Common use of VARIAZIONI DEI LAVORI Clause in Contracts

VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a congua- glio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra con- trattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP; b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne; c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto di tali richieste. 3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti. 4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili. 5. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali. 6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS 8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Strade E Pronto Intervento

VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione L’Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo apportare nell'esecuzione delle manutenzioni, quando queste non risultino ultimate, tutte quelle varianti cheche riterranno opportuno far eseguire per la buona riuscita dell'inter- vento stesso. Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione delle necessità relative all’intervento, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta all’Appaltatore (progetto di cantierizzazione) per con- seguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà conside- rarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune varianti alle modalità esecu- tive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che la Ditta Appal- tatrice possa per questo l’appaltatore possa pretendere questi motivi richiedere maggiori compensi all’infuori del pagamento o proroghe al termine di ultimazione dei lavori. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a congua- glio non avanzare richiesta di compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura o specie, oltre l'applicazione, per i lavori effettivamente eseguiti, di quelli previsti nell’Elenco Prezzi posto a base di gara, dal prezziario regionale 2013 e nonché dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’artNuovi Xxxxxx che eventualmente si concorderanno durante l’esecuzione dei lavori. 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono Non verranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o e forniture extra con- trattuali contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP; b) qualunque reclamo o riserva genere che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne; c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto di tali richieste. 3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti. 4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili. 5. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Artstate pre- ventivamente ordinate per iscritto. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali. 6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattualeL'Appaltatore, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS 8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione durante l'esecuzione dei lavori, nella misura strettamente indispensabilenon può introdurre variazioni a quanto previsto nelle disposizioni scritte di conferimento dei lavori senza averne ricevuta autorizzazione per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, che do- vrà rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non creda di accettarle. Qualora venissero accettate, l'Appaltatore, senza alcun aumento sul valore dell'appalto, sa- rà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che gli siano richieste perché i la- vori eseguiti corrispondano alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile facolta’ di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo , all’atto esecutivo, quelle varianti cheche riterra’ opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, in ottemperanza al d.Lgs. 163 del 2006. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. Allorche’ durante l’esecuzione delle opere si verifichi uno dei motivi di cui all'art. 132 X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, I'INPDAP ha la facolta’ di ordinare per iscritto, tramite apposita Perizia di Variante e Suppletiva, che xxxx’ redatta dal Direttore dei Lavori in conformita’ alle disposizioni vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell"appalto (il cosiddetto "quinto d'obbligo") alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che percio’ spetti indennita’ alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite, la Ditta Appaltatrice puo’ recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. In caso di aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori; in caso di riduzione, sempre nell'ambito del 20% delle quantita’ di Contratto, la Ditta non potra’ avanzare richieste di alcun compenso per mancato utile. Per le quantita’ di opere appaltate eccedenti il suddetto 20% o per eventuali lavori del tutto nuovi, dei quali risulti l'opportunita’ in seguito a verifiche, controlli e/o accertamenti eseguiti in corso d'opera, sempre nell'esclusiva convenienza dell'Istituto e a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune si procedera’ alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dal Preziario della Regione Toscana, riferiti al periodo di aggiudicazione del lavori, con l'avvertenza che il compenso riconosciuto per i nuovi lavori xxxx’ comunque assoggettato al ribasso d'asta dell'offerta. Non sono considerate varianti quegli interventi disposti dal D.L. i quali, senza che modificare la sostanza delle opere oggetto dell'appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a congua- glio la migliore riuscita dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra con- trattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP; b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne; c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto di tali richieste. 3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro in un importo non superiore al 5% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti. 4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede 10 per cento di gara quello appaltato per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante corrispondente categoria di lavori e che non comportino un aumento della spesa prevista in contratto per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili. 5realizzazione dell'opera. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse della Stazione Appaltante, le Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e dell'opera ed alla sua funzionalitàfunzionalita’, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate sempreche’ non comportino modifiche sostanziali, che siano motivati da esigenze oggettive derivanti da circostanze impreviste e imprevedibilisopravvenute, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale prevedibili al momento del contratto; c) , ed il cui importo, comunque non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore al 5% dell'importo originario di contratto, trovi adeguata copertura nella somma gia’ stanziata per l'esecuzione dell'opera. Qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario di contralto per i motivi indicati al comma 4 dell'art. 132 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto procedera’ alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico risoluzione del contratto a favore dell'Appaltatore stesso e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Artindira’ una nuova gara. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali. 6. Nel In caso di cui al risoluzione del contralto, si applichera’ quanto disposto dal comma 5 è sottoscritto un atto del citato articolo 132. In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa, oltre quanto previsto in contratto, potra’ essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. Il mancato rispetto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare tale disposizione non da’ diritto al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino a carico dell’Appaltatore secondo le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento indicazione del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS 8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione Direttore dei lavori. L'Istituto si riserva infine la facolta’ di far eseguire in economia eventuali opere non previste in contratto, nella misura strettamente indispensabileper le quali l'Appaltatore fornira’ la manodopera ed i mezzi necessari.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo dell’appalto quelle varianti che, variazioni che a suo insindacabile giudiziogiudizio ritenga opportune, ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore perciò l’Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a congua- glio dei conguaglio del lavori eseguiti in più o in meno e con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti e nei casi stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’artdall'articolo 106 del D.Lgs. 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto50/2016. 2. Qualunque variazione Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare le opere di completamento, indicate negli elaborati di progetto come “opere complementari”, nel caso che, prima della fine dei lavori si rendano disponibili le necessarie risorse economiche. Tali lavori saranno compensati con gli stessi prezzi di offerta. Nel caso in cui tali opere, per ragioni esclusive della Stazione Appaltante, non potessero essere realizzate, l’Appaltatore non potrà avanzare pretese o modifica deve richieste di nuovi o maggiori compensi. I tempi per l’esecuzione delle opere complementari saranno definiti nel provvedimento di approvazione delle modifiche al contratto, tenuto conto dei tempi utili per la realizzazione dei lavori previsti. 3. La Stazione Appaltante stabilisce la soglia del 15% dell’importo di contratto per le modifiche di cui all’art. 106 comma 1 lettera e). 4. Le varianti devono essere preventivamente approvata concordate e approvate dalla Stazione Appaltante, che ne deve verificare l’effettivo apporto migliorativo. 5. Nel caso di modifiche al progetto redatte nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al Capitolo 2 del CAM Edilizia (per quanto applicabile, in conformità al Capitolato Speciale d’appalto Parte Tecnica) sono ammesse solo varianti migliorative ossia la variante dovrà prevedere prestazioni superiori rispetto al progetto approvato secondo quanto previsto dal RUPCAM Edilizia art. 2.7.1.. 6. Per consentire la verifica di cui al punto precedente, pertanto:dopo aver sentito la Stazione Appaltante, l’Appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegato un elaborato grafico, nella quale siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili, per la successiva approvazione. La Stazione Appaltante, a mezzo della D.L. definirà le operazioni di verifica e di controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall’Appaltatore sulla base dei criteri contenuti nel Capitolo 2 del CAM Edilizia. a) non 7. Non sono riconosciute variazioni o modifiche varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di alcun qualsiasi genere, né prestazioni o forniture extra con- trattuali di qualsiasi tipo e quantità, eseguite senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione Direzione Lavori e preventiva approvazione da parte del RUP;della Stazione Appaltante. b) qualunque 8. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporreda parte dell’Appaltatore, deve essere presenta- to presentato per iscritto alla DL Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne; c) contestazione; non sono saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su rispetto a quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è Accordo sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto oggetto di tali richieste. 39. Ferma restando la preventiva autorizzazione La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del RUPquinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell’art. 106, 106 comma 1, lettera e), 12 D.Lgs 50/2016. In tal caso l’appaltatore non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti. 4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili. 5. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e può far valere il diritto alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale risoluzione del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali. 6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS 8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di cui al presente articolopropria iniziativa, per alcun motivo, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. 2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo dell’appalto quelle varianti che, che a suo insindacabile giudiziogiudizio ritenga opportune, ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a congua- glio conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. dall'articolo 106, comma 12, 12 del Codice dei ContrattiD.Lgs. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto50/2016. 23. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non Non sono riconosciute variazioni o modifiche varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di alcun qualsiasi genere, né prestazioni o forniture extra con- trattuali di qualsiasi tipo e quantità, eseguite senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;direzione lavori. b) qualunque 4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to presentato per iscritto alla DL direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne; c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto di tali richiestecontestazione. 35. Ferma restando la preventiva autorizzazione Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 1 lettera e)) del D.Lgs. 50/2016, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, 4 del Codice dei ContrattiD. Lgs. 50/2016. 4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili. 56. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei ContrattiCodice, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse interesse della Stazione Appaltanteappaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale imprevedibili al momento della stipula del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali. 67. Nel caso Salvo i casi di cui al comma 5 5, in caso di varianti è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntivevariante. 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS 8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

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Samples: Indizione Della Procedura Di Gara Negoziata

VARIAZIONI DEI LAVORI. 1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo dell’appalto quelle varianti che, che a suo insindacabile giudiziogiudizio ritenga opportune, ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a congua- glio conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattualedall’art.106 del D.Lgs. 50/2016 che viene qui richiamato per intero. Sono ammesse modifiche non sostanziali, ai sensi del comma 4 dell’art. 106, comma 12, fino ad valore massimo del Codice dei Contratti20% dell’importo contrattuale originario. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non Non sono riconosciute variazioni o modifiche varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di alcun qualsiasi genere, né prestazioni o forniture extra con- trattuali di qualsiasi tipo e quantità, eseguite senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP; b) qualunque direzione lavori. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to presentato per iscritto alla DL direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazio- ne; c) non contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se qualora non vi è Accordo sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera og- getto oggetto di tali richieste. 3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato stipulato. Il contratto d’appalto può parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati all’art. 106 comma 2 D. Lgs 50/2016. Qualora le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’artindirà una nuova gara invitando anche l’appaltatore. 106, comma 4, del Codice dei Contratti. 4. L’elenco Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitaridi cui all’elenco prezzi contrattuali. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, al netto si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all’art.106 D. Lgs 50/2016. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del ribasso percentuale offerto divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in sede difformità, fermo che in nessun caso egli possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La semplice precisazione esecutiva di gara per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera ritenute ammissibilid’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’appaltatore. 5. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte- resse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove di- sposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul- teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note- volmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali. 6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS 8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’Art.31 Termini per l’ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

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