Contratto di inserimento/reinserimento. 1. A seguito dell’abrogazione della forma di rapporto di lavoro con contratto di inserimento/reinserimento, disposta dall’art. 1, comma 14, della legge 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 2, lett. C), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL, le quali ai sensi dell’art. 1, comma 15, della medesima legge, restano transitoriamente in vigore per i contratti di inserimento/reinserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012 ed in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità)
Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL.
Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In conformità e fermo restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo , sono attiva- bili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di a- dattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determina- to contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinseri- mento nel mercato del lavoro.
Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, il contratto di inserimento, disciplinato dal D.Lgs 276/2003 e dal presente accordo è un contratto di lavoro subordinato diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Contratto di inserimento/reinserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo (art. 54, D.Lgs. 276/2003). Esso, com’è noto, è subentrato al contratto di formazione e lavoro (c.f.l.), configurando una nuova tipologia contrattuale. I destinatari del contratto in parola possono essere ricondotti a due categorie: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; lavoratori svantaggiati: disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderano riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica ad alta disoccupazione femminile; portatori di handicap. Il contratto di inserimento deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e deve contenere il progetto individuale di inserimento. In mancanza della forma scritta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati: durata , periodo di prova (non superiore a 1/6 della durata del contratto stesso); orario di lavoro (a tempo pieno o parziale); il livello di inquadramento (per il conseguimento delle qualifiche previste nel 3° livello, posizione parametrale B, delle aree conduzione e tecnico –amministrativa, il livello di inquadramento attribuito nella lettera di assunzione è individuato convenzionalmente nel 2° livello, parametro B, della tabella delle retribuzioni base parametrali di cui all’art. 24 del vigente CCNL); il progetto individuale di inserimento o reinserimento. Il CCNL contiene un fac simile del progetto individuale di inserimento. La durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori portatori di grave handicap mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento può variare da 9 a 36 mesi. Il contratto in commento non è rinnovabile tra le stesse parti: eventuali proroghe sono ammesse entro il limite di durata massima del rapporto previsto dal CCNL (12 o 36 mesi). Il trattamento economico spettante è quello previsto dall’art. 24 del vigente CCNL, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui all’art. 29 del vigente CCNL e delle maggiorazio ni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavo...
Contratto di inserimento/reinserimento. Art. 22 - Contratto di apprendistato professionalizzante Art. 23 - Somministrazione a tempo determinato Art. 24 -
Contratto di inserimento/reinserimento. 1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 276/03 .
Contratto di inserimento/reinserimento. 4. Apprendistato professionalizzante;
Contratto di inserimento/reinserimento