Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici. 2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimento. 3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. 5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione. 6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. 7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornitura. 8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità. 9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice. 10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 11. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore. 12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. 13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Verifica di conformità. 1. In La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di Contratto l’Amministrazione effettuerà la esecuzione con periodicità trimestrale Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale.
2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.
3. La verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, è avviata entro 20 (venti) venti giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, delle prestazioni ed è conclusa entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimento.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione contrattualedelle prestazioni contrattuali.
4. La Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento. Il D.E.C. comunica tempestivamente all’esecutore il giorno della verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’artaffinché quest’ultimo possa intervenire. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni Il D.E.C. rilascia il certificato di Verifica verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbalequando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C. effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
5. Nel caso Il certificato di esito positivo verifica di conformità adottato dal D.E.C. è confermato dal R.U.P. e trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della Verifica firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, la data a propria cura e spesa, mette a disposizione del relativo verbale verrà considerata quale “Data soggetto incaricato della verifica di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazioneconformità i mezzi necessari ad eseguirli.
6. Nel caso in cuicui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, durante il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornitura.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento Successivamente all’emissione del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
11. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le si procede al pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 eseguite e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitoredall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
137. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Contratto Di Appalto Specifico
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi al servizio di sviluppo ovvero manutenzione di cui all’art. 3, 3 comma 1, lett. a1, a2, b3 1 lett a1 servizio di manutenzione adeguativa del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - relativamente ai servizi di sviluppo di cui all’art. 3 comma 1 lett a.1 servizio di manutenzione evolutiva b.1 Gestione applicativi e b.2 manutenzione correttiva del Contratto, entro il mese successivo al termine del trimestre di riferimento. - con riferimento al servizio di formazione e addestramento di cui all’art.3, all’art.3 comma 1, 1 lett. b1 e b2 del ContrattoC.1, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimentocorso .
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontratipenali,come meglio descritto nell’allegato 3 al Capitolato tecnico.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornitura.fermo restando quanto previsto in seno all’Appendice
3.1 Indicatori di qualità sarà previsto rilievo da parte dell’Amministrazione
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
11. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo alla svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto contratto l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni ai fini dell’attestazione di regolare esecuzione, volta a certificare che le prestazioni contrattuali relative ai Servizi Base siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionalefunzionale ai sensi degli artt. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS 321 e nelle relative Appendicisegg. del d.P.R. n. 207/2010.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento In corso di contratto l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni ai servizi fini dell’attestazione di cui all’artregolare esecuzione, volta a certificare che le prestazioni contrattuali relative ai Servizi Opzionali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett321 e segg. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimentod.P.R. n. 207/2010.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformitàverifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornituradall’art. 14.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
104. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitoredell’Impresa.
115. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore fornitore ha regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitoredall’Impresa.
126. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Contract for the Provision of Integrated Management Services for Work Transfers
Verifica di conformità. 1. In corso Qualora la fornitura risultasse difforme rispetto alle caratteristiche richieste in sede di Contratto offerta, l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimento.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità facoltà di effettuare controlli a campione respingerla e di chiederne la sostituzione, entro e non oltre 10 giorni, naturali e continui, dalla data di ricevimento della comunicazione, con modalità comunque idonee a garantire altra rispondente alle prescrizioni indicate. Qualora la verifica dell’esecuzione fornitura non venga consegnata nel termine indicato nella RdO, alla ditta sarà applicata una penalità in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
4, ovvero della parte di fornitura non consegnata, per ogni giorno di ritardo. La verifica Qualora il ritardo della consegna e della eventuale sostituzione dovesse superare il 10° giorno, l’Amministrazione ha facoltà di conformità verrà effettuata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 314 1453 del D.P.R. 207/2010Codice Civile, ovvero per ogni grave inadempienza riscontrata in ordine agli obblighi di legge, di lavoro e di assicurazioni sociali vigenti. Qualora la somma delle penali applicate, superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. Le inadempienze saranno comunicate mediante comunicazione scritta; dal ricevimento di tale comunicazione la Ditta ha un termine di 10 giorni naturali e continui per contro dedurre al termine del quale l’Amministrazione procederà alla valutazione delle giustificazioni addotte e all’adozione delle successive determinazioni a seconda riguardo. Ove le eccezioni non giungano nel termine prescritto, ovvero non siano ritenute valide, si procederà all’irrogazione della complessità dell’oggetto contrattuale penale in sede di liquidazione, oltre all'esecuzione della fornitura in danno da commissionare ad altra ditta a spese dell’aggiudicataria. L’Amministrazione resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ed in particolare per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il trasporto e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, la consegna della fornitura. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi in relazione alle condizioni contrattuali pattuite e alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e per gli effetti dell’arts.m.i. 313 I rapporti contrattuali saranno definiti dall’art. 32 del D.P.R. 207/2010D.lgs. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta n. 50/2016 e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornitura.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono s.m.i.. Sono a carico del Fornitore.
11della ditta fornitrice tutte le spese ed ogni altro onere fiscale e di trasporto. L’Amministrazione rilascerà il certificato La ditta è tenuta alla precisa osservanza di verifica tutte le norme contrattuali di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito lavoro e assicurazioni sociali vigenti, ivi comprese quelle relative al riposo festivo e domenicale. La presa in carico della fornitura verrà effettuata con le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli modalità previste dall’ art. 315 e seguenti 25 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal FornitoreRegolamento del Provveditorato del Comune di Roma Capitale.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto l’Amministrazione effettuerà Fermo restando quanto sopra, ai sensi degli artt. 300 e 314 comma 1 del d.p.r. n. 207/2010, il Comune dà atto che la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano dedotte in contratto saranno eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendicidal RCC.
2. Tali verifiche Poiché le caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, verranno avviate: - con riferimento ai effettuati, in relazione alla natura dei servizi di cui all’art. 3ed al loro valore, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimento.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
43. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 condotta nel corso dell’esecuzione del D.P.R. 207/2010contratto entro il 31 maggio utilizzando le risultanze degli atti di controllo di cui al precedente art.23 (ispezioni presso il centro cottura, a seconda controlli sensoriali, accertamenti analitici) e comunque attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica verifica di conformità ritenga necessari.
4. Ai controlli partecipano l’esecutore ed il Direttore dell’Esecuzione, o altro soggetto incaricato al controllo, e l’esecutore verrà redatto apposito processo verbaleinvitato con preavviso di almeno cinque giorni.
5. Nel caso Della verifica di esito positivo della Verifica di conformità, la data conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti conforme all’art. 319 del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’AmministrazioneD.P.R. n. 207/2010.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica Le operazioni necessarie alla verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontraticonformità sono svolte a spese dell’esecutore.
7. Nel caso in cuiL’esecutore, durante la Verifica a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per conformità i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornituramezzi necessari ad eseguirli.
8. Il Fornitore dovrà provvedereNel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazioneil Direttore dell’Esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualitàdeducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
11. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto contratto, l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionaled’arte.
2. Tali verifiche constateranno il rispetto, rispetto dei servizi erogati, erogati e dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AQ e AS (e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, relativi Appendici e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimentoAllegati).
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda n. 207/2010 e all’esito della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2stessa si darà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del 325 D.P.R. n 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso Fatta salva l’applicazione di esito positivo della Verifica di conformitàpenali, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformitàverifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente l’Amministrazione riterrà ripristinate ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornituraquanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
86. Il Fornitore L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformitàverifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualitàmigliorativi.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
107. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitoredell’Impresa.
11. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Specific Contract
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto Contratto, l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - − con riferimento ai servizi di supporto specialistico - continuativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 a.3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazionelavorativi, decorrenti dal termine del trimestre di riferimento; - − con riferimento al servizio ai servizi erogati a consumo di cui all’art.3all’art. 3, comma 1, lett. b1 a.1, a.2 e b2 a.4 del Contratto, entro il mese successivo decorrente 20 (venti) giorni lavorativi, decorrenti dal termine del trimestre di riferimento.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.con
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. n. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. n. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attivitàservizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornitura.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
107. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
118. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artdall’art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 207/2010 e l’Amministrazione potrà procedere allo alla svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
129. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
1310. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto Contratto, l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di supporto specialistico - continuativo di cui all’art. 3, all’art.3 comma 1, 1 lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 a.3 del Contratto, entro il mese successivo decorrente 20 giorni lavorativi, decorrenti dal termine del trimestre di riferimento. a.2 e a.4 del Contratto, entro 20 giorni lavorativi decorrenti dal termine del trimestre di riferimento.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attivitàservizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornitura.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
107. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
118. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo alla svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
129. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
1310. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Servizi Di Gestione Della Componente Attiva Dell'infrastruttura Di Rete Dati E Dei Sistemi Server
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto l’Amministrazione la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimento.
3. L’Amministrazione La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
43. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
54. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazionedella Committente.
65. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate le relative penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontratipreviste dall’Appendice 3 e di cui all’art. 20 Penali.
76. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazionela Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le relative penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornituradall’Appendice 3 e dall’art. 20 Penali.
87. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazionela Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualitàconcordati con la stessa Committente.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
108. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
119. L’Amministrazione La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione la Committente potrà procedere allo alla svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
1210. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
1311. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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Samples: Specific Contract for Services
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto contratto, l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionaled’arte.
2. Tali verifiche constateranno il rispetto, rispetto dei servizi erogati, erogati e dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AQ e AS (ed eventuali Appendici e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a1, a2, b3 del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di cui all’art.3, comma 1, lett. b1 e b2 del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del trimestre di riferimentoAllegati).
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. DPR 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010contrattuale. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. Nel caso Fatta salva l’applicazione di esito positivo della Verifica di conformitàpenali, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
6. Nel nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformitàverifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente l’Amministrazione riterrà ripristinate ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le penali previste per i diversi servizi erogati nell’ambito alla fornituraquanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
86. Il Fornitore L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformitàverifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualitàmigliorativi.
9. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
107. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitoredell’Impresa.
118. L’Amministrazione rilascerà il certificato In deroga a quanto sopra previsto, qualora l’Amministrazione, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto conformità, si darà luogo ad un’attestazione di quanto previsto dagli artregolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 315 e seguenti del 325 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore207/2010.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
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