Requisiti di qualificazione. Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si precisa che:
A. La certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del...
Requisiti di qualificazione. Gli operatori economici devono autocertificare il possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria richiesta per i lavori in oggetto. E' ammesso l'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice, ai sensi dell'art. 146 del Codice stesso.
Requisiti di qualificazione. Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di qualificazione. Dichiarazione inerente al possesso dell'iscrizione presso la CCIAA per attività adeguata a quella oggetto del presente appalto. Potrà, inoltre, essere resa dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata: - da una SOA, regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 34/2000, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata; - dall’Albo Regionale Appaltatori di OO. PP., ex L. R. 09.08.2002, n. 14, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata. Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione (S.O.A. o A.R.A.) devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio.
Requisiti di qualificazione. Relativamente categorie di lavori individuate al par. V, i requisiti di qualificazione sono i seguenti:
Requisiti di qualificazione. (xxxxxxx, a pena di esclusione, la casella corrispondente a quanto si dichiara)
Requisiti di qualificazione. E’ richiesto il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, relativa alla categoria OG12 almeno in classifica III-bis. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
Requisiti di qualificazione. Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di gara è richiesto il possesso di idonea autorizzazione/assenso all’esercizio di attività. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare. assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché avvenuta comunicazione all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS della nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza.
Requisiti di qualificazione. I requisiti di ordine generale e speciale per la qualificazione dell’offerente sono puntualmente elencati nel successivo paragrafo “Requisiti di qualificazione”, indicati comunque anche nel bando di gara pubblicato tra l’altro sul sito xxx.xxxxx.xxx ed inserito anche nell’area: collaborazione appalto 2100003031 / documentale / area esterna / documentazione generale.
Requisiti di qualificazione requisiti di ordine generale: ► insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è di- sposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati: - titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; - socio o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; - soci accomandatari o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l’esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci. Ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali discipli- nati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e precisamente: