Sintesi delle osservazioni Clausole campione

Sintesi delle osservazioni. Mittente Xxxxxx Xxxxxxx Autorità portuale di Venezia - Ritiene che l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP)/Autorità Portuale (AP), che ex-lege è l’ente che amministra il bene porto nel quale può ricadere un comprensorio ferroviario, non sia riconducibile alla figura di operatore comprensoriale e conseguentemente non abbia titolo a concorrere a individuare il GU per come definito, ovvero il soggetto che necessariamente dovrebbe invece operare nell’ambito territoriale di cui è responsabile l’AdSP/AP. Autorità portuale di Venezia - Nell'ipotesi che le “Misure” si ritengano riferibili anche al servizio ferroviario portuale, si concretizzerebbe in alcune realtà la modifica unilaterale di atti di affidamento di gestione del servizio, in danno di operatori che non mancherebbero di chiedere i danni, dei quali peraltro non potrebbe farsi carico l’AdSP/AP poiché non responsabile. Autorità portuale di Venezia - Chiede di prevedere misure specifiche riferite ai porti tali da contemperare i principi di legge soprarichiamati, la natura di servizio di interesse generale ex-lege 84/94 del servizio ferroviario portuale ed il ruolo di regolazione delle AP/AdSP. Assiterminal - Afferma che il servizio di manovre ferroviarie in ambito portuale è regolato mediante decreto del Ministro dei trasporti datato 4/4/1996 tra i c.d. servizi di interesse generale, di cui all’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 84/94, e quindi l’argomento non pare di competenza regolatoria dell’Autorità (nel seguito, anche ART). L’attività di manovra dei carri ferroviari che si svolge in porto avviene generalmente su aree demaniali e utilizzando impianti non di proprietà di RFI, quindi non rientranti nella fattispecie individuata da ART al punto 1 della propria delibera n. 30/2016 del 23/3/2016.
Sintesi delle osservazioni. Mittente Xxxxxx Xxxxxxx
Sintesi delle osservazioni. Mittente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Genova) 05.2 Propone di inserire criteri che consentano agli operatori comprensoriali di superare eventuali situazioni in cui l’assenza di un accordo unanime per la definizione e/o applicazione del Regolamento comprensoriale possa pregiudicare l’espletamento dei servizi di manovra. In assenza dell’unanimità tra gli operatori comprensoriali, si propone di adottare un criterio di maggioranza che permetta di superare le situazioni di inerzia e/o stasi decisionale. Rail Traction Company SpA 05.2 Chiede di specificare che il regolamento comprensoriale, che definisce come specificato alla misura 5.4 le modalità di individuazione del GU, sia condiviso con le IF afferenti al comprensorio stesso con propri treni. FerCargo 05.2 Chiede di disciplinare una maggiore partecipazione e coinvolgimento delle IF al processo di selezione del GU attraverso il Regolamento comprensoriale.
Sintesi delle osservazioni. Mittente Misura Oggetto Serfer (Genova) 07.1 Ritiene necessario prevedere una durata adeguata degli affidamenti, pari almeno a 5 anni, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti richiesti per l’approvvigionamento degli asset funzionali allo svolgimento del servizio.
Sintesi delle osservazioni. Mittente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Genova) 09.1 Ritiene che l’eventuale obbligo di inserire nei rapporti contrattuali una previsione sui SLA, con un livello di penali pari almeno al 10% del corrispettivo, comporti ulteriori costi per il GU di cui non si può non tener conto in sede di determinazione del corrispettivo del servizio di manovra.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.