CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE,
In 1a Classe Altri Veicoli
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE,
MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE.
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
INDICE
INDICE GENERALE
NOTA INFORMATIVA Pag. 3 di 31
A) Informazioni relative all'Impresa B) Informazioni relative al contratto C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | Pag. Pag. Pag. | 5 di 31 6 di 31 20 di 31 |
GLOSSARIO | Pag. | 28 di 31 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | Pag. | 1 di 86 |
SEZIONE I
Norme comuni a tutte le sezioni Pag. 3 di 86
SEZIONE II
Responsabilità Civile veicoli Pag. 11 di 86
Formule di personalizzazione della tariffa Pag. 18 di 86
SEZIONE III
Garanzie prestate Pag. 38 di 86
Furto | Pag. | 38 di 86 |
Incendio | Pag. | 38 di 86 |
Atti vandalici - Eventi sociopolitici | Pag. | 38 di 86 |
Calamità naturali | Pag. | 38 di 86 |
Kasko | Pag. | 39 di 86 |
Cristalli Garanzie speciali Valore assicurato | Pag. Pag. Pag. | 39 di 86 40 di 86 42 di 86 |
Gestione dei sinistri | Pag. | 43 di 86 |
Determinazione del danno | Pag. | 44 di 86 |
SEZIONE IV
Assistenza Pag. 47 di 86
SEZIONE V
Tutela Legale Pag. 65 di 86
SEZIONE VI
Infortuni del conducente Pag. 74 di 86
DESCRIZIONE SETTORI | Pag. | 82 di 86 |
APPENDICE NORMATIVA | Pag. | 83 di 86 |
In 1a Classe Altri Veicoli
NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi
AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI
AL TRASPORTO COSE, MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autobus, veicoli adibiti al trasporto cose, macchine operatrici e macchine agricole, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.
A)INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
c) Telefono: x00 00 000000 - Fax: x00 00 0000000;
d. Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
e) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 422 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 273%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B)INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
Rinnovo e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”.
L’Impresa, in base all’art. 170 bis del Codice, è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.4) “Xxxxxx e rinnovo del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÁ CIVILE
3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA
3.1 FORMULA TARIFFARIA
Per i veicoli dei settori III e IV (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto) la garanzia può essere prestata:
– nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 35 classi di merito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.13) delle Condizioni di Assicurazione;
– nella forma con franchigia fissa ed assoluta, il cui ammontare, precisato in polizza, resta a carico dell’assicurato per ogni singolo sinistro (si veda l’art. 2.12) delle Condizioni di Assicurazione.
Per i veicoli dei settori VI e VII (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto) la garanzia può essere prestata:
– nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 35 classi di merito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.14) delle Condizioni di Assicurazione.
Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a “Tariffa fissa”.
3.2 OGGETTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 2.1) “Oggetto del contratto”;
– 2.3) “Soggetti esclusi”;
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Italiana Assicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”;
– 2.8) “Denuncia dei sinistri”.
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato. Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone 5.000.000 euro
– danno provocato per danni a persone 2.000.000 euro
– importo risarcito 2.000.000 euro
2) valore del massimale per danni a persone 5.000.000 euro
– danno provocato per danni a persone 6.000.000 euro
– importo risarcito 5.000.000 euro.
3.2.1 Estensioni della copertura
Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico;
– responsabilità civile dei trasportati.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
4. SOGGETTI ESCLUSI
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Italiana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Italiana Assicurazioni ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
Italiana Assicurazioni rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione sullo stato di rischio, mettendola a disposizione nell'Area Riservata a cui si accede attraverso il sito xxx.xxxxxxxx.xx. L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito xxx.xxxxxxxx.xx; infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Italiana Assicurazioni rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di osservazione” risulti concluso, Italiana Assicurazioni rilascia al Contraente la relativa attestazione.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio. Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’art. 2.13) “Formula Bonus/ Malus 35 classi - Settori III e IV: Autobus, Autosnodati, Filobus e Veicoli adibiti al trasporto cose”, dall’art. 2.14) “Formula Bonus/Malus 35 classi - Settori VI e VII:
Macchine operatrici, Carrelli e Macchine agricole” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull’attestazione di rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte.
