Trasferta. 1. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00; b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni. 2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI.
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Samples: Collective Labor Agreement
Trasferta. 1. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero l’intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura l’autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'oraun’ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre d’altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso x. xxxxxxxx spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b) b. diaria giornaliera, anche detta "“Indennità di trasferta"”, pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale l’eventuale prolungamento d'orario d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresadell’Azienda. 3.Qualora Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'usod’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI. Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall’uso aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente. Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 3 giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui ai punti a) e b) che precedono. I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del rapporto, si definiscono “trasferisti”. Ai trasfertisti (piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto b) che precede, avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni precisate. Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.
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Trasferta. 1Art. Quando la prestazione lavorativa non coincide 181 (modificabilità dell’Istituto con la sede ordinaria contrattazione di lavoro e la stessa avviene secondo livello) In caso di prestazione per l'intero l’intero orario normale giornaliero, giornaliero ad almeno 70 Km 60 km dalla sede abituale odi lavoro, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, o comunque raggiungibile in un tempo normalmente normale superiore ad un'oraun’ora, si configura la Trasferta con al Lavoratore spetterà il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese quelle sostenute per conto dell'Impresa dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definitee autorizzate), al Lavoratore dovrà essere corrisposto . Spetterà inoltre quanto segue:
: a) il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
6,00 b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", la Diaria giornaliera pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, componente parametrica (per gli importi della componente parametrica si rimanda all’articolo 167 del CCNL) che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale sede, così come l’eventuale prolungamento d'orario d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, limite il tempo di viaggio viaggio, salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale R.I.O. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzatoautorizzato e documentato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
2maggiorazioni contrattuali. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresadell’Azienda. 3.Qualora Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore gli dovrà essere corrisposto, a titolo di corrisposto un rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI. Il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà essere inviato in trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, il rimborso spese non documentabili e la Diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto per la trasferta nazionale, di cui ai punti a) e b) che precedono.
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Samples: CCNL “Società Ed Enti Di Formazione”
Trasferta. 1Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero l’intero orario normale giornaliero, giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abitualeper la generalità dei lavoratori, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'oraesclusione dei lavoratori itineranti, si configura la Trasferta trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato dovute e di delle altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite)delle modalità definite dall’azienda, al Lavoratore lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b) diaria Indennità giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile13 euro, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale l’eventuale prolungamento d'orario d’orario per i tempi di viaggio, viaggio per ulteriori trasferimenti nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normaleretribuzione oraria base. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale Essa è dovuta solo nel caso di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazionimancato rientro presso il proprio domicilio.
2b) Trasferta intera, pari a 44,00 euro;
a) Quota pasto diurno pari a 12,00 euro (eccetto i casi in cui il lavoratore possa usufruire di normali servizi sostitutivi messi a disposizione dall'azienda quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti etc.);
b) Quota pasto serale pari a 12,00 euro (qualora il dipendente non rientri presso la propria abitazione entro le ore 21,00);
c) Quota pernottamento pari a 20,00 euro (qualora il dipendente non rientri presso la propria abitazione entro le ore 22,00). Laddove Quanto previsto al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego punto 2 potrà essere sostituito da un rimborso a piè di mezzi lista di locomozionespese documentate, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACIcui importo sarà definito dall’azienda.
