Contratto di Assicurazione per autovetture
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per autovetture
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 02/2014
INDICE GENERALE
– NOTA INFORMATIVA Pag. 3 di 29
A) Informazioni relative all'impresa » 4 di 29
B) Informazioni relative al contratto » 4 di 29
C) Informazioni sulle procedure
liquidative e sui reclami » 18 di 29
– INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA » 24 di 29
– GLOSSARIO » 26 di 29
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | » | 1 |
SEZIONE I | » | 3 |
– Condizioni generali di polizza comuni a tutte le Sezioni | » | 3 |
SEZIONE II | » | 10 |
– Responsabilità Civile veicoli | » | 10 |
– Formule di personalizzazione della tariffa | » | 17 |
SEZIONE III | » | 27 |
– Furto | » | 27 |
– Incendio | » | 27 |
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici | » | 27 |
– Calamità naturali | » | 27 |
– Kasko | » | 27 |
– Collisione | » | 28 |
– Collisione - Indennizzo sicuro | » | 28 |
– Cristalli | » | 28 |
– Garanzie Speciali | » | 30 |
SEZIONE IV | » | 49 |
– Assistenza | » | 49 |
SEZIONE V | » | 64 |
– Tutela Legale | » | 64 |
SEZIONE VI | » | 77 |
– Infortuni del Conducente | » | 77 |
DESCRIZIONE SETTORI | » | 85 |
APPENDICE NORMATIVA | » | 86 |
NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Re- sponsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi
AUTOVETTURE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione del- l’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della po- lizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circola- zione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovet- ture, redatto sulla base di tutti gli elementi di per- sonalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
a. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
b. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
c. Telefono: x00 00 000000 - Fax: x00 00 0000000;
d. Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
e. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patri- moniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%. Tale indice rappre- senta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicita- mente richiamate nel modulo di polizza.
Rinnovo e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”.
L’Impresa, in base all'art. 170 bis del Codice, è tenuta a mantenere ope- ranti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e co- munque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.4) “Xxxxxx e rinnovo del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiorna- menti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permette di con- sultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consen- tito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
3. Copertura assicurativa offerta
3.1 Formula tariffaria
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 38 classi di me- rito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispet- tivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.13) delle Con- dizioni di Assicurazione. Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a “Ta- riffa fissa”.
3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia te- nuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 2.1) “Oggetto del contratto”;
– 2.3) “Soggetti esclusi”;
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Italiana Assicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall’Assicu- rato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliata-
mente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”;
– 2.8) “Denuncia dei sinistri”.
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 2.000.000
– importo risarcito € 2.000.000
2) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 6.000.000
– importo risarcito € 5.000.000.
3.2.1 Estensioni della copertura
Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condi- zioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Informativa in corso di contratto
Italiana Assicurazioni è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato del rischio.
Italiana Assicurazioni ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. Attestazione sullo stato di rischio - Classe di merito
Italiana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della sca-
denza annuale del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Italiana Assicurazioni ri- lascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di os- servazione” risulti concluso, Italiana Assicurazioni invia al Contraente la relativa at- testazione.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l’attestazione dello stato del rischio relativa all’annualità trascorsa.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attesta- zione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di lea- sing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla sca- denza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di me- rito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’art. 2.13) “Formula Bonus/Malus 38 classi - Settori I e II: Autovetture ed Autotassametri” delle Condizioni di Assicura- zione e dall’allegato n. 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) ri- portata sull’attestazione di rischio consente di confrontare le varie pro- poste di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sintetica- mente descritte.
– Furto totale o parziale – furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– Furto totale – furto o rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia alle Autorità. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.3) delle Condizioni di As- sicurazione.
– Incendio – incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vanda- lici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La garanzia è regolamen- tata all’articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
– Calamità naturali – calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, gran- dine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo
3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
– Kasko – urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
– Collisione – collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, te- laio durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’art. 3.8) delle Condi- zioni di Assicurazione.
– Collisione Indennizzo Sicuro - collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio durante la circolazione prestata nella forma “a primo rischio assoluto” (ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.9) delle Condi- zioni di Assicurazione.
– Cristalli – Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o do- losi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 3.11) “Delimitazioni”;
– 3.29) “Limite di indennizzo per sinistro cumulativo”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili.
Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i se- guenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.1) “Oggetto dell’as- sicurazione”; 3.10) “Cristalli”; 3.26) “Scoperto o franchigia”.
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, con- sultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.6) “Ca- lamità naturali”; 3.9) “Collisione – Indennizzo Sicuro”; 3.10) “Cristalli”.
SEZIONE DANNI - GARANZIE SPECIALI
Prevede combinazioni di garanzie i cui contenuti sono di seguito sinteticamente de- scritti:
– “Pacchetto A” - comprende le seguenti garanzie:
• Responsabilità civile dei trasportati
• Ricorso terzi da incendio
• Danni al box
• Spese di dissequestro del veicolo
• Soccorso vittime della strada
• Danni da scasso
Le garanzie che compongono “Pacchetto A” sono regolamentate all’articolo
3.12) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Plateau Royal”– comprende le seguenti garanzie:
• Ripristino Airbag/cinture di sicurezza
• Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
• Rimborso spese di custodia e parcheggio
• Fermo veicolo
• Danni ai bagagli
• Rimborso spese per lesioni subite da animali domestici
• Rimborso spese documenti
• Tassa di proprietà
• Spese di immatricolazione
• Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente
• Spese di disinfezione e lavaggio
Le garanzie che compongono “Plateau Royal” sono regolamentate all’articolo
3.13) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Pole Position” - comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Ripristino airbag/cinture di sicurezza
• Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
• Danni ai bagagli
• Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente
• Responsabilità civile dei trasportati
• Ricorso terzi da incendio
Le garanzie che compongono “Pole Position” sono regolamentate all’articolo
3.14) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Business” – è riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio di cui alla relativa Sezione delle Condizioni di Assicu- razione disciplinata all’articolo 4.1) e seguenti.
• Plateau Royal di cui alla relativa disciplina contenuta all’articolo 3.13) delle Condizioni dI Assicurazione.
• Cristalli di cui alla relativa disciplina contenuta all’articolo 3.10) delle Con- dizioni dI Assicurazione.
Le garanzie che compongono “Business” sono regolamentate all’articolo 3.15) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Linea Gas Plus” - è riservata ad autovetture ad uso privato alimentate a gas GPL/metano e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio di cui alla relativa sezione delle Condizioni di Assicurazione disciplinata all’articolo 4.1) e seguenti. E’ inoltre compresa la seguente presta- zione: Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas.
• Ricorso terzi da incendio
• Danni al box
• Responsabilità civile dei trasportati
• Danni da scasso
• Spese di dissequestro del veicolo
• Soccorso vittime della strada
• Danni da scasso
• Tutela legale di cui alla relativa sezione delle Condizioni di Assicurazione disci- plinata all’articolo 5.2) e seguenti.
Le garanzie che compongono “Linea Gas Plus” sono regolamentate all’articolo
3.16) delle Condizioni di Assicurazione.
