un’indennità costituita unicamente da un importo forfetario - un’indennità forfetaria alla quale si aggiunge un rimborso analitico (sistema misto). Il tempo di percorrenza è considerato a tutti gli effetti come servizio attivo. Le modalità saranno definite in sede aziendale.
Trasferta. Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, in base a nota documentata, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio, salvo preventivo accordo forfetario tra l’azienda e l’impiegato. Inoltre al lavoratore deve essere corrisposto:
a) un’indennità pari al 35% della retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell’art. 23 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l’orario di lavoro contrattuale;
b) un’indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.