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Trasferta. 1. Quando A partire dall’1/1/2007, all’operaio comandato a prestare la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, propria opera in un tempo normalmente superiore ad un'oracomune diverso da quello del cantiere, si configura la Trasferta con sede o stabilimento per il diritto alla relativa indennità. In tal casoquale è stato assunto, oltre al spetta il servizio di mensa a totale carico dell’impresa, senza contributo alcuno a carico del lavoratore, nonché il rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale trasporto (in misura pari al luogo costo del servizio pubblico su presentazione di lavoro comandato idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso spese percorsi non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari idonei a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora consentire il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale raggiungimento del posto di lavoro, purché documentato ed autorizzatodi modo che il dipendente sia tenuto ad utilizzare il proprio automezzo, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l’impresa provveda direttamente al trasporto. Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato:
2. Laddove a. ad una distanza compresa tra 1 e 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego primo comma, all’o- peraio spetterà – in aggiunta al servizio di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo di mensa e trasporto sia di proprietà – un’indennità nella misura del Lavoratore dovrà essere corrisposto10%, a titolo copertura delle ulteriori spe- se sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;
b. ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di rimborso riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 15%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;
c. ad una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del comu- ne di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’inden- nità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese soste- nute dai lavoratori in occasione della trasferta. Le percentuali di cui sopra sono da considerarsi quali percentuali mini- me e sono da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore ed indennità di contingenza e si intendono per carburantiogni ora effettiva di lavoro ordinario. Il trattamento di indennità aggiuntive di cui ai commi precedenti non spetta qualora l’impresa provveda per il vitto e l’alloggio, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari fermo restando il diritto al 60% del costo chilometrico ACItrasporto. La condizione di trasferta non si realizza qualora l’operaio si rechi in tra- sferta nel comune della sua residenza o abituale dimora.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
Trasferta. 1. Quando Premesso che la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria cooperativa si impegna a favorire, compatibilmente alle esigenze tecnico/produttive, una mobilità dei lavoratori all’interno dei punti vendita dell’Area dell’Alto ferrarese o del Basso ferrarese nella quale gli stessi sono stati assunti, si conviene quanto segue: - al lavoratore che sia comandato temporaneamente in trasferta dal luogo abituale di lavoro in un’altra unità produttiva ubicata in un altro comune entro l’Area di assegnazione (Alto ferrarese o Basso ferrarese) e sempre che sia situata ad una distanza maggiore dalla propria abitazione, spetterà il rimborso chilometrico delle maggiori spese sostenute; - nessun rimborso è dovuto qualora la stessa avviene per l'intero orario normale giornalierotrasferta comporti che il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora. Il calcolo del rimborso sarà determinato sulla base del costo del biglietto o abbonamento di un mezzo pubblico o al costo chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto. Nell’ipotesi di utilizzo del proprio mezzo, ad almeno 70 Km dalla i chilometri da rimborsare sono pari alla distanza che intercorre tra l’abituale sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con ed il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al nuovo luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzatoquantificati come la differenza chilometrica che il lavoratore deve effettuare rispetto alla precedente assegnazione. L’importo del rimborso deve essere altresì calcolato per ogni percorso di andata e ritorno per ogni turno di lavoro. Il rimborso chilometrico in caso di 2 turni giornalieri è rapportato a 4 viaggi. L’indennità chilometrica avrà come riferimento le Tabelle ACI e pertanto varierà in relazione all’aumento o diminuzione di queste, sarà retribuito con le normali maggiorazioniin riferimento ai costi proporzionali di un auto di media cilindrata (quota ammortamento capitale, carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione/riparazione). Tale indennità verrà aggiornata nel mese di luglio di ogni anno e verrà presa a riferimento quale auto di media cilindrata una Fiat Grande Punto 1400 di cilindrata.
2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Trasferta. 1. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria Alle lavoratrici ed ai lavoratori che per esigenze aziendali, transitorie e contingenti, è richiesto di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno recarsi temporaneamente in località distanti oltre 70 Km chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, (la distanza viene calcolata dalla sede abitualedi lavoro sino a destinazione, con e non è da intendersi andata e ritorno) viene corrisposta una indennità o diaria del valore di € 25,00 per ciascun giorno di trasferta. Le lavoratrici e/o i mezzi normalilavoratori devono compilare, ivi compresa l'autovettura del dipendentecome da prassi già in uso, se autorizzatail modulo “Autorizzazione Trasferte” ed indicare oltre al giorno, in un tempo normalmente superiore ad un'oraal luogo e alle ore impiegate, si configura la Trasferta con distanza chilometrica relativa a ciascuna trasferta effettuata: quest’ultimo dato serve a determinare il diritto alla relativa indennitànumero di indennità giornaliere da corrispondere mensilmente a ciascuna lavoratrice/lavoratore. In tal casomateria fiscale e contributiva il regime di tassazione delle indennità giornaliere o diarie è disciplinato dall’articolo 51 comma 5 del DPR 917/86 che prevede metodi e limiti di esenzione ai compensi, oltre al siano essi rimborsi spese o indennità forfetarie, erogati in occasione di trasferte. Cooperativa Sociale Società Dolce riconosce il cd rimborso delle spese analitico (art. 51 co.5 legge 917/86) per le trasferte effettuate nell’ambito di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari distanze sino a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori 70 chilometri dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con quindi corrisponde: - Nell’ambito del Comune della sede di lavoro unicamente le normali maggiorazioni.
2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo spese di trasporto sia (taxi, tram ecc..), nei limiti previsti dai regolamenti di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrispostoservizio, purché regolarmente documentate; - Fuori dal territorio comunale: le spese di viaggio o trasporto, nei limiti fissati dai regolamenti di servizio, vitto e alloggio, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, purché regolarmente documentati. Per le trasferte effettuate nell’ambito di distanze superiori a titolo 70 chilometri dalla sede abituale di lavoro Cooperativa Sociale Società recepisce il cd sistema misto (art. 51 co. 5 legge 917/86) che prevede il riconoscimento dell’indennità di trasferta e il rimborso analitico delle spese di vitto o di alloggio. Corrispondendo, come da prassi in uso, il rimborso delle spese per carburantidi vitto, lubrificantiqualora la trasferta preveda la permanenza in loco con necessità di alloggio, per rischio d'uso, per manutenzione l’indennità giornaliera non sarà corrisposta. In caso di attività formativa e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACIispettiva non è prevista l’indennità di trasferta.
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Samples: Regolamento Aziendale
Trasferta. 1Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero l’intero orario normale giornaliero, giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abitualeper la generalità dei lavoratori, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'oraesclusione dei lavoratori itineranti, si configura la Trasferta trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal casoLa presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre al rimborso delle spese 200 km. Durante la trasferta, il lavoratore dovrà inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto quanto necessario per la buona esecuzione del lavoro. Per la trasferta sono previste le seguenti soluzioni:
1. Rimborso a piè di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e lista: le spese, effettuate nei limiti della normalità o aziendalmente definite)definiti dall’azienda, devono essere documentate, analiticamente riassunte in nota spese e corredate di documenti di spesa intestati al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00dipendente come giustificativo del rimborso;
b) diaria i. Indennità giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile13 euro, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale l’eventuale prolungamento d'orario d’orario per i tempi di viaggio, viaggio per ulteriori trasferimenti nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normaleretribuzione oraria base. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale Essa è dovuta solo nel caso di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora mancato rientro presso il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione proprio domicilio e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI.calcolata nel rimborso;
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Trasferta. 1. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la Le trasferte sono regolate dal disciplinare inerente le modalità di trasferta e liquidazione del relativo trattamento economico. Le ore di servizio effettivamente rese nella sede ordinaria di trasferta in eccedenza all’orario teorico giornaliero dovuto e strettamente legate alla natura e all’entità dei compiti da svolgere, sono valutate ore eccedenti soggette a regime di recupero, fatto salvo il caso di personale espressamente e preventivamente incaricato all’effettuazione del lavoro straordinario: In quest’ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto concorrono alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei determinazione dei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00;
b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioniindividuali autorizzati.
2. Laddove Le ore di servizio in trasferta debbono risultare da esposizione resa dal dipendente nell’apposita tabella, espressamente convalidata per congruità – unitamente a tutta la documentazione ad essa allegata – a cura del responsabile della struttura di appartenenza.
3. Nell’ipotesi in cui la trasferta sia effettuata nella giornata di sabato e per il personale il cui orario sia articolato su cinque giorni, le ore di servizio effettivamente rese nella sede di trasferta, parimenti esposte e convalidate come al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego precedente comma sono considerate ore eccedenti soggette a regime di mezzi recupero, fatto salvo il casi di locomozionepersonale espressamente e preventivamente incaricato all’effettuazione di lavoro straordinario. In quest’ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati.
4. Ove la trasferta venga effettuata nella giornata della domenica o nei giorni considerati dalla legge festivi, i relativi costi saranno le ore della trasferta danno luogo a carico dell'Impresariposo sostitutivo e, in caso di personale espressamente e preventivamente incaricato, all’effettuazione di lavoro straordinario.
5. 3.Qualora Le ore di viaggio per trasferta sono considerate ai fini dell’assolvimento del debito orario nonché della corresponsione dell’indennità di trasferta, fatta eccezione per il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificantiservizio reso dagli autisti, per rischio d'usoi quali si considera attività lavorativa anche il tempo di guida e quello di attesa, sorveglianza e custodia automezzo. Le ulteriori ore corrispondenti al tempo di viaggio possono concorrere al completamento dell’orario mensile e sono riportate, allo stesso fine, al mese successivo per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACIarco temporale massimo di tre mesi.
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Trasferta. 1. Quando L’azienda ha la prestazione lavorativa non coincide con facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori del luogo dove normalmente svolge la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennitàsua attività. In tal caso, caso al personale compete oltre al alla normale retribuzione: - il rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo effettivamente sostenute; - il rimborso delle spese di lavoro comandato vitto e alloggio a pié di lista entro i limiti di € 15,49 per ciascun pasto e di € 41,32 per ciascun pernottamento, sempreché nell’ippodromo presso il quale il lavoratore viene inviato non siano disponibili i servizi di mensa e alloggio predisposti dalle società di corse. Nel caso che detti servizi siano disponibili, il lavoratore è tenuto a farne uso e non avrà diritto ad alcun rimborso a questo titolo; - il rimborso di eventuali altre eventuali spese sostenute in stretta relazione all’espletamento della missione, sempreché autorizzate e documentate; - un’indennità giornaliera di trasferta pari a € 7,75 che per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente il maggior disagio e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) rimborso le eventuali spese non documentabili. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo. A far data dal 1° ottobre 2002 al lavoratore comandato in trasferta, purché analiticamente attestate dal Dipendenteoltre al trattamento di cui ai punti precedenti, fino ad spetterà un importo massimo giornaliero compenso forfettario per eventuali protrazioni di € 12,00;
b) diaria giornalieraorario, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso rispetto al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, normale orario contrattuale compreso il tempo di viaggio andata e ritorno, pari a: - per trasferte fino a 160 km. € 27,27 - per trasferte fino da 000 xx x 000 xx € 59,65 - per trasferte oltre 350 km € 96,58 Nel caso di trasferte notturne con rientro a fine corse, il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo da usufruirsi nel giorno successivo. L’organizzazione della trasferta sarà retribuito determinata dal datore di lavoro e comunicata al lavoratore con congruo anticipo. Il lavoratore potrà richiedere un’anticipazione sulle spese che presumibilmente dovrà sostenere. In caso di trasferta di lunga durata, le parti potranno concordare un rimborso forfettario sostitutivo dell’indennità del secondo comma del presente articolo, nonché della indennità di cui al terzo comma del presente articolo. In caso di trasferta all’estero al lavoratore spetterà anche il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale rimborso a pié di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
2. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3.Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso lista delle spese effettivamente sostenute e documentate. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che con l’espressione “trasferte fino a .....” esse hanno inteso indicare la distanza chilometrica di sola andata per carburanti, lubrificanti, recarsi dal comune presso il quale ha sede la scuderia al luogo di destinazione per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACIlo svolgimento delle corse.
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