Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o oppure la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoLegge Regionale n°5/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, In tal caso la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 5149, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del Qualora nel progetto esecutivo che pregiudicanoredatto dall'Appaltatore si riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o dell’opera, oppure la sua utilizzazione, senza necessità la Stazione appaltante procede alla redazione e approvazione di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoapposita variante.
2. Ai sensi dell'articolo 106degli artt. 132, comma 82, del codice Codice dei contratticontratti e 161, comma 18, del Regolamento di esecuzione, qualora la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto variante di cui al comma 1precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'esecutore, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e 200 euro per giorno di ritardogli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.
3. La Ai sensi dell'art. 132, comma 4, del Codice dei contratti, ove la variante di cui al comma 1 del presente articolo ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. La responsabilità dei danni subiti dalla Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del contratto a norma del precedente comma 3, la Stazione appaltante è può chiedere all'Appaltatore di provvedere a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di propria cura e spese alla nuova progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, indicandone i termini perentori. Resta ferma la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante facoltà per la progettazioneStazione appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scrittain ragione degli errori od omissioni riscontrati, la violazione delle norme quest'ultimo non dia più garanzia di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettualiaffidabilità.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o oppure la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoLegge Regionale n°5/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, In tal caso la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'Art.39,comma 7.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51181, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Samples: Project Execution Agreement
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o oppure la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoLegge Regionale n°5/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, In tal caso la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l',comma 7.
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Samples: Construction Contract
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o oppure la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoLegge Regionale n°5/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, In tal caso la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 38,comma 7.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendes- sero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o oppure la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore della modifica gara alla quale è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoinvitato l'appal- tatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, In tal caso la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o oppure la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoLegge Regionale n°5/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, In tal caso la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 4.Trova applicazione l'articolo 38, comma 7.
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