Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con una indennità di trasferta aziendalmente definita che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il rimborso analitico delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ È possibile sostiuire sostituire il “rimborso a pié piè di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con una indennità di trasferta aziendalmente definita che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento e ai pasti. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè purché sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
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Trasferta. Al Lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede contrattuale di lavoro per il quale è stato assunto si configura la trasferta. Al Lavoratore All’impiegato inviato in trasferta in Italia o all’estero dovrà essere corrisposto il missione per esigenze di servizio, l’azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso analitico delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato ed al ristoro d’altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentatealloggio, nei limiti della normalità normalità, quando la durata della missione obblighi l’impiegato ad incontrare spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione sempreche siano autorizzate e autorizzate), limitatamente alla durata dell’invio. E’ possibile sostiuire il “rimborso a pié di lista” di cui al precedente comma, anche in modo parziale, con comprovate;
d) una indennità di trasferta aziendalmente definita pari al 30 per cento della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto o contingenza). L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua natura ha lo scopo permanenza con pernottamento fuori della sua normale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità di risarcire forfettariamente le spese sostenute dal Lavoratore relative al pernottamento cui alla lettera d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20 per cento. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e ai pastiprevalente dell’impiegato, l’eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l’azienda. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego L’indennità di mezzi cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di locomozionelavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. In occasione delle trasferte all’estero, l’azienda provvede ad un’adeguata copertura assicurativa contro i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giornirischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
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