Valutazioni dell’Autorità Clausole campione

Valutazioni dell’Autorità. Dalla Misura 4.1. è stata espunta la frase “In ciascuno dei componenti ferroviari individuati dalla Misura 3”, la specificazione “in cui è presente più di un operatore comprensoriale”, resa superflua dall’eliminazione dell’elenco del Terminale Gallarate (Terminal Ambrogio), il solo in cui era presente un unico operatore comprensoriale. La Misura 4.2 specifica che il Gestore Unico, per i comprensori della Misura 3.1, è individuato ed opera nel rispetto dei principi e criteri misurabili ivi individuati (principi di trasparenza equità e non discriminazione, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni ed il contenimento dei costi per gli utenti). Si è lasciato il solo riferimento alla norma generale sui criteri di indipendenza di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2015 non avendo gli Uffici ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione di imporre che l’operatore di manovra sia un soggetto indipendente da una qualsiasi IF. L’attuale quadro normativo infatti, a differenza di quanto inizialmente previsto dal d.lgs. 188/2003 art. 20, non richiede in generale che la gestione dei servizi di manovra sia affidata a soggetti indipendenti dalle IF. Nell’ambito della consultazione, Fercargo valuta positivamente la possibilità di ricorso all'autoproduzione, ma sembra ritenerla ammissibile soltanto nei casi di riduzione di qualità del servizio e/o di incremento ingiustificato dei prezzi proposti dal GU alle IF. Xxxxxxxx Xxxxxxx, inoltre sembra proporre che le modalità dell’autoproduzione siano disciplinate dal regolamento comprensoriale, salvaguardando “la convenienza operativa del comprensorio in termini di produttività e sicurezza dell’esercizio”. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 112/2015 l’accesso alle “aree di manovra” deve essere fornito a tutte le imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti; si ritiene inoltre che la regolazione, da parte dell’Autorità, dei servizi di manovra non debba orientarsi verso una logica di verifica analitica delle condizioni qualitative ed economiche offerte nei singoli impianti dai Gestori Unici e da eventuali soggetti che intendano operare in autoproduzione. Si ritiene piuttosto che il ricorso a quest’ultima vada considerato come un segnale di autoregolazione del mercato a fronte di perdite di efficienza del Gestore Unico, e come tale debba essere c...
Valutazioni dell’Autorità. Nel testo dell’introduzione, paragrafo 1.1, è indicato che “l’infrastruttura ferroviaria FUC rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 ai sensi del D.M. 28T/2005”. In effetti la ricomprensione nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 112/2015 della rete in oggetto è sancita dal successivo d.m. 5 agosto 2016, che peraltro introduce nuove competenze istituzionali in materia di sicurezza per le reti individuate nello stesso decreto. Si ritiene, quindi, necessario che nel testo pertinente del PIR si debba fare riferimento a tale ultimo decreto ministeriale. Sempre nell’introduzione, viene riportato il seguente periodo: “Come sancito dal Contratto di Servizio attualmente in essere, nell’assegnazione delle capacità, le tracce sono prioritariamente assegnate al servizio ferroviario regionale”. Tale specificazione preliminare, che prevede una priorità assoluta nell’assegnazione della capacità per i servizi del trasporto ferroviario regionale, non si ritiene che sia conforme ai principi di equità e non discriminazione nel processo di assegnazione della capacità sanciti dal d.lgs. 112/2015. L’Autorità ritiene quindi che il GI debba espungere tale periodo; facendo eventualmente riferimento alla declinazione dei criteri di priorità che lo stesso GI ha previsto al successivo paragrafo 4.3.3.2 della bozza del PIR. Per quanto riguarda le fonti, risulta: • opportuno introdurre il riferimento al d.lgs. del 23 novembre 2018, n. 139, che modifica il d.lgs. 112/2015, il riferimento al d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al d.m. del 16 aprile 2018, recante “Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale”; • per quanto attiene alle norme di rango comunitario, opportuno inserire i riferimenti: i) alla Decisione Delegata (UE) 2017/2075, che sostituisce l'allegato VII alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ii) al Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, iii) alla direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea, iv) alla direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, v) al regolamento (UE) 2016/796 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, nonché vi) al Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1795, che stabil...
Valutazioni dell’Autorità. Dall’ambito di applicazione è stato escluso, come segnalato da più rispondenti alla consultazione, il terminal Gallarate (Terminal Ambrogio) in quanto terminale privato con unico gestore ed unico cliente. Il Terminal Piacenza intermodale ha richiesto l’esclusione dell’impianto dall’elenco dei comprensori oggetto dell’ambito di applicazione in quanto raccordo privato con unico gestore e cliente. Si ritiene di non aderire alla richiesta in quanto trattasi comunque di comprensorio ferroviario con presenza, al proprio interno, di più operatori comprensoriali. L’Autorità si riserva di ampliare o limitare l’ambito dei comprensori ferroviari oggetto di applicazione delle misure di regolazione in esito ad eventuali specifiche attività istruttorie, avviate autonomamente o su motivata segnalazione, con riferimento ad esempio ai casi in cui innovazioni tecnologiche conseguenti a investimenti infrastrutturali modifichino in modo rilevante le modalità di svolgimento dell’attività di manovra. In particolare, in relazione alle segnalazioni pervenute nel corso della consultazione relative agli impianti collocati in corrispondenza dei valichi di frontiera, di quelli comprendenti infrastrutture portuali marittime collegate a servizi ferroviari e all’impianto di Orte, l’Autorità al momento non è in possesso delle necessarie conoscenze di dettaglio sull’organizzazione di tali impianti. Previ gli opportuni preliminari riscontri, valuterà pertanto se avviare uno specifico procedimento per estendere a tali impianti le misure di regolazione. La Misura è stata inoltre modificata rispetto a quella posta in consultazione prevedendo che l’estensione o la restrizione dell’ambito di applicazione dell’atto di regolazione preveda, come richiesto dal GI, la sua previa consultazione. Analogamente si è ritenuto di includere nelle eventuali consultazioni preliminari, propedeutiche alla modifica dell’elenco dei comprensori interessati, le Autorità di Sistema Portuale.
Valutazioni dell’Autorità. In relazione agli impianti di servizio ed ai servizi in essi forniti, il GI deve attenersi a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 e dalla delibera dell’Autorità n. 130/2019, adeguando conseguentemente i contenuti del PIR.
Valutazioni dell’Autorità. Introduzione (sezione 1.1) Glossario (sezione 1.11)
Valutazioni dell’Autorità. Introduzione (sezione 2.1) Accordo Quadro (sottosezione 2.3.1)
Valutazioni dell’Autorità. Introduzione (sezione 3.1)
Valutazioni dell’Autorità. ASTRO-IF (sezione 4.2)
Valutazioni dell’Autorità. Servizi complementari (sezione 5.4)
Valutazioni dell’Autorità. Tariffe (sezione 6.3)