– Furto totale o parziale – furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– Incendio – incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
– Calamità naturali – calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
– Kasko – urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
– Cristalli – Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 3.8) “Delimitazioni”;
– 3.21) “Limite di indennizzo per sinistro cumulativo”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili.
Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 3.7) “Cristalli”; 3.18) “Scoperto o franchigia”.
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.5) “Calamità naturali”; 3.7) “Cristalli”.
SEZIONE DANNI - GARANZIE SPECIALI
Prevede combinazioni di garanzie i cui contenuti sono di seguito sinteticamente descritti:
– “Pacchetto A” - comprende le seguenti garanzie:
• Ricorso terzi da incendio
• Danni al box
• Spese di dissequestro del veicolo
• Soccorso vittime della strada
• Danni da scasso
Le garanzie che compongono “Pacchetto A” sono regolamentate all’articolo
3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Business” - è riservata a veicoli di proprietà di soggetti titolari di partita IVA e comprende le seguenti garanzie:
Veicoli di peso a pieno carico fino a 3,5 t.:
– Assistenza in Viaggio di cui alla relativa sezione delle Condizioni di Assicurazione disciplinata all’art. 4.1) e seguenti;
– Tutela Legale Élite di cui alla relativa disciplina contenuta all’art. 5.1) delle Condizioni di Assicurazione;
– Cristalli di cui alla relativa disciplina contenuta all’art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
Veicoli di peso a pieno carico superiore a 3,5 t.:
– Tutela Legale Élite di cui alla relativa disciplina contenuta all’art. 5.1) delle Condizioni di Assicurazione;
– Cristalli di cui alla relativa disciplina contenuta all’art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione;
– Pacchetto A di cui alla relativa disciplina contenuta all’art. 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
Le garanzie che compongono “Business” sono regolamentate all’articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare l’articoli 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche garanzie consultare l’articolo 3.9) “Pacchetto A”: 1) Ricorso terzi da incendio; 2) Danni al box delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.9) “Pacchetto A” e 3.10) “Business” delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE ASSISTENZA
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale o guasto.
– “Assistenza in viaggio”
Prestazioni e servizi forniti per autocarri fino a 3,5 t.
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:
• Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale
• Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
• Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
• Invio di un’autoambulanza
• Recupero difficoltoso del veicolo
• Autovettura in sostituzione
La seguente prestazione è fornita nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
• Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento
• Riconsegna del veicolo assicurato
• Anticipo di denaro per spese di prima necessità
• Spedizione di pezzi di ricambio
• Rientro sanitario
• Rientro funerario
• Invio di un autista
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Interprete a disposizione
• Anticipo della cauzione penale e spese legali
• Rimpatrio del veicolo assicurato
• Abbandono legale del veicolo
Prestazioni e servizi forniti per autocarri oltre 3,5 t.
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:
• Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale
• Invio di un’autoambulanza
• Rimessaggio e custodia
• Invio di un autista
• Rientro sanitario
• Rientro funerario
Le seguenti prestazioni sono fornite nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liechtenstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia:
• Recupero difficoltoso del veicolo
• Soccorso stradale
• Traino
Le seguenti prestazioni sono operanti ad oltre 200 km dalla sede di lavoro dell’autista, in Europa:
– Spese di hotel
– Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio
Le seguenti prestazioni sono operanti ad oltre 200 km dalla sede di lavoro dell’autista, in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
– Spedizione di pezzi di ricambio
– Interprete a disposizione
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 4.1.4) “Delimitazioni”.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre l’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli consultare l’art. 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare gli articoli 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.1.9) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione
- Formula Elite.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 5.1.2) “Delimitazioni” ;
– 5.1.3) “Insorgenza del caso assicurativo”;
– 5.1.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 4);
– 5.1.11) “Esclusioni”.
AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 5.1.10) “Massimale”.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Morte - indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Invalidità permanente - indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato a seguito di infortunio.
– Diaria da ricovero - indennità giornaliera corrisposta all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio renda necessario il ricovero.
– Xxxxxxx xxxxxxxxx - pagamento di una rendita vitalizia a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’invalidità pari o superiore al 60%.
– Rendita 4x4 - pagamento di una rendita mensile a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’invalidità superiore al 65%.
