Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”, la specificazione “in cui è presente più di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori della Misura 3.1, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5.
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Samples: Regulatory Measures
Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1Le manovre poste in essere da Fastweb nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla Misura 3”normativa vigente, la specificazione “in cui è presente più soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogiorinnovo), il solo nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in cui era presente un unico operatore comprensorialelinea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico1, per comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i comprensori prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della Misura 3.1cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e non discriminazionedevono essere fornite, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza dagli operatori di cui all’art. 13l, commi 4 e 5comma l-ter, del d.lgs 112/2015 decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da Fastweb, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmenti consumer e business, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspetto, la Società non avendo ha provveduto a informare gli Uffici ritenuto utenti, con almeno due mesi di poter accogliere anticipo e attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche giuridiche ed economiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la proposta avanzata da alcuni partecipanti comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione effettuata appare lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infattiinvarianza della spesa annuale, a differenza discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di quanto inizialmente previsto traffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). Elementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali né costi di disattivazione”. Sul punto nelle comunicazioni rese dalla Società si forniscono all’utente informazioni che potrebbero generare confusione, soprattutto in caso di presenza di pagamenti rateali legati alle offerte di telefonia fissa. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “hai diritto di recedere dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/contratto o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxxpassare ad altro operatore senza penali, inoltre sembra proporre costi di disattivazione o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”, soltanto nelle informative presenti al link “come posso gestire la mia offerta/chiusura abbonamento” viene esplicitato che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “nel caso di pagamenti rateali sarai contattato per definire la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’eserciziorateizzazione dell’addebito delle rate residue”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5.
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Samples: Diffida
Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1. è stata espunta la frase Il paragrafo 3.3 “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3Descrizione della Rete”, la specificazione della bozza finale del PIR 2021, fa riferimento alle informazioni di cui al documento denominato “in cui è presente più Orario di un operatore comprensorialeServizio [Allegato1]”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori della Misura 3.1, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e tuttavia non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzionerisulta disponibile. Si ritiene piuttosto necessario che il ricorso suddetto documento/allegato venga pubblicato contestualmente al suddetto PIR 2021. Lo stesso dicasi per quanto attiene all’Allegato 2, citato al paragrafo 3.9 “Utilizzazione delle linee”, in cui sarebbero riportati il numero delle tracce programmate per tipologia di servizio ed il grado di impegno della capacità disponibile. Si precisa che tali informazioni, da rendersi disponibili, come utile riferimento, all’atto della richiesta di capacità per l’orario di servizio a quest’ultima vada considerato cui il PIR si riferisce, dovranno essere desunte dalla situazione relativa all’orario di servizio in corso. Successivamente, al paragrafo 3.6 “Stazioni passeggeri ed impianti merci”, viene fatto riferimento al documento denominato M.365 “Registro delle disposizioni di servizio” al fine di ricavare le informazioni elencate all’interno dello stesso paragrafo. Anche in questo caso l’Autorità ritiene necessario che un estratto del suddetto documento, contenente le citate informazioni, sia reso pubblicamente accessibile, alla pari del PIR, eventualmente come un segnale suo allegato tecnico. Ancora con riferimento al paragrafo 3.6, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/2007, nonché dalla deliberà dell’Autorità n. 106/2018, si ritiene necessario integrare i relativi contenuti con il riferimento ai servizi di autoregolazione assistenza alle PMR, con particolare riguardo (almeno): alla loro descrizione, all’esplicitazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unicoluogo in cui vengono erogati, alle modalità e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5richiesta del servizio, ai diritti e obblighi del GI e dell’IF, comprese le azioni di responsabilità dell’IF e del GI relativamente alle procedure per il trattamento delle richieste di indennizzo delle PMR per servizi non erogati.
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Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”L’obiettivo della misura 10, la specificazione “in cui è presente più di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori come esplicitato nel testo della Misura 3.1misura stessa, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi quella di trasparenza equità e non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi garantire modalità per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri quanto possibile omogenee di indipendenza di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione tariffazione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IFferroviaria ed agevolare in tal modo il confronto, da parte degli utenti del servizio, delle condizioni tecnico-economiche offerte nei vari comprensori. Nell’ambito della consultazioneInoltre la misura 10.2, Fercargo valuta positivamente partendo dalla constatazione che negli impianti in esame, da quando RFI nel 2013 ha cessato di gestire la possibilità manovra primaria, i servizi di ricorso all'autoproduzionemanovra primaria e secondaria sono gestiti in modo unitario da un unico soggetto, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità intende favorire la semplificazione dei rapporti contrattuali tra Gestori Unici e utenti del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”servizio. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare l’Autorità è consapevole del fato che, come osservato da DB Cargo, le manovre primarie e secondarie relative allo stesso treno sono frequentemente acquistate da soggetti diversi (il servizio di manovra primaria è normalmente acquistato dalle IF, mentre il servizio di manovra secondaria da terminalisti o operatori logistici), tuttavia non ritiene di dover imporre che i tariffari continuino ad indicare separatamente i compensi per manovre primarie e manovre secondarie. E’ evidente infatti, che in un contesto in cui entrambi i servizi vengono stabilmente svolti dallo stesso soggetto, e in cui le modalità di tariffazione vengano rese omogenee come richiesto dalla misura 10.2, la tariffazione unitaria può essere giustificata dall’esigenza di semplificazione e la riduzione dei costi amministrativi, fermo restando il necessario rispetto del principio di accesso equo e non discriminatorio agli impianti di servizio e ai sensi dell’artservizi in essi forniti (d.lgs. 112/2015 art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle 2), la possibilità di ricorrere all’autoproduzione (misura 4.2) e il principio secondo il quale i corrispettivi possono essere riferiti a “aree insiemi di manovraservizi” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare solo nel caso in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito cui gli stessi vengano offerti alla generalità degli utenti in modo incondizionatounitario (delibera 96/2015 misura 48, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezzasecondo capoverso). La Misura 4.3 sulla procedura Alla luce di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche quanto sopra esposto, si è ritenuto di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5non modificare la misura 10.,
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Samples: Regulatory Measures
Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1Al fine di rispettare i principi stabiliti dal d.lgs. è stata espunta 112/2015 in materia di canoni e tariffe, con particolare riferimento alla correlazione dei detti canoni e tariffe ai costi, traguardando la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”, prima scadenza utile per l’esposizione di tali valori economici coincidente con la specificazione “in cui è presente più di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco data della pubblicazione della prima bozza del Terminale Gallarate PIR 2022 (Terminal Ambrogio30 giugno 2020), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori della Misura 3.1, è individuato ed opera nel rispetto dei si ritiene utile emanare prescrizioni conformi ai principi e criteri misurabili ivi individuati (principi in materia di trasparenza equità canoni e non discriminazionetariffe già fissati dall’Autorità con la delibera n. 96/2015. Resta fermo che il GI, assicurando con criteri misurabilinel rispetto della propria autonomia decisionale dovrà recepire tali prescrizioni ai fini della formulazione di una proposta tariffaria da effettuarsi, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui fermo restando l’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario del GI stesso, applicando le prescrizioni secondo criteri di indipendenza ragionevolezza e compatibilità in relazione alle caratteristiche specifiche della rete interessata dei servizi di cui all’arttrasporto ferroviario sulla stessa effettuati. 13Resta altresì fermo che in tale adattamento il GI dovrà tenere conto di quanto stabilito all’articolo 18, commi 4 e comma 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20112/2015, secondo il quale “ll livello dei canoni stabiliti non richiede preclude l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario” e che in generale che la gestione dei si dovrà prevedere l’imposizione del relativo livello di canone anche ai servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IFtrasporto ferroviario effettuati nell’ambito del sistema di TPL regionale. Nell’ambito Con riferimento al paragrafo 6.4 “Performance Regime”, si ritiene necessario che lo stesso venga integrato prevedendo che il sistema di monitoraggio della consultazione, Fercargo valuta positivamente circolazione treni dovrà consentire anche la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività quantificazione della regolarità e sicurezza dell’esercizio”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che puntualità ai sensi dell’artdella delibera dell’Autorità n. 16/2018. 13 comma 2 del d.lgsL’accesso a tale sistema dovrà essere garantito non solo alle IF ma anche agli enti affidanti titolari di Contratto di Servizio (di seguito CdS). 112/2015 l’accesso alle “aree Inoltre, le informazioni presentate sul sistema informatico dovranno consentire la differenziazione tra i dati inerenti ai servizi oggetto e non oggetto di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5.CdS.
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Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1. è stata espunta Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.2.1, relativo alla tempistica per richiedere capacità ai fini della stipula o modifica di Accordo Quadro, ai fini di allineare le tempistiche a quelle previste da RFI, l’Autorità ritiene necessario: i) che la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”scadenza per la presentazione di richieste di capacità quadro sia fissata a 15 mesi prima dell’avvio del primo orario di servizio utile, la specificazione “in cui è presente più di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica ii) che il Gestore UnicoGI sia tenuto a comunicare ai richiedenti la proposta definitiva di capacità quadro entro i 5 mesi successivi e, iii) che la relativa sottoscrizione avvenga almeno 9 mesi prima dell’avvio del relativo orario di servizio. Per analoga esigenza di allineamento temporale, si ritiene necessario che la scadenza per la richiesta di tracce per l’adeguamento intermedio dell’orario sia fissata in data antecedente di almeno 4 mesi la data di adeguamento dell’orario e che il GI si pronunci sulle richieste di adeguamento al massimo entro 30 giorni solari dalla scadenza per la presentazione di dette richieste, concedendo alle IF un lasso di tempo per la presentazione di osservazioni (p.es. 15 giorni) commisurato all’obiettivo di poter predisporre l’adeguamento orario definitivo con anticipo di almeno 60 giorni solari rispetto alla data di attivazione dell’adeguamento orario. A tal fine, per i comprensori della Misura 3.1quanto attiene alle richieste tardive, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi coerente prevedere che la presentazione delle richieste di trasparenza equità e tracce per l’adeguamento intermedio dell’orario non discriminazionepossano essere presentate a meno di 3 mesi dalla data di attivazione dello stesso adeguamento orario. L’Autorità ritiene inoltre opportuno che, assicurando con criteri misurabilisalvo diverse oggettive esigenze del GI, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi anche le tempistiche per gli utenti)le richieste in corso d’orario siano allineate a quelle previste dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale. Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri In relazione alle richieste di indipendenza di cui all’art. 13tracce orarie per l’esercizio successivo, commi 4 e 5in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IFd.lgs. L’attuale quadro normativo infatti112/2015, a differenza di quanto inizialmente previsto come modificato dal d.lgs. 188/2003 art139/2018, è necessario, ai fini di valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, introdurre nel PIR l’obbligo, per un richiedente capacità finalizzata all’espletamento di nuovi servizi trasporto passeggeri non OSP, di informare il GI e l’Autorità almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. 20Il suddetto obbligo è da ritenersi valido per i nuovi servizi espletati a partire dall’orario di servizio dicembre 2020 – dicembre 2021. Tali obblighi sono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795. Al fine di allineare proporzionatamente le previsioni del PIR di cui trattasi con quelle adottate dal gestore dell’infrastruttura nazionale RFI, l’Autorità ritiene necessario che la capacità assegnabile con Accordo Quadro, di cui al paragrafo 4.3.1 del PIR, non richiede in generale debba superare l’85% di quella disponibile, per giorno e per fascia oraria. L’Autorità ritiene infine necessario che la gestione dei servizi nel PIR siano specificate le modalità di manovra comunicazione (fax, e-mail, utilizzo di sistemi informativi) e che sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre predisposta opportuna modulistica che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini IF dovranno adottare per formulare le richieste di produttività e sicurezza dell’esercizio”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5cui sopra.
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Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1Le manovre poste in essere da Vodafone nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla Misura 3”normativa vigente, la specificazione “in cui è presente più soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogiorinnovo), il solo al riferimento temporale del rinnovo su base mensile, alla periodicità della fatturazione, nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in cui era presente un unico operatore comprensorialelinea neppure con la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico1, per comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i comprensori prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della Misura 3.1cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e non discriminazionedevono essere fornite, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza dagli operatori di cui all’art. 13l, commi 4 e 5comma l-ter, del d.lgs 112/2015 decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da Vodafone, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione di servizi di telefonia fissa e mobile, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine al primo aspetto, la Società non avendo ha provveduto a informare gli Uffici ritenuto utenti, attraverso tutti i canali di poter accogliere comunicazione previsti dalla disciplina vigente, circa l’effettiva portata delle imminenti modifiche dei contratti in essere, rendendo poco agevole la proposta avanzata da alcuni partecipanti comprensione dei prezzi dei servizi e le modalità prescelte per ripristinare il rinnovo delle offerte su base mensile. D’altra parte, la comunicazione in questione appare lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infattiinvarianza della spesa annuale, a differenza discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Effetto amplificato dalla mancata indicazione, anche nelle comunicazioni individuali inoltrate, del nuovo prezzo in valore assoluto e dell’eventuale rideterminazione dei contenuti fruibili (ad esempio, per la telefonia mobile, la variazione dei volumi di quanto inizialmente previsto dal d.lgstraffico voce, SMS e dati su base mensile e non quadrisettimanale). 188/2003 artElementi, questi, fondamentali per consentire all’utente di comparare l’offerta con le altre presenti sul mercato e così decidere consapevolmente se sciogliere o mantenere il rapporto contrattuale in essere. 20In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, non richiede in generale l’art. 70, comma 4, del Codice prevede che la gestione dei servizi esso avvenga “senza penali né costi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’eserciziodisattivazione”. Al riguardoSul punto le comunicazioni di Vodafone relative alle conseguenze risultano fuorvianti, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’artin particolare le informazioni rese in caso di presenza di pagamenti rateali. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazioneSe, da parte dell’Autoritàun lato, dei servizi nella comunicazione sul sito si specifica che “i clienti che decidono di manovra recedere e hanno un’offerta che include telefono, tablet, Mobile Wi-Fi o prevede un contributo di attivazione a rate continueranno a pagare le eventuali rate residue con lo stesso metodo di pagamento che hanno scelto”, dall’altro, nelle informative rese tramite SMS non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso si rinviene alcun riferimento diretto a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito in modo incondizionato, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5profilo contrattuale.
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Samples: Diffida
Valutazioni dell’Autorità. Dalla Con riferimento alla Misura 4.15.2, alcune osservazioni hanno riguardato la preoccupazione che in fase decisionale non si giunga a stabilire un criterio di adeguata rappresentatività tra gli operatori comprensoriali, o comunque non si riesca a pervenire a un’intesa unanime nella individuazione del Gestore Unico e nella definizione del “Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria” (nel seguito: ReCoMaF). Con riferimento a tale problematica, al fine di rendere più agevole la convergenza su una decisione da parte degli operatori comprensoriali, si è stata espunta modificata la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”5.2 stabilendo che, in caso di mancato accordo, la specificazione “rappresentatività è definita in cui base al criterio della doppia maggioranza secondo il quale una decisione viene assunta in caso di voto favorevole di più del 50% degli operatori comprensoriali che rappresentino più del 75% del traffico merci in arrivo e partenza dal comprensorio nell’anno precedente. Si è presente più di un operatore comprensoriale”inoltre ritenuto opportuno garantire il coinvolgimento delle IF interessate, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio)attraverso una consultazione sul ReCoMaF prima della sua approvazione finale, il solo cui termine è stato pertanto posticipato al 31 maggio 2017, con conseguente trasmissione all’Autorità. In relazione alla possibilità che non si raggiunga una convergenza sufficiente ad approvare il ReCoMaF con le maggioranze richieste, si è chiarito che in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che tale caso si andrà verso il superamento del regime di Gestore Unico, per i comprensori consentendo anche ad altri di soggetti di effettuare il servizio di manovra, non soltanto in autoproduzione ma anche a favore di terzi. Tale disposizione risponde alla considerazione che in ogni caso il regime di Gestore Unico implica una limitazione della concorrenza, e come tale deve essere quanto meno giustificata da un ampio consenso tra gli operatori comprensoriali nella individuazione del GU e sulle principali modalità di pianificazione e di espletamento del servizio. Ai fini di promuovere la redazione del ReCoMaF da parte degli operatori comprensoriali, si è individuato, quale soggetto tenuto ad assumere l’iniziativa, l’operatore comprensoriale con la quota più elevata di traffico merci in arrivo e partenza. Lo stesso soggetto dovrà curare la suddetta procedura di consultazione delle IF. In accoglimento della richiesta di istituzionalizzazione del processo di revisione del ReCoMaF, avanzato da numerosi stakeholders, la Misura 3.15.7 stabilisce che ogni modifica del ReCoMaF segue il procedimento individuato dalle misure 5.3, 5.4 e 5.5. Con riferimento al contenuto minimo del ReCoMaF (ex Misura 5.4, ora Misura 5.8), è individuato ed opera stato innanzi tutto chiarito il ruolo del soggetto rappresentativo degli operatori comprensoriali. L’individuazione di tale soggetto è funzionale alla gestione della procedura selettiva per l’affidamento del servizio ad un soggetto terzo, per cui non si ravvede la necessità di una sua individuazione qualora si opti per l’affidamento del servizio ad uno degli operatori comprensoriali o ad una aggregazione di essi.Non si ritiene di potere accettare la proposta di alcuni stakeholders di effettuare l’affidamento dell’incarico al suddetto soggetto rappresentativo a titolo gratuito, in quanto si ritiene che tra le attività a suo carico, svolte per conto degli operatori comprensoriali,(ad esempio l’organizzazione della gara per l’affidamento dell’incarico di Gestore Unico) ve ne possano essere senz’altro alcune associate ad oneri economici. Nel caso di comprensorio ferroviario comprendente infrastrutture portuali marittime, il suddetto soggetto rappresentativo non può che coincidere con l’Autorità di sistema portuale, visto quanto disposto dalla legge 84/1994 s.m.i. art. 6 comma 10. Nel caso di affidamento, da parte del Gestore Unico, del solo esercizio di manovra ferroviaria ad uno o più operatori di manovra, anche in considerazione di quanto precedentemente illustrato nel rispetto paragrafo 2.2.2, viene specificato che le modalità di tale affidamento devono essere rispettose dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi della Misura 4.1. In relazione alla richiesta di trasparenza equità e non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente di chiarire il rapporto tra l’atto di regolazione in esame e le “Disposizioni, istruzioni e clausole contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali industriali ed assimilati” emanate da RFI (DICC), merita osservare che le funzioni del soggetto rappresentativo degli operatori comprensoriali, sopra illustrate, sono solo in piccola parte sovrapponibili con quelle del Gestore Comprensoriale Unico di cui all’articolo 31 delle DICC, ferma restando naturalmente la possibilità che in casi specifici i due ruoli possano sommarsi in uno stesso soggetto. In relazione al caso in cui il ruolo del Gestore Unico è svolto da più operatori comprensoriali, sono stati indicati a titolo esemplificativo alcuni istituti giuridici utilizzabili per formalizzare il rapporto di ricorso all'autoproduzionecollaborazione che deve istaurarsi tra gli stessi, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi attingendo a fattispecie ricorrenti quali il contratto di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che rete ai sensi dell’artdella legge n. 33/2009. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso Sempre con riferimento alle “aree modalità di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza individuazione del Gestore Unico, e come tale debba essere consentito RFI ha chiesto di chiarire per quale motivo l’adozione di procedure selettive per l'individuazione del GU sia prevista solo nell’ipotesi in modo incondizionatocui l’affidamento avvenga a favore di un terzo, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezza. La Misura 4.3 sulla procedura di individuazione del Gestore unico e sulle relative tempistiche di esecuzione è stata stralciata dalla Misura 4 ed inclusa nella successiva Misura 5.diverso dagli operatori comprensoriali, mentre al punto
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Samples: Regulatory Measures
Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”, la specificazione “La manovra posta in cui è presente più di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori essere da Sky implica una variazione della Misura 3.1, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito periodicità della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio fatturazione e/o del costo dell’abbonamento che incide sull’intera clientela di incremento ingiustificato tipo residenziale pari a (omissis) di utenti che utilizzano i servizi di pay-tv. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dall’articolo 70 del Codice, in combinato disposto con l’articolo 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. In particolare, dalla disamina dei prezzi proposti dal GU documenti prodotti dalla medesima Società, si è potuto constatare che i canali informativi utilizzati (in particolare le comunicazioni pubblicate sul sito aziendale e le comunicazioni individuali trasmesse ai clienti) non hanno soddisfatto pienamente i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo ai tempi e alle IFmodalità di esercizio del diritto di recesso. Xxxxxxxx XxxxxxxA tal proposito, inoltre sembra proporre si osserva che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensorialela Società ha successivamente posto in essere interventi correttivi nei testi delle informative presenti sul sito web, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio con positivi risvolti in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”maggiore comprensione delle caratteristiche della variazione programmata e, quindi, maggiore consapevolezza in vista delle future scelte contrattuali. Al riguardoCon particolare riferimento all’esercizio del diritto di recesso, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre risulta apprezzabile che la regolazioneSocietà abbia deciso non solo di prorogare al (omissis) i termini per esercitare il diritto di recesso (per gli utenti ai quali le lettere sono state spedite ad omissis e per quelli che segnaleranno di non aver ricevuto, da parte dell’Autoritào di aver ricevuto in ritardo, dei servizi la comunicazione individuale), ma anche di manovra accettare le richieste di recesso pervenute oltre la prima settimana di ottobre 2017 e spedite dai clienti entro il 30 settembre 2017. Va, tuttavia, rimarcato che l’adeguamento delle informative è avvenuto per quelle presenti sul sito aziendale ma non debba orientarsi verso una logica per le comunicazioni individuali spedite a partire dalla fine di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici luglio via posta o via e-mail. Peraltro, l’adeguamento sul sito web è stato completato successivamente al 12 settembre e da eventuali soggetti senza che intendano operare in autoproduzionehome page il richiamo avesse le caratteristiche dell’avviso. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato rileva, inoltre, che, a fronte di perdite (omissis) di efficienza utenti interessati dalla variazione relativa alla periodicità della fatturazione e/o dall’aumento del Gestore Unicocosto dell’abbonamento, sono state inviate (omissis) di comunicazioni via mail e (omissis) comunicazioni in forma cartacea, rispetto alle quali, da quanto desumibile dai documenti in atti, si sono registrati molteplici casi di mancata ricezione o di mancato invio a tutti i potenziali destinatari, per di più in un periodo, quello estivo, in cui le persone sono di norma in viaggio o comunque in vacanza. Alla luce di quanto sopra, gli interventi posti in essere dalla Società successivamente all’avvio della manovra non sono risultati adeguati al fine di consentire alla generalità degli utenti coinvolti di apprendere tempestivamente la portata della imminente variazione, soprattutto laddove essa comporta un aumento del costo dell’abbonamento. Xxxxxxx inoltre rilevare che l’art. 6, dell’Allegato A, alla Delibera n. 519/15/CONS, rubricato “Modifica delle condizioni contrattuali”, elenca le possibili forme di informativa da rendere agli utenti, disponendo che “la comunicazione avviene anche tramite pubblicazione da parte dell’operatore di apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page, nonché…per i servizi televisivi a pagamento, se non è possibile comunicare personalmente, anche per via telematica, l’avviso di modifica contrattuale, tramite annunci da trasmettere per l’intero periodo di preavviso, di cui al punto 1, nelle ore e sui canali di maggiore ascolto”, facoltà di cui Xxx ben avrebbe potuto avvalersi per colmare il deficit informativo rappresentatole dall’Autorità rispetto alle comunicazioni individuali. Per quanto attiene, poi, alle modalità di esercizio del diritto di recesso, si evidenzia che l’art. 1, comma 3-bis, della “Legge Bersani” (come modificato dalla “Legge concorrenza”) prevede che agli utenti hanno diritto di recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive nelle medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto e, comunque, per via telematica. Sul punto, Xxx ha eccepito che, a suo parere, l’ambito applicativo di tale debba disposizione non coprirebbe i casi di diritto di recesso esercitato quale conseguenza di una modifica contrattuale (omissis). A tale riguardo, si evidenzia che la “Legge Bersani” disciplina l’esercizio del diritto di recesso degli utenti in relazione ai contratti per adesione, stipulati con gli operatori di telefonia, di reti televisive a pagamento e di comunicazione elettronica, disponendo che “I contratti per adesione….devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. L’articolo 1, comma 3-bis, della “Legge Bersani”, in vigore dal 29 agosto 2017, ha stabilito, poi, che “Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere consentito in modo incondizionatosemplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, fatte salve le esigenze derivanti dalla sicurezzagli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche”. La Misura 4.3 sulla procedura legge disciplina, dunque, in via generale le modalità di individuazione esercizio del Gestore unico e sulle relative tempistiche diritto di esecuzione è stata stralciata recesso a prescindere dalla Misura circostanza che il recesso sia o meno dovuto all’esercizio dello jus variandi. La legge non distingue tra le varie forme di recesso, del resto prevedere modalità aggravate qualora l’esercizio del recesso da parte dell’utente sia motivato da una modifica del contratto disposta unilateralmente da parte dell’operatore (ex articolo 70, comma 4 ed inclusa nella successiva Misura 5del Codice) sarebbe ingiustificato.
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