VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare: – la carta di circolazione; – il certificato di proprietà. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Si applicano le seguenti disposizioni: a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa; b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa; c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35; d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che: In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata: – per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) ; 2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno 2.a) Contratto temporaneo Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1. 2.b) Contratto concluso a distanza 2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35. 3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1. 4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa – provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo. 5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare: – la carta di circolazione; – il certificato di proprietà. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Si applicano le seguenti disposizioni:annuale
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/MalusMalus o Franchigia”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessadi rischio, la classe di merito contrattuale viene attribuita, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigiafranchigia e la classe CU non sia riportata nell’attestazione dello stato di rischio, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato Provvedimento IVASS n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 72 del 9 agosto 200616 aprile 2018) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi 15 giorni e da non oltre 5 anni, l’attestazione l’attesta- zione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione condi- zione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli arttArtt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo dopo i 15 gg successivi alla scadenza del precedente contrattocontratto ovvero di aver stipulato una polizza temporanea. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 3538;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (artArt. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischiorischio ma entro il periodo di validità della stessa, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro nuovo veicolo acquistato a condizione che: In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata: – per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) ;:
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 3538.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.all’estero
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa – provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.amministrativa
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio no- leggio a lungo termine.
6) Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap
7) Veicolo oggetto di successione ereditaria
8) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà tra ditta individuale, soci e so- cietà di persone e viceversa
9) Veicolo oggetto di trasferimento di proprietà in caso di trasformazione delle società
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VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente Con- traente deve presentare: – la carta di circolazione; – il certificato di proprietà; – l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assi- curatore. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose e ai quadricicli leggeri, il Contraente è tenuto te- nuto ad esibire, oltre all’attestazione dello stato di rischio: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio lu- glio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione In caso di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione mancata consegna dell’attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 3535 con possibilità di revisione di tale classe e di conseguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale documento venga consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione del con- tratto. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Si In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione nel- l’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet in- ternet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo pe- riodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente prece- dente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione espor- tazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione dal- l’attestazione per un altro veicolo a condizione che: – sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assi- curare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni; – il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale; – l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge 40/2007, c.d. legge “Bersani” vedi Appendice nor- mativa). In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indi- cazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b.. In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicataso- praindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso pos- sesso del proprietario è assegnata: – per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato assi- curato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, Ber- sani” vedi Appendice normativa) ;); – negli altri casi la classe di merito 30.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa – provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Motocicli E Ciclomotori
VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare: – la carta di circolazione; – il certificato di proprietà. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione l’originale dell’attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente rilasciata dal Contraente/Assicurato. Si applicano le seguenti disposizioni:precedente Assicuratore.
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 3538;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che: – sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni; – il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale; – l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa). In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b.. In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata: – per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) ;); – negli altri casi, la classe di merito 33.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.temporaneo
2.b) Contratto concluso a distanza
2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.contratto
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.all’estero
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa – provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.amministrativa
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino è tenuto a 5 anni a partire dalla scadenza consegnare: – l’ultima attestazione dello stato del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.rischio relativa al veicolo stesso;
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VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare: – la carta di circolazione; – il certificato di proprietà. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Si applicano le seguenti disposizioni:annuale
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che: In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata: – per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, ” vedi Appendice normativa) );
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.aall’anno 2a) Contratto temporaneo Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa – provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresaimpresa, il Contraente Con- traente deve presentare: – la carta In caso di circolazione; – il certificato di proprietà. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione mancata consegna dell’attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato as- segnato alla classe di merito 35. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione 38 con possibilità di revisione di tale classe e di conseguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale docu- mento venga consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Si In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione nel- l’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet in- ternet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti ef- fetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente pre- cedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato asse- gnato alla classe di merito 3538;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione dell’atte- stazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante ri- sultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che: – sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da as- sicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indi- cato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni; – il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la sca- denza contrattuale; – l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Ap- pendice normativa). In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indi- cazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b.. In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicataso- praindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso pos- sesso del proprietario è assegnata: – per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato assi- curato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “BersaniBer- sani”, vedi Appendice normativa) ;); – negli altri casi, la classe di merito 33.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe
2.b) Contratto concluso a distanza
2.c) Cessione di merito 35.contratto
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.all’estero
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa impresa in liquidazione coatta co- atta amministrativa – provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.lette attentamente dal Contraente/Assicurato
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing lea- sing o di noleggio a lungo termine L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
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VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA. 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale annuale. In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare: – la carta di circolazione; – il certificato di proprietà. Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire: – il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006; – il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006. Qualora l'attestazione l’originale dell’attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativarilasciata dal precedente Assicuratore. In assenza caso di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati. Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione mancata consegna dell’attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35. Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione 38 con possibilità di revisione di tale classe e di conseguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale documento venga consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Si In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresadi Reale Mutua;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla in base di a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresadi Reale Mutua;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 3538;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti avvenute dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che: - sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni; - il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale; - l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa). In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b.. In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato ritrovato, o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata: – - per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi vd. Appendice normativa) ;; - negli altri casi, la classe di merito 30.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” (colonna 2) a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua. Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanzadistanza Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto NOTA BENE: Nel caso di veicolo per il quale sia stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 30, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicuratocondizioni. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 3538.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito 30, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua. Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa impresa in liquidazione coatta amministrativa – Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve: - provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore; – - dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU “CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo; - consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’Impresa. La classe di merito viene assegnata in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine Per i veicoli precedentemente assicurati, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisiti in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare: - l’ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo stesso; - la dichiarazione rilasciata dall’impresa di leasing o di noleggio comprovante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso. La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua. L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
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