La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 6.2) “Morte”; 6.3) “Invalidità permanente”; 6.4) “Rimborso delle spese di cura”, 6.5) “Diaria da ricovero”; 6.6) ”Rendita vitalizia” e 6.7) ”Rendita 4x4” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 6.8) “Delimitazioni”;
– 6.9) “Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie o limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchigie consultare l’articolo 6.3) “Invalidità permanente”.
Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili o massimali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 6.2) “Morte”;
6.3) “Invalidità permanente”; 6.4) “Rimborso delle spese di cura”; 6.5) “Diaria da ricovero”.
7.1 ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA /SCOPERTO E DEL LIMITE MASSIMO INDENNIZZABILE / MASSIMALE
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
– per la Sezione Danni
A B
Entità del danno € 750 € 1.500 Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 € 300
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
– per la Sezione Infortuni del Conducente
A B
Somma assicurata per Invalidità Permanente € 50.000 € 50.000 Franchigia 3% 3%
Invalidità permanente conseguente al sinistro 2% 12%
Esempio A: nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 9% = 3% che applicato a € 50.000 determina l’importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile/massimale:
A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 10.000
– importo indennizzato: € 10.000
B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 20.000
– importo indennizzato: € 15.000
7.2 ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corrisposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.16) “Regole comuni” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 PREMI - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI
AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l’Intermediario, nell’ambito dell’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
8. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.2) “Dichiarazioni del Contraente”.
9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
• Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
10. PREMI
I mezzi di pagamento del premio previsti sono:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari;
– assegni circolari;
– bonifici bancari o postali;
– carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all’Intermediario.
La periodicità di pagamento del premio è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3% e, per i soli autocarri ed autobus, in tre rate quadrimestrali, con applicazione di una maggiorazione del 4%. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio per i rimorchi e le targhe prova.
Avvertenza: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.7) “Cessazione del rischio” e 1.7.2) “Furto del veicolo” delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo
1.5) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.
11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13.REGIME FISCALE
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
– all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo
n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
– al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse la garanzia Assistenza in viaggio, Tutela Legale, Infortuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.
Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l’aliquota d’imposta del 10%. Per la Sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx xal 14 luglio 2006 o macchine agricole;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.
Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente.
Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno:
– decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:
– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Italiana Assicurazioni.
17. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).
Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell’offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
a) per i sinistri con soli danni a cose:
– decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti;
– decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.
Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente. L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alla garanzia Kasko contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.13) “Obblighi in caso di sinistro” (Sezione Danni); 4.1.5) “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” (Sezione Assistenza); 5.1.4) “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” (Sezione Tutela Legale); 6.9) “Denuncia di Infortunio” (Sezione Infortuni del Conducente).
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Assistenza in viaggio la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
19. ARBITRATO
AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.22) “Liquidazione del danno” (Sezione Danni); 5.1.5) “Gestione del caso assicurativo” (Sezione Tutela Legale); 6.11) “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni” (Sezione Infortuni del Conducente) per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l’arbitrato. L’Assicurato può in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
20. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, vix Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in vix X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• vix xxxxx xxxxxxxxx xll’indirizzo Vix xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745
• via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’Ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
E’ sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
Negoziazione assistita
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.
La procedura di negoziazione assistita consiste nell’invitare l’Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza degli avvocati. A seguito dell’attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.
Commissione di Garanzia dell'Assicurato
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato ” con sede in Vix xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx" oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxx Xxxxxxxx
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione per la specifica Sezione.
Carrozzeria convenzionata: Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest’ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L’elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet.
Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
Classe Universale o CU: classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione.
Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Fuori strada: Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
Minimo di scoperto: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Periodo d’osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Proprietario: l’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Valore commerciale: il valore del bene in comune commercio.
Veicolo: il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
I seguenti termini sono specifici della sezione assistenza
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e p) dell’art. 4.1.3) A e ai punti a), d), e) e m) dell’art. 4.1.3) B le persone trasportate a bordo del veicolo.
Assistenza: le prestazioni che l’Impresa fornisce all’Assicurato in caso di sinistro.
Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
I seguenti termini sono specifici della sezione infortuni del conducente
Beneficiari: le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.
Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2016
In 1a Classe Altri Veicoli
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE
AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE, MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE I
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
1.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento .
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza. In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle scadenze successive alla prima, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
1.2) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Impresa e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 del Codice in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.3) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata dall’Impresa al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L’Impresa, qualora sia applicabile l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal successivo art. 1.4) ”Xxxxxx e rinnovo del contratto” risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.4) DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO
a) Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
L’Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.
b) Rinnovo del contratto
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall’Impresa per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.
L’Impresa provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni d’assicurazione in corso.
1.5) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
a) Sospensione
Il Contraente ha la facoltà di sospendere l’assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
All’atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno un mese. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento di un mese di durata residua. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto.
L’Impresa rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente: la sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito dall’Impresa salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada);
– furto
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
del veicolo indicato nel contratto l’Impresa è tenuta a rimborsare, su richiesta del Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La sospensione non è consentita:
– a seguito di furto del veicolo assicurato;
– per i contratti di durata inferiore all’anno;
– per i contratti relativi a ciclomotori trasporto cose;
– per i contratti stipulati in formadi “libro matricola” (polizze comprendenti più veicoli).
b) Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece l’eventuale integrazione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada.
1.6) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
L’Impresa provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
b) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e all’Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché l’Impresa non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il nuovo proprietario dovrà stipulare un nuovo contratto.
c) Risoluzione del contratto
Nel caso l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso a)) e l’acquirente non subentri nel
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma 1 lettera a), del Codice. L’Impresa provvederà a restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione ed eventuale Carta Verde.
La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’art. 1.5) Sospensione e riattivazione del contratto.
1.7) CESSAZIONE DEL RISCHIO
1.7.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione de- finitiva all’estero del veicolo
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa e a consegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente, inoltre, deve fornire all’Impresa:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Il Contraente può chiedere alternativamente all’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
restituzione del certificato di assicurazione, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso l’Impresa rilascerà il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza.
1.7.2) Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)
In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 del Codice.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.
1.7.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.8) FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.9) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Cosa Assicura SEZIONE R.C.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza.
La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.1.1) Rimorchi
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– sulla base dell’assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest’ultima costituendo con essa un unico veicolo;
– sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.
2.1.2) Veicoli trainanti carrelli appendice
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
2.1.3) Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.
SEZIONE R.C. Cosa Non Assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.1.4) Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
– l’esaminatore;
– l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
– l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
2.1.5) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro i massimali convenuti in polizza, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) Soggetti esclusi.
2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
2.3) SOGGETTI ESCLUSI
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 del Codice, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
a) Conducente non abilitato alla guida
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, relativamente ai ciclomotori, se il conducente non è in possesso del certificato di idoneità alla guida. Tuttavia, l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell’esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
b) Guida in stato di ebbrezza
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. L’Impresa in questo caso limita la rivalsa a 2500 €. La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
c) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
L’Impresa eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal
proprietario dello stesso;
2) con il limite di 5000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affidamento del veicolo;
SEZIONE R.C. Cosa Non assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3) con il limite di 5000 €anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa:
1) nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo. L’Impresa rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo;
2) relativamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati anche quando gli stessi non rivestono la qualifica di addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso.
e) Xxxxxxx che non ha superato la revisione
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L’Impresa tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del
proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.
f) Partecipazione a gare non autorizzate
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
g) Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli con targa prova, veicoli adibiti a scuola guida, veicoli a noleggio con conducente
1) L’assicurazione non è operante nel caso di veicolo con targa in prova, se
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l’utilizzo (D.P.R. 24/11/2001 n. 474);
2) l’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
2.5) RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.
a) Guida in stato di ebbrezza
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.
La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
b) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada)
In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, l’Impresa rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa. Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 5000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.6) OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:
– la data di scadenza del contratto;
– le indicazioni per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia
R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
– le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
2.7) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
L’Impresa rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa) , mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxx.xx. L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito xxx.xxxxxxxx.xx; infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio all’atto di stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo a cui si riferisce l’attestazione stessa.
L’Impresa rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, l’Impresa rilascia l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
L’Impresa rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima annualità compiuta:
– al Contraente;
– al proprietario del veicolo se persona diversa dal Contraente;
– all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al Locatario
in caso di leasing;
– all’utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
– polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.8) DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 del Codice, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di
sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.9) GESTIONE DELLE VERTENZE
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
2.10) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 del Codice;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 del Codice;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice
per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
2.11) FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella polizza. L’assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tali forme.
