Tutela dei dipendenti portatori di handicap Clausole campione

Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. (art. 12 CCNL integrativo del 16/5/2001) (art. 22bis, CCNL integrativo del 22/10/1997) (art. 3 CCNL integrativo 16/5/2001) (art. 13 CCNL integrativo del 16/5/2001) (art. 14 CCNL integrativo del 16/5/2001) (art. 26 CCNL del 14/9/2007) (art. 27 CCNL 16/2/1999; art. 28, comma 4, CCNL 14/9/2007) (art. 4 CCNL integrativo 16/5/2001) (art. 28 bis introdotto dall’art. 5, CCNL integrativo del 22/10/1997)
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Ai lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in materia previste dalla legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le specifiche norme del presente articolo.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. (art. 15 CCNL integrativo del 20/09/2001)
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Con riferimento ai lavoratori portatrici o portatori di handicap, per tutto quanto non previsto dal CCNL, si rinvia espressamente alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1 . IN ATTUAZIONE DELL' ART. 18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 AGOSTO 1988, N. 395 , ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA RIABILITAZIONE ED IL RECUPERO DI DIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SIA STATA ATTESTATA, DA UNA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA O DA STRUTTURA ASSOCIATIVE CONVENZIONATE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI VIGENTI, LA CONDIZIONE DI PORTATORE DI HANDICAP E CHE DEBBANO SOTTOPORSI AD UN PROGETTO TERAPEUTICO DI RIABILITAZIONE, PREDISPOSTO DALLE STRUTTURE MEDESIME, SONO STABILITE LE SEGUENTI MISURE DI SOSTEGNO SECONDO LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROGETTO:
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. In attuazione dell'art.18 del D.P.R.23 agosto 1988, n.395 e dell'art.26 del D.P.R.3 agosto 1990, n.333, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Al fine di facilitare, ai sensi delle disposizioni della legge 68/99, l’inserimento e l’utilizzazione dei portatoti di handicap in ambito aziendale, l’Azienda ne favorirà la collocazione mirata sia ai fini lavorativi che d’integrazione socio-lavorativa. Si rimanda a quanto contenuto nell’art. 15 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. (Art. 12 ccnl integrativo 1998/01)
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Dopo l’art. 65 (Tutela di persone in particolari condizioni psicofisiche) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente: