Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste in essere da Fastweb nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da Fastweb, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspetto, la Società non ha provveduto a informare gli utenti, con almeno due mesi di anticipo e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione effettuata appare lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali, costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”, soltanto nelle informative presenti al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residue”.
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Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste Con riferimento alla Misura 5.2, alcune osservazioni hanno riguardato la preoccupazione che in essere fase decisionale non si giunga a stabilire un criterio di adeguata rappresentatività tra gli operatori comprensoriali, o comunque non si riesca a pervenire a un’intesa unanime nella individuazione del Gestore Unico e nella definizione del “Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria” (nel seguito: ReCoMaF). Con riferimento a tale problematica, al fine di rendere più agevole la convergenza su una decisione da Fastweb nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazioneparte degli operatori comprensoriali, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano si è modificata la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007Misura 5.2 stabilendo che, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema caso di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da Fastweb, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspettomancato accordo, la Società non ha provveduto a informare gli utentirappresentatività è definita in base al criterio della doppia maggioranza secondo il quale una decisione viene assunta in caso di voto favorevole di più del 50% degli operatori comprensoriali che rappresentino più del 75% del traffico merci in arrivo e partenza dal comprensorio nell’anno precedente. Si è inoltre ritenuto opportuno garantire il coinvolgimento delle IF interessate, attraverso una consultazione sul ReCoMaF prima della sua approvazione finale, il cui termine è stato pertanto posticipato al 31 maggio 2017, con almeno due mesi di anticipo e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione effettuata appare lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essereconseguente trasmissione all’Autorità. In relazione all’esercizio alla possibilità che non si raggiunga una convergenza sufficiente ad approvare il ReCoMaF con le maggioranze richieste, si è chiarito che in tale caso si andrà verso il superamento del diritto regime di recesso garantito Gestore Unico, consentendo anche ad altri di soggetti di effettuare il servizio di manovra, non soltanto in autoproduzione ma anche a favore di terzi. Tale disposizione risponde alla considerazione che in ogni caso il regime di Gestore Unico implica una limitazione della concorrenza, e come tale deve essere quanto meno giustificata da un ampio consenso tra gli operatori comprensoriali nella individuazione del GU e sulle principali modalità di pianificazione e di espletamento del servizio. Ai fini di promuovere la redazione del ReCoMaF da parte degli operatori comprensoriali, si è individuato, quale soggetto tenuto ad assumere l’iniziativa, l’operatore comprensoriale con la quota più elevata di traffico merci in arrivo e partenza. Lo stesso soggetto dovrà curare la suddetta procedura di consultazione delle IF. In accoglimento della richiesta di istituzionalizzazione del processo di revisione del ReCoMaF, avanzato da numerosi stakeholders, la Misura 5.7 stabilisce che ogni modifica del ReCoMaF segue il procedimento individuato dalle misure 5.3, 5.4 e 5.5. Con riferimento al contenuto minimo del ReCoMaF (ex Misura 5.4, ora Misura 5.8), è stato innanzi tutto chiarito il ruolo del soggetto rappresentativo degli operatori comprensoriali. L’individuazione di tale soggetto è funzionale alla gestione della procedura selettiva per l’affidamento del servizio ad un soggetto terzo, per cui non si ravvede la necessità di una sua individuazione qualora si opti per l’affidamento del servizio ad uno degli operatori comprensoriali o ad una aggregazione di essi.Non si ritiene di potere accettare la proposta di alcuni stakeholders di effettuare l’affidamento dell’incarico al suddetto soggetto rappresentativo a titolo gratuito, in quanto si ritiene che tra le attività a suo carico, svolte per conto degli operatori comprensoriali,(ad esempio l’organizzazione della gara per l’affidamento dell’incarico di Gestore Unico) ve ne possano essere senz’altro alcune associate ad oneri economici. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattualicomprensorio ferroviario comprendente infrastrutture portuali marittime, l’articolo 70il suddetto soggetto rappresentativo non può che coincidere con l’Autorità di sistema portuale, visto quanto disposto dalla legge 84/1994 s.m.i. art. 6 comma 410. Nel caso di affidamento, da parte del Gestore Unico, del Codice prevede solo esercizio di manovra ferroviaria ad uno o più operatori di manovra, anche in considerazione di quanto precedentemente illustrato nel paragrafo 2.2.2, viene specificato che esso le modalità di tale affidamento devono essere rispettose dei principi e criteri della Misura 4.1. In relazione alla richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione, di chiarire il rapporto tra l’atto di regolazione in esame e le “Disposizioni, istruzioni e clausole contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali industriali ed assimilati” emanate da RFI (DICC), merita osservare che le funzioni del soggetto rappresentativo degli operatori comprensoriali, sopra illustrate, sono solo in piccola parte sovrapponibili con quelle del Gestore Comprensoriale Unico di cui all’articolo 31 delle DICC, ferma restando naturalmente la possibilità che in casi specifici i due ruoli possano sommarsi in uno stesso soggetto. In relazione al caso in cui il ruolo del Gestore Unico è svolto da più operatori comprensoriali, sono stati indicati a titolo esemplificativo alcuni istituti giuridici utilizzabili per formalizzare il rapporto di collaborazione che deve istaurarsi tra gli stessi, attingendo a fattispecie ricorrenti quali il contratto di rete ai sensi della legge n. 33/2009. Sempre con riferimento alle modalità di individuazione del Gestore Unico, RFI ha chiesto di chiarire per quale motivo l’adozione di procedure selettive per l'individuazione del GU sia prevista solo nell’ipotesi in cui l’affidamento avvenga “senza penali né costi a favore di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusioneun terzo, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Sediverso dagli operatori comprensoriali, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali, costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”, soltanto nelle informative presenti mentre al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residue”.punto
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Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste Dalla Misura 4.1. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”, la specificazione “in essere da Fastweb nell’ambito della variazione della cadenza cui è presente più di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazioneun operatore comprensoriale”, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte Terminale Gallarate (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovoTerminal Ambrogio), nonché ai tempi il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori della Misura 3.1, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e alle modalità criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per l’esercizio del diritto gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori indipendenza di cui all’art. l13, comma l-tercommi 4 e 5, del decreto legge n. 7/2007d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in maniera chiaragenerale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi Fercargo valuta positivamente la possibilità di anticipo rispetto al momento della modificaricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”. I commi successivi Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a loro volta prevedono tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che gli operatori riportino sulla home page la regolazione, da parte dell’Autorità, dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni servizi di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto manovra non debba orientarsi verso una logica di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da Fastweb, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione verifica analitica delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspetto, la Società non ha provveduto a informare gli utenti, con almeno due mesi di anticipo e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche condizioni qualitative ed economiche dei contratti offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in essereautoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensileesigenze derivanti dalla sicurezza. D’altra parte, la comunicazione effettuata appare lacunosa La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e non trasparente sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali, costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”, soltanto nelle informative presenti al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residue”successiva Misura 5.
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Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste La manovra posta in essere da Fastweb nell’ambito della Sky implica una variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, fatturazione e/o del costo dell’abbonamento che incide sull’intera clientela consumer e business di tipo residenziale pari a (omissis) di utenti che utilizza utilizzano i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offertepay-tv. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. dall’articolo 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007Codice, in combinato disposto con l’art. l’articolo 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I In particolare, dalla disamina dei documenti prodotti dalla medesima Società, si è potuto constatare che i canali informativi utilizzati (in particolare le comunicazioni pubblicate sul sito aziendale e le comunicazioni individuali trasmesse ai clienti) non hanno soddisfatto pienamente i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio di esercizio del diritto di recesso. Per altro versoA tal proposito, si osserva che la Società ha successivamente posto in essere interventi correttivi nei testi delle informative presenti sul sito web, con positivi risvolti in termini di maggiore comprensione delle caratteristiche della variazione programmata e, quindi, maggiore consapevolezza in vista delle future scelte contrattuali. Con particolare riferimento all’esercizio del diritto di recesso, risulta apprezzabile che la Società abbia deciso non solo di prorogare al (omissis) i termini per esercitare il diritto di recesso (per gli utenti ai quali le predette lettere sono state spedite ad omissis e per quelli che segnaleranno di non aver ricevuto, o di aver ricevuto in ritardo, la comunicazione individuale), ma anche di accettare le richieste di recesso pervenute oltre la prima settimana di ottobre 2017 e spedite dai clienti entro il 30 settembre 2017. Va, tuttavia, rimarcato che l’adeguamento delle informative è avvenuto per quelle presenti sul sito aziendale ma non risultano per le comunicazioni individuali spedite a partire dalla fine di luglio via posta o via e-mail. Peraltro, l’adeguamento sul sito web è stato completato successivamente al 12 settembre e senza che in linea neppure home page il richiamo avesse le caratteristiche dell’avviso. Si rileva, inoltre, che, a fronte di (omissis) di utenti interessati dalla variazione relativa alla periodicità della fatturazione e/o dall’aumento del costo dell’abbonamento, sono state inviate (omissis) di comunicazioni via mail e (omissis) comunicazioni in forma cartacea, rispetto alle quali, da quanto desumibile dai documenti in atti, si sono registrati