Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative. 1. La amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 26/1993 anche nei seguenti casi: a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice nei modi e nei termini previsti dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993 con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate; c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza. 2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste dall’art.58.8 della l.p. 26/1993.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative. 1. La amministrazione L’Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contrattocontratto di accordo quadro e relativi singoli contratti attuativi, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.pL.P. 26/1993 e ss. 26/1993 mm. e ii., anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti dall’articolo dall’art. 58.4 della l.pL.P. 26/1993 e ss. 26/1993 mm. e ii. con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio delle singole lavorazioni o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavorilavori e/o rispetto ai termini previsti di ultimazione dei singoli interventi, inadempienza inadempienze che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appaltodell’accordo quadro, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo Decreto Legislativo n. 81 del 2008 81/2008 e ss. mm. e ii. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’articolo dall’art. 58.4 della l.pL.P. 26/1993 e ss. 26/1993mm. e ii., la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice Stazione Appaltante è fatta all’appaltatore all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, ritorno o comunicazione via posta elettronica con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/singoli interventi.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori/singoli interventi, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo, per quanto applicabile ai lavori di manutenzione.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà previste dall’art.58.8 dall’art. 58.8 della l.pL.P. 26/1993 e ss. 26/1993.mm. e ii..
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative. 1. La amministrazione aggiudicatrice L’Amministrazione può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 26/1993 anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore Direttore dei lavoriLavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice dall’Amministrazione nei modi e nei termini previsti dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993 dalla normativa vigente con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo D.lgs. n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice dall’Amministrazione è fatta all’appaltatore all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritornoritorno oppure con posta certificata, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice L'Amministrazione nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contrattocontratto dispone, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello secondo quanto stabilito all’articolo 15 del presente Capitolato, lo stato di consistenza dei lavori, all’inventario l’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice dell'Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste dall’art.58.8 della l.p. 26/1993.
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Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative. 1. La amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 26/1993 anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice nei modi e nei termini previsti dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993 dalla normativa vigente con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritornoritorno oppure con posta certificata, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste dall’art.58.8 della l.p. 26/1993.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto