Common use of Trasferta Clause in Contracts

Trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km. Durante la trasferta, il lavoratore dovrà inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro. Per la trasferta sono previste le seguenti soluzioni:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km. Durante la trasfertaIn tal caso, il oltre al rimborso delle spese di viaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite dall’azienda, al lavoratore dovrà inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto essere corrisposto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro. Per la trasferta sono previste le seguenti soluzionisegue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal luogo ove si svolge la propria opera fuori dalla sedesua attività. Al lavoratore comandato in trasferta spettano l’alloggio e il vitto, dallo stabilimentoda usufruire – come d’uso – nei locali e strutture predisposte dalle società di corse. Nel caso di indisponibilità e/o inagibilità, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse sarà cura del datore di lavoro relative al pernottamento provvedere a sue spese ad altra sistemazione. Al lavoratore inviato in trasferta verrà inoltre corrisposta, a far data dal 1° gennaio 2006 in aggiunta alla normale retribuzione una indennità così determinata: Le distanze sono considerate andata e ai pastiritorno. Per tale motivo detta Tale indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale giornaliera assorbe ogni compenso e/o elemento retributivo spettante al lavoratore in conseguenza dell’eventuale anticipazione dell’orario normale di assunzionelavoro. Quando Il lavoratore comandato a prestare servizio fuori dal luogo ove normalmente svolge la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria sua attività, per un periodo superiore a 24 ore consecutive sarà corrisposta una diaria giornaliera, per ciascun giorno di missione, pari a €. 15,49. I trasferimenti dai centri di allevamento e allenamento agli ippodromi effettuati durante l’orario di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km. Durante la trasferta, il lavoratore dovrà inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro. Per la trasferta non sono previste le seguenti soluzioni:considerati trasferte.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, con esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km. Durante la trasfertakm In tal caso, il oltre al rimborso delle spese di viaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite dall’azienda, al lavoratore dovrà inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto essere corrisposto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro. Per la trasferta sono previste le seguenti soluzionisegue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro