indennità operativa Clausole campione

indennità operativa. 1. In relazione ad un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei lavoratori l'indennità operativa è commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè‚ al minimo tabellare, all'indennità integrativa speciale, all'elemento distinto della retribuzione, alla retribuzione individuale di anzianità e all'arricchimento esperienza professionale. Detta indennità, che fa parte della retribuzione fissa e continuativa, è utile ai fini previdenziali. 2. L'indennità operativa è corrisposta a tutto il personale entro il 30 giugno di ogni anno. 3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di indennità operativa per quanti sono i mesi di servizio prestati tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
indennità operativa. In relazione ad un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei lavoratori l'indennità operativa è commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè‚ al minimo tabellare, all'indennità integrativa speciale, all'elemento distinto della retribuzione, alla retribuzione individuale di anzianità e all'arricchimento esperienza professionale. Detta indennità, che fa parte della retribuzione fissa e continuativa, è utile ai fini previdenziali.
indennità operativa. 1. In relazione al processo di ristrutturazione dell'Ente teso ad un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei lavoratori è istituita l'indennità operativa commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè‚ al minimo tabellare, all'indennità integrativa speciale, all'elemento distinto della retribuzione, alla retribuzione individuale di anzianità e all'arricchimento esperirenza professionale. Limitatamente all'anno 1996 gli incrementi dell'arricchimento esperienza professionale, di cui alla tabella E dell’ allegato 2, verranno corrisposti in misura pari al 50%. 2. L'indennità operativa è corrisposta a tutto il personale entro il 30 giugno di ogni anno (limitatamente all'anno 1996 entro il 1° agosto), e sostituisce il compenso incentivante di cui all'art. 59 del D.P.R. 269/1987. 3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di indennità operativa per quanti sono i mesi di servizio prestati tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
indennità operativa. 1. La Compagnia corrisponde ai Piloti al 30 giugno di ogni anno, un’indennità ope- rativa costituita dallo stipendio di cui al punto 1 dell’Art. 10 del presente C.C.L. il tutto nell’ammontare che spetta al Pilota alla data sopra indicata. 2. Detta indennità è riferita all’anno solare in corso alla data di pagamento. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, vale quanto disposto al punto 2 del precedente art. 13.
indennità operativa. In relazione ad un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei lavoratori è commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè, al minimo tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità e all’esperienza professionale. Detta indennità, che fa parte della retribuzione fissa e continuativa, è ripartita su 12 mensilità ed è utile ai fini previdenziali. L’importo sarà determinato in sede di contrattazione aziendale.
indennità operativa. La compagnia corrisponde ogni anno al Personale Navigante di cabina, al 30 giugno di ogni anno, un’indennità operativa costituita dallo stipendio,dall’indennità di contingenza e dalla indennità di volo minimo garantito, il tutto nell’ammontare che spetta al Personale Navigante di cabina alla data sopra indicata. Detta indennità è riferita all’anno solare in corso alla data di pagamento. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, vale quanto disposto dal paragrafo 2, art. 18.

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  • Polizza assicurativa Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.