Common use of Trasferta Clause in Contracts

Trasferta. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al 1) Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo si considera in trasferta per servizio il lavoratore incaricato dall'impresa di prestare la propria attività al di fuori della sede di lavoro formalmente assegnata. Fatte salve diverse intese aziendali che definiscano condizioni per determinare il diritto all'indennità di trasferta, al lavoratore in missione per esigenze di serviziotrasferta, l'azienda corrisponderàl'impresa è tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed e di alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;trasferta d) un'indennità di trasferta pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui al punto 1) dell'articolo 14, se la missione trasferta dura oltre le 12 ore (ad eccezione e sino alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta al 20% quando l'invio in trasferta del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contrattolavoratore sia particolarmente frequente. Se la missione trasferta dura più di 24 ore, l'indennità verrà di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 30% la percentuale dovuta della quota retribuzione giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionetrasferta. A tal fine si considera giorno di trasferta anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore. Il trattamento di cui alla lett. al punto d) assorbe anche l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate richieste dalla missionetrasferta. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno devono essere remunerate con le maggiorazioni come straordinario. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza, per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui all'artal punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. 12Qualora la trasferta non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile di cui al punto 1) dell'art. 14, utile per calcolare le percentuali del 50% e del 20% di cui al punto d), dovrà essere considerata al netto della cifra di 232,41 euro. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, presente Contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. 2) Disposizioni specifiche per gli Operatori di Vendita Per gli Operatori di Vendita in luogo della normativa sopra prevista le imprese applicheranno le seguenti disposizioni. Ai fini La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all'Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell'impresa, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente: a) se ha residenza nella stessa sede dell'impresa, avrà un'indennità nella misura di 2/5 della diaria b) se invece l'Operatore di Vendita, con consenso dell'impresa, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'impresa stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'impresa, per la esplicazione dei compiti affidatigli durante il periodo in cui viaggia. Qualora l'impresa non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa - per la distribuzione del presente articolosuo lavoro - rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'impresa. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e RSU i criteri da prendere a riferimento per la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiledeterminazione della misura dei rimborsi spese.

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Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 17, commi 13 e 14, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, l'azienda corrisponderà:al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. a) 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese trasporto pubblico di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso persone nonché delle altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:  in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento il vitto, nei limiti della missionenormalità; db) se la missione dura oltre le trasferta di durata superiore alle 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente e fino a 24 ore:  in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3), un'indennità spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 3050% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'artretribuzione individuale. 5. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% diritto a ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dell’azienda. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il numero dei giorni di missione. Il trattamento vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera di cui alla lettal comma 4, lettera b). 9. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni L’indennità di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni trasferta di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, utile ai diversi fini contrattuali e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensilelegali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al lavoratore Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, commi 12 e 13, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda corrisponderà:è tenuta a corrispondere altresì quanto segue. a) Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettive effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità. b) Trasferta di viaggiodurata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, corrispondenti spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lett. b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto; b) il trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto ed e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all'art. 35 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b). L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lett. c), del vigente c.c.n.l. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: a) per le spese di cui al comma 3: consegna - nei limiti della normalità ove possibile - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesei relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; c) il rimborso per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepresunte; d) se per le trasferte aventi la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato durata di cui al seguente comma 3)4, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari al 30all'80% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionedelle indennità giornaliere presunte. Il trattamento conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora al comma 11 è effettuato entro il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di 15 del mese successivo a quello in cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali è recato in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletrasferta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al lavoratore 1. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in missione un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per esigenze di servizioconto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), l'azienda corrisponderàal Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: a) il rimborso delle spese effettive non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto€ 12,00; b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni. 2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3)mezzo, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, un compenso pari al 3060% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensilecosto chilometrico ACI.

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Samples: Collective Labor Agreement

Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, commi 10 e 11, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda corrisponderà:è tenuta a corrispondere altresì quanto segue. a) Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettive effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità. b) Trasferta di viaggiodurata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, corrispondenti spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lett. b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto;trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. b) il 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto ed e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all'art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b). 9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lett. d), del vigente c.c.n.l. 11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: a) per le spese di cui al comma 3: consegna - nei limiti della normalità ove possibile - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesei relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; c) il rimborso per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepresunte; d) se per le trasferte aventi la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato durata di cui al seguente comma 3)4, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari al 30all'80% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionedelle indennità giornaliere presunte. 12. Il trattamento conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora al comma 11 è effettuato entro il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di 15 del mese successivo a quello in cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali è recato in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletrasferta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 17, commi 10 e 11, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, l'azienda corrisponderà:al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. a) 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese trasporto pubblico di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso persone nonché delle altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: • in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento il vitto, nei limiti della missionenormalità; b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: • in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dell’azienda. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b). 9. L’indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 2, lettera D) del vigente c.c.n.l.. 11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l’azienda: a) per le spese di cui al comma 3 : consegna – ove possibile – i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte; b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte; c) per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte; d) se per le trasferte aventi la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato durata di cui al seguente comma 3)4, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari al 30all’80% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionedelle indennità giornaliere presunte. 12. Il trattamento conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora al comma 11 è effettuato entro il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di 15 del mese successivo a quello in cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali è recato in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletrasferta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al lavoratore 1. Le trasferte sono regolate dal disciplinare inerente le modalità di trasferta e liquidazione del relativo trattamento economico. Le ore di servizio effettivamente rese nella sede di trasferta in missione eccedenza all’orario teorico giornaliero dovuto e strettamente legate alla natura e all’entità dei compiti da svolgere, sono valutate ore eccedenti soggette a regime di recupero, fatto salvo il caso di personale espressamente e preventivamente incaricato all’effettuazione del lavoro straordinario: In quest’ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati. 2. Le ore di servizio in trasferta debbono risultare da esposizione resa dal dipendente nell’apposita tabella, espressamente convalidata per esigenze congruità – unitamente a tutta la documentazione ad essa allegata – a cura del responsabile della struttura di servizio, l'azienda corrisponderà:appartenenza. a) il rimborso delle spese effettive 3. Nell’ipotesi in cui la trasferta sia effettuata nella giornata di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati sabato e per il numero dei giorni personale il cui orario sia articolato su cinque giorni, le ore di missione. Il trattamento servizio effettivamente rese nella sede di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni trasferta, parimenti esposte e impreviste protrazioni convalidate come al precedente comma sono considerate ore eccedenti soggette a regime di orario comportate dalla missione. Tuttaviarecupero, qualora fatto salvo il datore casi di personale espressamente e preventivamente incaricato all’effettuazione di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni straordinario. In quest’ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati. 4. Ove la trasferta venga effettuata nella giornata della domenica o nei giorni considerati dalla legge festivi, le ore della trasferta danno luogo a riposo sostitutivo e, in caso di personale espressamente e preventivamente incaricato, all’effettuazione di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornalierostraordinario. 5. Le ore di viaggio per trasferta sono considerate ai fini dell’assolvimento del debito orario nonché della corresponsione dell’indennità di trasferta, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare fatta eccezione per il trattamento da esso ritenuto più favorevoleservizio reso dagli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo di guida e quello di attesa, sorveglianza e custodia automezzo. Ai fini del presente articoloLe ulteriori ore corrispondenti al tempo di viaggio possono concorrere al completamento dell’orario mensile e sono riportate, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo allo stesso fine, al mese successivo per 25 quella mensileun arco temporale massimo di tre mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, comma 10, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. Son fatti salvi gli accordi sulla trasferta in atto a livello aziendale. 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda corrisponderàè tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettive di viaggioeffettivamente sostenute per il vitto, corrispondenti ai normali mezzi di trasportonei limiti della normalità; b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto ed e alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;è costituita dalla ricevuta fiscale. c) 8. Eventuali buoni pasto che l'azienda corrisponda ai propri dipendenti non competono al personale inviato in trasferta per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati effettivamente sostenute per il numero dei giorni di missione. Il trattamento vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui alla al comma 4, lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12b). 9. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità trasferta di cui alla lett. d) non fa parte al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, utile ai diversi fini contrattuali e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensilelegali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al Dal 1° gennaio 2014 i valori dell’indennità di trasferta, sono i seguenti: Quota per il pasto meridiano o serale 11,72 Quota per il pernottamento 19,36 Trasferta intera 42,80 Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo i suddetti importi sono maggiorati del 10%. Le suddette indennità non sono dovute in presenza di rimborso integrale delle spese sostenute per vitto e alloggio o nell’ipotesi di trattamenti di miglior favore aziendalmente in atto. Si ricorda, altresì, che il rimborso:  delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in missione cui risulti in modo inconfutabile (ad esempio dai documenti di viaggio) che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento;  per esigenze il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di servizio, l'azienda corrisponderà: a) origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda;  il rimborso delle spese effettive dei pasti non sarà dovuto qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro; in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di viaggioprovenienza, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) si provvederà al rimborso della differenza. Viene ribadito che il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di vitto trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed alloggio - nei limiti il termine della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie trasferta, compresi anche i giorni festivi, nonché per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei i giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso eventuale sospensione del lavoro per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate cause indipendenti dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura volontà del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensilelavoratore.

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Samples: Rinnovo Contrattuale

Trasferta. Al lavoratore A partire dall’1/1/2007, all’operaio comandato a prestare la propria opera in missione un comune diverso da quello del cantiere, sede o stabilimento per esigenze il quale è stato assunto, spetta il servizio di serviziomensa a totale carico dell’impresa, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggiosenza contributo alcuno a carico del lavoratore, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) nonché il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata trasporto (in misura pari al costo del servizio obblighi pubblico su presentazione di idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il lavoratore raggiungimento del posto di lavoro, di modo che il dipendente sia tenuto ad incontrare tali speseutilizzare il proprio automezzo, un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l’impresa provveda direttamente al trasporto. Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato: a. ad una distanza compresa tra 1 e 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’o- peraio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 10%, a copertura delle ulteriori spe- se sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta; c) il rimborso b. ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 15%, a copertura delle altre eventuali ulteriori spese vive necessarie per l'espletamento sostenute dai lavoratori in occasione della missionetrasferta; d) se la missione dura oltre le 12 ore (c. ad eccezione una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del caso indicato comu- ne di riferimento, così come definito al seguente comma 3)primo comma, un'indennità giornaliera all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’inden- nità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese soste- nute dai lavoratori in occasione della trasferta. Le percentuali di cui sopra sono da considerarsi quali percentuali mini- me e sono da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore ed indennità di contingenza e si intendono per spese ogni ora effettiva di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionelavoro ordinario. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni indennità aggiuntive di cui all'artai commi precedenti non spetta qualora l’impresa provveda per il vitto e l’alloggio, fermo restando il diritto al trasporto. 12. L'indennità La condizione di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e trasferta non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali realizza qualora l’operaio si rechi in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletra- sferta nel comune della sua residenza o abituale dimora.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale

Trasferta. Al lavoratore in missione 1.1 Ai lavoratori che per esigenze di servizioservizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, l'azienda corrisponderàverrà corrisposto: a) il rimborso delle spese effettive di viaggioviaggio preventivamente autorizzate. Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, corrispondenti allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai normali mezzi Km. percorsi, sulla base del costo di trasportoesercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; b) il rimborso delle spese documentate di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio obblighi fuori sede il lavoratore ad incontrare debba sostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte. A tal fine i lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere eventualmente indicate dalle aziende; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per l'espletamento della missionela durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto; d) un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00, se la missione dura oltre durata della trasferta è superiore alle 12 ore. A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di partenza all’ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall’azienda per il viaggio come indicate nell’autorizzazione stessa. Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della determinazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera. Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a carico del lavoratore. 1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate; b) il rimborso delle spese documentate di vitto (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 31 pasto: pranzo o cena), un'indennità giornaliera quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00; c) il rimborso per spese forfetarie di altra naturaun importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore. 1.3 I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per: • sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in relazione alle mansioni svolte; • partecipare, non documentabilinell’interesse dell’azienda, pari a procedimenti giudiziari in qualità di testimone; • partecipare ad attività di formazione professionale realizzate dall’azienda. I trattamenti di cui al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19presente punto si applicano anche ai lavoratori di cui ai successivi punti 2 e 3. 1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più al lavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. Il trattamento cui alle lettere b) e c) e dell’indennità di cui alla lett. lettera d) assorbe l'eventuale compenso del precedente punto 1.1, il rimborso per anticipazioni e impreviste protrazioni spese forfetarie di orario comportate dalla missioneun importo giornaliero pari ad € 45,00. TuttaviaPer specifiche situazioni organizzative o produttive le parti a livello aziendale potranno definire diverse soluzioni. 1.5 Per le trasferte all’estero, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore verrà corrisposto: a) il rimborso delle prestazioni spese di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornalieroviaggio preventivamente autorizzate; b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e prima colazione in albergo a tre stelle o categoria equivalente; c) il rimborso delle spese documentate di vitto, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. lettera c) del precedente punto 1.1, con le misure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavoratore in relazione alle diverse destinazioni; d) una indennità di trasferta con le modalità definite alla lettera d) del precedente punto 1.1, maggiorata del 30%. Quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 1.4 si applica anche nel caso di trasferte all’estero con gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 1.2 ed al punto 1.4 maggiorati del 30%. 1.6 I rimborsi e l’indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, verranno corrisposti dalle aziende con le competenze del mese nel quale la trasferta viene effettuata. Al lavoratore sarà corrisposta nella misura attribuita, su sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lettere a), b) e c) del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che precedente punto 1.1, con le modalità definite dalle aziende. 1.7 I rimborsi e le indennità definite al presente punto 1, riconosciuti al personale in trasferta, sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. 1.8 Nel caso in cui il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione venga inviato in trasferta nella medesima località per periodi continuativi superiori a nessun effetto 240 giorni, permanendo le condizioni che avevano determinato l’invio in trasferta l’azienda potrà prolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del rapporto lavoratore nella nuova sede di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevolenel rispetto dei limiti previsti all’art. Ai fini 40 (Trasferimenti individuali) del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensileCCNL.

