Common use of Trasferta Clause in Contracts

Trasferta. Art. 156 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° della PBNM. In caso di tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXX. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.

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Trasferta. ArtCon la presente disciplina le parti hanno inteso armonizzare e regolamentare espressamente e innovativamente la trasferta ed i relativi trattamenti come da allegati 14), 15) e 16). 156 (modificabilità dell’Istituto Le parti riconoscono espressamente che le indennità ed i rimborsi a qualsiasi titolo corrisposte in presenza di prestazioni lavorative in trasferta, ancorché corrisposte con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quelli della sede aziendale e/o di assunzione e/o da quello nel quale sono stati effettivamente trasferiti, rimangono esclusi dalla retribuzione utilizzabile quale base di calcolo per la contrattazione determinazione degli istituti retributivi previsti dalla legge o dal contratto collettivo ivi incluso, altresì, il trattamento di secondo livello) In caso fine rapporto. Per quanto concerne il trattamento economico si conviene che la corresponsione di tutti i trattamenti indennitari giornalieri verrà effettuata solo in presenza di una prestazione per l’intero orario giornaliero ad lavorativa di almeno 70 km dalla sede il 50% dell’orario di lavoro. Il trattamento contemplato nel presente accordo costituisce una disciplina unitaria ed inscindibile migliorativa del CCNL che sostituisce ed assorbe ogni diversa regolamentazione precedente. I trattamenti giornalieri forfettari di trasferta indicati negli allegati 14), o comunque raggiungibile 15) e 16) costituiscono condizione di miglior favore rispetto a quelli previsti dal vigente CCNL dell’Industria Metalmeccanica ed installazione di impianti. Il raggiungimento del cantiere di lavoro effettivo avviene su mezzo sociale e non da luogo ad alcun ulteriore trattamento; in caso contrario al solo rimborso del mezzo pubblico autorizzato. Tale regolamentazione spiega i suoi effetti anche per il c.d. tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° della PBNMviaggio. In caso di Il tempo di viaggio superiore non potrà in alcun caso essere aggiunto alle 2 ore giornalieredi effettivo lavoro, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXXai fini del computo del lavoro straordinario. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego Le spese di mezzi trasporto A/R per le località di locomozione, i relativi costi saranno trasferta sono a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento Eventuali casistiche di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, eccdi particolare complessità saranno oggetto di verifica tra le Parti in relazione alla nota integrativa del presente accordo a livello locale.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.

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Samples: Verbale Di Accordo

Trasferta. Art. 156 151 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° della PBNM. In caso di tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXX. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.

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Trasferta. Art. 156 181 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 60 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al e autorizzate). Spetterà inoltre quanto segue: a) il rimborso delle spese non documentabili documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” 6,00 b) la Diaria giornaliera pari a 1/52° della PBNM. In caso componente parametrica (per gli importi della componente parametrica si rimanda all’articolo 167 del CCNL) che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di tempo viaggio, nel limite massimo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere. Oltre tale limite il tempo di viaggio, tale tempo salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% della XXXR.I.O. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni contrattuali. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è gli dovrà essere corrisposto un rimborso spese pari al 7060% del costo chilometrico ACI. Il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà essere inviato in trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. La trasferta deve all’estero dovrà essere comunicata comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 3 giorni di preavviso10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un il rimborso spese non documentabilidocumentabili e la Diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di per la trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori , di cui ai punti a) e b) che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, eccprecedono.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.

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Samples: cisalterziario.it

Trasferta. ArtCon riferimento all’art. 156 22 del C.C.N.L. 11 giugno 2004 l’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 5 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione cinque) km. misurati partendo dalla Sede dell’impresa, intendendo per tale l’abituale punto di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavororitrovo dei lavoratori, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’oraha diritto a percepire un’indennità giornaliera, oltre al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio viaggio, a partire dal primo chilometro, qualora l’impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri. Detta indennità è fissata nelle seguenti misure: da 5 a 15km 13% da 15 a 30 km. 16% da 30 a 40 km. 17% da 40 a 50 km. 19% da 50 a 70 km. 22% da 70 a 90 km. 27% Le maggiorazioni percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’ari. 25 del C.C.N.L. 11 Giugno 2004. e quelle sostenute corrisposte per conto dell’Aziendaogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Le distanze delle varie fasce di percorrenza dovranno essere misurate partendo dalla Sede dell’impresa, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “intendendo per tale l’abituale punto di ritrovo dei lavoratori. Le parti a conferma di quanto indicato dal 5° comma dell’art. 22 del CCNL 114 Giugno 2004 convengono che la indennità di trasferta” pari trasferta non compete quando l’operaio venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L’effettivo vantaggio deve intendersi attuato qualora il dipendente venga comandato a 1/52° prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto il quale sia ubicato nel raggio di 5 km dal Comune di effettiva dimora. Ferma restando l’attuale regolamentazione dell’ indennità di trasferta le parti concordano che con accordo a livello aziendale in relazione alle caratteristiche tipiche della PBNMprestazione richiesta agli operai l’azienda potrà provvedere al pagamento del pasto. In tale circostanza verrà assorbita integralmente l’indennità sostitutiva di mensa e agli operai verrà riconosciuta l’indennità di trasferta nelle seguenti misure: da 5 a 15km. 2% da 15 a 30 km. 3% da 30 a 40 km. 4% da 40 a 50 km. 6% da 50 a 70 km. 8% da 70 a 90 km. 12% Ai i lavoratori conducenti di mezzi adibiti al trasporto del personale e materiale, in caso di pagamento dell’indennità sostitutiva di mensa, verrà riconosciuta l’indennità di trasferta nelle seguenti misure: da 5 a 15km. 13% da 15 a 30 km. 17% da 30 a 40 km. 21% da 40 a 50 km. 25% da 50 a 70 km. 29% da 70 a 90 km. 35% Ai lavoratori di cui al comma precedente, in caso di pagamento del pasto da parte dell’azienda, verrà riconosciuta l’indennità di trasferta nelle seguenti misure: da 5 a 15km. 4% da 15 a 30 km. 9% da 30 a 40 km. 13% da 40 a 50 km. 19% da 50 a 70 km. 24% da 70 a 90 km. 29% L’interpretazione del concetto di vantaggio ai fini del pagamento dell’ indennità di trasferta avrà decorrenza dal 1° giugno 1999. Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo viene superato il concetto di tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXX. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego percorrenza di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, ecccui all’accordo integrativo 22.Luglio 1998.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dell’integrativo Provinciale Ucea Api

Trasferta. ArtAll’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello d’assunzione, compete un’indennità di trasferta, nella seguente misura: 10 / 18 km 4% 19 / 40 km 8% 41 / 80 km 12% da 81 km 15% Per distanze superiori a 120 km le Imprese si impegnano a reperire adeguata sistema- zione in loco, nell’ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale. 156 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavoroassunzione. All’operaio spetta, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’orainoltre, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio viaggio, salvo che l’impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri automezzi. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere. Le parti si impegnano ad individuare soluzioni alternative, per l’applicazione della trasferta, atte a soddisfare particolari esigenze produttive. La indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai CCNL di riferimento, non è dovuta nel caso l’operaio venga favorito dall’avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, situato nel raggio di 10 km . Le maggiori indennità previste per l’uno e quelle sostenute l’altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo adibito al trasporto di operai per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti dal cantiere una maggiorazione della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° . L’indennità spettante al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo, non si confi- gura come avente natura retributiva, mancando il presupposto della PBNMsinallagmaticità e della continuità della prestazione ed anche in considerazione della marginale utilità in capo all’Impresa. In caso considerazione della definizione e delle modalità di tempo svolgimento della trasferta, come disciplinata dai CCNL, viene ribadita la qualificazione dell’indennità in esame come maggiorazione della trasferta esente dall’imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali. Tutto questo in considerazione che le attuali disposizioni in vigore, in materia di viaggio superiore alle 2 ore giornaliereesen- zione, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXXdanno piena competenza alla contrattazione di definirla, pertanto gli estensori, ribadiscono la volontà circa la non assoggettabilità nei limiti e nelle misure disposte dalla norma sia a livello fiscale che contributivo. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego Pertanto a decorrere dal 01.01.2013 viene erogata come segue: • per distanze da 4 a 10 km € 6,68 giornalieri • per distanze da 11 a 20 km € 12,56 giornalieri • per distanze da 21 a 30 km € 15,22 giornalieri • per distanze da 31 a 40 km € 17,99 giornalieri • per distanze oltre i 41 km € 23,69 giornalieri Si richiama la previsione dell’Articoli dei CCNL sopra richiamati circa gli obblighi e le responsabilità nella condotta degli automezzi aziendali affidati agli autisti. Restano confermate eventuali condizioni di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato miglior favore in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede: piazzisti, viaggiatori, autisti, eccatto nelle singole imprese e/o cantieri.), oltre alle indennità definite precedentemente, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.

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Samples: Comunicazione Di Subappalto

Trasferta. Art. 156 215 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 60 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al e autorizzate). Spetterà inoltre quanto segue: a) il rimborso delle spese non documentabili documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di 12,00 15,00 (Euro quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00 (Euro venticinque/00); entrambi esenti da imposizione contributiva e una diaria fiscale; b) la Diaria giornaliera, detta anche “indennità di trasferta” pari a 1/52° della PBNMcui alla successiva Tabella, avente natura retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 (due) ore giornaliere. In caso di Oltre tale limite il tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliereviaggio, tale tempo salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% (settanta per cento) della XXX. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 70% del costo chilometrico ACI. La trasferta deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale. Ai Trasfertisti (lavoratori che prestano abitualmente la loro opera X.X.X. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede: piazzistisede abituale di lavoro, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre alle indennità definite precedentementepurché autorizzato e documentato, sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda.retribuito con le normali maggiorazioni contrattuali. Diaria giornaliera Livello Diaria giornaliera

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