Ulteriori spese indennizzabili Clausole campione

Ulteriori spese indennizzabili. La Società inoltre indennizza: a) le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione. b) le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 1.000,00. c) le spese di rifacimento dei documenti personali (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) sottratti all’Assicurato sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. d) le spese per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti per qualità, nonché le spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso all’abitazione, anche se attuato con scasso, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. e) le spese conseguenti a sinistro che abbia interessato la partita “Contenuto – Valori – Documenti” documentate e sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento, fino al 10% dell’importo liquidato, a titolo di indennità aggiuntiva, allo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione: - impianto di allarme. - porta blindata
Ulteriori spese indennizzabili. La Società inoltre indennizza: a) le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione. b) le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 1.000,00. c) le spese di rifacimento dei documenti personali (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) sottratti all’Assicurato sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. d) le spese per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti per qualità, nonché le spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso all’abitazione, anche se attuato con scasso, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. e) le spese conseguenti a sinistro che abbia interessato la partita “Contenuto – Valori – Documenti” documentate e sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento, fino al 10% dell’importo liquidato, a titolo di indennità aggiuntiva, allo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione: - impianto di allarme. - porta blindata. Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l’indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita “Contenuto – Valori – Documenti” e non potrà superare il limite di: Sono esclusi i danni ai preesistenti impianti di allarme e porte blindate, previsti dall’art. 6 “Danneggiamenti, compresi atti vandalici” (lettera d) e dall’art. 7 “Guasti cagionati dai ladri” (lettera a). f) le spese (per colf, artigiani, ecc.), sostenute per il riassetto dei locali e del loro contenuto, in caso di evento indennizzabile a termini di polizza da cui sia derivato un danno al contenuto dell’abitazione di almeno euro 1.000,00, fino al 10% del danno, con il massimo di euro 250,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, se assicurata l’abitazione principale.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Limite di indennizzo La somma indicata al Punto 4 del Modulo.

  • Ulteriori disposizioni 10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo quadro. 10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro sono a carico dell’aggiudicatario. 10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, co. 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.