Common use of TRATTAMENTO DI INFORTUNIO Clause in Contracts

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO. Le Strutture della CISL sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente e i/le dirigenti sindacali in aspettativa soggetti all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore/lavoratrice deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria Struttura di appartenenza; quando il lavoratore/lavoratrice abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la Struttura Cisl , non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la Struttura Cisl resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. In caso d’infortunio sul lavoro o per cause di servizio, l’operatore/operatrice fruirà dell’intero trattamento economico sino alla guarigione clinica, constatata con rilascio del certificato medico definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Quanto l’operatore/operatrice abbia diritto di percepire per gli atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla Struttura.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria, www.fistelveneto.cisl.it, www.cislpiemonte.it

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO. Le Strutture della CISL sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente e i/le dirigenti sindacali in aspettativa soggetti all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore/lavoratrice deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria Struttura di appartenenza; quando il lavoratore/lavoratrice abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la Struttura Cisl , non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la Struttura Cisl resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. In caso d’infortunio sul lavoro o per cause di servizio, l’operatore/operatrice fruirà dell’intero trattamento economico sino alla guarigione clinica, constatata con rilascio del certificato medico definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Quanto l’operatorel’oper atore/operatrice abbia diritto di percepire per gli atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla dall a Struttura.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO. Le Strutture della CISL sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente e i/le dirigenti sindacali in aspettativa soggetti all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore/lavoratrice deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria Struttura di appartenenza; quando il lavoratore/lavoratrice abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la Struttura Cisl Cisl, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la Struttura Cisl resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. In caso d’infortunio sul lavoro o per cause di servizio, l’operatore/operatrice fruirà dell’intero trattamento economico sino alla guarigione clinica, constatata con rilascio del certificato medico definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Quanto l’operatore/operatrice abbia diritto di percepire per gli atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla Struttura. Nel caso che, per postumi invalidanti, l’operatore/operatrice non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito, nei limiti delle possibilità, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento in materia di mutamento di mansioni.

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Samples: www.cisldeilaghi.it

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO. Le Strutture strutture della CISL Filca Cisl sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente e i/le dirigenti sindacali in aspettativa soggetti all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore/lavoratrice deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria Struttura di appartenenza; quando il lavoratore/lavoratrice abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la Struttura Cisl Xxxxx Xxxx , non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la Struttura Filca Cisl resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. In caso d’infortunio sul lavoro o per cause di servizio, l’operatore/operatrice fruirà dell’intero trattamento economico sino alla guarigione clinica, constatata con rilascio del certificato medico definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Quanto l’operatore/operatrice abbia diritto di percepire per gli atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla Struttura.

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Samples: www.filcacisl.it