Common use of Varianti per errori od omissioni progettuali Clause in Contracts

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 49, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo che pregiudicanoesecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o ovvero la sua utilizzazione, senza necessità si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 109/94, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore della modifica gara alla quale è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoinvitato l’appaltatore originario. 2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 49, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 43. La responsabilità I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa Qualora, per il manifestarsi di errori o di od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo esecutivo, si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o ovvero la sua utilizzazione, senza necessità e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova procedura, se il valore della modifica gara alla quale è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contrattoinvitato l’appaltatore originario. 2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In tal caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La la risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 49, contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 10% (dieci per cento cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 43. La responsabilità Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazioneappaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1Ai sensi dell'art. I 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016,i contratti possono parimenti essere modificati anche a causa qualora per il manifestarsi di errori o di od omissioni del progetto esecutivo si rendessero necessarie varianti che pregiudicanopossono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o ovvero la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se e che sotto il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle profilo economico eccedano le soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 fissate dall'art.35 del codice degli appalti D.lgs n.50/2016 e al 15 per cento il 15% del valore iniziale del contratto. 2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione ; tali modifiche non potranno comunque alterare la natura complessiva del contratto. Ai sensi dell'art. 106, soggetta alle disposizioni comma 9-10 del D.Lgs 50/2016, nel caso anzidetto i titolari dell’incarico di cui all’articolo Art. 49, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazionedall’Amministrazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può essere modificato, oltre a quanto previsto all’art. I contratti possono parimenti essere modificati 20, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova proceduraprocedura a norma del D.Lgs. n. 50/2016, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle di entrambi i seguenti valori: a) le soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. fissate all'articolo 35 del codice degli appalti e al D.Lgs. n. 50/2016; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamentoTuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. In caso di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La superamento dei predetti limiti, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contrattocontratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario. In tal caso, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 49, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell’incarico Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; . Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: Bando Di Gara

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 4950, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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