Common use of Variazioni al progetto appaltato Clause in Contracts

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 106 132 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 132 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni c.d. varianti-non varianti di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutivacui al successivo comma 7. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. 7. Il Direttore Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti).

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Samples: Contratto d'Appalto

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dall'articolo 106 132 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 2. L’esecutore L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 132 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni c.d. varianti-non varianti di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutivacui al successivo comma 7. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore all’appaltatore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore l’appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. 7. Il Direttore Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti - non varianti). 8. Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo) e il relativo importo ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, a norma di legge, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’appaltatore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’appaltatore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la La Stazione Appaltante appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgsmeno. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione Le varianti al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se in corso d’opera sono regolate da quanto agli articoli 132 del Codice, 161 e 162 e 43 comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo L'Appaltatore non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, come previsto dall’art. 106 161 del D.LgsRegolamento. 18 aprile 2016, Nello specifico le varianti sono ammesse dei casi previsti dal Codice Appalti e possono determinare “Variazioni ed addizioni al progetto approvato” disciplinate dall’art. 161 del d.P.R. n. 50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori 207 del 2010 o in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico “Diminuzione dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore” disciplinate dall’art. 162 del Direttore Xxxxxx. 6d.P.R. n. 207 del 2010. Non sono riconosciute considerati varianti ai sensi del comma 3 art. 132 del Codice Appalti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al progetto esecutivo5 % (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. Sono ammesse, prestazioni nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e forniture extra contrattuali alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al m omento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque) per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economiaesecuzione, eseguite senza preventivo ordine scritto l’adeguamento del Direttore piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l’adeguamento dei Lavoripiani operativi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutivaLavori. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

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Samples: Contratto d'Appalto

Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore L’ esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore dall’ esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni c.d. varianti-non varianti di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutivacui al successivo comma 7. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore all’ esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. 7. Il Direttore Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibil i alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cen to per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti).

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Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo dall’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

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Variazioni al progetto appaltato. 1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.50 e ss.mm.ii.. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.50 e ss.mm.ii.. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

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