– “ Area Premium” - è riservata a contratti inseriti nell’Area Premium di cui al- l’art. 2.14) delle Condizioni di Assicurazione e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza Premium che prevede le seguenti prestazioni:
– Disbrigo pratiche furto
– Invio soccorso per esaurimento carburante
– Invio soccorso per errato inserimento carburante
– Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
– Erronea chiusura del veicolo
• Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero
• Danni indiretti
Le garanzie che compongono “Area Premium” sono regolamentate all’articolo 3.17) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare l’articoli 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche garanzie consultare inoltre i seguenti articoli:
Garanzia “Pacchetto A” art. 3.12): 1) Responsabilità civile dei traspor- tati; 2) Ricorso terzi da incendio; 3) Danni al box.
Garanzia “Plateau Royal”art. 3.13): 5) Danni ai bagagli.
Garanzia “Pole Position” art. 3.14): 4) Danni ai bagagli; 6) Responsabi- lità civile dei trasportati; 7) Ricorso terzi da incendio.
Garanzia “Linea Gas Plus” art. 3.16): 2) Ricorso Terzi da incendio; 3) Danni al box; 4) Responsabilità civile dei trasportati.
Garanzia “Area Premium” art. 3.17): 1) Assistenza Premium.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi inden- nizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Con- dizioni di Assicurazione: 3.12) “Pacchetto A”; 3.13) “Plateau Royal”;
3.14) “Pole Position”; 3.15) “Business”; 3.16) “Linea Gas Plus”; 3.17) “Area Premium”.
SEZIONE ASSISTENZA
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del vei- colo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
La Sezione Assistenza prevede le seguenti garanzie: “Assistenza in viaggio”, “In viag- gio Special”, “Over 65”.
– “Assistenza in viaggio”
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:
• Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di inci- dente stradale
• Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
• Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
• Invio di un’autoambulanza
• Recupero difficoltoso del veicolo
• Autovettura in sostituzione
La seguente prestazione è fornita nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
• Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o per- nottamento
• Riconsegna del veicolo assicurato
• Anticipo di denaro per spese di prima necessità
• Spedizione di pezzi di ricambio
• Rientro sanitario
• Rientro funerario
• Invio di un autista
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Ita- liana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Interprete a disposizione
• Anticipo della cauzione penale e spese legali
• Rimpatrio del veicolo assicurato
• Abbandono legale del veicolo
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condi- zioni di Assicurazione.
– “In viaggio Special”
E’ riservata a persone fisiche di età compresa tra 30 e 70 anni proprietarie di au- tovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve
• Indennità “Primo Intervento”
• Indennità di degenza
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Over 65”
E’ riservata ad assicurati di età superiore a 65 anni proprietari di autovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo/sostitu- zioni serrature
• Indennità in caso di scippo
• Indennità “Primo Intervento”
• Indennità di degenza
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.3) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 4.1.4) ”Delimitazioni”
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre i seguenti articoli:
– 4.1) “Assistenza in viaggio”;
– 4.2) “In viaggio Special”;
– 4.3) “Over 65”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi inden- nizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Con- dizioni di Assicurazione:
– 4.1) “Assistenza in viaggio”;
– 4.2) “In viaggio Special”;
– 4.3) “Over 65”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giu- diziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato. La Sezione Tutela Legale prevede due garanzie denominate “Formula Base” e ”Formula Elite”.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Formula Base” gli articoli 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.1.9) “Prestazioni garantite” e per la ”Formula Elite” gli articoli 5.2.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.2.9) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 5.1.2) e 5.2.2) “Delimitazioni” ;
– 5.1.3) e 5.2.3) “Insorgenza del caso assicurativo”;
– 5.1.10) e 5.2.11) “Esclusioni”;
– 5.1.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 2);
– 5.2.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 4).
AVVERTENZA: le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previ- sti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 5.2.10) “Massimale”.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Morte – indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Invalidità permanente – indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’in- fortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dal- l’Assicurato a seguito di infortunio.
– Diaria da ricovero – indennità giornaliera corrisposta all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio renda necessario il ricovero.
– Xxxxxxx xxxxxxxxx – pagamento di una rendita vitalizia a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’in- validità pari o superiore al 60%.
– Rendita 4x4 – pagamento di una rendita mensile a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’invalidità superiore al 65%.
La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 6.2) “Morte”; 6.3) “Invalidità permanente”; 6.4) “Rimborso delle spese di cura”; 6.5) “Diaria da ricovero”; 6.6) “Rendita vitalizia” e 6.7) ”Rendita 4x4” delle Condizioni
di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 6.8) “Delimitazioni”;
– 6.10) “Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie o limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchi- gie consultare l’articolo 6.3) “Invalidità permanente”.
Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili x xxxxx- mali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 6.2) “Morte”; 6.3) “Invalidità permanente”; 6.4) “Rimborso delle spese di cura”; 6.5) “Diaria da ricovero”; 6.6) “Rendita vitalizia”; 6.7) Rendita 4x4.
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia /scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/sco- perto:
– per la Sezione Danni
A B
Entità del danno | € 750 | € 1.500 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € 200 | € 300 |
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
– per la Sezione Infortuni del Conducente
A B
Somma assicurata per Invalidità Permanente € 50.000 € 50.000 Franchigia 3% 3%
Invalidità permanente conseguente al sinistro 2% 12%
Esempio A: nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanente con- seguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il se- guente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a
€ 50.000 determina l’importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo in- dennizzabile / massimale:
A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 10.000
– importo indennizzato: € 10.000
B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 20.000
– importo indennizzato: € 15.000
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corri- sposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Co- dice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.23) “Regole comuni” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi – Possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l’Intermediario, nell’ambito del- l’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
8. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circo- stanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono com- portare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.2) “Dichia- razioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve
dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
• Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
10. Premi
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– bancomat.
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei pa- rametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all’Intermediario.
La periodicità di pagamento del premio è annuale. E’ prevista la possibilità di fra- zionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiora- zione del 3%, ad esclusione dei rimorchi.
AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del vei- colo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.8) “Cessazione del rischio” e 1.8.2) “Furto del veicolo” delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo
1.6) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del ri- schio sui contratti sospesi.
11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legisla- zione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13. Regime Fiscale
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
- all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo
n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza in viaggio, Tutela Legale, Infor- tuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket. Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l’aliquota d’imposta del 10%.
Per la Sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
14. Procedura per il risarcimento del danno
Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Re- sponsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non re- sponsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona su- bito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarci-
mento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli im- matricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registra- zione e targatura di cui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano es- sere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assi- curazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è co- perto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.
Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’as- sicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice- vimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Inter- mediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assi- curazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquida- zione sinistri competente.
Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e fir- mato da entrambi i conducenti;
– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e fir- mato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’of- ferta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è te- nuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale li- quidazione definitiva del danno:
– decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di ri- sarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:
– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Ri- sarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richie- sta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assi- curativi Pubblici.
16. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per sinistri Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base al- l’applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all’atto del rinnovo del con- tratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta o mancato pagamento del premio di rinnovo. Nel caso in cui il sinistro rientri nel- l’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di com- pensazione” presso CONSAP - Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’im- porto del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Italiana Assicurazioni.
17. Accesso agli atti dell’Impresa
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di va- lutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Co- dice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagra- fici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano e, in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell’offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
a) per i sinistri con soli danni a cose:
– decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti;
– decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.
Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente.
L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ri- cezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Inter- mediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assi- curazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - In- dennizzo Sicuro, contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.20) “Obblighi in caso di sinistro” (Se- zione Danni); 4.1.5), 4.2.1) e 4.3.1) “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” (Sezione Assistenza); 5.1.4) e 5.2.4) “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” (Sezione Tutela Legale); 6.9) “Denuncia di Infortunio” (Sezione Infortuni del Conducente).
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Assistenza in viaggio la ge- stione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Strut- tura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Ge- nerali S.p.A a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per mag- giori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
19. Arbitrato
AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.30) “Liquidazione del danno” (Sezione Danni); 5.1.5) e 5.2.5) “Gestione del caso assicurativo” (Sezione Tutela Legale); 6.11) “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni” (Sezione Infortuni del Conducente) per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l’arbitrato. L’Assicurato può in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri de-
vono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” - Italiana As- sicurazioni, Xxx X. X. Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.101313 (at- tivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di as- senza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi al- l’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle con- troversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsa- bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato mem- bro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo al- l’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”.
21. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una con- troversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali, dovrà preliminarmente espe- rire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria per con- troversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
22. Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni Consumatori In caso di controversia inerente la gestione di sinistri RCA, con richiesta di risarci- mento non superiore a 15.000 euro, è possibile accedere alla relativa procedura di conciliazione tra Ania e Associazioni dei consumatori.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito Internet xxx.Xxxxxxxx.xx.
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA NEL CASO DI VENDITA CONTRATTI A DISTANZA TRAMITE INTERMEDIARI
a) Informazioni generali
La polizza viene stipulata per il tramite dell’Intermediario autorizzato da Italiana As- sicurazioni nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Inter- mediario.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, all’articolo 59 comma 2, lett. d), ri- chiamando l’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, stabilisce che gli Intermediari, nello svolgimento dell’attività di intermediazione tramite tec- niche di comunicazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
L’Intermediario deve inoltre informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo e il preventivo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di docu- menti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò com- porti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni mo- mento.
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e
tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.
Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all’Intermediario tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo dell’Intermediario.
b) Pagamento del premio
Il premio può essere pagato tramite bonifico o carta di credito all’Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.
c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di de- correnza, se successivo.
d) Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a Ita- liana Assicurazioni, allegando in originale scheda di polizza, contrassegno, certifi- cato di assicurazione e carta verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione dei documenti Italiana Assicurazioni rimborserà il premio riferito al pe- riodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Na- zionale.
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della com- pletezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxx Xxxxxxxx
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve es- sere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia As- sistenza vale la definizione riportata per la specifica Sezione.
Carrozzeria convenzionata: Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet xxx.Xxxxxxxx.xx.
Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 set- tembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive mo- dificazioni e integrazioni.
Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione. Classe Universale o CU: classe di “Conversione universale” risultante dall’atte- stazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Fuori strada: Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Inter- mediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrat- tualmente stabilito.
Minimo di scoperto: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assi-
curato per ogni singolo sinistro.
Periodo d’osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e ri- portano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impe- gna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applica- zione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Proprietario: l’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo in- dicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano com- plessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una re- sponsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attri- buito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro. Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’As- sicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Valore a nuovo: il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quat- troruote”. Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà ri- ferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus. Valore commerciale:
A. per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”, il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima. Nel caso di autovet-
xxxx non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus;
B. per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.
Veicolo: il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, compren- sivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ul- time si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa co- struttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovi- sive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE ASSISTENZA
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e p) dell’art. 4.1, le persone trasportate a bordo del veicolo.
Assistenza: le prestazioni che l’Impresa fornisce all’Assicurato in caso di sinistro. Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Opera- tiva organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca le- sioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del vei- colo assicurato.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funziona- mento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Beneficiari: le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi le- gittimi o testamentari.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni
ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclu- sione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura par- ziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, in- dipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, isti- tuto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungo- degenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.
Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE
AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
1.1) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pa- gamento .
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle sca- denze successive alla prima, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile). Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
1.2) Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiara- zioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita to- tale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla re- sidenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Impresa e potrà compor- tare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggrava- mento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa qua- lora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 del Codice in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni con- trattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
1.3) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Lie- chtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata dall’Impresa al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condi- zioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’as- sicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori ga- ranzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L’Impresa, qualora sia appli- cabile l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal suc- cessivo art. 1.4) ”Xxxxxx e rinnovo del contratto” risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al mo- mento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere va- lidità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione al- l’Impresa; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.4) Xxxxxx e rinnovo del contratto
a) Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
L’Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di de- correnza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo ri- schio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
b) Rinnovo del contratto
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio rela-
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tivo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall’Impresa per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventual- mente presenti in contratto.
L'Impresa provvederà alla consegna del certificato e del contrassegno. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.5) Diritto di recesso - (valido solo per le polizze stipulate a distanza da
Intermediari)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tra- mite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una rac- comandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e all'Impresa, allegando in ori- ginale scheda di polizza, contrassegno, certificato di assicurazione e Carta Verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione di tutti i documenti l'Impresa è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.6) Sospensione e riattivazione del contratto
a) Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di con- tratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
All’atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno 3 mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei 3 mesi di durata residua. Tale in- tegrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Ser- vizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto. L’Impresa rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente e la sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, compresa l’eventuale inte- grazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito dal- l’Impresa salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione (art.
103 del Codice della Strada);
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– furto
del veicolo indicato nel contratto, l’Impresa è tenuta a rimborsare, su richie- sta del Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanita- rio Nazionale, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La sospensione non è consentita:
– a seguito di furto del veicolo assicurato;
– per i contratti di durata inferiore all’anno;
– per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizze com- prendenti più veicoli).
b) Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Con- traente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la pro- roga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 3 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 3 mesi, il conguaglio del premio viene determinato sulla base della Tariffa vigente al mo- mento della riattivazione, tenendo conto anche del periodo di sospen- sione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto prece- dentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada.
1.7) Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea docu- mentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla com- pravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Ar- tigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
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a) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato, del contrasse- gno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una plu- ralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
L’Impresa provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato, il contras- segno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
b) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunica- zione all’acquirente e all’Impresa, la quale, previa restituzione del certi- ficato, del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché l’Impresa non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferi- mento di proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il nuovo proprietario dovrà stipu- lare un nuovo contratto.
c) Risoluzione del contratto
Nel caso l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso va- lido per altro veicolo di sua proprietà (caso a)) e l’acquirente non su- bentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma 1 lettera a), del Codice. L’Impresa provvederà a re- stituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del con- tributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assi- curazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a
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partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde. La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’art. 1.6) Sospensione e riattivazione del contratto.
1.8) Cessazione del rischio
1.8.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esporta- zione definitiva all’estero del veicolo
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circola- zione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa e a con- segnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente, inoltre, deve fornire all’Impresa:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di rac- colta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Il Contraente può chiedere alternativamente all’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della do- cumentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il con- tratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso l’Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla re- stituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della sti- pulazione della polizza.
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1.8.2) Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 del Codice.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denun- cia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.
1.8.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di ces- sazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro vei- colo, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garan- zie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sini- stro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia in- teressata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.9) Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di re- sidenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.10) Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Con- traente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
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SEZIONE II
RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI
2.1) Oggetto del contratto
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente ca- gionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza. La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipa- zione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle ve- rifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.1.1) Rimorchi
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– sulla base dell’assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di co- struzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a que- st’ultima costituendo con essa un unico veicolo;
– sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provo- cati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.
2.1.2) Veicoli trainanti carrelli appendice
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
2.1.3) Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e sca- rico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni.
2.1.4) Autoveicoli adibiti a scuola guida L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
– l’esaminatore;
– l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
– l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
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2.2) Priorità di destinazione dei massimali
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono de- stinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
2.3) Soggetti esclusi
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 del Codice, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai se- guenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato do- minio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4) Esclusioni e rivalsa
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pa- gare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di even- tuali eccezioni contrattuali.
a) Conducente non abilitato alla guida
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell’esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abili- tato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale cir- costanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l’abilita- zione alla guida dei neopatentati.
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b) Guida in stato di ebbrezza
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi del- l’art. 186 del Codice della Strada. L’Impresa in questo caso limita la ri- valsa a 2.500 €.
c) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzio- nato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
L’Impresa eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal pro- prietario dello stesso;
2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affida- mento del veicolo;
3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del conducente, se appar- tenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone traspor- tate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa tuttavia rinun- cia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indica- zioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a co- noscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo. L’Impresa rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
e) Xxxxxxx che non ha superato la revisione
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, ri- sulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L’Im- presa tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a co- noscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del pro- prietario che risulti conducente al momento del sinistro.
f) Partecipazione a gare non autorizzate
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla parteci-
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pazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
g) Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente
1) l’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una per- sona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
2) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di xxx- xxxx) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei re- quisiti prescritti dalla normativa vigente.
h) Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada) L’assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.
L’Impresa eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal pro- prietario dello stesso;
2) con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo;
3) con il limite di 2.500 € anche nei confronti del conducente, se appar- tenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
2.5) Rinunce alla rivalsa operanti con pagamento di sovrappremio
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, l’Impresa, a parziale deroga del- l’art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.
a) Guida in stato di ebbrezza
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del
sinistro, in stato di ebbrezza.
b) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada)
In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, l’Impresa ri- nuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.
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Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del pro- prietario che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
d) Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)
In caso di guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’art. 117 del Codice della Strada, da parte di sog- getto diverso dal proprietario che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, l’Impresa rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del pro- prietario che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del vei- colo.
2.6) Obblighi di informativa alla clientela (Regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n. 4)
l’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:
– la data di scadenza del contratto;
– le indicazioni per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
– le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato di rischio.
2.7) Attestazione dello stato di rischio
L’Impresa trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del con- tratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134 del Codice e dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 (vedi testo in Appendice normativa). Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio al- l’atto di stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo a cui si riferisce l’at- testazione stessa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
L’Impresa rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso ripor- tante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, l’Impresa trasmette l’attestazione dello stato di rischio unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2.7), almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
L’Impresa rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qua- lunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima an- nualità compiuta:
– al Contraente;
– al proprietario del veicolo se persona diversa dal Contraente;
– all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di leasing;
– all’utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riatti- vazione;
– polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza an- nuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.8) Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 del Codice, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al ve- nerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le no- tizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denun- cia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Im- presa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.9) Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risar- cimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe od am- mende né delle spese di giustizia penale.
2.10) Liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due vei- coli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previ- sti dall’art. 149 del Codice;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni su- biti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 del Codice;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
Condizioni Speciali operanti se richiamate in polizza
2.11) Bonus giovani
La presente clausola prevede - in assenza di sinistri osservati nel periodo di osserva- zione come definiti al successivo art. 2.13) paragrafo II, 2 - l’applicazione di una ri- duzione del 10% sul premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto.
La riduzione è applicata in occasione della prima scadenza di rinnovo contrattuale. Per ciascuna annualità successiva:
– è prevista la conferma della riduzione del 10% sul premio di Responsabilità Civile Auto, in assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo;
– non è prevista l’applicazione di alcuna riduzione in caso di sinistri osservati nel pe- riodo di osservazione precedente il rinnovo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2.12) FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richia- mata nella polizza. L’assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tali forme.
2.13) FORMULA “BONUS/MALUS 38 classi” - Settori I e II: Autovetture ed autotassametri (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di si- nistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole det- tagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in ”Bonus”.
Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”BONUS” | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”BONUS” |
1 | 0,471 | 0,00% | 20 | 0,810 | - 4,94% |
2 | 0,483 | - 2,48% | 21 | 0,850 | - 4,71% |
3 | 0,495 | - 2,42% | 22 | 0,890 | - 4,49% |
4 | 0,507 | - 2,37% | 23 | 0,930 | - 4,30% |
5 | 0,519 | - 2,31% | 24 | 0,978 | - 4,91% |
6 | 0,533 | - 2,63% | 25 | 1,033 | - 5,32% |
7 | 0,546 | - 2,38% | 26 | 1,093 | - 5,49% |
8 | 0,559 | - 2,33% | 27 | 1,165 | - 6,18% |
9 | 0,573 | - 2,44% | 28 | 1,220 | - 4,51% |
10 | 0,589 | - 2,72% | 29 | 1,280 | - 4,69% |
11 | 0,605 | - 2,64% | 30 | 1,343 | - 4,69% |
12 | 0,620 | - 2,42% | 31 | 1,480 | - 9,26% |
13 | 0,638 | - 2,82% | 32 | 1,716 | - 13,75% |
14 | 0,655 | - 2,60% | 33 | 2,089 | - 17,86% |
15 | 0,675 | - 2,96% | 34 | 2,650 | - 21,17% |
16 | 0,696 | - 3,02% | 35 | 3,600 | - 26,39% |
17 | 0,715 | - 2,66% | 36 | 3,960 | - 9,09% |
18 | 0,742 | - 3,64% | 37 | 4,356 | - 9,09% |
19 | 0,770 | - 3,64% | 38 | 4,400 | - 0,99% |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
I – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra impresa, il Con- traente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà;
– l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assi- curatore.
In caso di mancata consegna dell’attestazione di rischio, il contratto è as- segnato alla classe di merito 38 con possibilità di revisione di tale classe e di conseguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale docu- mento venga consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nel- l’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito in- ternet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli ef- fetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la pre- cedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è asse- gnato alla classe di merito 38;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’atte- stazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU ri- sultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da as- sicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indi- cato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la sca- denza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Ap- pendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indi- cazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà so- praindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in pos- sesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assi- curato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Ber- sani”, vedi Appendice normativa);
– negli altri casi, la classe di merito 33.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Con- traente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo con- tratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa. Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di sca-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
denza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipu- lato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicura- tore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indica- zioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 33, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione del- l’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Ap- pendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di me- rito 33, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assi- curazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermedia- rio e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal prece- dente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione co- atta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vie- tata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta ammini-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
strativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’impresa od al Com- missario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli ele- menti che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
– consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’impresa.
La classe di merito viene assegnata in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di lea- sing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleg- gio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare:
– l’ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo stesso;
– la dichiarazione rilasciata dall’impresa di leasing o di noleggio com- provante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla sca- denza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLA- ZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 33, fatta salva, per proprietario per- sona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007,
c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in fun- zione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione di “sinistri osservati”
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in pe- riodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilità paritaria
dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva su- periore al 50%.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei pe- riodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
3) Durata del periodo d’osservazione
Il periodo d’osservazione della sinistrosità inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima an- nualità assicurativa intera;
– per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assi- curazione ed ha durata di 12 mesi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione 0 | ||||
sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 35 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 37 |
28 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 |
29 | 28 | 33 | 35 | 37 | 38 |
30 | 29 | 34 | 36 | 38 | 38 |
31 | 30 | 35 | 37 | 38 | 38 |
32 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 |
33 | 32 | 37 | 38 | 38 | 38 |
34 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall’Impresa per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di os- servazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso per disdetta o per mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarci- mento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice, il Contraente, al fine di co- noscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compen- sazione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx). Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice, il Contraente, al fine di co- noscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi diretta- mente all’Impresa.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione defi- nitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (com- provata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigia- nato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del con- tratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo pre- cedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assi- curato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:
– alla classe di merito 29 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ul-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
time 5 annualità;
– alla classe di merito 31 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ul- time 3 annualità;
– alla classe di merito 33 in tutti gli altri casi.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione ri- lasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettiva- mente maturata.
2.14 AREA PREMIUM
2.14.1) Definizione e condizioni d’accesso
L’Area Premium è riservata ai titolari di contratti stipulati con l’Impresa da almeno 5 anni e relativi ad autovetture ad uso privato, assicurati nella forma tariffaria “Bonus/Malus 38 classi”, che presentino le seguenti caratteristiche:
– classe di merito interna di provenienza e di assegnazione 1;
– assenza nell’attestato di rischio di annualità evidenziate con sinistri di qualsiasi ti- pologia o con le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile).
L’Area Premium si articola in 10 livelli, contrassegnati con le lettere da A a L, cui cor- rispondono coefficienti di premio decrescenti riportati nella Tariffa R.C. Auto dispo- nibile presso tutti gli Intermediari dell’Impresa.
2.14.2) Regole Evolutive
All’atto del rinnovo il contratto è assegnato in base alla Tabella delle regole evolu- tive sotto indicata:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1) in caso di assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione, al livello di pre- mio maturato e corrispondente ad una delle lettere indicate nella Tabella delle regole evolutive;
2) in caso di presenza di sinistri osservati nel periodo d’osservazione, al livello di premio maturato o ad una classe di merito di cui alla clausola “Bonus/Malus 38 classi” (contrassegnata con un numero nella Tabella delle regole evolu- tive).
Tabella regole evolutive “Area Premium”
Livello di premio | 0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
L | L | F | D | B | 1 |
I | L | E | C | A | 2 |
H | I | D | B | 1 | 3 |
G | H | C | A | 2 | 4 |
F | G | B | 1 | 3 | 5 |
E | F | A | 2 | 4 | 6 |
D | E | 1 | 3 | 5 | 7 |
C | D | 2 | 4 | 6 | 8 |
B | C | 3 | 5 | 7 | 9 |
A | B | 4 | 6 | 8 | 10 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE III DANNI
I - GARANZIE PRESTATE
3.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o sco- perti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2) Furto totale o parziale
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
3.3) Furto totale
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento il furto si considera to- tale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore com- merciale del medesimo al momento del sinistro.
3.4) Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.5) Atti vandalici - Eventi sociopolitici
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo o sabotaggio.
3.6) Calamità naturali
– Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine o altre calamità naturali;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di
€ 15.000 per sinistro.
3.7) Kasko
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.8) Collisione
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
- Collisione con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione operante con pagamento di sovrappremio)
Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.
3.9) Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
La garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro opera nella forma a “primo rischio assoluto” e l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza del- l’importo indicato in polizza.
La garanzia verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale fino al decimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del veicolo e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine.
- Collisione con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro operante con pagamento di sovrappremio) Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.
L'Impresa rimborsa nella forma "a primo rischio assoluto" le spese sostenute dal- l'Assicurato sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.
3.10) Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi,
delimitanti l’abitacolo del veicolo.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale in- dicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100.
La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
3.11) Delimitazioni
L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di in- surrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause ab- biano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non se- guiti da incendio;
e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del vei- colo;
f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro;
h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.4) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.5);
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, ca- duta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre cala- mità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.6) e Cristalli di cui al punto 3.10).
Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione
- Indennizzo Sicuro, l’Impresa non indennizza i danni:
a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con pa- tente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli or- gani competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di ma- novre a spinta, o da circolazione fuori strada;
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
II - GARANZIE SPECIALI
3.12) Pacchetto A
3.13) Plateau Royal
3.14) Pole Position
3.15) Business
3.16) Linea Gas Plus
3.17) Area Premium
In base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, sono operanti le seguenti garanzie:
3.12) Garanzia “Pacchetto A”
1) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) Soggetti esclusi.
2) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dal- l’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimi- tata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adi- biti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiam- mabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3) Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combu- stibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplo- sive.
4) Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudizia- ria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese do- vranno essere comprovate da specifica documentazione.
5) Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concor- renza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da spe- cifica documentazione.
6) Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del vei- colo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
3.13) Garanzia Plateau Royal
1) Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sosti- tuzione:
- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di
€ 1000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.
2) Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare L’Impresa rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del con- ducente, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assi- curativa, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’inden- nizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea do- cumentazione.
3) Rimborso spese di custodia e parcheggio
L’Impresa in caso di incendio, furto o rapina del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente, rimborsa sino ad un massimo di € 300 per si- nistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall’Assicurato per il par- cheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrova- mento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
4) Fermo veicolo
L’Impresa, in caso di perdita totale causata da incendio o incidente da circolazione con conseguente fermo del veicolo, rimborsa, dietro presentazione di idonea
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
documentazione, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite massimo di
€ 35 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo e per un massimo di 15 giorni per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
5) Danni ai bagagli
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del condu- cente e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità com- petente.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
6) Rimborso spese per lesioni subite dagli animali domestici
In caso di incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa, entro un massimo di
€ 150 per sinistro e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per curare gli animali domestici tra- sportati sul veicolo.
7) Rimborso spese documenti
L’Impresa, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, entro il limite di € 150 e dietro presen- tazione di idonea documentazione, le spese sostenute per l’acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certifi- cato di perdita di possesso).
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
8) Tassa di proprietà
L’Impresa, in caso di perdita totale del veicolo senza ritrovamento a seguito di in- cendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al Contraente la quota di
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il sinistro (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà ef- fettuato dietro presentazione di copia della documentazione di paga- mento della predetta tassa.
9) Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina senza ritrova- mento del veicolo assicurato o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, fino ad un massimo di € 350 per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
10) Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato, entro il limite massimo di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa, in se- guito alla:
– nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distru- zione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di im- matricolazione;
– duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sot- trazione o distruzione del documento stesso.
Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
11) Spese di disinfezione e lavaggio
L’Impresa, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese so- stenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
3.14) Garanzia Pole Position
1) Assistenza in viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viag- gio presente nella Sezione Assistenza, art. 4.1).
2) Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sosti-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
tuzione:
- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di
€ 1000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.
3) Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satelli- tare
L’Impresa rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità dell’Assi- curato, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicu- rativa le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
4) Danni ai bagagli
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di
€ 450 per evento ed annualità assicurativa.
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del condu- cente e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità com- petente.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
5) Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato, entro il limite massimo di € 150, per sinistro e per annualità assicurativa, in seguito alla:
– nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distru- zione della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di imma- tricolazione;
– duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sot-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
trazione distruzione del documento stesso.
Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
6) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) Soggetti esclusi.
7) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dal- l’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimi- tata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, in- fiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplo- sive.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.15) Business (Garanzie previste per autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA)
– Assistenza in Viaggio: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, art. 4.1);
– Plateau Royal: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda all’articolo
3.13) Garanzia Plateau Royal della presente Sezione;
– Cristalli: si rimanda all’articolo 3.10) Garanzia Cristalli della presente Sezione; il limite massimo di indennizzo è pari a € 650 per evento.
3.16) Linea Gas Plus (Garanzie previste per Autovetture ad uso privato alimen- tate a gpl/metano):
1) Assistenza in Viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viag- gio presente nella Sezione Assistenza, art. 4.1).
L’Impresa, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:
1.1) Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas
La Centrale Operativa di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall’esauri- mento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall’Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-042042 - dal- l’Estero x00-000-0000000) o via fax: 000-0000000:
– informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall’Assicurato.
2) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il massimale di € 260.000 per sini- stro, delle somme che sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo ali- mentato a gas:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la cir- colazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimi- tata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3) Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’assicurato, entro il limite massimo di € 30.000, per i danni materiali e diretti, conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo ali- mentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad au- torimessa del veicolo assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle nor- mative vigenti.
Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi cor- rosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas li- quidi e non, materie esplosive.
4) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) Soggetti esclusi.
5) Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudizia- ria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese do- vranno essere comprovate da specifica documentazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
6) Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concor- renza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da spe- cifica documentazione.
7) Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del vei- colo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
8) Tutela Legale
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Élite presente nella Sezione Tutela Legale (art. 5.2)) le cui disposizioni si intendono integralmente ri- chiamate.
Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, dell’Assicurato o di controparte, derivanti da contratti ri- guardanti il veicolo assicurato, di cui all’art. 5.2.9) n. 4) la garanzia vale anche per:
– le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l’officina, relative all’in- stallazione, al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto a gas gpl/metano;
– le altre controversie relative a contratti riguardanti l’impianto a gas gpl/metano installato sul veicolo, ivi compresi errori nell’erogazione del carburante da parte del gestore dell’impianto di distribuzione.
La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.
3.17) Area Premium (Garanzie previste per contratti inseriti nell’Area Premium di cui all’art. 2.14)
1) Assistenza Premium
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito riportate tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le prestazioni sono fornite negli Stati europei facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Si applicano gli articoli da 4.1.4) a 4.1.8) presenti nella Sezione Assistenza.
1.1) Disbrigo pratiche furto
In caso di furto totale del veicolo la Centrale Operativa provvede al reperimento, in nome e per conto dell’Assicurato dei seguenti documenti:
– estratto cronologico;
– perdita di possesso;
– provvedimento di chiusa inchiesta.
Il costo del reperimento dei documenti e del servizio rimane a carico dell’Impresa. Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare i seguenti documenti:
1. denuncia di furto in originale o copia conforme all’originale (che indichi anche l’eventuale sottrazione del certificato di proprietà/foglio complementare del vei- colo rubato);
2. Certificato di Proprietà/Foglio Complementare in originale, se non sottratti al- l’interno del veicolo;
3. fotocopia del Codice Fiscale del proprietario;
4. apposita delega, che autorizza la Centrale Operativa a richiedere i documenti (solo per richiesta del certificato di chiusa inchiesta);
5. fotocopia di un documento di identità fronte-retro, firmato, ed in corso di vali- dità del proprietario del veicolo e del denunciante qualora la Procura della Re- pubblica competente lo richiedesse.
1.2) Invio soccorso per esaurimento carburante
Qualora il veicolo assicurato rimanga senza carburante, la Centrale Operativa prov- vede all’invio di un carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all’uscita del pre- statore d’opera. Il costo del carburante rimane interamente a carico del- l’Assicurato.
1.3) Invio soccorso per errato inserimento carburante
Qualora il veicolo assicurato venga erroneamente rifornito con carburante non ido- neo, la Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per procedere
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
al traino fino alla più vicina officina tenendo il costo a carico dell’Impresa. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto di- rettamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. I costi degli interventi atti a ripri- stinare il funzionamento del veicolo rimangono interamente a carico del- l’Assicurato.
1.4) Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
Qualora, a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, fulmine, esplosione, scop- pio, furto, rapina, forature o danni ai pneumatici, il veicolo possa essere reso uti- lizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio, un’auto- vettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c., a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requi- siti minimi come l’età e gli anni di possesso della patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ri- cambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Auto- xxxx di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un mas- simo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, tra- ghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese di riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio for- nitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicura-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
xxxxx con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. Qualora sia presente in polizza la garanzia “Assistenza in viaggio”, la presente pre- stazione opera in deroga a quanto previsto dall’art. 4.1), lettera e) Autovettura in so- stituzione.
1.5) Erronea chiusura del veicolo
Qualora il veicolo assicurato venga chiuso ed erroneamente rimangano all’interno dello stesso le chiavi e/o il congegno elettronico di apertura delle portiere, la Cen- trale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina, tenendo il costo a carico dell’Impresa. È facoltà dell’As- sicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autoriz- zata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.
L’Impresa tiene inoltre a proprio carico i costi degli interventi per l’apertura delle portiere del veicolo entro il limite massimo di € 150.
2) Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero L’Impresa, a seguito di infortunio subito dal Conducente del veicolo a causa della cir- colazione dello stesso che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con al- meno due pernottamenti, riconosce all’Assicurato la somma di € 1.000 per evento e per annualità assicurativa.
La denuncia del sinistro deve essere corredata dalla cartella clinica atte- stante il ricovero in Istituto di cura con almeno due pernottamenti.
3) Danni indiretti
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di perdita totale conseguente a incendio o furto senza ritrovamento o di sequestro am- ministrativo a seguito di sinistro RCA comprovato da idonea documentazione, cor- risponde all’Assicurato la somma di € 200, per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.
III - Valore assicurato
3.18) Determinazione del valore assicurato
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza qualora sia ope- rante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo articolo 3.19), deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella po- lizza stessa e deve corrispondere:
a. per le autovetture ad uso privato al valore a nuovo se non hanno superato 12
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta al- l’estero, e al valore commerciale in tutti gli altri casi;
b. al valore commerciale per gli altri veicoli;
c. al valore commerciale per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti [a] e [b].
Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se sta- bilmente installati sul veicolo, mediante apposita pattuizione in polizza. In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
3.19) Adeguamento del valore assicurato
a) Per le autovetture ad uso privato
Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, dichiara la marca, il modello e l’allestimento relativi all’autovettura da assicurare, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta al- l’estero. In base a tali dichiarazioni, in polizza viene indicato un codice (codice In- focar) identificativo del veicolo nella rubrica “Automobili Nuove” o “Automobili Usate” della rivista “Quattroruote”.
L’Impresa, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza e almeno 12 mesi dalla data di prima immatrico- lazione dell’autovettura, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicu- rato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell’autovettura alla data di de- correnza della polizza ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente tali date. Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella polizza, verrà ade- guato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell’autoveicolo.
Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da “Quattroruote”, come sopra rilevato, l’adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista “Quattro- ruote” del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al mo- mento del pagamento anniversario del premio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Nel caso in cui l'Impresa proponga alla scadenza nuove condizioni tarif- farie e l'Assicurato voglia rinnovare il contratto, il premio di rinnovo sarà calcolato applicando la nuova tariffa sulla base del valore del veicolo ri- sultante dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente il rinnovo.
Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza an- niversaria l’adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conse- guente modifica del relativo premio.
Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
La presente procedura di adeguamento del valore non trova applica- zione in caso di:
– cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni di “Quattro- ruote”;
– assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche;
– mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura assicurata necessari per l’operatività della procedura in oggetto.
In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza an- niversaria, l’adeguamento del valore del veicolo all’effettivo valore com- merciale con conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all’art. 3.22) Determinazione del danno. L’operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di polizza o nella quietanza di rinnovo.
b) Per i veicoli diversi dalle autovetture ad uso privato
L'Impresa si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica ri- chiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore com- merciale e procedere alla modifica del relativo premio.
IV - GESTIONE DEI SINISTRI
3.20) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a. dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto co- noscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, even- tuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b. relativamente alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Si-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
xxxx, redarre la denuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24);
c. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi al- l’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Inter- mediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta dell’Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;
d. presentare, su richiesta dell’Impresa, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
– procura a vendere a favore dell’Impresa stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.21) Ritrovamento del veicolo rubato
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’av- venuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rim- borsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa propor- zione tra l’Impresa e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i danni se- condo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia ri- chiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
V - Determinazione del danno
3.22) Autovetture ad uso privato
Ove operante il disposto di cui all’art. 3.19) lett. a) (adeguamento automatico del valore assicurato) si considera il valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivi-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
sta Quattroruote per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia ver- ranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l’autovettura.
I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sosti- tuite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effet- tuata in base ai seguenti criteri:
a) In caso di perdita totale, qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivi- sta “Quattroruote”, senza tener conto del deprezzamento dell’autovettura. Qua- lora il sinistro si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, si fa riferimento al valore commerciale dell’autovet- tura al momento del sinistro.
La perdita si considera totale quando le spese di riparazione dell’autovettura su- perano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti dell’autovettura sostituite qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero; decorsi 12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.
Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione dell’autovettura non superano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per la garanzia “Collisione - Indennizzo Sicuro” la valutazione dei danni par- ziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatricolazione del veicolo (e comunque fino alla scadenza dell’annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del de- prezzamento delle parti sostituite; l’ammontare del danno non può essere su- periore al valore dell’autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione “Automobili usate” della rivista “Quattroruote”.
Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le autovetture ad uso pri- vato per le quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del va- lore assicurato; in tal caso per la determinazione del valore dell’autovettura si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati.
Salva l’ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al mo-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
mento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
3.23) Altri veicoli
In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali.
In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato appli- cando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
In nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
3.24) Regole comuni
Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determinato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 3.18), l’Im- presa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il se- condo di detti valori.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie appor- tate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del vei- colo o da suo deprezzamento.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripri- stino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa pre- sentazione di regolare fattura o documento equivalente.
3.25) Relitto
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di su- bentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certifi- cante la restituzione della carta di circolazione e della targa di imma- tricolazione.
3.26) Scoperto o franchigia
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a ter- mini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.27) Eliminazione o riduzione dello scoperto o della franchigia
Per le garanzie 3.7) Kasko (limitatamente ai sinistri conseguenti a collisione con vei- colo identificato durante la circolazione), 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Inden- nizzo Sicuro, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa non vengono applicati lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia previsti in polizza.
Per le garanzie 3.4) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa, lo scoperto e il relativo minimo previsti in polizza sono ridotti alla metà.
3.28) Rinuncia al diritto di surrogazione (per garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Sicuro)
Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione 3.9) Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx, l’Impresa rinuncia, nei confronti del conducente autorizzato alla guida del vei- colo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
3.29) Limite di indennizzo per sinistro cumulativo
In nessun caso l’Impresa pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 1.200.000.
3.30) Liquidazione del danno
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’ac- cordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquida- zione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE IV ASSISTENZA
4.1) Assistenza in viaggio
4.2) In viaggio Special
4.3) Over 65
Premessa
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero
x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Cen- trale Operativa, l’Impresa non è tenuta a pagare indennizzi per presta- zioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino” e “Invio di un’autoambulanza”.
4.1) Assistenza in viaggio
4.1.1) Oggetto dell’assicurazione
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
4.1.2) Estensione territoriale
L’estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.
4.1.3) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica ur- gente in caso di incidente stradale.
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE E RELATIVI RIMORCHI
Prestazioni fornite in Europa
a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il rag- gio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recu- pero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sa- nitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa prov- vede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, pur- ché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente so- stituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
c) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, succes- sivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autono- mamente l’autoambulanza, la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni.
In entrambi casi l’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concor- renza di un importo massimo di € 210.
d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti neces- sario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero te- nendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260. Il recupero è ri- ferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il re-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
cupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico del- l’Assicurato stesso.
e) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certifi- cate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assi- curato, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri conven- zionati, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra
1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleg- gio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ri- cambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Au- torità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un mas- simo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, tra- ghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può tratte- nere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Prestazione fornita nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro debba procedere alla demolizione del vei- colo, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 art.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
15 e Codice della Strada art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il va- lore commerciale del veicolo stesso, la Centrale Operativa, su richiesta e delega dell’Assicurato, ne organizza la demolizione. L’Impresa tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la se- guente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• certificato di proprietà (originale);
• codice fiscale (fotocopia);
• carta d’identità (fotocopia);
• ultimo bollo pagato (fotocopia).
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all’Assicurato la docu- mentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà de- molito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smalti- mento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Prestazioni fornite in Europa
g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio o pernottamento
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una ri- parazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), oppure una sosta di una o più notti, la Centrale Opera- tiva provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in al- ternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
dell’Impresa con il limite complessivo di € 260:
a) rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rien- trare ai propri luoghi di residenza, purchè in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiun- xxxx il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricam- bio.
h) Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad orga- nizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto apposita- mente attrezzati. Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell’Impresa e non po- tranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, ripa- razioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell’Impresa, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
i) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba so- stenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e im- mediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Ope- rativa;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garan- zie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che con- sentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma antici- pata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale ter- mine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
l) Spedizione di pezzi di ricambio
Qualora il veicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere re- periti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unica- mente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restitu- zione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimbor- sare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di li- stino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedi- menti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
m) Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato a bordo del veicolo resti infortunato a seguito d’incidente stra- dale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa re- sidenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell’Assi- curato tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l’Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il tra- sferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Opera- tiva.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale me- dico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l’Assicurato, sono a ca- rico dell’Impresa.
Non danno luogo al trasferimento:
– le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
– gli infortuni che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viag- gio o che possono essere curati sul posto.
n) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
o) Invio di un autista
Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’infortunio e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di so- stituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell’Impresa, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Re- pubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
p) Interprete a disposizione
Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.2.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.
q) Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200.
In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute ade- guate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Cen- trale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.2.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
r) Rimpatrio del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda almeno sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad orga- nizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto apposita- mente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del vei- colo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del vei- colo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
s) Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
4.1.4) Delimitazioni
La garanzia Assistenza non viene prestata:
• in caso di dolo dell’Assicurato;
• per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti che rivestano la tipo- logia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione;
• stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, sac-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
cheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del- l’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomi- che;
• in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuori strada;
• qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla car- rozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
4.1.5) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:
1. le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell’Assicurato;
2. l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
3. gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza
abbinato alla sigla ITAL);
4. la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo;
5. la prestazione richiesta.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autoriz- zati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle presta- zioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le do- mande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
4.1.6) Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui vi fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la presta- zione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4.1.7) Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alter- native di alcun genere a titolo di compensazione.
L’Impresa non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ri- tardato intervento, da parte della Centrale Operativa, determinato da cir- costanze fortuite o imprevedibili.
4.1.8) Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di As- sistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di po- lizza.
4.2) In viaggio Special
Il pacchetto di garanzie comprende:
• Assistenza in viaggio;
• Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve;
• Indennità “Primo intervento”;
• Indennità di degenza.
Garanzie Assistenza (Assistenza in viaggio; soccorso stradale per montaggio ca- tene in caso di neve)
Ad integrazione delle prestazioni previste dalla garanzia 4.1) Assistenza in viag- gio, l’Impresa fornisce, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance, la seguente prestazione:
Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve
Nel caso in cui le condizioni climatiche rendano necessario il montaggio delle catene da neve, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la suddetta operazione, con il limite di un intervento per annualità assicurativa. L’intervento è subordinato alla presenza delle catene da neve a bordo del veicolo assicurato.
Indennità “Primo intervento” e Indennità di degenza.
Definizioni
Assicurato: il proprietario del veicolo.
Ricovero: permanenza in un Istituto di cura con pernottamento.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Indennità “Primo intervento”
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di in- cidente da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all’Assicurato la somma di € 80, per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.
Indennità di degenza
L’Impresa, a seguito di infortunio subito dall’Assicurato a causa della circolazione del veicolo che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con almeno due per- nottamenti, riconosce all’Assicurato la somma di € 500 per evento e per an- nualità assicurativa.
4.2.1) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Per l’indennità “Primo intervento” e per l’indennità di degenza, in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicu- rato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Fermo quanto sopra, la denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora, causa dell’evento e deve essere comprovata da idonea documentazione.
Nel caso di infortunio, la denuncia deve essere corredata dalla cartella cli- nica attestante il ricovero in Istituto di cura con almeno due pernottamenti.
4.3) Over 65
Il pacchetto di garanzie comprende:
• Assistenza in viaggio;
• Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo
/ sostituzione serrature;
• Indennità in caso di scippo;
• Indennità “Primo intervento”;
• Indennità di degenza.
Garanzia Assistenza in viaggio
Si intende integralmente richiamata la garanzia 4.1) Assistenza in viaggio.
Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo / sostituzione serrature, Indennità in caso di scippo, “Primo intervento” e degenza
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Definizioni
Assicurato: il proprietario del veicolo.
Ricovero: permanenza in un Istituto di cura con pernottamento.
Xxxxxx: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo / sostituzione serrature
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno anti- furto a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elet- tronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino a concorrenza di
€ 150 per evento e per annualità assicurativa.
Indennità in caso di scippo
L’Impresa, a seguito di scippo subito dall’Assicurato, riconosce la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa. La garanzia è valida negli stati appartenenti all’Unione Europea.
Indennità “Primo intervento”
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo intervenuta a seguito di incidente da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all’Assicurato la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.
Indennità di degenza
L’Impresa, a seguito di infortunio subito dall’Assicurato a causa della circolazione del veicolo che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con almeno due per- nottamenti, riconosce la somma di € 300 per evento e per annualità assi- curativa. Tale indennità è elevata a € 500 quando l’evento si verifichi ad oltre 400 km dal Comune di residenza dell’Assicurato risultante dalla carta di circolazione.
4.3.1) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Per il rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo, per l’in- dennità in caso di scippo, per l’indennità “Primo intervento” e per l’indennità di de- genza, in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 3 giorni da quello in cui il si- nistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Codice Civile.
Fermo quanto sopra, la denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere comprovata da idonea documentazione. Nel caso di perdita delle chiavi, il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, nonché di copia della denuncia presentata all’Autorità. Nel caso di scippo, la denuncia di sinistro deve essere corredata da copia della denuncia presentata all’Au- torità. Nel caso di infortunio, la denuncia deve essere corredata dalla car- tella clinica attestante il ricovero in un istituto di cura con almeno due pernottamenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE V TUTELA LEGALE
Premessa
L’Impresa, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappre- sentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in 00000 Xxxxxx, Viale del Com- mercio 59, tel.: 045/0000000, fax: 045/0000000 (in seguito denominata ARAG) alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
5.1) FORMULA BASE
5.1.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, nei limiti del massimale di € 10.000, assicura la Tutela Legale, com- presi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in po- lizza. Tali oneri sono:
a) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), anche quando la vertenza deve essere trattata tra- mite il coinvolgimento di un organismo di mediazione, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabili- scono compensi professionali;
b) le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo nei limiti di quanto previsto dalla Tabella dei compensi previsti per gli organismi di mediazione co- stituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura as- sicurativa solo nel caso in cui sia prevista obbligatoriamente dalla legge.
c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per con- danna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5
- Gestione del caso assicurativo;
d) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5 “Ge- stione caso assicurativo”;
e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia;
g) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima in deroga a quanto previsto dal- l’art. 5.1.2) Delimitazioni lettera a).
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
5.1.2) Delimitazioni L’Assicurato è tenuto a:
a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
b) le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo nei limiti di quanto previsto dalla Tabella dei compensi previsti per gli organismi di mediazione co- stituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura as- sicurativa solo nel caso in cui sia prevista obbligatoriamente dalla legge.
c) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre- sentarsi nel corso o alla fine della causa.
L’Impresa non si assume il pagamento di:
– multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
– spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garan- tite nel caso di due esiti negativi.
5.1.3) Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
a. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
b. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano in- sorti:
a. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
b. trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipo- tesi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il pe- riodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all’Impresa o ARAG nei modi e nei termini dell’ art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel mo- mento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
a. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto do- mande identiche o connesse;
b. indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale
a. l’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
b. in ogni caso deve fare pervenire all’Impresa o ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa;
c. l’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario compe- tente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;
d. se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare di- rettamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato;
e. l’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o ARAG;
f. se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
– informare immediatamente l’Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
– conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi inte- ressi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.1.5) Gestione del caso assicurativo
ARAG, ricevuta la denuncia del sinistro, si adopera per realizzare un bonario com-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ponimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato pre- sentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. 5.1.4) Obbli- ghi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L’As- sicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della ARAG. L’eventuale nomina di Con- sulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. ARAG, così come l’Impresa, non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.1.6) Recupero delle somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed inte- ressi.
Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate tran- sattivamente e/o stragiudizialmente.
5.1.7) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo.
5.1.8) Assicurati
Le garanzie previste all’art. 5.1.1) Oggetto dell’assicurazione, vengono prestate:
– al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al condu- cente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continua- zione della polizza, le garanzie vengono trasferite sul nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
Le garanzie valgono inoltre per:
– l’Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
– i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza,
quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicura- zione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.
5.1.9) Prestazioni garantite
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
1) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice (la copertura di cui al presente comma non è operante per i sinistri che vengono ge- stiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 e seguenti del Codice). La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell’art. 5.1.10) Esclusioni, lettera h), quando il veicolo, al mo- mento del sinistro, è guidato da conducente sotto influenza di alcool;
2) recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giu- diziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall’Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa. La presente prestazione opera anche a parziale deroga di quanto di- sposto dall’ art. 5.1.10) Esclusioni, lettera l);
3) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all’art. 141 del Codice ovvero per i danni subiti dal terzo tra- sportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti del- l’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
4) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione uf- ficiale della notizia di reato;