Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 135 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti fino a 18 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 24 mesi. I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 18 ed a 24 mesi. Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli Enti previdenziali ed assicurativi. Nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del precedente paragrafo titolato "Retribuzione". Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 135 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti fino a 18 12 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 24 mesi. I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 18 12 ed a 24 mesi. Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli Enti previdenziali ed assicurativi. Nei Dal 1º agosto 1998, nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del precedente successivo paragrafo titolato "Retribuzione"retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda.
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Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 135 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti fino a 18 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b) pluralità di malattie per i contratti fino una durata complessiva non superiore a 24 mesi120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione. I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi commi che precedono si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 18 ed a 24 mesi. Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'aziendaL'azienda erogherà a tutti i lavoratori, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico INPS, un trattamento economico riconosciuto dagli Enti previdenziali ed assicurativi. Nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del precedente paragrafo titolato "Retribuzione". Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri enti, verrà assorbito fino corrispondente a concorrenza quanto erogato dall'aziendaquello previsto dal presente c.c.n.l.
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Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 135 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti fino a 18 12 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 24 mesi. I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 18 12 ed a 24 mesi. Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli Enti enti previdenziali ed assicurativi. Nei Dal 1° agosto 1998, nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del precedente successivo paragrafo titolato "Retribuzione"retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri entiEnti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda.
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Samples: Accordo Nazionale 27 Novembre 2000