TUTELA DEL SEGNALANTE. Somec S.p.A. garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti che siano da chiunque posti in essere in ragione della Segnalazione (indipendentemente dal fatto che la stessa si riveli fondata), quali, a titolo esemplificativo: licenziamento; sospensione; retrocessione; demansionamento; perdita dei benefici; trasferimento ingiustificato; mobbing; molestie sul luogo di lavoro; qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro peggiorative o intollerabili. In particolare: - il Segnalante può – in proprio o tramite la propria organizzazione sindacale di riferimento – denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, qualunque azione discriminatoria che dovesse subire in seguito all’avvenuta Segnalazione; - è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante; - sono nulli anche qualunque mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, la L. 179/2017 prevede che sia onere del datore di lavoro dimostrare che l’adozione di tali misure siano fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa. Verranno, altresì, prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime. Tuttavia, le Segnalazioni anonime recano con sé il rischio che non sia possibile svolgere più approfondite indagini per chiarire gli eventi ed eventualmente condurre all’adozione di provvedimenti, non solo sanzionatori, ma, ove occorra, anche di denuncia alle autorità. Pertanto, ove possibile, si raccomanda di firmare le Segnalazioni. Infatti, tutte le informazioni ricevute nell’ambito della Segnalazione saranno trattate dai Riceventi di volta in volta coinvolti in modo riservato evitando che soggetti terzi ne possano venirne a conoscenza. In particolare, i fatti oggetto della Segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado di rivelare o ricostruirne l’identità) non saranno diffusi dall’Organismo di Xxxxxxxxx, il quale potrà condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto all’Organismo di Vigilanza di comunicare il nome del Segnalante, con le limitate eccezioni di seguito individuate: la rivelazione del nome del Segnalante sia ritenuta imprescindibile nell’ambito delle indagini interne in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, fermo in ogni caso chetale rivelazione debba avvenire adottando misure di protezione adeguate volte ad impedirne la diffusione; alla presenza di eventuali indagini o procedimenti avanti all’autorità giudiziaria; qualora emerga che la Segnalazione fosse consapevolmente infondata ovvero riferita a soggetti che il Segnalante sapeva essere estranei ai fatti oggetto della Segnalazione, nel caso in cui la Segnalazione abbia portato all’adozione a carico di soggetti estranei di provvedimenti disciplinari o all’instaurazione contro di essi di un procedimento avanti all’autorità giudiziaria.
Appears in 1 contract
Samples: Whistleblowing Procedure
TUTELA DEL SEGNALANTE. Somec S.pL’identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile in capo allo stesso una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.A. garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva ). In caso di Segnalazione non anonima, l’identità del Segnalante non può essere rivelata salvo suo espresso consenso. Tutte le Funzioni aziendali che sono eventualmente coinvolte nella gestione di tale tipo di Segnalazione sono tenute alla massima riservatezza di tali informazioni ivi contenute e all’identità del Segnalante. La violazione della riservatezza in ordine all’identità del Segnalante costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Sanzionatorio. Il procedimento disciplinare e le sanzioni eventualmente conseguenti sono coerenti con le procedure aziendali in materia, nonché con le previsioni del CCNL di riferimento. Sono fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente. Nei confronti del dipendente che effettua una Segnalazione ai sensi della presente Procedura sono vietati atti di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti che siano da chiunque posti in essere in ragione della Segnalazione (indipendentemente dal fatto che la stessa indiretti, nei confronti del Segnalante/dipendente per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Per misure discriminatorie e ritorsive si riveli fondata), qualiintendono, a titolo esemplificativoesemplificativo e non esaustivo: licenziamento; sospensione; retrocessione; , demansionamento; perdita dei benefici; trasferimento ingiustificato; mobbing; , iniziative disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro; qualsiasi altro tipo di comportamento o altre interferenze che determini rendano le condizioni di lavoro peggiorative intollerabili o intollerabilicomunque immotivatamente gravose. In particolare: - il Segnalante L’adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dei Segnalanti/dipendenti può – in proprio o tramite la propria organizzazione sindacale di riferimento – denunciare all'Ispettorato nazionale essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del lavoroLavoro, per i provvedimenti di propria competenza, qualunque azione discriminatoria oltre che dovesse subire in seguito all’avvenuta Segnalazione; - è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del dal Segnalante; - /dipendente anche dall’organizzazione sindacale eventualmente indicata dal Segnalante/dipendente medesimo. Tali misure sono nulli anche qualunque mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, la L. 179/2017 prevede che sia onere del datore di lavoro dimostrare che l’adozione di tali misure siano fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa. Verranno, altresì, prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime. Tuttavia, le Segnalazioni anonime recano con sé il rischio che non sia possibile svolgere più approfondite indagini per chiarire gli eventi ed eventualmente condurre all’adozione di provvedimenti, non solo sanzionatori, ma, ove occorra, anche di denuncia alle autorità. Pertanto, ove possibile, si raccomanda di firmare le Segnalazioni. Infatti, tutte le informazioni ricevute nell’ambito della Segnalazione saranno trattate dai Riceventi di volta in volta coinvolti in modo riservato evitando che soggetti terzi ne possano venirne a conoscenza. In particolare, i fatti oggetto della Segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado di rivelare o ricostruirne l’identità) non saranno diffusi dall’Organismo di Xxxxxxxxx, il quale potrà condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto all’Organismo di Vigilanza di comunicare il nome del Segnalante, con le limitate eccezioni di seguito individuate: la rivelazione del nome del Segnalante sia ritenuta imprescindibile nell’ambito delle indagini interne in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, fermo in ogni caso chetale rivelazione debba avvenire adottando misure sempre nulle. Medas, coerentemente con le previsioni di protezione adeguate volte ad impedirne la diffusione; cui alla presenza Legge sul Whistleblowing, si riserva il diritto di eventuali indagini o procedimenti avanti all’autorità giudiziaria; qualora emerga che la Segnalazione fosse consapevolmente infondata ovvero riferita a soggetti che il Segnalante sapeva essere estranei ai fatti oggetto della Segnalazione, nel caso in cui la Segnalazione abbia portato all’adozione a carico di soggetti estranei di provvedimenti adottare le opportune azioni disciplinari o all’instaurazione sanzionatorie nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti discriminatori o ritorsivi contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di essi tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di un procedimento avanti all’autorità giudiziarianatura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. Resta inteso che Medas potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, ogni altra ipotesi di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto del Whistleblowing.
Appears in 1 contract
Samples: Whistleblowing Procedure
TUTELA DEL SEGNALANTE. Somec S.p.A. garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva L’identità del segnalante è protetta in ogni contesto a partire dal momento della segnalazione: tutti coloro che ricevono o comportamenti diretti o indiretti che siano da chiunque posti sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. In merito si applicano le disposizioni dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale:
a. nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere in ragione della Segnalazione (indipendentemente dal fatto rivelata, senza il suo consenso, sempre che la stessa si riveli contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
b. qualora la contestazione sia fondata), qualiin tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato;
c. la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. La predetta tutela è rivolta esclusivamente al dipendente pubblico e trova un limite nei casi di “responsabilità a titolo esemplificativo: licenziamento; sospensione; retrocessione; demansionamento; perdita dei benefici; trasferimento ingiustificato; mobbing; molestie sul luogo di lavoro; qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro peggiorative calunnia o intollerabili. In particolare: - il Segnalante può – in proprio diffamazione o tramite la propria organizzazione sindacale di riferimento – denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, qualunque azione discriminatoria che dovesse subire in seguito all’avvenuta Segnalazione; - è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante; - sono nulli anche qualunque mutamento di mansioni lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2103 c.c.dell’articolo 2043 del Codice Civile”, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, la L. 179/2017 prevede che sia onere del datore di lavoro dimostrare che l’adozione di tali misure siano fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa. Verranno, altresì, prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime. Tuttavia, le Segnalazioni anonime recano con sé il rischio che non sia possibile svolgere più approfondite indagini per chiarire gli eventi ed eventualmente condurre all’adozione di provvedimenti, non solo sanzionatori, ma, ove occorra, anche di denuncia alle autorità. Pertanto, ove possibile, si raccomanda di firmare le Segnalazioni. Infatti, tutte le informazioni ricevute nell’ambito della Segnalazione saranno trattate dai Riceventi di volta in volta coinvolti in modo riservato evitando che soggetti terzi ne possano venirne a conoscenza. In particolare, i fatti oggetto della Segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado di rivelare o ricostruirne l’identità) non saranno diffusi dall’Organismo di Xxxxxxxxx, il quale potrà condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto all’Organismo di Vigilanza di comunicare il nome del Segnalante, con le limitate eccezioni di seguito individuate: la rivelazione del nome del Segnalante sia ritenuta imprescindibile nell’ambito delle indagini interne in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, fermo in ogni caso chetale rivelazione debba avvenire adottando misure di protezione adeguate volte ad impedirne la diffusione; alla presenza di eventuali indagini o procedimenti avanti all’autorità giudiziaria; qualora emerga che la Segnalazione fosse consapevolmente infondata ovvero riferita a soggetti che il Segnalante sapeva essere estranei ai fatti oggetto della Segnalazione, nel caso in cui la Segnalazione abbia portato all’adozione segnalazione riporti informazioni false o rese con dolo o colpa grave. Poiché l’accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, si ritiene presunta la buona fede, salvo non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla segnalazione, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave. In ogni caso, qualora nel corso dell’accertamento dei fatti denunciati, dovessero emergere elementi idonei a carico dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste dall’articolo 00 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000 (xxx inclusa la garanzia della riservatezza della identità) non trovano applicazione. Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti estranei e ogni altra ipotesi di provvedimenti disciplinari utilizzo improprio o all’instaurazione contro di essi intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. La trasmissione della segnalazione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un procedimento avanti all’autorità giudiziariasoggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Appears in 1 contract
Samples: Whistleblowing Policy
TUTELA DEL SEGNALANTE. Somec S.p.A. garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva È fatto espresso divieto dalla legge6 compiere atti di ritorsione o comportamenti di discriminazione, diretti o indiretti che siano da chiunque posti in essere in ragione della Segnalazione (indipendentemente dal fatto che la stessa si riveli fondata)indiretti, qualinei confronti del segnalante per motivi collegati, a direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo esemplificativo: licenziamento; sospensione; retrocessione; demansionamento; perdita dei benefici; trasferimento ingiustificato; mobbing; molestie sul luogo di lavoro; qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro peggiorative o intollerabili. In particolare: - il Segnalante può – in proprio o tramite la propria organizzazione sindacale di riferimento – denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoromeramente esemplificativo e non esaustivo, per i provvedimenti di propria competenza, qualunque azione discriminatoria che dovesse subire in seguito all’avvenuta Segnalazione; - è nullo sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante; - sono nulli anche qualunque soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c.del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalantesegnalante. In caso La Società - conformemente a quanto previsto dalla D. Lgs. 24/2023 e dalla Procedura di controversie legate all'irrogazione Gruppo “Whistleblowing” - tutela i segnalanti da tali atti e adotta misure sanzionatorie nei confronti di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione chi viola le misure di tutela del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, la L. 179/2017 prevede che sia onere del datore di lavoro dimostrare che l’adozione di tali misure siano fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa. Verranno, altresì, prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime. Tuttavia, le Segnalazioni anonime recano con sé il rischio che non sia possibile svolgere più approfondite indagini per chiarire gli eventi ed eventualmente condurre all’adozione di provvedimenti, non solo sanzionatori, ma, ove occorra, anche di denuncia alle autorità. Pertanto, ove possibile, si raccomanda di firmare le Segnalazioni. Infatti, tutte le informazioni ricevute nell’ambito della Segnalazione saranno trattate dai Riceventi di volta in volta coinvolti in modo riservato evitando che soggetti terzi ne possano venirne a conoscenzasegnalante. In particolare, l’OdV e la Funzione Group Corporate Affairs Governance & Compliance di MAIRE agiscono garantendo i fatti oggetto segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicurando la massima riservatezza sull’identità del segnalante, della Segnalazionepersona segnalata e della persona comunque menzionata nella segnalazione, ivi inclusi i nominativi nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini ed evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di gestione delle segnalazioni. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Autorita Nazionale Anticorruzione (“A.NA.C”) dal segnalante. Le tutele di cui al presente paragrafo non sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado garantite quando è accertata, anche con sentenza di rivelare primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o ricostruirne l’identità) non saranno diffusi dall’Organismo di Xxxxxxxxxcalunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, il quale potrà condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento nei casi di indagini e accertamenti sui fatti stessidolo o colpa grave. In particolare, è fatto assoluto divieto all’Organismo di Vigilanza di comunicare il nome del Segnalante, con le limitate eccezioni di seguito individuate: tali ipotesi la rivelazione del nome del Segnalante sia ritenuta imprescindibile nell’ambito delle indagini interne in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, fermo in ogni caso chetale rivelazione debba avvenire adottando misure di protezione adeguate volte ad impedirne la diffusione; alla presenza di eventuali indagini o procedimenti avanti all’autorità giudiziaria; qualora emerga che la Segnalazione fosse consapevolmente infondata ovvero riferita a soggetti che il Segnalante sapeva essere estranei ai fatti oggetto della Segnalazione, nel caso in cui la Segnalazione abbia portato all’adozione a carico di soggetti estranei di provvedimenti disciplinari o all’instaurazione contro di essi di un procedimento avanti all’autorità giudiziariaSocietà irroga una sanzione disciplinare.
