Common use of VALUTAZIONI CONCLUSIVE Clause in Contracts

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 46. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate dalle società del Gruppo Telepass in ordine alla legittimazione di A.N.A.P.A., quale associazione di categoria professionale, a richiedere l’intervento dell’Autorità. 47. Con riferimento al ruolo svolto sia da TE che da TB nell’attuazione della pratica, si osserva quanto segue: Telepass ha diffuso le informazioni sul servizio di preventivazione e di collocamento delle polizze Rc Auto, mentre Telepass Broker è incaricata della distribuzione dei prodotti assicurativi per gli utenti Telepass e, pertanto, beneficia direttamente degli effetti della condotta in esame. Pertanto, entrambe le società sono da ritenersi responsabili per la realizzazione della pratica commerciale in esame. 48. Ciò posto, il presente provvedimento concerne le modalità informative sull’utilizzo, per la profilazione degli utenti e per finalità di marketing, dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo tramite l’APP Telepass, i criteri e i parametri di riferimento seguiti per proporre preventivi e vendere prodotti assicurativi RC Auto. 49. In base alle risultanze istruttorie si evidenziano le seguenti criticità: 50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con 51. Tale circostanza confonde gli utenti in ordine al tipo d’informazioni acquisite dai professionisti: da un lato, il consumatore riceve alcune informazioni sul livello di riservatezza dei dati personali, mentre dall’altro lato non apprende chiaramente quali siano le modalità di gestione, di conservazione e di utilizzo dei suoi dati. Per il resto, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio di preventivazione si limita a enfatizzare la semplicità e velocità, nonché la convenienza della procedura e della visualizzazione del preventivo della polizza RC Auto sull’App, potendosi poi acquistare il prodotto direttamente tramite l’APP usufruendo inoltre di uno sconto particolare36. 52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepass, la circostanza che in sede di presentazione del servizio il consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano un processo di ‘patrimonializzazione’ dei dati assoggettati a sfruttamento economico, di cui l’utente finale deve venire a conoscenza37. 53. I dati dei clienti vengono conservati fino ai 13 mesi successivi alla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione espressa38. TE e TB hanno dunque tutto il tempo di sfruttare e di gestire in via autonoma e indipendente i dati dei clienti sotto l’aspetto commerciale. 54. Prive di pregio sono le argomentazioni sollevate dalle società TE e TB in ordine alla possibilità per l’interessato di opporsi in qualunque momento alla ricezione di comunicazioni di natura commerciale e/o promozionale, attraverso varie modalità. Al riguardo, è possibile sostenere che gli strumenti messi a disposizione per opporsi a ricevere comunicazioni promozionali (quali gli indirizzi e-mail, riportati nell’informativa privacy, e il link unsubscribe presente nelle singole e-mail ricevute) afferiscono ad aspetti strumentali, riconducibili alla sfera di disponibilità dei dati personali dei consumatori, che esulano dall’ambito di una corretta e trasparente informativa da diffondere ai consumatori per allertarli dell’eventuale sfruttamento commerciale dei dati forniti utilizzando il servizio, ponendosi anzi in un momento successivo a quello in cui tale informativa dovrebbe essere prodotta. 55. Infine, non può essere accolta l’argomentazione sollevata dai professionisti circa l’indiscussa avvedutezza e consapevolezza del consumatore medio in ordine al livello di percezione dell’utilizzo commerciale dei dati dallo stesso forniti, in quanto come sostenuto da consolidata giurisprudenza “La qualifica di consumatore medio deve essere, anche, rapportata al contesto di diffusione dei messaggi e alla tipologia di prodotto e quindi, in particolare nei settori ad alta evoluzione tecnologica e nel contesto di nuovi e diversificati servizi, i consumatori possono essere non dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare e fronteggiare l'esistenza di pericoli connessi alla loro fruizione”39. Nel caso di specie, proprio la nuova modalità distributiva utilizzata dalle società del Gruppo Telepass attraverso il proprio applicativo, tecnologicamente avanzato, determina la necessità di un maggior rigore informativo a carico delle suindicate società nei confronti dei consumatori. 56. Con riferimento alle integrazioni informative da ultimo apportate dalle società TE e TB in ordine al trattamento dei dati dei clienti, vale osservare che esse risultano idonee a risolvere i profili di criticità sopra evidenziati40. 36 [Doc. 24: cfr. i claim che invogliano a effettuare il preventivo enfatizzando la semplicità, velocità e convenienza economica nell’aderire alla polizza RC Auto tramite l’APP di Telepass: “proteggi la tua auto con la forza di un solo dito”, invitando a effett uare un preventivo, “Hai una polizza in scadenza? Fai un preventivo”, nonché “acquista l’RC auto in modo semplice, veloce e conveniente, in più hai fino al 10% di sconto”.] 37 [Tar Lazio, 10 gennaio 2020, nn. 260, 261: “A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della pe rsonalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati. Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”. (…) La possibilità di uno sfruttamento economico del dato personale nell’ambito delle piattaforme social e la conseguente necessità di tutelare il consumatore che le utilizzi non può neppure de finirsi (…) un concetto del tutto innovativo, frutto di una interpretazione “estensiva” di norme sanzionatorie, come tale contraria al principio di prevedibilità”.] 38 [Doc. 15 All. A: risposta alla richiesta di informazioni dell’avvio, in cui è stato dichiarato che “con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, […] svolti sulla base di un legittimo interesse, i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso e per i successivi 13 mesi dalla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione al trattamento”, pag. 6-7.] 39 [Cfr. Tar Lazio, 9 settembre 2015, n. 11122, e Consiglio di Stato, 17 febbraio 2012, n. 853.] 40 [Doc. 52 (versione accessibile del doc. 48): memorie conclusive delle società del Gruppo Telepass. ] 57. I clienti non hanno alcuna cognizione dell’effettiva rappresentatività delle compagnie di assicurazioni RC Auto oggetto di preventivazione. Sull’APP e sul sito sono unicamente riportati i loghi dei partner, ma alcuni di essi ([Omissis] e [Omissis]) sono dei meri intermediari assicurativi che agiscono come agenti mandatari di non individuate “Compagnie emittenti”. Inoltre, non vi è alcuna informazione sui criteri ed i parametri in base ai quali è selezionato il preventivo proposto. 58. Dalla documentazione contrattuale in atti, infatti, emergono due elementi di incertezza sui preventivi ottenibili tramite App di TE: (i) l’utente, al momento del preventivo, non conosce l’effettivo perimetro delle compagnie oggetto di confronto, tenuto conto che i principali partner assicurativi di TB ([Omissis] e [Omissis]) operano per conto di non bene identificate ‘Compagnie emittenti’; (ii) i preventivi ottenibili sono il risultato di un algoritmo, il cui funzionamento non è specificato al consumatore, che seleziona la polizza con il premio RC Auto più contenuto a parità di massimale minimo offerto da ciascun partner. 59. Inoltre, gli atti del fascicolo evidenziano l’esistenza di una specifica opzione commerciale di preferenza accordata a [Omissis] ed [Omissis] nel proporre attraverso l’APP di Telepass le polizze RC Auto degli stessi partner in fase di rinnovo da parte dei clienti già acquisiti tramite la piattaforma di Telepass, anche in presenza di soluzioni meno onerose da parte di altri operatori41. Tale opzione, in grado evidentemente di influenzare le scelte dei consumatori interessati, non viene affatto resa nota agli stessi. 60. Le integrazioni informative inserite da ultimo nel processo di preventivazione appaiono colmare le lacune rilevate in ordine ai criteri di selezione dei preventivi e al perimetro delle Compagnie partner42. 61. In conclusione, le condotte descritte sub lett. a) e b), appaiono integrare una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto sono state fornite informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta e trattamento dei dati degli utenti, da parte di Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A., e sulle modalità di preventivazione, con l’effetto di indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

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Samples: Telepass/Accordo Prima Assicurazione

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 4675. In xxx xxxxxxxxxxxPreliminarmente si ricorda come il presente procedimento sia stato avviato ai sensi sia della disciplina nazionale a tutela della concorrenza, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate per quanto concerne la valutazione del modello contrattuale notificato da Sagit, sia della disciplina comunitaria, con riguardo alla verifica dell’impatto complessivo sul mercato di riferimento dei contratti posti in essere dalle società del Gruppo Telepass in ordine alla legittimazione di A.N.A.P.A.Sagit, quale associazione di categoria professionaleNestlè, a richiedere l’intervento dell’AutoritàSammontana e Xxxxxx. 4776. Con riferimento all’oggetto della presente istruttoria si osserva che, come già illustrato, il sistema distributivo del gelato industriale da impulso in Italia è incentrato su tre livelli di esclusive che interessano i concessionari, i punti vendita e i frigocongelatori. 77. In particolare, l’esclusiva con i concessionari sembra rispondere alle politiche commerciali delle imprese che affidano al ruolo svolto sia da TE che da TB nell’attuazione della praticadistributore non solo l’attività di distribuzione propriamente detta, ma tutte le relazioni commerciali con i clienti finali; l’esclusiva serve dunque a creare un forte legame fra produttore e distributore per assicurare gli sforzi di quest’ultimo nelle politiche commerciali del produttore, in sostituzione di una struttura distributiva integrata. 78. Anche con riferimento alla freezer exclusivity, si osserva quanto segue: Telepass ha diffuso le informazioni sul servizio che essa appare volta a proteggere un investimento effettuato dal produttore da effetti di preventivazione e di collocamento delle polizze Rc Auto, mentre Telepass Broker è incaricata della distribuzione free riding dei prodotti assicurativi per gli utenti Telepass e, pertanto, beneficia direttamente degli effetti della condotta in esame. Pertanto, entrambe le società sono da ritenersi responsabili per la realizzazione della pratica commerciale in esame. 48. Ciò posto, il presente provvedimento concerne le modalità informative sull’utilizzo, per la profilazione degli utenti e per finalità di marketing, dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo tramite l’APP Telepass, i criteri e i parametri di riferimento seguiti per proporre preventivi e vendere prodotti assicurativi RC Auto. 49. In base alle risultanze istruttorie si evidenziano le seguenti criticità: 50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con 51concorrenti. Tale circostanza confonde gli utenti clausola non elimina di per sé la possibilità di disporre di due freezer in ordine al tipo d’informazioni acquisite dai professionisti: da un latouno stesso punto vendita, il consumatore riceve alcune informazioni sul livello di riservatezza dei dati personalidinamica che sembra essersi significativamente manifestata negli ultimi anni, mentre dall’altro lato non apprende chiaramente quali siano le modalità di gestionefavorita peraltro anche dall’evoluzione tecnologica sui congelatori stessi, di conservazione che hanno dimensioni varie e di utilizzo dei suoi datianche limitate. Per il restoInoltre, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio di preventivazione si limita a enfatizzare la semplicità e velocità, nonché la convenienza della procedura e della visualizzazione del preventivo della polizza RC Auto sull’App, potendosi poi acquistare il prodotto direttamente tramite l’APP usufruendo inoltre di uno sconto particolare36. 52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepass, rileva la circostanza che per cui i contratti di comodato hanno una durata sostanzialmente breve (1 anno) o indeterminata ma con possibilità di risoluzione, previo mero preavviso, senza necessità di pagare alcuna penale in sede caso di presentazione risoluzione prima della scadenza naturale del servizio il consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano un processo di ‘patrimonializzazione’ dei dati assoggettati a sfruttamento economico, di cui l’utente finale deve venire a conoscenza37. 53. I dati dei clienti vengono conservati fino ai 13 mesi successivi alla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione espressa38. TE e TB hanno dunque tutto il tempo di sfruttare e di gestire in via autonoma e indipendente i dati dei clienti sotto l’aspetto commerciale. 54. Prive di pregio sono le argomentazioni sollevate dalle società TE e TB in ordine alla possibilità per l’interessato di opporsi in qualunque momento alla ricezione di comunicazioni di natura commerciale e/o promozionale, attraverso varie modalità. Al riguardo, è possibile sostenere che gli strumenti messi a disposizione per opporsi a ricevere comunicazioni promozionali (quali gli indirizzi e-mail, riportati nell’informativa privacy, e il link unsubscribe presente nelle singole e-mail ricevute) afferiscono ad aspetti strumentali, riconducibili alla sfera di disponibilità dei dati personali dei consumatoricontratto, che esulano dall’ambito di una corretta e trasparente informativa da diffondere ai consumatori per allertarli dell’eventuale sfruttamento commerciale dei dati forniti utilizzando il servizio, ponendosi anzi in un momento successivo a quello in cui tale informativa dovrebbe essere prodotta. 55. Infine, non può essere accolta l’argomentazione sollevata dai professionisti circa l’indiscussa avvedutezza e consapevolezza del consumatore medio in ordine al livello di percezione dell’utilizzo commerciale dei dati dallo stesso fornitirende poco vincolante la clausola medesima, in quanto come sostenuto da consolidata giurisprudenza l’esercente commerciale può sempre chiedere la rimozione del frigocongelatore e stipulare un nuovo contratto di comodato con un altro produttore. 79. Quanto al contratto con clausola di esclusiva con i punti vendita, le Parti hanno affermato che lo stesso garantisce al produttore una rete di distributori La qualifica dedicati” rispetto ai quali risulta più agevole pianificare sia la distribuzione che la produzione del gelato. 80. Alla luce delle modifiche che Sagit ha apportato al modello di consumatore medio contratto di fornitura in esclusiva notificato, la valutazione della portata effettiva in termini concorrenziali di tale modello deve essereessere effettuata prendendo in considerazione la posizione di Sagit sul mercato interessato, anche, rapportata al contesto di diffusione nonché l’estensione con cui la stessa impresa applicherà il contratto rispetto all’insieme dei messaggi e alla tipologia di prodotto e quindisuoi punti vendita, in particolare nei settori ad alta evoluzione tecnologica una analisi che tenga conto del contesto economico e nel contesto delle dinamiche di mercato. 81. Una rete di relazioni contrattuali di esclusiva poste in essere da tutti gli operatori attivi nella fase della produzione con una pluralità di distributori al dettaglio impedisce l’entrata sul mercato di nuovi e diversificati serviziconcorrenti qualora la sua estensione (in termini di numero di punti vendita vincolati) sia tale da rendere impossibile, i consumatori possono essere non dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare e fronteggiare l'esistenza un potenziale nuovo entrante, l’organizzazione di pericoli connessi alla loro fruizione”39una rete distributiva di ampiezza sufficiente a consentire lo sviluppo di un livello minimo efficiente di attività, data la tecnologia impiegata nel xxxxxxx00. 82. Nel caso di specie, proprio Sagit risulta leader di mercato con una quota, stabilmente detenuta nel corso degli ultimi anni, pari al [50-60%]circa sia in volume che in valore. In merito all’applicazione del contratto di esclusiva, si osserva che Sagit, parimenti ad una tendenza generale del mercato, ha registrato nel periodo 1996-2001 una contrazione del numero dei contratti in esclusiva che sono passati dal 67% al 51% dei punti vendita da essa serviti (interessando, in tal modo, circa il [30-40%]del totale dei punti vendita e il [30-40%]del totale del mercato in valore). 83. Quanto agli altri tre operatori che parallelamente a Sagit fanno ricorso a contratti di fornitura in esclusiva con i punti vendita, i dati acquisiti nel corso del procedimento mostrano che essi congiuntamente legano circa il 27% del totale dei punti vendita attivi nella somministrazione di gelato da impulso industriale, che, sommati agli esercizi commerciali serviti in esclusiva da Sagit, determinano sull’intero mercato un effetto cumulativo di foreclosure esteso a circa il 57% dei distributori. 84. Occorre in primo luogo considerare che il ricorso alle esclusive è significativamente diminuito nel quinquennio considerato e che tale diminuzione interessa, oltre Sagit, anche ciascuna delle tre imprese di dimensioni minori, per le quali le esclusive rappresentano attualmente, sia per numero di punti vendita che per fatturato, meno del 50% della loro attività distributiva11. In altri termini, la nuova riduzione del numero di punti vendita riforniti in esclusiva e, specularmene, l’aumento del numero di punti vendita riforniti da più operatori (c.d. forniture in promiscuo) costituisce una generale tendenza del mercato, che interessa tutti gli operatori. 85. Più in generale, dall’analisi sopra svolta è possibile inferire che nell’attuale contesto di mercato non sussiste un effetto cumulativo di blocco restrittivo della concorrenza: una parte significativa del mercato, pari al 43% dei punti vendita, non risulta vincolata in esclusiva e può ritenersi, in relazione soprattutto al crescente fenomeno della promiscuità, accessibile ad eventuali nuovi entranti. Occorre infatti considerare che, alla luce della struttura che caratterizza il mercato del gelato da impulso industriale (che vede i tre operatori concorrenti di Sagit detenere quote che oscillano tra l’[1-10%] ed il [20-30%]circa), la parte di mercato libera da esclusive risulta abbastanza estesa da rendere disponibile per un potenziale nuovo entrante un numero di punti vendita sufficiente a consentire l’organizzazione di una rete distributiva compatibile con una scala di attività certamente non inferiore a quella alla quale stabilmente opera ciascuno degli operatori già presenti sul mercato. 86. Le modifiche della situazione di mercato giustificano la diversa analisi rispetto a quella effettuata nella precedente decisione dell’Autorità del 1996 (I/212), nella quale si era ritenuto che i sistemi distributivi posti in essere da tutti i principali operatori dessero luogo ad un effetto cumulativo di blocco suscettibile di restringere in modo significativo la concorrenza e, pertanto, di porsi in contrasto con il disposto dell’articolo 2 della legge n. 287/90. Nel contesto di detta istruttoria era emerso, infatti, che i punti vendita legati in esclusiva con i principali produttori di gelato rappresentavano il 68% dei punti vendita serviti dai quattro operatori e il 73% del fatturato realizzato nel mercato del gelato da impulso industriale. 87. Nell’ambito della presente valutazione del possibile effetto di foreclosure riconducibile all’applicazione dei contratti di distribuzione con clausola di esclusiva, a fronte della notifica preventiva da parte di Sagit del modello contrattuale che tale impresa intende applicare nei rapporti con i punti vendita, assume tuttavia specifico rilievo anche l’estensione con cui tale operatore effettivamente adotterà detta soluzione organizzativa. Infatti, un’applicazione da parte di Sagit del modello contrattuale notificato generalizzata ad un numero maggiore di punti vendita rispetto a quelli attualmente 10 [Cfr. Xxxxxxxx et al. (1991): Naked Exclusion, American Economic Review; Xxxxx e Xxxxxxxx (2000): Naked Exclusion: Comment, American Economic Review; Xxxxxx e Xxxxxx (1987): Contracts as a Barrier to Entry, American Economic Review.] 11 [Il dato di Xxxxxx è poco indicativo in quanto tale impresa ha fornito esclusivamente una stima dei punti vendita forniti in esclusiva. In ogni caso, ai fini della valutazione in esame, si è tenuto conto del fatto che la sua quota di mercato è sensibilmente inferiore a quella dei concorrenti. ] vincolati potrebbe dar luogo a condizioni idonee a determinare un effetto cumulativo di blocco del mercato restrittivo della concorrenza. 88. Nella citata lettera del 3 dicembre 2002 Sagit ha palesato la volontà di non applicare il contratto con esclusiva ad una percentuale superiore al 50% dei punti vendita da essa serviti e successivamente, in data 17 dicembre 2002, ha specificato le modalità distributiva utilizzata dalle società del Gruppo Telepass attraverso il proprio applicativo, tecnologicamente avanzato, determina la necessità di un maggior rigore informativo a carico delle suindicate società cui essa intende intervenire nei confronti dei consumatoriconcessionari al fine di garantire il rispetto di tale limite. 5689. Con riferimento alle integrazioni informative da ultimo apportate dalle società TE e TB in ordine al trattamento dei dati dei clientiIn ragione di quanto precede, vale osservare che esse risultano idonee a risolvere i profili di criticità sopra evidenziati40. 36 [Doc. 24: cfr. i claim che invogliano a effettuare il preventivo enfatizzando dire la semplicità, velocità e convenienza economica nell’aderire alla polizza RC Auto tramite l’APP di Telepass: “proteggi la tua auto con la forza di un solo dito”, invitando a effett uare un preventivo, “Hai una polizza in scadenza? Fai un preventivo”, nonché “acquista l’RC auto in modo semplice, veloce e conveniente, in più hai fino al 10% di sconto”.] 37 [Tar Lazio, 10 gennaio 2020, nn. 260, 261: “A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della pe rsonalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto presenza di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del parte significativa di mercato che tra questi e i soggetti interessati. Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”. (…) La possibilità di uno sfruttamento economico del dato personale nell’ambito delle piattaforme social e la conseguente necessità di tutelare il consumatore che le utilizzi non può neppure de finirsi (…) un concetto del tutto innovativo, frutto di una interpretazione “estensiva” di norme sanzionatorie, come tale contraria al principio di prevedibilità”.] 38 [Doc. 15 All. A: risposta alla richiesta di informazioni dell’avvio, in cui è stato dichiarato che “con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, […] svolti sulla base di un legittimo interesse, i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso e per i successivi 13 mesi dalla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione al trattamento”, pag. 6-7.] 39 [Cfr. Tar Lazio, 9 settembre 2015, n. 11122, e Consiglio di Stato, 17 febbraio 2012, n. 853.] 40 [Doc. 52 (versione accessibile del doc. 48): memorie conclusive delle società del Gruppo Telepass. ] 57. I clienti non hanno alcuna cognizione dell’effettiva rappresentatività delle compagnie di assicurazioni RC Auto oggetto di preventivazione. Sull’APP e sul sito sono unicamente riportati i loghi dei partner, ma alcuni di essi ([Omissis] e [Omissis]) sono dei meri intermediari assicurativi che agiscono come agenti mandatari di non individuate “Compagnie emittenti”. Inoltresostanzialmente libera, non vi è alcuna informazione sui criteri ed i parametri in base ai quali è selezionato il preventivo proposto. 58. Dalla documentazione contrattuale in atti, infatti, emergono due elementi risulta che l’applicazione dei contratti di incertezza sui preventivi ottenibili tramite App di TE: (i) l’utente, al momento del preventivo, non conosce l’effettivo perimetro delle compagnie oggetto di confronto, tenuto conto che i principali partner assicurativi di TB ([Omissis] e [Omissis]) operano per conto di non bene identificate ‘Compagnie emittenti’; (ii) i preventivi ottenibili sono il risultato di un algoritmo, il cui funzionamento non è specificato al consumatore, che seleziona la polizza con il premio RC Auto più contenuto a parità di massimale minimo offerto da ciascun partner. 59. Inoltre, gli atti del fascicolo evidenziano l’esistenza di una specifica opzione commerciale di preferenza accordata a [Omissis] ed [Omissis] nel proporre attraverso l’APP di Telepass le polizze RC Auto degli stessi partner in fase di rinnovo da parte dei clienti già acquisiti tramite la piattaforma di Telepass, anche in presenza di soluzioni meno onerose esclusiva da parte di altri operatori41. Tale opzioneSagit, Nestlé, Sammontana e Xxxxxx determini, allo stato attuale, un effetto cumulativo di blocco sul mercato in contrasto con l’articolo 81 del Trattato CE, idoneo a determinare un pregiudizio al commercio tra Stati membri e, conseguentemente, non appare necessario procedere alla revoca della esenzione di categoria di cui al regolamento CE n. 2790/99 nei confronti delle società Nestlé, Sammontana e Xxxxxx, esenzione della quale esse attualmente beneficiano in ragione delle quote di mercato detenute. a) che i contratti posti in essere da Sagit, Nestlé, Sammontana e Xxxxxx, in grado evidentemente ragione della parte di influenzare le scelte dei consumatori interessatimercato vincolata, non viene affatto resa nota agli stessi.appaiono, allo stato attuale, suscettibili di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE; 60. Le integrazioni informative inserite b) che il modello contrattuale comunicato da Sagit Srl, come da ultimo modificato ed in ragione della volontà manifestata di non applicare lo stesso ad una percentuale superiore al 50% dei punti vendita serviti, non ha, allo stato attuale, per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel processo mercato di preventivazione appaiono colmare le lacune rilevate in ordine ai criteri di selezione dei preventivi riferimento e al perimetro delle Compagnie partner42. 61. In conclusionenon costituisce, le condotte descritte sub lett. a) e b)pertanto, appaiono integrare una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22, commi 1 e del disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Codice Lazio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del Consumo, in quanto sono state fornite informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta e trattamento dei dati degli utenti, da parte di Telepass S.pprovvedimento stesso.A. e Telepass Broker S.p.A., e sulle modalità di preventivazione, con l’effetto di indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

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Samples: Distribution Agreement

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 4637. Le presenti valutazioni hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate dalle società sede di avvio del Gruppo Telepass in ordine alla legittimazione di A.N.A.P.A., quale associazione di categoria professionale, procedimento è stato indicato a richiedere l’intervento dell’Autorità. 47. Con riferimento al ruolo svolto sia da TE che da TB nell’attuazione della pratica, si osserva quanto segue: Telepass ha diffuso le informazioni sul servizio di preventivazione e di collocamento delle polizze Rc Auto, mentre Telepass Broker è incaricata della distribuzione dei prodotti assicurativi per gli utenti Telepass e, pertanto, beneficia direttamente degli effetti della condotta in esame. Pertanto, entrambe le società sono da ritenersi responsabili per la realizzazione della pratica commerciale in esame. 48. Ciò posto, il presente provvedimento concerne le modalità informative sull’utilizzoGlobo Vigilanza che, per la profilazione degli utenti e per finalità di marketing, dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo tramite l’APP Telepass, i criteri e i parametri di riferimento seguiti per proporre preventivi e vendere prodotti assicurativi RC Auto. 49. In base alle risultanze istruttorie si evidenziano le seguenti criticità: 50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con 51. Tale circostanza confonde gli utenti in ordine al tipo d’informazioni acquisite dai professionisti: da un lato, il consumatore riceve alcune informazioni sul livello di riservatezza dei dati personali, mentre dall’altro lato non apprende chiaramente quali siano le modalità di gestione, di conservazione e di utilizzo dei suoi dati. Per il resto, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio di preventivazione si limita a enfatizzare la semplicità e velocità, nonché la convenienza della procedura e della visualizzazione del preventivo della polizza RC Auto sull’App, potendosi poi acquistare il prodotto direttamente tramite l’APP usufruendo inoltre di uno sconto particolare36. 52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepass, la circostanza che in sede di presentazione del servizio il consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano un processo di ‘patrimonializzazione’ dei dati assoggettati a sfruttamento economico, clausole riconducibili all’elenco di cui l’utente finale deve venire a conoscenza37. 53. I dati dei clienti vengono conservati fino ai 13 mesi successivi alla cessazione del rapportoall’articolo 33, salvo previa opposizione espressa38. TE e TB hanno dunque tutto il tempo di sfruttare e di gestire in via autonoma e indipendente i dati dei clienti sotto l’aspetto commerciale. 54. Prive di pregio sono le argomentazioni sollevate dalle società TE e TB in ordine alla possibilità per l’interessato di opporsi in qualunque momento alla ricezione di comunicazioni di natura commerciale e/o promozionale, attraverso varie modalità. Al riguardo, è possibile sostenere che gli strumenti messi a disposizione per opporsi a ricevere comunicazioni promozionali (quali gli indirizzi e-mail, riportati nell’informativa privacy, e il link unsubscribe presente nelle singole e-mail ricevute) afferiscono ad aspetti strumentali, riconducibili alla sfera di disponibilità dei dati personali dei consumatori, che esulano dall’ambito di una corretta e trasparente informativa da diffondere ai consumatori per allertarli dell’eventuale sfruttamento commerciale dei dati forniti utilizzando il servizio, ponendosi anzi in un momento successivo a quello in cui tale informativa dovrebbe essere prodotta. 55. Infine, non può essere accolta l’argomentazione sollevata dai professionisti circa l’indiscussa avvedutezza e consapevolezza del consumatore medio in ordine al livello di percezione dell’utilizzo commerciale dei dati dallo stesso forniti, in quanto come sostenuto da consolidata giurisprudenza “La qualifica di consumatore medio deve essere, anche, rapportata al contesto di diffusione dei messaggi e alla tipologia di prodotto e quindi, in particolare nei settori ad alta evoluzione tecnologica e nel contesto di nuovi e diversificati servizi, i consumatori possono essere non dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare e fronteggiare l'esistenza di pericoli connessi alla loro fruizione”39. Nel caso di specie, proprio la nuova modalità distributiva utilizzata dalle società del Gruppo Telepass attraverso il proprio applicativo, tecnologicamente avanzato, determina la necessità di un maggior rigore informativo a carico delle suindicate società nei confronti dei consumatori. 56. Con riferimento alle integrazioni informative da ultimo apportate dalle società TE e TB in ordine al trattamento dei dati dei clienti, vale osservare che esse risultano idonee a risolvere i profili di criticità sopra evidenziati40. 36 [Doc. 24: cfr. i claim che invogliano a effettuare il preventivo enfatizzando la semplicità, velocità e convenienza economica nell’aderire alla polizza RC Auto tramite l’APP di Telepass: “proteggi la tua auto con la forza di un solo dito”, invitando a effett uare un preventivo, “Hai una polizza in scadenza? Fai un preventivo”, nonché “acquista l’RC auto in modo semplice, veloce e conveniente, in più hai fino al 10% di sconto”.] 37 [Tar Lazio, 10 gennaio 2020, nn. 260, 261: “A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della pe rsonalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati. Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”. (…) La possibilità di uno sfruttamento economico del dato personale nell’ambito delle piattaforme social e la conseguente necessità di tutelare il consumatore che le utilizzi non può neppure de finirsi (…) un concetto del tutto innovativo, frutto di una interpretazione “estensiva” di norme sanzionatorie, come tale contraria al principio di prevedibilità”.] 38 [Doc. 15 All. A: risposta alla richiesta di informazioni dell’avvio, in cui è stato dichiarato che “con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, […] svolti sulla base di un legittimo interesse, i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso e per i successivi 13 mesi dalla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione al trattamento”, pag. 6-7.] 39 [Cfr. Tar Lazio, 9 settembre 2015, n. 11122, e Consiglio di Stato, 17 febbraio 2012, n. 853.] 40 [Doc. 52 (versione accessibile del doc. 48): memorie conclusive delle società del Gruppo Telepass. ] 57. I clienti non hanno alcuna cognizione dell’effettiva rappresentatività delle compagnie di assicurazioni RC Auto oggetto di preventivazione. Sull’APP e sul sito sono unicamente riportati i loghi dei partner, ma alcuni di essi ([Omissis] e [Omissis]) sono dei meri intermediari assicurativi che agiscono come agenti mandatari di non individuate “Compagnie emittenti”. Inoltre, non vi è alcuna informazione sui criteri ed i parametri in base ai quali è selezionato il preventivo proposto. 58. Dalla documentazione contrattuale in atti, infatti, emergono due elementi di incertezza sui preventivi ottenibili tramite App di TE: (i) l’utente, al momento del preventivo, non conosce l’effettivo perimetro delle compagnie oggetto di confronto, tenuto conto che i principali partner assicurativi di TB ([Omissis] e [Omissis]) operano per conto di non bene identificate ‘Compagnie emittenti’; (ii) i preventivi ottenibili sono il risultato di un algoritmo, il cui funzionamento non è specificato al consumatore, che seleziona la polizza con il premio RC Auto più contenuto a parità di massimale minimo offerto da ciascun partner. 59. Inoltre, gli atti del fascicolo evidenziano l’esistenza di una specifica opzione commerciale di preferenza accordata a [Omissis] ed [Omissis] nel proporre attraverso l’APP di Telepass le polizze RC Auto degli stessi partner in fase di rinnovo da parte dei clienti già acquisiti tramite la piattaforma di Telepass, anche in presenza di soluzioni meno onerose da parte di altri operatori41. Tale opzione, in grado evidentemente di influenzare le scelte dei consumatori interessati, non viene affatto resa nota agli stessi. 60. Le integrazioni informative inserite da ultimo nel processo di preventivazione appaiono colmare le lacune rilevate in ordine ai criteri di selezione dei preventivi e al perimetro delle Compagnie partner42. 61. In conclusione, le condotte descritte sub lett. a) e b), appaiono integrare una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22, commi 1 e comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione. 38. Con riguardo a quanto rilevato da Globo Vigilanza nelle proprie difese circa la circostanza che alcune delle clausole oggetto della comunicazione di avvio possono non trovare applicazione nei singoli contratti o sarebbero in alcuni casi oggetto di trattativa individuale, si osserva che, nell’esercizio della competenza attribuita dall’articolo 37 bis del Codice del Consumo, l’Autorità non può che svolgere una valutazione astratta di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, predisposti dai professionisti. Tale valutazione prescinde dalle condotte adottate in concreto dal professionista nei singoli contratti anche laddove esse siano in ipotesi difformi da quanto stabilito dalle predette condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari. Giova altresì rilevare che nel tipizzare clausole che si presumono vessatorie, l’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo considera le stesse vessatorie anche solo per l’oggetto, oltre che per gli eventuali effetti. 39. Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione contrattuale rilevante, valutando anche le modifiche delle clausole come rappresentato da Globo Vigilanza da ultimo nella memoria dell’8 aprile 2014, successivamente integrata in data 13 maggio 2014. 40. In proposito si rileva che, sulla base di quanto rappresentato da Globo Vigilanza nelle proprie difese, l’adozione del nuovo modulo contrattuale, in sostituzione di quello recante le clausole oggetto di avvio di istruttoria, farà seguito al provvedimento con il quale l’Autorità darà atto dell’intervenuta eliminazione dei profili di vessatorietà riscontrati nell’atto di avvio del procedimento. X. Xxxxxxxx volte a limitare le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista e sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova A.1.1 La clausola in tema di responsabilità nelle ipotesi di inefficienza dell’impianto 41. La clausola di cui al punto 1 del contratto per il servizio di vigilanza, descritta al punto II del presente provvedimento, esclude che il professionista garantisca l’efficienza dell’impianto di allarme utilizzato dal cliente, oltre che la sua omologazione, approvazione ministeriale o altro. Tale clausola si caratterizza per una formulazione ampia delle ipotesi di esclusione della responsabilità, inclusa quella in cui l’impianto sia fornito da Globo Vigilanza. Ove, infatti, la fornitura dell’impianto sia ricompresa nel servizio di vigilanza, l’esclusione di qualsiasi responsabilità del professionista è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo, nella misura in cui esclude o limita le azioni e i diritti dei consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista. 42. Alla luce delle considerazioni svolte, la predetta clausola è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo 43. Avendo Globo Vigilanza prospettato la riformulazione della clausola nel senso che detta limitazione di responsabilità si applica esclusivamente alle ipotesi in cui l’impianto non sia fornito da Globo Vigilanza e sia di proprietà del cliente, saranno rimossi i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. Ciò posto, la nuova versione della clausola in esame non integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo. A.2.1. La clausola relativa all’esonero di responsabilità nelle ipotesi di furti e danni 44. La clausola di cui al punto 8 del contratto per il servizio di vigilanza, prima parte, descritta al punto II del presente provvedimento, esclude in maniera generalizzata e poco chiara qualsiasi responsabilità di Globo Vigilanza per furti, danni e sinistri, inclusa l’ipotesi di negligenza del professionista. Tale previsione contrattuale risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui esclude o limita, in modo ambiguo, le azioni e i diritti dei consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista. 45. Le argomentazioni sviluppate da Globo Vigilanza circa la natura di obbligazione di mezzi oggetto del servizio di vigilanza appaiono inconferenti in quanto ad essere oggetto di contestazione non è tale profilo, bensì la previsione generalizzata e perentoria di un’esclusione assoluta di responsabilità da parte del professionista. 46. Alla luce delle considerazioni svolte, la predetta clausola è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo 47. Avendo Globo Vigilanza prospettato la riformulazione della clausola nel senso che tale esclusione di responsabilità non si applica nelle ipotesi di comprovata negligenza del professionista, saranno rimossi i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. Ciò posto, la nuova versione della clausola in esame non integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo. A.3.1 La clausola relativa al termine di decadenza per la presentazione dei reclami 48. La clausola di cui al punto 12 del contratto per il servizio di vigilanza per abitazioni, descritta al punto II del presente provvedimento, avente ad oggetto la presentazione di reclami, indica un termine entro cui comunicare eventuali irregolarità del servizio, pena la decadenza da ogni eccezione. Tale clausola risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo, nella misura in cui prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista. 49. Per la sua formulazione, la clausola individua un’espressa ipotesi di limitazione di responsabilità e di preclusione di mezzi di prova sotto il profilo temporale, a prescindere dalle esigenze di garantire il corretto svolgimento del servizio pur meritevoli di tutela rappresentate da Globo Vigilanza nel corso del procedimento. In tale prospettiva, soprattutto rileva, oltre l’arco 50. Alla luce delle considerazioni svolte, la predetta clausola , è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo. 51. Globo Vigilanza ha comunicato una nuova versione della clausola in esame ove – oltre all’ampliamento del termine per i clienti-consumatori non residenti – sono state fornite informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta eliminate le indicazioni relative ad un effetto di decadenza discendente dalla mancata presentazione del reclamo entro il termine riportato nel contratto. Pertanto saranno rimossi i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento e trattamento dei dati degli utentila nuova versione della clausola in esame non integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, da parte di Telepass S.pcommi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo.A. e Telepass Broker S.p.A., e sulle modalità di preventivazione, con l’effetto di indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

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Samples: Clausole Vessatorie

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 4658. Il presente provvedimento concerne la scorrettezza dei comportamenti, posti in essere da Mediamarket nell’ambito dell’attività di vendita al dettaglio, che nel loro insieme considerati integrano una unica pratica commerciale scorretta e aggressiva idonea ad ingannare il consumatore e a determinare un indebito condizionamento nell’acquisto di un prodotto accessorio, abbinato dallo stesso professionista al prodotto principale. 59. In xxx xxxxxxxxxxxparticolare, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate le evidenze acquisite confermano che Mediaworld, nell’ambito delle offerte al pubblico dei prodotti esposti presso i propri punti vendita, utilizzi diffusamente e ripetutamente modalità non corrette e ambigue di esposizione e vendita dei prodotti e dei relativi prezzi. La pratica commerciale è caratterizzata da un insieme di complesse e articolate condotte, poste in essere sia in fase di promozione dei prodotti che al momento di acquisto del prodotto. Nello specifico dell’articolarsi della pratica commerciale de qua, da un lato e con riferimento ai profili di ingannevolezza, la società prospetta alcuni prodotti in offerta a un prezzo scontato mentre poi procede ad offrirli in vendita abbinando ai medesimi un prodotto accessorio e quindi applica un prezzo superiore per l’acquisto di entrambi i due prodotti. La medesima condotta presenta però anche profili di aggressività in quanto induce ad un indebito condizionamento del consumatore circa l’acquisto del prodotto accessorio in quanto abbinato al prodotto principale. 60. La condotta in esame si distingue nettamente, sotto entrambi i profili, sia dall’offerta di un prodotto accessorio in occasione della vendita di un prodotto principale, che è pratica lecita e diffusa in molti settori economici, sia dalla vendita abbinata di due prodotti che prevede tuttavia l’immediata presentazione del bundle fra due prodotti, nel caso di specie il prodotto principale e l’accessorio, e quindi fin dal primo contatto l’indicazione del prezzo unitario del prodotto bundle. 61. Al riguardo, le numerose risultanze istruttorie e la documentazione ispettiva confermano la scorrettezza delle modalità di esposizione del prezzo di vendita e delle modalità di presentazione di alcuni prodotti adottate dal professionista: come rilevato dai segnalanti e confermato dalle società rilevazioni effettuate nel corso dell’accertamento ispettivo presso il punto vendita, Mediaworld ha frequentemente e abitualmente proceduto ad esporre al pubblico solo il prezzo del Gruppo Telepass prodotto 62. Peraltro, le ampie evidenze istruttorie ed ispettive indicano chiaramente che questa modalità di prospettazione del prezzo e della connessa vendita abbinata di due prodotti non risulta frutto di condotte o di meri errori occasionali dei singoli punti vendita, ma piuttosto il risultato di una specifica strategia commerciale del professionista per incrementare la vendita dei prodotti accessori. In particolare, dai documenti ispettivi è infatti emerso chiaramente che Mediaworld fornisce precise istruzioni ai vari punti vendita in ordine relazione alla legittimazione modalità espositiva dei prodotti abbinati da inserire in una medesima cesta e con una unica scatola, quali prodotti accessori abbinare al fine di A.N.A.P.A.incentivarne la vendita, come abbinarli e come esporre al pubblico le relative informazioni. Tale condotta e la sua capacità decettiva risultano altresì documentate dai numerosi reclami dei consumatori, presentati presso gli stessi punti vendita, che lamentano di avere appreso solo al momento del pagamento di non poter comprare uno solo dei prodotti esposti, ma di dover pagare un importo superiore rispetto al prezzo presente sul cartellino esposto al pubblico essendovi stato abbinato un prodotto accessorio. 63. L’aspetto critico della condotta di Mediaworld risiede in una strategia che comporta l’adozione di modalità ambigue e surrettizie nella prospettazione del prezzo dei singoli prodotti, mentre poi detti prodotti vengono concretamente offerti in abbinamento ad un prodotto accessorio, il cui prezzo si aggiunge obbligatoriamente al prezzo del prodotto principale. In altri termini, la dimostrazione della scorrettezza della pratica commerciale risulta dall’insieme dei comportamenti posti in essere dal professionista che, da una parte, promuove la vendita di singoli beni ad un determinato prezzo di offerta ma, dall’altra, vende questi prodotti in abbinamento forzoso a prodotti accessori ad un prezzo superiore e comprensivo di tale secondo bene. Le informazioni rese nel modo sopra specificato riguardano caratteristiche essenziali dell’offerta, la cui esattezza è imprescindibile ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole, costituendo il parametro fondamentale sul quale i consumatori fondano le proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno un prodotto. 64. Le risultanze istruttorie evidenziano, peraltro, che il professionista adotta tale prassi commerciale nei confronti di prodotti particolarmente appetibili per il consumatore, come ad esempio smartphone, PC, IPAD, Playstation, Smart TV, che, mediamente, presentano un prezzo non irrisorio, – ma che vengono esposti al pubblico in “offerta”. Tale circostanza è confermata dalla documentazione ispettiva relativa al materiale illustrativo delle offerte commerciali. Infatti, è proprio in occasione di dette promozioni che vengono massificate le vendite abbinate di accessori, sfruttando proprio quell’effetto aggancio particolarmente rilevante ed efficace insito in una promozione. 65. Le segnalazioni versate in atti dimostrano, infatti, che molti consumatori si sono recati presso il negozio Mediaworld attratti da una “Promozione” sul presupposto di acquistare un prodotto in offerta una volta giunti nel punto vendita trovano il prodotto abbinato ad un prodotto accessorio e, solo al momento del pagamento, scoprono che l’acquisto del prodotto scelto è vincolato all’acquisto del prodotto accessorio o di un contratto di estensione della garanzia legale. Tale modalità capziosa di induzione all’acquisto di un prodotto, ulteriore rispetto a quello proposto in promozione e che il consumatore ha originariamente scelto, avviene in una fase nella quale difficilmente il consumatore rinuncia all’acquisto, avendo già operato la scelta del prodotto e apprestandosi al pagamento. In questo momento, infatti, il consumatore è indotto a subire la decisione commerciale imposta dal professionista e acquistare entrambi i prodotti a meno di rinunciare totalmente all’acquisto. La considerazione appena svolta risulta ancora più vera nella misura in cui il prodotto principale ha un prezzo conveniente e il prodotto accessorio ha un prezzo non particolarmente elevato, quale associazione ad esempio la pellicola protettiva di categoria professionaleun cellulare, per cui l’aumento del costo complessivo da pagare risulta di poco superiore rispetto a richiedere l’intervento dell’Autoritàquello originariamente preventivato. 4766. Con riferimento al ruolo svolto sia da TE che da TB nell’attuazione della pratica, si osserva quanto segue: Telepass ha diffuso le informazioni sul servizio di preventivazione In tale contesto fattuale e di collocamento delle polizze Rc Autoconseguente “vulnerabilità” del consumatore, mentre Telepass Broker è incaricata della distribuzione assume rilevanza la circostanza che i punti vendita abbiano ricevuto l’input di “spingere” sulla vendita dei prodotti: “Non deve uscire un IPAD senza Pencil! 100% ATTACH DI OBIETTIVO” (cit. test.)28 quale intenzione e strategia del professionista di massimizzare la vendita di prodotti assicurativi per gli utenti Telepass eaccessori in abbinamento ai prodotti “desiderati” e scelti dai consumatori. 67. La condotta appena descritta, pertanto, beneficia direttamente degli effetti altera il processo di scelta del consumatore, determinando quell’indebito condizionamento che l’articolo 24 del Codice del Consumo qualifica come elemento costitutivo di una pratica aggressiva, atteso che le condizioni di tempo e di luogo ove si realizza la condotta sono tali da determinare un indebito condizionamento sui consumatori. 68. Al riguardo non risulta accoglibile l’eccezione sollevata dalla Parte circa la non sussistenza della condotta in esame. Pertanto, entrambe le società sono da ritenersi responsabili per la realizzazione della pratica commerciale in esame. 48. Ciò posto, il presente provvedimento concerne le modalità informative sull’utilizzo, per la profilazione degli utenti e per finalità poiché non si tratta di marketing, dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo tramite l’APP Telepass, i criteri e i parametri beni di riferimento seguiti per proporre preventivi e vendere prodotti assicurativi RC Auto. 49. In base alle risultanze istruttorie si evidenziano le seguenti criticità: 50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con 51. Tale circostanza confonde gli utenti in ordine al tipo d’informazioni acquisite dai professionisti: da un lato, prima necessità rispetto ai quali il consumatore riceve alcune informazioni può trovare valide alternative sul livello di riservatezza dei dati personalimercato. Infatti, mentre dall’altro lato non apprende chiaramente quali siano le modalità di gestione, di conservazione e di utilizzo dei suoi dati. Per il resto, l’informazione fornita in sede di presentazione a prescindere dalla natura del servizio di preventivazione si limita a enfatizzare la semplicità e velocità, nonché la convenienza della procedura e della visualizzazione del preventivo della polizza RC Auto sull’App, potendosi poi acquistare il prodotto direttamente tramite l’APP usufruendo inoltre di uno sconto particolare36. 52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepassbene, la circostanza che in sede di presentazione del servizio il consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano abbia svolto un processo di ‘patrimonializzazione’ dei dati assoggettati valutazione sull’acquisto in base a sfruttamento economicopresupposti erronei e determinati dal comportamento del professionista e che scopra solo al momento del pagamento che tali presupposti sono diversi, ponendolo di cui l’utente finale deve venire a conoscenza37fronte all’alternativa di acquistare il bene – accessorio compreso – o rinunciare all’acquisto, crea una situazione di pressione e di condizionamento idonea ad alterare il comportamento del consumatore e la sua decisione di acquisto. 5369. I dati dei clienti vengono conservati fino ai 13 mesi successivi alla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione espressa38. TE e TB hanno dunque tutto il tempo di sfruttare e di gestire in via autonoma e indipendente i dati dei clienti sotto l’aspetto commerciale. 54. Prive Priva di pregio sono le argomentazioni sollevate dalle società TE e TB sul punto, l’eccezione sollevata in ordine alla possibilità natura del bene e alla capacità dei consumatori che acquistano prodotti di elettronica di comprendere le modalità espositive degli stessi. Si tratta, infatti, di modalità surrettizie ed ambigue che, per l’interessato la loro valenza oggettiva, sono tali da creare confusione sul prezzo esposto e sui prodotti congiunti messi in vendita, prescindono dalla natura del bene oggetto di opporsi acquisto, e sono idonee ad ingannare anche consumatori esperti. 70. Parimenti, priva di pregio risulta l’affermazione del professionista circa la circostanza che la fattispecie de qua non rientri nelle ipotesi tipizzate agli articoli 23 – 26 del Codice del Consumo. 71. Al riguardo si osserva infatti che l’articolo 24 e l’articolo 25 del Codice del Consumo nel descrivere l’ipotesi generale di pratica commerciale aggressiva non tipizzano specifiche condotte, ma descrivono caratteristiche e circostanze che nel loro insieme o singolarmente considerate possono determinare una situazione di pressione nel consumatore tale da determinarlo ad un acquisto che, altrimenti, non avrebbe effettuato. 72. Peraltro, come noto, per giurisprudenza consolidata, l’illecito consumeristico è un illecito di pericolo. Al riguardo rileva la giurisprudenza costante dei giudici amministrativi, i quali hanno più volte affermato il principio secondo il quale “non occorre individuare un concreto pregiudizio delle ragioni dei consumatori, in qualunque momento alla ricezione quanto è la stessa potenzialità lesiva, al fine di comunicazioni di natura commerciale evitare anche solo in astratto condizionamenti e/o promozionale, attraverso varie modalità. Al riguardo, è possibile sostenere che gli strumenti messi a disposizione per opporsi a ricevere comunicazioni promozionali (quali gli indirizzi e-mail, riportati nell’informativa privacy, e il link unsubscribe presente nelle singole e-mail ricevute) afferiscono ad aspetti strumentali, riconducibili alla sfera di disponibilità dei dati personali dei consumatoriorientamenti decettivi, che esulano dall’ambito consente di una corretta e trasparente informativa da diffondere ai consumatori per allertarli dell’eventuale sfruttamento commerciale dei dati forniti utilizzando ascrivere la condotta nel quadro 28 Cfr. paragrafo 29, nota 1. dell'illecito di “mero pericolo” in quanto intrinsecamente idonea a configurare le conseguenze che il servizio, ponendosi anzi in un momento successivo a quello in cui tale informativa dovrebbe essere prodottacodice del consumo ha invece inteso scongiurare”29. 5573. Infine, non può essere accolta l’argomentazione sollevata dai professionisti circa l’indiscussa avvedutezza e consapevolezza del consumatore medio Anche in ordine al livello di percezione dell’utilizzo commerciale dei dati dallo stesso fornitialla connotazione della pratica come aggressiva, in quanto come sostenuto da consolidata la giurisprudenza “La qualifica di consumatore medio deve essere, anche, rapportata al contesto di diffusione dei messaggi e alla tipologia di prodotto e quindi, in particolare nei settori ad alta evoluzione tecnologica e amministrativa è costante nel contesto di nuovi e diversificati servizi, i consumatori possono essere non dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare e fronteggiare l'esistenza di pericoli connessi alla loro fruizione”39ritenere che l’art. Nel caso di specie, proprio la nuova modalità distributiva utilizzata dalle società del Gruppo Telepass attraverso il proprio applicativo, tecnologicamente avanzato, determina la necessità di un maggior rigore informativo a carico delle suindicate società nei confronti dei consumatori. 56. Con riferimento alle integrazioni informative da ultimo apportate dalle società TE e TB in ordine al trattamento dei dati dei clienti, vale osservare che esse risultano idonee a risolvere i profili di criticità sopra evidenziati40. 36 [Doc. 24: cfr. i claim che invogliano a effettuare il preventivo enfatizzando la semplicità, velocità e convenienza economica nell’aderire alla polizza RC Auto tramite l’APP di Telepass: “proteggi la tua auto con la forza di un solo dito”, invitando a effett uare un preventivo, “Hai una polizza in scadenza? Fai un preventivo”, nonché “acquista l’RC auto in modo semplice, veloce e conveniente, in più hai fino al 10% di sconto”.] 37 [Tar Lazio, 10 gennaio 2020, nn. 260, 261: “A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della pe rsonalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati. Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”. (…) La possibilità di uno sfruttamento economico del dato personale nell’ambito delle piattaforme social e la conseguente necessità di tutelare il consumatore che le utilizzi non può neppure de finirsi (…) un concetto del tutto innovativo, frutto di una interpretazione “estensiva” di norme sanzionatorie, come tale contraria al principio di prevedibilità”.] 38 [Doc. 15 All. A: risposta alla richiesta di informazioni dell’avvio, in cui è stato dichiarato che “con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, […] svolti sulla base di un legittimo interesse, i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso e per i successivi 13 mesi dalla cessazione del rapporto, salvo previa opposizione al trattamento”, pag. 6-7.] 39 [Cfr. Tar Lazio, 9 settembre 2015, n. 11122, e Consiglio di Stato, 17 febbraio 2012, n. 853.] 40 [Doc. 52 (versione accessibile del doc. 48): memorie conclusive delle società del Gruppo Telepass. ] 57. I clienti non hanno alcuna cognizione dell’effettiva rappresentatività delle compagnie di assicurazioni RC Auto oggetto di preventivazione. Sull’APP e sul sito sono unicamente riportati i loghi dei partner, ma alcuni di essi ([Omissis] e [Omissis]) sono dei meri intermediari assicurativi che agiscono come agenti mandatari di non individuate “Compagnie emittenti”. Inoltre, non vi è alcuna informazione sui criteri ed i parametri in base ai quali è selezionato il preventivo proposto. 58. Dalla documentazione contrattuale in atti, infatti, emergono due elementi di incertezza sui preventivi ottenibili tramite App di TE: (i) l’utente, al momento del preventivo, non conosce l’effettivo perimetro delle compagnie oggetto di confronto, tenuto conto che i principali partner assicurativi di TB ([Omissis] e [Omissis]) operano per conto di non bene identificate ‘Compagnie emittenti’; (ii) i preventivi ottenibili sono il risultato di un algoritmo, il cui funzionamento non è specificato al consumatore, che seleziona la polizza con il premio RC Auto più contenuto a parità di massimale minimo offerto da ciascun partner. 59. Inoltre, gli atti del fascicolo evidenziano l’esistenza di una specifica opzione commerciale di preferenza accordata a [Omissis] ed [Omissis] nel proporre attraverso l’APP di Telepass le polizze RC Auto degli stessi partner in fase di rinnovo da parte dei clienti già acquisiti tramite la piattaforma di Telepass, anche in presenza di soluzioni meno onerose da parte di altri operatori41. Tale opzione, in grado evidentemente di influenzare le scelte dei consumatori interessati, non viene affatto resa nota agli stessi. 60. Le integrazioni informative inserite da ultimo nel processo di preventivazione appaiono colmare le lacune rilevate in ordine ai criteri di selezione dei preventivi e al perimetro delle Compagnie partner42. 61. In conclusione, le condotte descritte sub lett. a) e b), appaiono integrare una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22, commi 1 e 2, 24 del Codice del Consumo, nel descrivere la pratica commerciale aggressiva, pur indicando alcune possibili modalità, collega la ricorrenza dell'illecito ad una valutazione finalistica, ravvisabile ogni volta che “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso”, la condotta del professionista, creando un indebito condizionamento, “limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in quanto sono state fornite informazioni ingannevoli relazione al prodotto e/, pertanto, lo induce o carenti sulla raccolta e trattamento dei dati degli utenti, da parte di Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A., e sulle modalità di preventivazione, con l’effetto di indurre i consumatori è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”30. In relazione alla definizione di “pratica aggressiva”, sempre la giurisprudenza amministrativa afferma che l’indebito condizionamento che la contraddistingue comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole. 74. Gli elementi richiamati dalla giurisprudenza sono presenti nella pratica contestata alla ricorrente, considerato che il professionista ha posto una serie di comportamenti idonei a determinare una pressione nei consumatori, inducendoli ad effettuare l’acquisto di prodotti accessori non voluti. 75. I comportamenti sopra descritti, pertanto, appaiono suscettibili di integrare una pratica commerciale scorretta, sotto il profilo dell’ingannevolezza, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto la strategia di vendita relativa ai prodotti in abbinamento è idonea ad indurre in errore il consumatore in ordine al prezzo e ai prodotti effettivamente oggetto dell’offerta commerciale; inoltre, la pratica presenta anche profili di aggressività, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonei a condizionare sensibilmente, mediante indebito condizionamento, la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti offerti, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso; i consumatori, infatti, dopo essere stati invogliati e indotti ad acquistare i prodotti che, in base al prezzo esposto al pubblico nel punto vendita, appaiono particolarmente convenienti, al momento del pagamento si trovano costretti a pagare un prezzo superiore a quello indicato nel cartellino. 76. Nel descritto scenario il professionista, adottando comportamenti in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto da acquistare e inducendoli con modalità surrettizie ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso, ha violato il dovere di diligenza su di esso gravante ai sensi del Codice del Consumo e ha posto in essere, un insieme di comportamenti, che complessivamente considerati, integrano una pratica commerciale scorretta, connotata da elementi di ingannevolezza e di aggressività, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 77. Da ultimo, si osserva che, pur apprezzando lo sforzo del professionista di adottare le misure proposte come impegni e il miglioramento dell’aspetto informativo in relazione al prezzo dei prodotti, queste ultime non hanno determinato la cessazione della condotta, come dimostra il fatto che ancora nel mese di settembre 2022 i consumatori si sono trovati a dover constatare che la vendita 29 Cfr. Sentenza TAR Lazio n. 6446 del 3 luglio 2009 e sentenza n. 218 del 10 gennaio 2017 e Tar Lazio 20 febbraio 2020 n. 2245; Consiglio di Stato 27 febbraio 2020 n. 01425. 30 Cfr. Sentenza Tar Lazio, 18 gennaio 2019, n. 701 e sentenze Tar Lazio, 22 dicembre 2020, n. 13882 e 24 settembre 2020, n. 9764. di alcuni prodotti, particolarmente richiesti, è condizionata all’obbligo di acquisto di accessori vari o di un contratto di estensione della garanzia legale.

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