Common use of Turni Clause in Contracts

Turni. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi di pagamento; distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento A Verbale Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.

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Samples: Verbale Di Accordo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Verbale Di Accordo

Turni. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà L’Azienda comunicherà l’avviamento/l’uscita dal turno al lavoratore interessato con un preavviso di adottare le seguenti articolazioni almeno 3 settimane; tale preavviso potrà essere ridotto in caso di orarioaccordo del lavoratore o in base a comprovate esigenze aziendali, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi comunicate alla RSU nell’ambito dell’esame congiunto da effettuarsi preventivamente alla comunicazione al lavoratore di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; distribuzione dal lunedì avviamento al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli turno e/o strumenti finanziari dell’istituzione di nuovi turni. Salvo situazioni eccezionali legate a condizioni non prevedibili i turni avviati avranno una durata minima continuativa di 12 settimane. Le situazioni eccezionali di durata inferiore saranno di volta in volta oggetto di confronto preventivo tra la DA e le RSU. Viene prorogato il vigente accordo sui turni fino al 30 settembre 2011; entro tale data le Parti si incontreranno per la definizione di un nuovo accordo. Dall’ 1.1.2010 l’indennità turni viene elevata a 7,50 euro giornalieri. Per l’avvio al lavoro a turni di lavoratrici con figli età di inferiore ai 2 anni sarà richiesto il consenso delle lavoratrici medesime. In data 08/02/2006, tra la Direzione Aziendale, e le RSU Aziendali, qui di seguito collettivamente denominate “le Parti”, viene sottoscritto il presente accordo sindacale avente ad oggetto l’orario di lavoro a turni per l’area Collaudi. Premesso che in relazione all’avvio del lavoro su mercati regolamentati due turni nel reparto Collaudo Unità Attive a partire dal 26/09/2005 e noncon le modalità precedentemente illustrate dalla Direzione Aziendale alle RSU Aziendali in sede di esame congiunto (nonché comunicate ai lavoratori avviati al lavoro a turni in data 13/09/2005) sono state manifestate, da parte dei lavoratori coinvolti, alcune esigenze mirate al contenimento complessivo del periodo di lavoro a turni nell’arco della giornata lavorativa, le Parti, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi di pagamento; distribuzione dal lunedì al sabatoforza del disposto dell’Articolo 17 della Legge 66/2003, fra le concordano pattiziamente il superamento del limite delle 6 ore 6 e le ore 22: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario consecutive di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata previsto dall’articolo 8 della medesima Legge in banca delle ore. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari relazione allo svolgimento delle attività dei suddetti turni, per i singoli lavoratori nominativamente di presidio “stabile”. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato volta in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento A Verbale Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti volta avviati al lavoro notturnoa turni e per il solo periodo di prestazione del lavoro a turni. Tutto ciò premesso, le Parti concordano anche che deve avvenire attraverso controlli preventivi a partire dal 13/02/2006 e periodici (art. 14fino al 31/12/2006 le modalità per l’attuazione del lavoro a turni per l’area Collaudi, d.lgs. n. 66 applicate a tutti i singoli lavoratori nominativamente di volta in volta avviati al lavoro a turni e per il solo periodo di prestazione del 2003)singolo lavoratore avviato al lavoro a turni, si applicano saranno le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003seguenti.

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