Obblighi generali Clausole campione

Obblighi generali. L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attività secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento. L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni. Le attività verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attività soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Capitolato. L’Appaltatore si obbliga inoltre a:  eseguire le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;  adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto;  comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici. L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esempl...
Obblighi generali. 3.1.1. Il Fornitore tratta, per conto del Committente, i dati personali in esecuzione del Contratto di servizio ed esclusivamente nel quadro del presente Accordo, salvo quanto diversamente previsto dal diritto dell’Unione Europea o di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. 3.1.2. I dati forniti non vengono usati per nessun’altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalità non previste dall’Art.8. Fermo quanto previsto al punto 3.4, il Fornitore può comunicare i dati a terze parti, che svolgono servizi strumentali, qualora sia necessario per dare esecuzione al Contratto di servizio. Il Fornitore non è autorizzato a fornire i dati a terze parti, diverse da quelle suddette, senza la preventiva approvazione scritta del Committente. 3.1.3. Qualunque trasferimento di dati personali oggetto del presente Accordo verso un Paese o una organizzazione internazionale può avere luogo soltanto se avviene nel pieno rispetto delle garanzie di cui al Capo V del GDPR e della Normativa Rilevante. Eventuali trasferimenti non eseguiti nel rispetto delle garanzie suddette dovranno essere autorizzati dal Committente. 3.1.4. Il Fornitore fornisce al Committente tutta l’assistenza necessaria e richiesta da quest’ultimo nell’assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 “Sicurezza del Trattamento”, 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione Preventiva” del GDPR. 3.1.5. Il Fornitore mette a disposizione del Committente le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della Normativa Rilevante e collabora con il Committente in caso di ispezioni o controlli di ogni genere da parte delle Autorità o in caso di controversie con l’Interessato. 3.1.6. Il Fornitore coadiuva il Committente nel riscontrare le eventuali richieste degli interessati avanzate al fine di esercitare i diritti dell’interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità previste dal presente Accordo e le eventuali istruzioni aggiuntive impartite dal Committente per specifiche esigenze. 3.1.7. Il Fornitore deve designare le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo alt...
Obblighi generali. Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di Serrastretta: - dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire il parco eolico in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata, per come indicate nella presente convenzione, fermo restando la necessaria individuazione catastale (fogli e particelle), che dovrà essere effettuata successivamente all’esito delle prove anemologiche e comunque nella fase progettuale;---------------------------------------------- -- rilascia sin d’ora parere favorevole alla Società affinché installi il parco eolico, nel rispetto della normativa vigente in materia e conseguentemente all’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organi competenti e all’accoglimento delle osservazioni formulate nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ovvero nell'ambito della procedure di V.I.A., ove richiesta; -------------------------------------- - si impegna a collaborare con la Società per l'ottenimento delle autorizzazioni e permessi necessari alla realizzazione del parco eolico, in particolare per il rilascio, da parte della Regione, dell'autorizzazione unica, secondo i termini fissati dalla Conferenza di servizi all’uopo costituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/03;---------- - s’impegna, successivamente all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ovvero in sede di Conferenza dei servizi, a sottoscrivere tutti quegli accordi separati e conseguenti e/o rilasciare le autorizzazioni e/o convenzioni che si riterranno necessari per garantire, alla Società, il libero accesso, nelle strade comunali individuate, del personale, dei mezzi d’opera e di trasporto nei modi, termini e tempi necessari per il posizionamento delle macchine ed attrezzature della parco eolico e la realizzazione, il mantenimento, l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ed opere accessorie; il tutto, con i soli obblighi, a carico della Società, di conservarne il buono stato di manutenzione, di ripristinare eventuali danni arrecati al sistema infrastrutturale stesso;---------------------------------- - consente alla Società, previa comunicazione scritta al Comune, senza necessità di alcuna autorizzazione, di trasferire in tutto o in parte in capo ai terzi finanziatori, e/o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, senza alcun onere aggiuntiv...
Obblighi generali. Ai fini del presente Contratto di Finanziamento Quadro e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente, tra gli altri, tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
Obblighi generali. Il Soggetto Attuatore dichiara la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Il presente atto vincola in solido la parte privata fino al completo adempimento delle obbligazioni in esso contenute, formalmente attestato da parte del Comune.
Obblighi generali. 1. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, nel tratto che insistono lungo la sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a ripristinare immediatamente la funzionalità degli allacciamenti. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. 2. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla pubblica rete fognaria, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. 3. Le spese per gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, realizzati a cura del Gestore, sono a carico dell’Utente ed i corrispettivi sono indicati nell’allegato B.
Obblighi generali. L’impresa aggiudicataria si impegna: - a garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn-over del personale; - in casi di assenze programmate e, in caso di assenze non programmate, nel limite di 24 ore, a provvedere all’immediata sostituzione del personale in servizio impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune; - a comunicare al Responsabile dei Servizi Sociali tempestivamente l’avvenuta sostituzione degli operatori; - a sospendere il servizio in assenza dell’utente. Il Comune, nel primo giorno di assenza dell’utente non preventivamente comunicata, riconosce all’assistente educatore la prima ora del primo giorno di assenza; - a sostenere il costo del pasto degli operatori nel caso prestassero servizio durante la mensa scolastica; - in relazione all’oggetto dell’appalto a rispondere direttamente dei danni ai destinatari delle attività o alle cose provocati nell’esecuzione del servizio, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’impresa aggiudicataria deve, a tal fine, provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) con decorrenza dalla data di inizio del servizio. In caso di danni arrecati a terzi, l’impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dall’impresa, essi devono essere conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto l’impresa assume formale impegno in tal senso; - a trasmettere mensilmente al Comune un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, compresi quelli dei sostituti; - a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio; - a rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.
Obblighi generali. Oltre a quanto specificato nello schema di contratto, sono in capo all’appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei successivi articoli. Si richiama altresì quanto dettato dai seguenti articoli del Capitolato Generale d’Appalto:
Obblighi generali. Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Banca non siano state estinte ai sensi del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Banca ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Banca.
Obblighi generali. L’Organismo accreditato ha l’obbligo di verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della dote e di conservare presso la propria sede i documenti relativi (es. attestazioni dei titoli di studio). L’Operatore che eroga un servizio formativo previsto dal P.I.P. ha l’obbligo di:  rispettare il costo orario dei servizi, come indicato nel Decreto regionale;  fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata del P.I.P.;  svolgere un ruolo di supporto e raccordo fra l’apprendista/Azienda e la Provincia durante l’attuazione del percorso personalizzato. Inoltre l’organismo accreditato che prende in carico l’apprendista s’impegna a rispettare quanto concordato nel P.I.P., in termini di contenuti, modalità di svolgimento e risultati attesi ed a informare tempestivamente l’azienda qualora siano venute meno le condizioni per l’erogazione della formazione, offrendo un’alternativa di proposta formativa presso un altro Ente membro di rete all’interno del proprio progetto, utilizzando la procedura di “modifica P.I.P”, oppure indirizzando l’azienda presso altri Organismi accreditati appartenenti al catalogo Dote apprendistato 2012/2013 e successive proroghe, dove dovranno stipulare un nuovo P.I.P., previa chiusura di quello precedente.