(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star ) Clausole campione

(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star ). 1. All’atto della domanda di ammissione ovvero successivamente alla quotazione, l’emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo il modello di domanda riportato nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nei commi seguenti. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con il provvedimento di ammissione alle negoziazioni ovvero con successivo provvedimento. 2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3; b) devono essere diffuse tra il pubblico almeno per la percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Nel computo della percentuale si seguono le modalità di cui all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b). 3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: a) rendere disponibile al pubblico la relazione trimestrale entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre dell’esercizio; b) avere l’ultimo esercizio annuale corredato di un giudizio positivo della società di revisione; c) non avere l’attivo di bilancio ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura preponderante, dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato; d) trasmettere i dati di bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, a Borsa Italiana secondo il formato elettronico dalla stessa predisposto e comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai dati di bilancio dall’assemblea dei soci; e) rendere disponibile sul proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, nonché l’informativa di cui all’articolo 114, comma 1 e 3, Testo Unico della Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana nelle Istruzioni. Le informazioni dovranno essere rese disponibili sul sito secondo il formato indicato da Borsa Italiana, anche in lingua inglese; f) non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati; g) aver individuato all’interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato (investor relator) che abbia come incarico specifico la gestione dei rapporti con gli investitori; h) avere...

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