Appears in 1 contract
TUTELA DEL SEGNALANTE. Somec S.p.A. garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti Il segnalante che siano da chiunque posti in essere in ragione indica le proprie generalità gode delle seguenti forme di tutela rafforzata, non applicabili ai casi di segnalazione anonima:
I) Tutela della Segnalazione (indipendentemente dal fatto riservatezza: sia con riguardo al nominativo del segnalante che a tutti quegli elementi della segnalazione che, ove disvelati, consentano la sua identificazione. Ciò comporta che la stessa si riveli fondata)segnalazione sia sottratta all’accesso agli atti amministrativi, qualiex art. 22 della legge n. 241 del 1990 e all’accesso civico e generalizzato, ex art 5, commi 1 e 2 del d.lgs. n.33 del 2013. Inoltre: a) nell’ambito di un procedimento penale, la riservatezza sull’identità è garantita fino a titolo esemplificativo: licenziamento; sospensione; retrocessione; demansionamento; perdita dei benefici; trasferimento ingiustificato; mobbing; molestie sul luogo di lavoro; qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro peggiorative o intollerabiliquando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (pertanto il segnalante potrà essere chiamato a testimoniare in dibattimento, nel rispetto del quarto comma dell’art. In particolare: - il Segnalante può – in proprio o tramite la propria organizzazione sindacale di riferimento – denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro111 Cost., per i provvedimenti cui la formazione della prova avviene nel contraddittorio);
b) nell’ambito di propria competenzaun procedimento davanti alla Corte dei conti, qualunque azione discriminatoria che dovesse subire in seguito all’avvenuta Segnalazionela stessa è tutelata sino alla chiusura della fase istruttoria; - è nullo c) nell’ambito di un procedimento disciplinare, l’identità può essere rivelata solo dietro consenso del segnalante.
II) Tutela da misure discriminatorie: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante; - sono nulli anche qualunque mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c.segnalante non può essere sanzionato, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinaridemansionato, licenziato, trasferito, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in ragione della segnalazione. In tal caso gli atti sono nulli e, in caso di licenziamento, è prevista la reintegra nel posto di lavoro. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante, successivi alla presentazione della Segnalazionesono comunicate, la L. 179/2017 prevede che sia onere del datore di lavoro in ogni caso, dallo stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono poste in essere, all’ANAC. Inoltre, in deroga alle regole ordinarie, sarà l’amministrazione a dover dimostrare che l’adozione di tali le misure siano fondate su ritenute ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla Segnalazione stessa. Verrannosegnalazione (mentre il segnalante non dovrà dimostrare il legame tra le stesse e la segnalazione, altresìche sarà presunto).
III) Xxxxxx causa di rivelazione di notizie coperte dal segreto: il segnalante (salvo il caso che sia venuto a conoscenza del segreto in ragione di un rapporto professionale o di assistenza con l’ente, prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime. Tuttavia, le Segnalazioni anonime recano con sé il rischio che non sia possibile svolgere più approfondite indagini per chiarire gli eventi ed eventualmente condurre all’adozione di provvedimenti, non solo sanzionatori, ma, ove occorra, anche di denuncia alle autorità. Pertanto, ove possibile, si raccomanda di firmare le Segnalazioni. Infatti, tutte le informazioni ricevute nell’ambito della Segnalazione saranno trattate dai Riceventi di volta in volta coinvolti in modo riservato evitando che soggetti terzi ne possano venirne a conoscenza. In particolare, i fatti oggetto della Segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti (così come qualunque elemento in grado di rivelare l’impresa o ricostruirne l’identitàla persona fisica interessata) non saranno diffusi dall’Organismo sarà chiamato a rispondere di Xxxxxxxxxun’eventuale violazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio”, il quale potrà condividere le informazioni ricevute solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto all’Organismo di Vigilanza di comunicare il nome del Segnalante, con le limitate eccezioni di seguito individuate: la “rivelazione del nome segreto professionale” e “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” e di violazione del Segnalante sia ritenuta imprescindibile nell’ambito delle indagini interne in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, fermo in ogni caso chetale rivelazione debba avvenire adottando misure dovere di protezione adeguate volte ad impedirne la diffusione; alla presenza di eventuali indagini o procedimenti avanti all’autorità giudiziaria; qualora emerga che la Segnalazione fosse consapevolmente infondata ovvero riferita a soggetti che il Segnalante sapeva essere estranei ai fatti oggetto della Segnalazione, nel caso in cui la Segnalazione abbia portato all’adozione a carico di soggetti estranei di provvedimenti disciplinari o all’instaurazione contro di essi di un procedimento avanti all’autorità giudiziariafedeltà e lealtà.
Appears in 1 contract