molteplici casi di mancata ricezione o di mancato invio a tutti i potenziali destinatari, per di più in un periodo, quello estivo, in cui le persone sono di norma in viaggio o comunque in vacanza. Alla luce di quanto sopra, gli interventi posti in essere dalla Società successivamente all’avvio della manovra non sono risultati adeguati al fine di consentire alla generalità degli utenti coinvolti di apprendere tempestivamente la delibera portata della imminente variazione, soprattutto laddove essa comporta un aumento del costo dell’abbonamento. Xxxxxxx inoltre rilevare che l’art. 6, dell’Allegato A, alla Delibera n. 496/17519/15/CONS, recante rubricato “Modifica delle condizioni contrattuali”, elenca le misure attuative dell’art. possibili forme di informativa da rendere agli utenti, disponendo che “la comunicazione avviene anche tramite pubblicazione da parte dell’operatore di apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page, nonché…per i servizi televisivi a pagamento, se non è possibile comunicare personalmente, anche per via telematica, l’avviso di modifica contrattuale, tramite annunci da trasmettere per l’intero periodo di preavviso, di cui al punto 1, comma 1-quaternelle ore e sui canali di maggiore ascolto”, facoltà di cui Xxx ben avrebbe potuto avvalersi per colmare il deficit informativo rappresentatole dall’Autorità rispetto alle comunicazioni individuali. Per quanto attiene, poi, alle modalità di esercizio del decreto legge n. 7/2007diritto di recesso, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, si evidenzia che l’art. 1, comma 13-bis, delle citate misure attuative dispone che: della “[l]e informazioni, veicolate Legge Bersani” (come modificato dalla “Legge concorrenza”) prevede che agli utenti hanno diritto di recedere da un contratto stipulato con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi telefonia e di anticipo rispetto reti televisive nelle medesime forme utilizzabili al momento della modifica”dell’attivazione o dell’adesione al contratto e, comunque, per via telematica. I commi successivi Sul punto, Xxx ha eccepito che, a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri sitisuo parere, dandone ampia evidenza, le informazioni l’ambito applicativo di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il tale disposizione non coprirebbe i casi di diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità recesso esercitato quale conseguenza di una modifica contrattuale (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call centeromissis). In A tale quadro giuridicoriguardo, le manovre poste in essere da Fastweb, in occasione della decisione di variare si evidenzia che la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per “Legge Bersani” disciplina l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspettorecesso degli utenti in relazione ai contratti per adesione, la Società non ha provveduto stipulati con gli operatori di telefonia, di reti televisive a informare gli utenti, con almeno due mesi di anticipo pagamento e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigenteelettronica, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione effettuata appare lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica disponendo che “hai diritto I contratti per adesione….devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di passare ad trasferire le utenze presso altro operatore senza penalivincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. L’articolo 1, costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godutecomma 3-bis, della “Legge Bersani”, soltanto nelle informative presenti al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato in vigore dal 29 agosto 2017, ha stabilito, poi, che “nel Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di pagamenti rateali sarai contattato cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residueconsumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche”. La legge disciplina, dunque, in via generale le modalità di esercizio del diritto di recesso a prescindere dalla circostanza che il recesso sia o meno dovuto all’esercizio dello jus variandi. La legge non distingue tra le varie forme di recesso, del resto prevedere modalità aggravate qualora l’esercizio del recesso da parte dell’utente sia motivato da una modifica del contratto disposta unilateralmente da parte dell’operatore (ex articolo 70, comma 4 del Codice) sarebbe ingiustificato.
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Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste in essere da Fastweb Vodafone nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), al riferimento temporale del rinnovo su base mensile, alla periodicità della fatturazione, nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure con la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da FastwebVodafone, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di servizi di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e businessmobile, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspetto, la Società non ha provveduto a informare gli utenti, con almeno due mesi di anticipo e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione effettuata in questione appare lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo l’art. 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle le comunicazioni di Vodafone relative alle conseguenze risultano fuorvianti, in particolare le informazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissarateali. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto i clienti che decidono di recedere dal contratto e hanno un’offerta che include telefono, tablet, Mobile Wi-Fi o prevede un contributo di passare ad altro operatore senza penali, costi attivazione a rate continueranno a pagare le eventuali rate residue con lo stesso metodo di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godutepagamento che hanno scelto”, soltanto dall’altro, nelle informative presenti al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residue”rese tramite SMS non si rinviene alcun riferimento diretto a tale profilo contrattuale.
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Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste L’obiettivo della misura 10, come esplicitato nel testo della misura stessa, è quella di garantire modalità per quanto possibile omogenee di tariffazione dei servizi di manovra ferroviaria ed agevolare in essere tal modo il confronto, da Fastweb nell’ambito della variazione della cadenza parte degli utenti del servizio, delle condizioni tecnico-economiche offerte nei vari comprensori. Inoltre la misura 10.2, partendo dalla constatazione che negli impianti in esame, da quando RFI nel 2013 ha cessato di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazionegestire la manovra primaria, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa manovra primaria e mobile di tale operatoresecondaria sono gestiti in modo unitario da un unico soggetto, implicano intende favorire la modifica semplificazione dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerterapporti contrattuali tra Gestori Unici e utenti del servizio. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 Al riguardo, l’Autorità è consapevole del Codice e dell’art. 1fato che, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridicoosservato da DB Cargo, le manovre poste primarie e secondarie relative allo stesso treno sono frequentemente acquistate da soggetti diversi (il servizio di manovra primaria è normalmente acquistato dalle IF, mentre il servizio di manovra secondaria da terminalisti o operatori logistici), tuttavia non ritiene di dover imporre che i tariffari continuino ad indicare separatamente i compensi per manovre primarie e manovre secondarie. E’ evidente infatti, che in essere da Fastwebun contesto in cui entrambi i servizi vengono stabilmente svolti dallo stesso soggetto, e in occasione della decisione cui le modalità di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspettotariffazione vengano rese omogenee come richiesto dalla misura 10.2, la Società tariffazione unitaria può essere giustificata dall’esigenza di semplificazione e la riduzione dei costi amministrativi, fermo restando il necessario rispetto del principio di accesso equo e non ha provveduto a informare gli utenti, con almeno due mesi discriminatorio agli impianti di anticipo servizio e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti ai servizi in essere, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensileessi forniti (d.lgs. D’altra parte112/2015 art. 13 comma 2), la comunicazione effettuata appare lacunosa possibilità di ricorrere all’autoproduzione (misura 4.2) e non trasparente nella misura il principio secondo il quale i corrispettivi possono essere riferiti a “insiemi di servizi” solo nel caso in cui si limita a dare ampio risalto gli stessi vengano offerti alla generalità degli utenti in modo unitario (anche grafico) alla invarianza della spesa annualedelibera 96/2015 misura 48, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanalesecondo capoverso). ElementiAlla luce di quanto sopra esposto, questi, fondamentali per consentire all’utente si è ritenuto di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali, costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”, soltanto nelle informative presenti al link “come posso gestire non modificare la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residue”misura 10.,
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Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste in essere da Fastweb nell’ambito Il paragrafo 3.3 “Descrizione della variazione Rete”, della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazionebozza finale del PIR 2021, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e fa riferimento alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e documento denominato “Orario di Servizio [Allegato1]”, che gli utenti abbiano tuttavia non risulta disponibile. Si ritiene necessario che il diritto suddetto documento/allegato venga pubblicato contestualmente al suddetto PIR 2021. Lo stesso dicasi per quanto attiene all’Allegato 2, citato al paragrafo 3.9 “Utilizzazione delle linee”, in cui sarebbero riportati il numero delle tracce programmate per tipologia di ricevere servizio ed il grado di impegno della capacità disponibile. Si precisa che tali informazioni, oltre da rendersi disponibili, come utile riferimento, all’atto della richiesta di capacità per l’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, dovranno essere desunte dalla situazione relativa all’orario di servizio in corso. Successivamente, al paragrafo 3.6 “Stazioni passeggeri ed impianti merci”, viene fatto riferimento al documento denominato M.365 “Registro delle disposizioni di servizio” al fine di ricavare le informazioni elencate all’interno dello stesso paragrafo. Anche in questo caso l’Autorità ritiene necessario che attraverso un estratto del suddetto documento, contenente le consuete modalità (SMScitate informazioni, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self caresia reso pubblicamente accessibile, IVRalla pari del PIR, call center)eventualmente come suo allegato tecnico. In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da FastwebAncora con riferimento al paragrafo 3.6, in occasione della decisione relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/2007, nonché dalla deliberà dell’Autorità n. 106/2018, si ritiene necessario integrare i relativi contenuti con il riferimento ai servizi di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto assistenza alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspetto, la Società non ha provveduto a informare gli utentiPMR, con almeno due mesi di anticipo e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigenteparticolare riguardo (almeno): alla loro descrizione, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione effettuata appare lacunosa e non trasparente nella misura all’esplicitazione del luogo in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annualevengono erogati, a discapito dell’effettiva variazione dei costi alle modalità e tempistiche di richiesta del servizio, ai diritti e obblighi del GI e dell’IF, comprese le azioni di responsabilità dell’IF e del GI relativamente alle procedure per il trattamento delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, richieste di indennizzo delle PMR per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di traffico voce, SMS e dati su base mensile e servizi non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali, costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”, soltanto nelle informative presenti al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la rateizzazione dell’addebito delle rate residue”erogati.
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