Trasferta Clausole campione

Trasferta. 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, commi 10 e 11, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi.
Trasferta. Art. 156 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° della PBNM. In caso di tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXX. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.
Trasferta. Al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio, l’azienda corrisponderà un rimborso spese relative al viaggio, al vitto ed all’alloggio. Tali importi sono determinati nella contrattazione di 2° livello tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, tenendo presente, nell’utilizzazione dei normali mezzi di trasporto, le tabelle dei rimborsi chilometrici ACI e, nella fruizione di alberghi e pensioni, le tabelle relative a quelli di categoria non inferiore a “2 stelle”. Ai lavoratori in trasferta verrà anche corrisposta anche un’indennità forfettaria di diaria per un importo giornaliero pari a: • € 10,00, nel caso che la trasferta avvenga al di fuori del comune della normale sede lavorativa, ma entro il territorio nazionale; • € 25,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE; • € 35,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese extra UE.
Trasferta. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà:
Trasferta. Per trasferta o missione si intende lo spostamento provvisorio della lavoratrice/lavoratore verso una località diversa dal comune in cui esegue normalmente la propria attività. La trasferta è disposta dal datore di lavoro. L'attività svolta in trasferta può essere indennizzata mediante: - il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate con adeguati giustificativi ed in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso secondo le tabelle ACI; - un'indennità costituita unicamente da un importo forfetario nei limiti massimi della esenzione fiscale; - un'indennità forfetaria nei limiti massimi della esenzione fiscale alla quale si aggiunge un rimborso analitico (sistema misto).
Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con una indennità di trasferta aziendalmente definita che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Trasferta. Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre i 5 Km. dalla sede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfetari tra le Parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfetario della spesa del pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio, non possano rientrare in sede nelle ore normali dei pasti, nonché l’ammontare della diaria nel caso di pernottamento fuori sede.
Trasferta. Si concorda di elevare le relative indennità considerando la dinamica salariale.
Trasferta. Al lavoratore in trasferta per esigenze di servizio spetta, oltre alle spese di viaggio, una indennità in cifra fissa di Euro 92,00 (Euro 46,00 pernottamento, Euro 23,00 per un pasto, Euro 23,00 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2009, e di Euro 95,00 (Euro 47,50 pernottamento, Euro 23,75 per un pasto, Euro 23,75 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Qualora il lavoratore in trasferta effettui prestazioni particolari notturne della durata di 7 ore l'importo dell'indennità è fissato in Euro 46,00 (Euro 23,00 per un pasto, Euro 23,00 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2009 ed in Euro 47,50 (Euro 23,75 per un pasto, Euro 23,75 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2010. L'indennità relativa al pasto non spetta al lavoratore qualora il rientro dalla trasferta avvenga entro le ore 14:00 od entro le ore 21:30. Xxxxx restando gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2, i criteri e le modalità di corresponsione dell'indennità di trasferta saranno concordati a livello aziendale. In tale sede potrà eventualmente essere concordato il sistema del rimborso a piè di lista documentato nei limiti degli importi di cui ai commi 1 e 2. Il trattamento per le trasferte all'estero è rinviato ad accordi in sede aziendale.
Trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite dall’azienda, al lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: