Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da p...
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
Accesso agli atti dell’Impresa. Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell’Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere inoltrata se il danneggiato ha già ricevuto un’offerta di risarcimento o se la Compagnia abbia comunicato la propria intenzione di non formulare offerta precisandone i motivi. Il richiedente può inoltrare la richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l’eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia; in caso contrario può rivolgere le proprie doglianze direttamente ad IVASS.
Accesso agli atti dell’Impresa. Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, la Società comunica l’accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del Sinistro, l’indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l’accesso ed il periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.
Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti e i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’art. 146 del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) stabilisce che ogni impresa è tenuta a consentire agli assicurati ed ai danneggiati coinvolti in sinistri di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale di accedere alla documentazione del sinistro che li riguarda a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Il D.M. n. 191 del 29/10/2008 specifica che è necessaria una richiesta scritta, che contenga il riferimento all’interesse personale del soggetto interessato, gli elementi necessari per individuare il sinistro, allegando il documento d’identità. La Società deve comunicare per iscritto sia l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta, sia l’accoglimento della medesima ed in questo secondo caso specificherà dove e in quali giorni la documentazione è disponibile. È possibile richiedere l’accesso ai seguenti documenti: la denuncia, le perizie per i danni materiali, le dichiarazioni testimoniali (senza riferimenti anagrafici), le quietanze di liquidazione oltre alla propria visita medica. Non si possono ottenere informazioni relative a persone diverse dal soggetto richiedente, salvo casi particolarissimi. Il procedimento di accesso agli atti si conclude nel termine di 60 giorni dal giorno del ricevimento della richiesta.
Accesso agli atti dell’Impresa. L'art.146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: • decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; • decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito; • decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali; • in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l 'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettu...
Accesso agli atti dell’Impresa. Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l’impresa ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni in materia di offerta di risarcimento o di contestazione. Il procedi- mento di accesso agli atti deve essere attivato dall’interessato attraverso una richiesta scritta, trasmessa con raccomandata indirizzata a Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx o tramite telefax al numero 051.7096885 ovvero presentata a mano alla Direzione o alla struttura di liquidazione sinistri. Alla richiesta deve essere allegata copia di un valido e leggibile documento di identità del richiedente. Se la richiesta di accesso risulta incompleta o irregolare, la struttura competente é tenuta a comunicare entro quindici giorni dalla data di ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax con ricevuta di trasmissione, gli elementi non corretti o mancanti. Nel caso in cui la richiesta sia formalmente “completa”, la struttura competente è tenuta, entro quindici giorni dalla ricezione, a comunicarne al richiedente l’accoglimento, fissando un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni per la visione e la copia degli atti.
Accesso agli atti dell’Impresa. Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno di- ritto di richiede a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 gior- ni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Xxxxx invia copia della documen- tazione richiesta entro 60 giorni.
Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano previo invio alla Compagnia di apposita richiesta a mezzo raccomandata a/r. La disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private è regolamentata dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n.191. L'articolo 2 del citato Dm 191/2008 stabilisce, in modo molto più specifico e approfondito rispetto alla precedente normativa, l'ambito di applicazione del diritto di accesso.
Accesso agli atti dell’Impresa. A norma dell’art. 146 del C.D.A , il Contraente, l’Assicurato e il danneggiato hanno diritto di accedere agli atti della Compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali. Tale richiesta può essere fatta • se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento • se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne precisa i motivi • se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta. In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il Responsabile a cui è stato assegnato il compito per la trattazione del sinistro. L’Assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di assicurazione. In caso contrario può rivolgersi all’ISVAP.