Common use of UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI Clause in Contracts

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. 1. Il Committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina, un ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei lavori, coadiuvato da un assistente con funzione di direttore operativo. 2. L’ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori. 3. Il Direttore dei lavori trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori. 4. Il Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità dell’ordine di lavoro e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 5. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 6. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dal Regolamento generale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici