Valutazioni dell’Autorità. Le manovre poste in essere da Fastweb nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’Autorità sono emersi diversi profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 70 e 71 del Codice e dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, in tema di completezza delle informative rese agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione del prezzo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Per altro verso, le predette informative non risultano in linea neppure la delibera n. 496/17/CONS, recante le misure attuative dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modifiche in legge n. 40/2007. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, delle citate misure attuative dispone che: “[l]e informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all’art. l, comma l-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica”. I commi successivi a loro volta prevedono che gli operatori riportino sulla home page dei propri siti, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1 e che gli utenti abbiano il diritto di ricevere tali informazioni, oltre che attraverso le consuete modalità (SMS, fattura) anche mediante ulteriori canali di comunicazione (quali app di self care, IVR, call center). In tale quadro giuridico, le manovre poste in essere da Fastweb, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e...
Valutazioni dell’Autorità. Con riferimento alla proposta di introdurre, in aggiunta alle penali a carico del GU previste dalla misura 9.1, anche penali a carico degli operatori comprensoriali o comunque dei clienti del GU, si osserva quanto segue. Come rilevato nella relazione illustrativa allegata alla delibera 133/2016, l’affidamento del servizio di manovra ad un gestore unico costituisce un indicatore rilevante della esistenza di significativo potere di mercato. Tale circostanza, oltre a giustificare misure di regolazione volte a garantire l’efficienza gestionale del servizio di manovra, quali quelle contenute nell’atto che ci si propone di illustrare, e misure di regolazione dei corrispettivi (delibera 96/2015 misure 35 e seguenti), pone anche l’esigenza di un intervento volto a tutelare gli utenti rispetto al rischio di un livello sub-ottimale della qualità del servizio erogato. Rileva inoltre la presenza in molti degli impianti esaminati, come Gestore Unico o come Operatore del servizio di manovra, di soggetti facenti parte del gruppo FSI (Terminali Italia, Serfer), ed il connesso rischio di pratiche di non price discrimination nei confronti delle IF che sono in concorrenza con Trenitalia. L’introduzione di misure di regolazione in materia di SLA, dapprima con la misura 11.6.1 della delibera 70/2014 e poi con il presente atto di regolazione, si pone dunque l’obiettivo di tutelare gli utenti e garantire il trattamento equo e non discriminatorio in condizioni di mercato non ottimali, e non intende disciplinare nel dettaglio il rapporto contrattuale tra il GU e gli operatori comprensoriali o gli utenti del servizio di manovra. Si ritiene pertanto che possa essere rimessa all’autonomia delle parti l’introduzione, nel contratto che regola il rapporto tra Gestore Unico e utenti del servizio di manovra, di impegni e connesse sanzioni da parte di questi ultimi. Con riferimento alla misura 9.2, non si ritiene di accogliere la proposta, presentata da un associazione di operatori del servizio di manovra, di prevedere una cadenza annuale o al più semestrale per la pubblicazione sul web degli indicatori di SLA al fine di contenere i costi amministrativi dei GU. Si deve infatti ribadire, come già evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla delibera 133/2016, che l’implementazione di un sistema di garanzia dei livelli di qualità del servizio, quale quello previsto alla misura 9.1, presuppone un monitoraggio costante dei dati e un flusso continuo di tali dati tra GU e utenti del se...
Valutazioni dell’Autorità. Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.2.1, relativo alla tempistica per richiedere capacità ai fini della stipula o modifica di Accordo Quadro, ai fini di allineare le tempistiche a quelle previste da RFI, l’Autorità ritiene necessario: i) che la scadenza per la presentazione di richieste di capacità quadro sia fissata a 15 mesi prima dell’avvio del primo orario di servizio utile, ii) che il GI sia tenuto a comunicare ai richiedenti la proposta definitiva di capacità quadro entro i 5 mesi successivi e, iii) che la relativa sottoscrizione avvenga almeno 9 mesi prima dell’avvio del relativo orario di servizio. Per analoga esigenza di allineamento temporale, si ritiene necessario che la scadenza per la richiesta di tracce per l’adeguamento intermedio dell’orario sia fissata in data antecedente di almeno 4 mesi la data di adeguamento dell’orario e che il GI si pronunci sulle richieste di adeguamento al massimo entro 30 giorni solari dalla scadenza per la presentazione di dette richieste, concedendo alle IF un lasso di tempo per la presentazione di osservazioni (p.es. 15 giorni) commisurato all’obiettivo di poter predisporre l’adeguamento orario definitivo con anticipo di almeno 60 giorni solari rispetto alla data di attivazione dell’adeguamento orario. A tal fine, per quanto attiene alle richieste tardive, è coerente prevedere che la presentazione delle richieste di tracce per l’adeguamento intermedio dell’orario non possano essere presentate a meno di 3 mesi dalla data di attivazione dello stesso adeguamento orario. L’Autorità ritiene inoltre opportuno che, salvo diverse oggettive esigenze del GI, anche le tempistiche per le richieste in corso d’orario siano allineate a quelle previste dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale. In relazione alle richieste di tracce orarie per l’esercizio successivo, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/2015, come modificato dal d.lgs. 139/2018, è necessario, ai fini di valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, introdurre nel PIR l’obbligo, per un richiedente capacità finalizzata all’espletamento di nuovi servizi trasporto passeggeri non OSP, di informare il GI e l’Autorità almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Il suddetto obbligo è da ritenersi valido per i nuovi servizi espletati a partire dall’orario di servizio dicembre 2020 – dicembre 2...
Valutazioni dell’Autorità. Il comprensorio ferroviario è stato meglio definito, comprendendo le stazioni e gli impianti di proprietà del GI e sottolineandone l’appartenenza ad un porto, un interporto o ad una zona industriale/commerciale. Quest’ultima fattispecie è stata inserita nell’ottica di utilizzare, per quanto possibile, la terminologia contenuta nelle “Disposizioni, istruzioni e clausole contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali e assimilati” (di seguito: DICC) emanate dal Gestore dell’Infrastruttura ( nel seguito, anche GI). La definizione di impianto di servizio è stata puntualizzata sottolineando l’appartenenza a tale cluster, fra l’altro, delle infrastrutture portuali marittime (ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 112/2015) in risposta alle osservazioni dell’Autorità portuale di Venezia e di Assiterminal relativamente alle competenze ART sui servizi di manovra in ambito portuale. In tale ambito, infatti, il servizio ferroviario (definito “servizio ferroviario portuale” ai sensi del D.M. 14 novembre 1994, attuativo dell’art. 6 della L. 84/1994) è incluso fra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale (secondo quanto stabilito dall’art. 1 del D.M. 4 aprile 1996), il cui affidamento e controllo sono assegnati all’Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell’art.6, comma 4, lettera c) della stessa L. 84/1994, così come modificata dal D.Lgs. 169/2016. Tale individuazione di specifiche competenze in materia di affidamento e controllo, tuttavia, non determina assolutamente l’esclusione di competenze dell’Autorità, alla quale l’art. 37 comma 2 lettera
Valutazioni dell’Autorità. Al fine di chiarire e di meglio specificare il contenuto della “clausola di subentro”, come richiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, si è precisato che essa condiziona il passaggio di titolarità dei locomotori al riconoscimento, da parte del soggetto che subentra al termine del contratto, di un importo che consenta il recupero degli investimenti realizzati ed eventualmente non ammortizzati. Con riferimento alla proposta, avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione, di prevedere ulteriori formule contrattuali quale quella del noleggio con eventuale patto di riacquisto, si è ritenuto non necessario modificare il testo della misura in quanto esso già consente a RFI di adottare modalità di assegnazione dei locomotori diverse da quelle descritte, se ritenute più efficienti. E’ stato infine introdotto un termine per la comunicazione, da parte di RFI, delle modalità di assegnazione dei locomotori da essa stabilite, e della relativa tempistica. Tale termine è stato coordinato con quello previsto dalla Misura 5 per la definizione del ReCoMaF.
Valutazioni dell’Autorità. La previsione di una durata dell’affidamento compresa tra 3 e 5 anni appare un buon punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la sostenibilità degli investimenti, evidenziata da alcuni attuali Gestori Unici, e le esigenze, evidenziate da alcune Imprese Ferroviarie sia nella Call for Inputs che nella consultazione avviata con del. 133/2016, di consentire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato del servizio di manovra. Si è ritenuto pertanto di non modificare la misura 7.
Valutazioni dell’Autorità. Nella misura 8.2 si è previsto che il documento di programmazione dei servizi ferroviari in arrivo e in partenza, e delle operazioni da svolgere dopo l’arrivo e prima della partenza, attualmente denominato M53 integrato e predisposto da RFI con il coinvolgimento dei gestori dei terminal, venga sottoscritto anche dagli operatori comprensoriali, dal Gestore Unico e dalle IF interessate. Ciò al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti al rispetto degli orari previsti, anche in funzione dell’applicazione delle penali. Al riguardo si ritiene opportuno precisare, come suggerito da Serfer nell’ambito della consultazione, che le modalità di attuazione di tale misura devono salvaguardare le esigenze di riservatezza commerciale relative ai dati di traffico di ciascuna IF e operatore comprensoriale. Ciò potrà avvenire, ad esempio, con la consegna da parte del GI alle IF, al Gestore Unico e agli operatori comprensoriali, e la sottoscrizione da parte di questi, di versioni parziali del documento, contenenti le informazioni di rispettiva competenza.
Valutazioni dell’Autorità. La Misura in oggetto nasce dall’esigenza di chiarire il quadro regolatorio conseguente al caso in cui non si pervenga ad una decisione, nelle modalità e nei termini della Misura 5, in merito alla individuazione del Gestore Unico ed alla definizione del ReCoMaF. In tali casi, come si è visto (cfr. Misura 5) viene consentita la produzione del servizio di manovra da parte di soggetti diversi dagli attuali Gestori Unici, anche a favore di terzi. Tuttavia nel caso un cui l’assetto di mercato esistente venga di fatto mantenuto si ritiene di imporre comunque gli stessi principi e criteri della misura 4.1. e gli obblighi in materia di assegnazione dei locomotori, qualità e programmazione del servizio e modalità di tariffazione previsti dalle misure 6, 8, 9 e
Valutazioni dell’Autorità. Introduzione (sezione 1.1) Glossario (sezione 1.11)
Valutazioni dell’Autorità. Introduzione (sezione 2.1) Accordo Quadro (sottosezione 2.3.1)