2.12) FORMULA CON FRANCHIGIA - SETTORI III E IV: AUTOBUS, AUTOSNODATI, FILOBUS E VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni
sinistro dell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento nel limite della franchigia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
2.13) FORMULA “BONUS/MALUS 35 CLASSI” - SETTORI III E IV: AUTOBUS, AUTOSNODATI, FILOBUS E VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in ”Bonus”.
TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”Bonus” | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”Bonus” |
1 | 0,435 | 0,00% | 19 | 0,752 | - 3,00% |
2 | 0,448 | -3,00% | 20 | 0,776 | - 3,00% |
3 | 0,462 | - 3,00% | 21 | 0,800 | - 3,00% |
4 | 0,477 | - 3,00% | 22 | 0,825 | - 3,00% |
5 | 0,491 | - 3,00% | 23 | 0,850 | - 3,00% |
6 | 0,506 | - 3,00% | 24 | 0,880 | - 3,41% |
7 | 0,522 | - 3,00% | 25 | 0,910 | - 3,30% |
8 | 0,538 | - 3,00% | 26 | 0,940 | - 3,19% |
9 | 0,555 | - 3,00% | 27 | 0,970 | - 3,09% |
10 | 0,572 | - 3,00% | 28 | 1,010 | - 3,96% |
11 | 0,590 | - 3,00% | 29 | 1,050 | - 3,81% |
12 | 0,608 | - 3,00% | 30 | 1,150 | - 8,70% |
13 | 0,627 | - 3,00% | 31 | 1,250 | - 8,00% |
14 | 0,646 | - 3,00% | 32 | 1,360 | - 8,09% |
15 | 0,666 | - 3,00% | 33 | 1,500 | - 9,33% |
16 | 0,687 | - 3,00% | 34 | 1,650 | - 9,09% |
17 | 0,708 | - 3,00% | 35 | 1,850 | - 10,81% |
18 | 0,730 | - 3,00% |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il
Contraente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà.
Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire:
– il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006;
– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.
L'Impresa acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa.
In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati.
Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa.
Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso.
In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35.
Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) ;
– negli altri casi la classe di merito 28.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenzaannuale o annullato aseguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 28, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito 28, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.
La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisito
in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio comprovante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
L'Impresa acquisisce l'attestazione di rischio relativa al veicolo per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
B. VEICOLOASSICURATOPERLAPRIMAVOLTADOPOIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 28, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
Relativamente ai ciclomotori trasporto cose il Contraente è tenuto ad esibire:
– il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006;
– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.
II – RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2) Definizione di “sinistri osservati”
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
3) Durata del periodo d’osservazione
Il periodo d’osservazione della sinistrosità inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– per i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 |
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 |
9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |
13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 |
18 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 |
19 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
20 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 |
21 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 |
22 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 |
23 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
25 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 |
26 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
27 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 |
28 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
29 | 28 | 31 | 33 | 35 | 35 |
30 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 |
31 | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 |
32 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 |
33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall’Impresa per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso alla scadenza.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP
– Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all’Impresa.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo
precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:
– alla classe di merito 26 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
– alla classe di merito 28 in tutti gli altri casi.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della
classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
2.14) FORMULA “BONUS/MALUS 35 CLASSI”- SETTORI VI E VII: MACCHINE OPERATRICI, CARRELLI E MACCHINE AGRICOLE (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in ”Bonus”.
Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”Bonus” | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”Bonus” |
1 | 0,650 | 0,00% | 13 | 0,790 | 1,90% |
2 | 0,659 | 1,50% | 14 | 0,805 | 1,86% |
3 | 0,669 | 1,50% | 15 | 0,820 | 1,83% |
4 | 0,680 | 1,50% | 16 | 0,835 | 1,80% |
5 | 0,690 | 1,50% | 17 | 0,850 | 1,76% |
6 | 0,701 | 1,50% | 18 | 0,865 | 1,73% |
7 | 0,711 | 1,50% | 19 | 0,880 | 1,70% |
8 | 0,722 | 1,50% | 20 | 0,896 | 1,79% |
9 | 0,733 | 1,50% | 21 | 0,913 | 1,86% |
10 | 0,746 | 1,74% | 22 | 0,930 | 1,83% |
11 | 0,760 | 1,84% | 23 | 0,947 | 1,80% |
12 | 0,775 | 1,94% | 24 | 0,963 | 1,66% |
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”Bonus” | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione ”Bonus” |
25 | 0,982 | 1,93% | 31 | 1,250 | 8,00% |
26 | 1,000 | 1,80% | 32 | 1,360 | 8,09% |
27 | 1,020 | 1,96% | 33 | 1,500 | 9,33% |
28 | 1,042 | 2,11% | 34 | 1,650 | 9,09% |
29 | 1,070 | 2,62% | 35 | 1,850 | 10,81% |
30 | 1,150 | 6,96% |
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il
Contraente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà.
L'Impresa acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora l'attestazione di rischio relativa all'ultima annualità assicurativa non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa.
In assenza di tale dichiarazione il contratto viene emesso sulla base delle informazioni riportate nella attestazione presente in Banca Dati.
Qualora nella predetta Banca Dati non sia presente alcuna attestazione di rischio, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'ultima attestazione conseguita che permettano di ricostruire la posizione assicurativa.
Il Contraente inoltre fornisce a supporto della dichiarazione le precedenti attestazioni di rischio o i contratti di assicurazione in suo possesso. In assenza di dichiarazione e/o di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 35.
Se, da successive verifiche, le predette dichiarazioni risultano non veritiere l'Impresa procede alla riclassificazione del contratto.
Si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro
veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge 40/2007, c.d. legge “Bersani” vedi Appendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge 40/2007, c.d. legge “Bersani” vedi Appendice normativa);
– negli altri casi la classe di merito 29.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno 2a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenzaannuale o annullato aseguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà assegnato alla classe di merito 29, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni. In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito 29, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione, e in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabella di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
– consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’Impresa.
La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore ai 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio comprovante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
L'Impresa acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
B. VEICOLOASSICURATOPERLAPRIMAVOLTADOPOIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 29, fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione dei sinistri osservati
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
3) Durata del periodo d’osservazione
Il periodo d’osservazione della sinistrosità inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 |
3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 |
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 26 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 28 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 29 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 30 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 31 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 32 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 33 |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 35 |
28 | 27 | 32 | 34 | 35 | 35 |
29 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 |
30 | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 |
31 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |
33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall’Impresa per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso per disdetta o per mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP
– Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all’Impresa.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo
precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:
– alla classe di merito 27 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
– alla classe di merito 25 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;
– alla classe di merito 29 in tutti gli altri casi,
fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE III
DANNI
I - GARANZIE PRESTATE
3.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo
superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
3.3) INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.4) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
3.5) CALAMITÀ NATURALI
– Tromba d’aria, uragano, bufera, xxxxxxxx, grandine, vento e cose da esso trascinate;
– fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.
Cosa Non Assicura SEZIONE DANNI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.6) KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
3.7) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
3.8) DELIMITAZIONI
L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da
incendio;
e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 3.6) Xxxxx;
g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.3) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4);
h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.7).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Relativamente alla garanzia 3.6) Kasko l’Impresa non indennizza i danni:
a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, anormadelle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada;
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
Relativamente alla garanzia 3.7) “Cristalli” l’Impresa non indennizza i danni:
a) da rigature, segnature, screpolature e simili;
b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
II - GARANZIE SPECIALI
3.9) Pacchetto A
3.10) Business
In base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, sono operanti le seguenti garanzie:
3.9) GARANZIA “PACCHETTO A”
1) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
Cosa Assicura SEZIONE DANNI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
2) Danni al box.
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3) Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
4) Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
5) Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
3.10) BUSINESS (Garanzie previste per veicoli di proprietà di soggetti titolari di partita IVA):
A) Veicoli di peso a pieno carico fino a 3,5 t.
– Assistenza in Viaggio: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, art.
4.1) lett. A;
– Tutela Legale Élite: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Élite presente nella Sezione Tutela Legale (art. 5.1);
– Cristalli: si rimanda all’articolo 3.7) Garanzia Cristalli della presente Sezione; il limite massimo di indennizzo è pari a € 650 per evento.
B) Veicoli di peso a pieno carico superiore a 3,5 t.
– Tutela Legale Élite: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Élite presente nella Sezione Tutela Legale (art. 5.1);
– Cristalli: si rimanda all’articolo 3.7) Garanzia Cristalli della presente Sezione; il limite massimo di indennizzo è pari a € 800 per evento;
– Xxxxxxxxx A: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda all’articolo
3.9) Garanzia Pacchetto A della presente Sezione.
III - VALORE ASSICURATO
3.11) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella polizza stessa e deve corrispondere al valore commerciale del veicolo assicurato.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore commerciale del veicolo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul veicolo, mediante apposita pattuizione in polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
3.12) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
L’Impresa si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e procedere alla modifica del relativo premio.
IV - GESTIONE DEI SINISTRI
3.13) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b) relativamente alla garanzia Xxxxx, redarre la denuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tale garanzia, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24);
c) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta dell’Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;
d) presentare, su richiesta dell’Impresa, la documentazione necessaria tra
cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
– procura a vendere a favore dell’Impresa stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.14) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l’Impresa e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
V - DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.15) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali.
In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
In nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.16) REGOLE COMUNI
Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determinato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 3.11), l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.
3.17) RELITTO
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.18) SCOPERTO O FRANCHIGIA
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
3.19) RIDUZIONE DELLO SCOPERTO
Per le garanzie 3.4) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa, lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza sono ridotti alla metà.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.20) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (PER GARANZIA KASKO) Relativamente alla garanzia 3.6) Kasko, l’Impresa rinuncia, nei confronti del conducente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
3.21) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In nessun caso l’Impresa pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 1.200.000.
3.22) LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE IV
ASSISTENZA
4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Premessa
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, l’Impresa non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino” e “Invio di un’autoambulanza”.
4.1.1) Oggetto dell’assicurazione
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguen- za di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandali- smo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
4.1.2) Estensione territoriale
L’estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.
4.1.3) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
A) PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 3,5 T E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI AI VEICOLI
Prestazioni fornite in Europa
a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuori strada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
c) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l’autoambulanza, la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni.
In entrambi casi l’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
e) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Prestazione fornita nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito di sinistro debba procedere alla demolizione del veicolo, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82
n. 915 art. 15 e Codice della Strada art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il valore commerciale del veicolo stesso, la Centrale Operativa, su richiesta e delega dell’Assicurato, ne organizza la demolizione. L’Impresa tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• certificato di proprietà (originale);
• codice fiscale (fotocopia);
• carta d’identità (fotocopia);
• ultimo bollo pagato (fotocopia).
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Prestazioni fornite in Europa
g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, per uno dei casi per i
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), oppure una sosta di una o più notti, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 260:
a) rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purchè in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
h) Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell’Impresa e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell’Impresa, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
i) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
l) Spedizione di pezzi di ricambio
Qualora il veicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
m) Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato a bordo del veicolo resti infortunato a seguito d’incidente stradale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell’Assicurato tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l’Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l’Assicurato, sono a carico dell’Impresa.
Non danno luogo al trasferimento:
– le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
– gli infortuni che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
n) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
o) Invio di un autista
Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’infortunio e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell’Impresa, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana,
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
p) Interprete a disposizione
Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.
q) Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
r) Rimpatrio del veicolo assicurato Qualorailveicoloassicuratorestiimmobilizzatoall’esteroel’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda almeno sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
s) Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. L’Impresa terrà a
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
B) PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI OLTRE 3,5 T. E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI AI VEICOLI
Prestazioni fornite in Europa
a) Invio di un’autoambulanza
Qualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendone il costo a carico dell’Impresa sino ad una percorrenza massima di 200 km per l’andata ed il ritorno. Qualora i predetti soggetti abbiano provveduto direttamente a reperire l’autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa.
In entrambi i casi l’Impresa terrà a proprio carico comunque la relativa spesa
fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
b) Rimessaggio e custodia
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e qualora si sia dato luogo all’erogazione della prestazione “Traino” di cui alla successiva lettera g) e le riparazioni non siano effettuabili immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare direttamente le eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte, tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260 per veicolo, per ogni anno di durata dell’assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni responsabilità dell’Impresa inerente alla custodia.
c) Invio di un autista
Qualora nel corso del viaggio l’autista del veicolo assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per una malattia, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
medici di guardia, provvede a fornire, tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto dall’Assicurato, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il viaggio.
d) Rientro sanitario
Qualora nel corso del viaggio l’Assicurato, a seguito d’infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell’Assicurato tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato;
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l’Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l’Assicurato, sono a carico dell’Impresa.
Non danno luogo al trasferimento:
– le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
– gli infortuni che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
e) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
Prestazioni fornite nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liechtenstein, Ungheria, Austria, Polonia,
Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia
f) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un’officina (vedi anche le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino” di cui alla successiva lett. g)). Le spese di recupero sono a carico dell’Impresa con il limite di € 2.000 per ogni anno di durata dell’assicurazione. Tali limiti includono le eventuali spese a carico dell’Impresa per le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
g) Soccorso stradale
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– Interventi e riparazioni sul posto
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico dell’Impresa le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d’immobilizzo del veicolo assicurato, dell’eventuale diritto fisso di chiamata e dell’eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di € 260.
– Traino
Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare, con spese a carico dell’Impresa, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un’officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa entro il limite di € 2.000 per ogni anno di durata dell’assicurazione. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 200 km DALLA SEDE DI LAVORO DELL’AUTISTA
Prestazioni fornite in Europa
h) Spese di hotel
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e a seguito di una delle prestazioni di cui ai precedenti punti f) “Recupero difficoltoso del veicolo” e g) “Soccorso stradale”, qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d’una o più notti, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell’autista del veicolo in un albergo del luogo, tenendo a carico dell’Impresa le spese di pernottamento e di prima colazione per la durata della riparazione, fino a un massimo di tre notti e comunque con il
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
limite di € 80 per notte.
i) Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio
Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del veicolo assicurato mentre è in viaggio, l’Impresa provvede ad organizzare ed a pagare direttamente all’ente erogatore, tenendo a carico dell’Impresa i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti:
a. in Italia, € 260 per evento;
b. all’estero, € 800 per evento.
La garanzia non è operante nei seguenti casi:
1) situazioni patologiche di cui il Contraente sia a conoscenza alla data d’inizio della copertura;
2) cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di
alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili;
3) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idroscì, di uso di guidoslitte per competizione;
4) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o da azioni delittuose
commesse dal conducente del veicolo assicurato;
5) cure ed interventi riguardanti l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite;
6) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di
chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo assicurativo.
Prestazioni fornite in Europa, esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano
l) Spedizione di pezzi di ricambio
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, qualora i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa,
SEZIONE ASSISTENZA Cosa Non Assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
1) marca e modello del veicolo assicurato;
2) numero di telaio (completo di prefisso);
3) anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
4) cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Centrale Operativa.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
m) Interprete a disposizione
Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni S.p.A. per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.
4.1.4) Delimitazioni
La garanzia Assistenza non viene prestata:
• in caso di dolo dell’Assicurato;
• stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
• in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada);
• qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di
Condizioni di Assicurazione SEZIONE ASSISTENZA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
4.1.5) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per fax o posta elettronica:
1. le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell’Assicurato;
2. l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
3. gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza
abbinato alla sigla ITAL);
4. la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo;
5. la prestazione richiesta.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso In cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
4.1.6) Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui vi fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
4.1.7) Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
L’Impresa non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o
SEZIONE ASSISTENZA Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ritardato intervento, da parte della Centrale Operativa, determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4.1.8) Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.
Cosa Assicura SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE V
TUTELA LEGALE
PREMESSA
L’Impresa, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in 37135 Xxxxxx - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, tel.: 045/0000000, fax: 045/0000000 (in seguito denominata ARAG) alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
5.1) FORMULA ÈLITE
5.1.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, nei limiti del massimale di cui all’art. 5.1.10), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:
a) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita";
b) le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di media- zione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni ga- rantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
d) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art.
5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
e) le spese processuali nel processo penale;
SEZIONE TUTELA LEGALE Cosa Non Assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
f) le spese di giustizia;
g) il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima in deroga a quanto previsto dall’art. 5.1.2) Delimitazioni lettera a;
h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
j) le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
k) le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
5.1.2) Delimitazioni
L’Assicurato è tenuto a:
a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
L’Impresa non si assume il pagamento di :
– multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
– spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
5.1.3) Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
a. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;