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Samples: Contratto Aziendale

Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, commi 12 e 13, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda corrisponderà:è tenuta a corrispondere altresì quanto segue. a) Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettive effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità. b) Trasferta di viaggiodurata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, corrispondenti spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lett. b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto;trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. b) il 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto ed e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all'art. 35 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b). 9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lett. c), del vigente c.c.n.l. 11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: a) per le spese di cui al comma 3: consegna - nei limiti della normalità ove possibile - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesei relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; c) il rimborso per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepresunte; d) se per le trasferte aventi la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato durata di cui al seguente comma 3)4, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari al 30all'80% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionedelle indennità giornaliere presunte. 12. Il trattamento conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora al comma 11 è effettuato entro il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di 15 del mese successivo a quello in cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali è recato in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletrasferta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 17, commi 13 e 14, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, l'azienda corrisponderà:al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. a) 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese trasporto pubblico di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso persone nonché delle altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: • in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento il vitto, nei limiti della missionenormalità; db) se la missione dura oltre le trasferta di durata superiore alle 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente e fino a 24 ore: • in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3), un'indennità spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 3050% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'artretribuzione individuale. 5. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% diritto a ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dell’azienda. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il numero dei giorni di missione. Il trattamento vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera di cui alla lettal comma 4, lettera b). 9. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni L’indennità di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni trasferta di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, utile ai diversi fini contrattuali e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensilelegali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. 1. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del dei servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al ai seguente comma 3), un'indennità ) un’indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'artdall’art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità l’indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. 2. Il II trattamento di cui alla lett. lettera d) assorbe l'eventuale l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al ai lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'artall’art. 12. 3. L'indennità L’indennità di cui alla lett. lettera d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. 4. L'indennità di cui alla lett. lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. - Nota a verbale - Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Trasferta. Al lavoratore A decorrere dall’1.1.2005, l’art. 21, lett. c) del CCNL 2.8.1995 è sostituito dalle seguenti norme. 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 16, commi 10 e 11, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, l'azienda corrisponderà:al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. a3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue. A) Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: · in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettive effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità; B) Trasferta di viaggiodurata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: · in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, corrispondenti spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera B, matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera B), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto;trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. b) il 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dell’azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto ed e alloggio - nei limiti è costituita dalla ricevuta fiscale. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 34 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera B. 9. L’indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della normalità - quando la retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63. 11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesecomma 1 e seguenti l’azienda: a) per le spese di cui al comma 3: consegna – ove possibile – i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte; b) per le spese di cui al comma 4, lett. A) : anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte; c) il rimborso per le spese di cui al comma 4, lett. B): anticipa un importo pari all’80% delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepresunte; d) se per le trasferte aventi la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato durata di cui al seguente comma 3)4, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, lett. B) e al comma 5: anticipa un importo pari al 30all’80% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionedelle indennità giornaliere presunte. 12. Il trattamento conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora al comma 11 è effettuato entro il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di 15 del mese successivo a quello in cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali è recato in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletrasferta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite dall’azienda, al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderàdovrà essere corrisposto quanto segue: a) Indennità giornaliera, pari a 13 euro, che ristora il rimborso delle spese effettive disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggioviaggio per ulteriori trasferimenti nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, corrispondenti ai il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della retribuzione oraria base. Essa è dovuta solo nel caso di mancato rientro presso il proprio domicilio. b) Trasferta intera, pari a 44,00 euro; a) Quota pasto diurno pari a 12,00 euro (eccetto i casi in cui il lavoratore possa usufruire di normali mezzi di trasportoservizi sostitutivi messi a disposizione dall'azienda quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti etc.); b) Quota pasto serale pari a 12,00 euro (qualora il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando dipendente non rientri presso la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesepropria abitazione entro le ore 21,00); c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore Quota pernottamento pari a 20,00 euro (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore dipendente non rientri presso la propria abitazione entro le ore 22,00). Quanto previsto al punto 2 potrà essere sostituito da un rimborso a piè di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni lista di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornalierospese documentate, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di il cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) importo sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiledefinito dall’azienda.

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Trasferta. Al lavoratore 1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, commi 10 e 11, si considera in missione trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizioservizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. 3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa. 4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda corrisponderàè tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettive effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità. b) Trasferta di viaggiodurata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: - in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, corrispondenti spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto;trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. b) il 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto ed e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale. 8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all'art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b). 9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lettera D), del vigente c.c.n.l. 11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: a) per le spese di cui al comma 3: consegna - nei limiti della normalità ove possibile - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spesei relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; c) il rimborso per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missionepresunte; d) se per le trasferte aventi la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato durata di cui al seguente comma 3)4, un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari al 30all'80% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missionedelle indennità giornaliere presunte. 12. Il trattamento conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora al comma 11 è effettuato entro il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di 15 del mese successivo a quello in cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali è recato in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensiletrasferta.

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