Spese supplementari Clausole campione

Spese supplementari. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro, le spese supplementari sostenute per: demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità. rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto/Contenuto PRA laddove sia necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente.
Spese supplementari. Qualora il viaggio di rientro non sia necessario e il viaggio intrapreso possa proseguire immediatamente in seguito all’insorgere dell’evento o qualora si rendano necessarie delle modifiche dell’itinerario di viaggio, fino a un massimo di CHF 3’000 per persona assicurata per spese supplementari relative a trasporto, vitto e alloggio. durante il viaggio o ne causano l’interruzione?
Spese supplementari. La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite indicato in scheda di polizza, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute durante il periodo dell'indennizzo per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed é comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 (sei) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’articolo “Assicurazione parziale” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione Incendio”, pertanto si intende prestata a primo rischio. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite indicato in scheda di polizza.
Spese supplementari. Entro 45 giorni dalla data del Sinistro, Poste Assicura rimborsa le spese documentate sostenute a seguito del Furto per: Sono esclusi i danni preesistenti.
Spese supplementari. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza Generali Italia S.p.A. paga anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati in polizza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6 della Sezione Norme operanti in caso di Sinistro, le spese per: - spostare, ricollocare e immagazzinare le merci, l’attrezzatura, l’arredamento quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell’industria (o laboratorio) individuata in polizza colpiti da sinistro, sino alla concorrenza di euro 5.000,00; - demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro sino a concorrenza di Euro 10.000,00.
Spese supplementari. Qualora la persona assicurata debba rimanere ricoverata in ospedale all’estero per oltre sette giorni, AGA organizza e paga un viaggio di visita xx xxxxxx per al massimo due parenti stretti, del valore del viaggio prenotato, nonché i costi aggiuntivi di ristorazione e le spese di trasporto all’estero fino a un massimo di CHF 5’000 per evento.
Spese supplementari. Qualora la persona assicurata debba rimanere ricoverata in ospedale all’estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine, del valore del viaggio prenotato, nonché i costi aggiuntivi di ristorazione e le spese di trasporto all’estero fino a un massimo di CHF 5’000 per evento.
Spese supplementari. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 1 – Oggetto dell’assicurazione e alle Condizioni Integrative (sempre operanti), la Compagnia rimborsa, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione per: • demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e autorizzata discarica i residui del sinistro; • rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi; • onorari dei consulenti incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo; • i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi sempreché il fabbricato assicurato sia di proprietà del Contraente e da questi locato; • mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi; • gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull‘Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell‘atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La Compagnia rimborsa inoltre le maggiori spese debitamente documentate, sostenute: • per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l’autorità lo imponga, in quanto tali precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso; • nel caso di sinistro che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’esercizio assicurato, le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di...
Spese supplementari. In caso di sinistro indennizzabile, Poste Assicura rimborsa all’assicurato anche le spese supplementari sostenute per: dall’assicurato o da terzi per limitare il danno. Sono incluse le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 del Codice civile. In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 15.000 euro per sinistro. l’acqua o l’energia elettrica (per esempio: contatori, quadri elettrici di controllo) all’Abitazione. In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 2.500 euro per sinistro. condizionamento dell’Abitazione. In questo caso il Limite di indennizzo è il 1.000 euro; all’importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per singolo sinistro. Sono esclusi tutti i danni da inquinamento. In questo caso il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all’importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per singolo sinistro. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati. di eventi accidentali non previsti in questa copertura. Sono inclusi i costi di trasporto e installazione. Sono escluse scheggiature, rigature, screpolature e ogni altra spesa o danno indiretto. I danni a lastre e specchi sono anche esclusi se: sono danni accaduti in occasione di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate sono danni per restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze le lastre non erano integre e senza difetti per errata installazione o vizio di costruzione all’inizio della copertura. Il Limite di indennizzo per sostituire lastre e specchi di vetro è di 2.000 euro per Anno Assicurativo; all’importo del danno viene detratta la Franchigia di 200 euro per singolo sinistro. • siano accertate dall’azienda di distribuzione o certificata da tecnico specializzato e autorizzato a effettuare i controlli • blocchino l’erogazione del gas. Sono incluse le spese: per riparare e sostituire tubazioni e raccordi che hanno dato origine alla dispersione strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti dell’Abitazione. Sono escluse le spese per rendere gli impianti conformi alle normative vigenti. Il Limite di indennizzo per ricercare e riparare le dispersioni di gas è di 2.500 euro per sinistro...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.